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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3670/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3670/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 12.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ANGELA MARTINELLI (C.F.:
) e (C.F.: ), giusta C.F._2 Parte_2 C.F._3 procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Lamarmora n. 33, pec:
- Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._4 domiciliato in Roma alla via dell'Arte n. 81 presso il Servizio Centrale di Protezione, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA DI CESARE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Portici C.F._5
(NA) alla via Armando Diaz n. 93, pec: Email_3
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 3670/2023
E con l'intervento del PUBLICO MINISTERO;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 6.10.2023, ha domandato Parte_1 dichiararsi la separazione dal marito , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario in Napoli il 13.10.1997, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (Napoli, 20.2.1998), , Persona_1 Persona_2
(Napoli, 12.1.2000), (Napoli, 29.5.2004) e (Napoli, Persona_3 Persona_4
16.2.2007), unico figlio ancora minorenne al tempo di deposito dell'atto introduttivo.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che nel 2015 si era -di fatto- separata dal marito, il quale aveva instaurato una convivenza con altra donna, ed aveva continuato a vivere presso la casa familiare insieme ai figli. Nel 2017, il marito «aveva avviato un rapporto di collaborazione con la Magistratura ed era stato sottoposto a speciale programma di protezione che aveva determinato il suo trasferimento in una località protetta. Successivamente, il programma era stato esteso anche alla Sig.ra
(benché già di fatto separata dal ) e ai figli della coppia, con lei Pt_1 CP_1 conviventi;
quindi, a giugno 2017, la madre e i figli erano stati trasferiti in altra località protetta. A causa delle difficoltà legate alla situazione vissuta, l'armonia familiare era stata messa a dura prova e i rapporti si erano incrinati a tal punto che nell'ottobre del 2021 il nucleo familiare della ricorrente si era scisso: i figli , Per_1
e avevano costituito un autonomo nucleo sottoposto a programma di Per_2 Per_3 protezione, mentre il minore era rimasto a vivere con la madre. Le regole Per_4 ferree, l'isolamento, l'impossibilità di ricercare autonomamente un lavoro, l'esiguità del sussidio erogato avevano poi portato la Sig.ra a rinunciare alle misure Pt_1 tutorie, anche per il figlio . La ricorrente aveva, quindi, lasciato il Persona_4 domicilio protetto e si è trasferita con il minore in altra abitazione. A seguito della rinuncia, la madre ed il giovane non avevano più avuto alcun contatto con Per_4
, e . Al pari, non vi era stato alcun contatto con il Sig. Per_1 Per_2 Per_3 CP_1
, detenuto in carcere per le condanne riportate. La Sig.ra ed il figlio
[...] Pt_1
2 R.G. N. 3670/2023
ormai quindicenne, vivevano in Potenza, in una abitazione locata grazie Per_4 all'aiuto economico fornito dal nonno e da una zia materna. Il canone mensile corrisposto era pari ad € 350,00 mensili».
La ricorrente ha altresì rappresentato che pendeva procedimento innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Potenza ex artt. 333 e 336 c.c., nell'interesse del minore
. Persona_4
Per giustificare la domanda volta a ottenere l'assegno di mantenimento (per il coniuge), la ricorrente ha allegato che, a seguito della rinuncia alle misure tutorie, non fruiva più di alcun sussidio da parte dello Stato;
il nucleo familiare non beneficiava più neanche del reddito di cittadinanza, in quanto la prestazione era stata revocata. Sino al mese di novembre 2023 avrebbe svolto un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale con percezione di un'indennità mensile pari a euro 450,00. Si sosteneva anche grazie agli aiuti elargiti occasionalmente dal padre, , e da una zia, e le Persona_5 possibilità di trovare un'occupazione stabile erano scarse, attesa l'età, l'assenza di titoli
(licenza elementare) e capacità professionali specifiche (si era occupata solo della casa e della famiglia). Ancora, non era proprietaria di beni immobili, risultando intestataria soltanto di una autovettura di scarso valore;
non era titolare di conti correnti bancari e/o postali, rendite o depositi in denaro ma esclusivamente di una carta prepagata -
Postepay Evolution.
Di contro, la ricorrente ha rappresentato che il marito, per quanto di sua conoscenza, percepiva un'indennità di accompagnamento erogata dall' ed era CP_2 comproprietario, unitamente ad altri eredi, di un immobile sito in Napoli, pervenutogli a seguito della morte della madre. A ciò doveva aggiungersi che, atteso lo stato di detenzione, non supportava oneri abitativi e non sosteneva spese di mantenimento;
inoltre, non contribuiva al mantenimento dei figli in quanto percepivano un sussidio essendo sottoposti a programma di protezione.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha formulato al Tribunale la seguente domanda:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 della moglie , con la corresponsione di un assegno mensile pari Parte_1
3 R.G. N. 3670/2023
ad € 400,00 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore , nato a [...]_4 il 16.02.2007, alla madre;
Parte_1
4) conseguentemente disporre, alla luce di quanto sopra evidenziato, che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla madre, Sig.ra
, sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di Parte_1 maggiore rilevanza;
5) tenuto conto del collocamento presso la madre, porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, ,
[...] Persona_4 con un assegno mensile pari ad euro 400,00 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) porre a carico del padre l'obbligo di concorrere in ragione del 50% a tutte le spese straordinarie relative al minore;
7) disporre che l'assegno unico per il figlio venga percepito integralmente Per_4 dalla Sig.ra e poi, direttamente dal ragazzo, al conseguimento della maggiore Pt_1 età.
In relazione al diritto di visita, si evidenzia che allo stato, visto lo stato di detenzione
e il programma di protezione, il padre è impossibilitato ad esercitarlo;
in ogni caso, in adempimento degli obblighi di legge, si allega il piano genitoriale».
II Il resistente, costituitosi in giudizio il 6.2.2024, non si è opposto alla domanda di separazione personale né a quella di affidamento esclusivo del figlio , per Per_4 evidente insussistenza delle condizioni per l'affidamento condiviso, e ha espresso il suo assenso acché l'assegno unico e universale fosse percepito integralmente dalla madre e poi, raggiunta la maggiore età, direttamente dal figlio. Ha contestato l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della ricorrente dell'assegno di mantenimento, essendo privo di reddito, non per sua scelta, e beneficiario della sola indennità di accompagnamento, che non costituiva una "risorsa economica", essendo finalizzata a far fronte all'invalidità del beneficiario;
nonché a ragione del suo stato detentivo, evidenziando che in ogni caso, essendo stato dichiarato invalido al 100%, non sarebbe stato in grado di lavorare. A ciò doveva aggiungersi «che l'odierna
4 R.G. N. 3670/2023
ricorrente, dalla metà del 2017 e sino alla metà del 2020, aveva tenuto per sé le somme accreditate dall' a titolo di pensione di invalidità sul un conto corrente postale CP_2 cointestato al ed alla ivi compreso l'ingente arretrato di circa CP_1 Pt_1
45.000,00 euro corrisposto in unica soluzione dall' al comparente, e tale CP_2 appropriazione era cessata solo allorché – nel giugno del 2020 – il aveva CP_1 modificato il conto di accredito della pensione, rendendo impossibile alla ricorrente effettuare ulteriori prelievi».
Pertanto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione in giudizio come segue:
«B) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunziare –all'esito del presente procedimento– la separazione personale degli stessi;
C) disporre l'affido esclusivo alla madre del figlio minore con collocazione Per_4 del medesimo presso l'abitazione materna;
D) porre a carico del resistente , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore, una somma non superiore ad € 250,00, mensili, rigettando la domanda di attribuzione di assegno per la ricorrente infondata per quanto si è Pt_1 evidenziato in premessa;
E) disporre in ordine all'individuazione ed al riparto delle spese straordinarie tra i coniugi secondo la prassi in uso presso l'adito Tribunale;
F) autorizzare la ricorrente a richiedere in ragione del 100%, il sussidio denominato
“assegno unico” per il figlio minore Per_4
G) rimettere le parti dinanzi al Tribunale per l'espletamento dell'istruttoria».
III Con ordinanza del 15.3.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebratasi in pari data, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 473 bis.21 c.p.c.
All'udienza del 21.6.2024, preso atto dell'accettazione da parte della ricorrente della proposta formulata dal Giudice relatore, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.10.2024 per acquisire la volontà del resistente.
All'udienza da ultimo indicato, per la quale il resistente non ha depositato note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere alcun
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mezzo di prova, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa secondo il modulo processuale di cui all'art. 473 bis.22.
All'udienza del 12.9.2025, alla quale solo la ricorrente ha effettuato attività difensiva, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Sulla domanda di separazione personale.
Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è dubbio alcuno sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Invero, alcuna contestazione è stata mossa circa la deduzione della ricorrente di cessata convivenza dall'anno 2017, né in ordine all'aver il marito convissuto con altra donna.
A ciò si aggiunga la consumazione del rapporto matrimoniale a causa delle vicende penali che hanno interessato (e ancora interessano) il resistente e l'intero nucleo familiare. Conseguentemente, deve esser dichiarata la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
V Sulle domande concernenti la prole.
Avuto riguardo al regime di affidamento, collocamento e frequentazione con il genitore non convivente relativamente al figlio , unico figlio della coppia Per_4 minorenne al dì di deposito del ricorso per separazione personale, si osserva che nelle more del processo è divenuto maggiorenne essendo nato il [...]. Per_4
Ne consegue che alcuna statuizione può essere adottata in tema di affidamento, collocamento e regime di frequentazione con il genitore non convivente.
Tuttavia, è pacifico che il figlio , anche a ragione del fatto che solo a Per_4 febbraio 2025 ha raggiunto la maggiore età, sia ancora studente e privo di occupazione, nonché convivente con la madre. Per tali ragioni continua a giustificarsi in capo al padre la contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del detto figlio.
Ciò precisato, passando a quantificare l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio , occorre considerare le presumibili esigenze di vita del figlio legate Per_4 all'età e alla crescita futura, nonché la circostanza che i costi per la situazione abitativa
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per risultano essere a totale carico della madre, la quale paga un canone di Per_4 locazione mensile pari a euro 350,00 (cfr. contratto di locazione – doc. 5 allegato al ricorso). Di contro, non possono prendersi in considerazioni i benefici assistenziali erogati al padre a titolo di pensione di invalidità in quanto somme funzionalmente destinate. Appare rilevante, tuttavia, osservare che il resistente non ha allegato alla comparsa di costituzione in giudizio la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 12, comma 3, c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 473 bis.16 c.p.c. rubricato
Costituzione del convenuto, ossia le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Pertanto, deve farsi applicazione nel caso di specie dell'art. 116, comma 2, c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 473 bis.18 c.p.c. e, riponderata la somma quantificata con ordinanza del 15.3.2024 in considerazione della sopraggiunta maggiore età del figlio e della valutazione collegiale circa lo stato detentivo del padre in combinato con l'esser questi invalido al 100%, si determina in euro 300,00 mensili il contributo da porre in capo al padre a titolo di mantenimento ordinario indiretto per il figlio, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti così come vigenti.
Si precisa che la somma sopra determinata a titolo di mantenimento è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e che per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente
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nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Con riguardo all'assegno unico, che per effetto dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre con ordinanza del 15.3.2024 è stato posto a beneficio integrale della ricorrente, si ritiene che la detta statuizione debba essere confermata, fatta salva la facoltà posta dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 230/2021 in capo al figlio maggiorenne di presentare la domanda per il riconoscimento dell'assegno unico universale in sostituzione della genitrice.
VI Sull'assegno di mantenimento per la moglie.
In ordine alla domanda volta a ottenere l'assegno di mantenimento per la moglie, si osserva che nulla è stato dedotto dalla ricorrente sul tenore di vita familiare avuto durante la convivenza matrimoniale, poiché le deduzioni effettuate nel ricorso attengono alla situazione vissuta dal nucleo familiare per effetto della rinuncia alle misure tutorie. Né dalla documentazione depositata, sebbene essa debba essere messa in relazione con il contegno processuale tenuto dal resistente ovvero con la circostanza che nulla questi ha depositato per rappresentare la propria situazione economico- patrimoniale, emerge una situazione economica deteriore rispetto al marito, a fronte dello stato in cui quest'ultimo concretamente versa (detenzione e inabilità lavorativa).
A ciò si aggiunga che dalla relazione dei Servizi Sociali prodotta dalla ricorrente emerge che la stessa viva, unitamente al figlio, con un compagno e -dunque- è ragionevole presumere che la detta convivenza comporti anche un sostegno materiale concreto tra conviventi. Presunzione a cui può giungersi anche a ragione del fatto che la circostanza non è stata contestata. Sicché, non appaiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, con conseguente rigetto della relativa domanda.
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VII Spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti
(private) in causa delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3670 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] CP_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._6 in Napoli il 13.10.1997, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli, al N. 122, Parte I, sez. U, Anno 1997;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto N. 122, P. I, sez.);
3) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione con il genitore non convivente relativamente al figlio
(16.2.2007); Persona_4
4) determina in euro 300,00 mensili e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo dovuto dal padre a titolo di mantenimento indiretto per il figlio CP_1 Per_4
, da corrispondere alla madre presso il di lei
[...] Parte_1 domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa;
5) pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie e il CP_1 restante 50% a carico della madre;
Parte_1
6) conferma, fatta salva la facoltà posta dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 230/2021 in capo al figlio maggiorenne di presentare la domanda per il riconoscimento dell'assegno unico universale in sostituzione della genitrice, la percezione dell'assegno unico e
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universale per il figlio nella misura del 100% da parte della Persona_4 madre;
Parte_1
7) rigetta la domanda di mantenimento per la moglie;
8) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3670/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 12.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ANGELA MARTINELLI (C.F.:
) e (C.F.: ), giusta C.F._2 Parte_2 C.F._3 procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Lamarmora n. 33, pec:
- Email_1 Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._4 domiciliato in Roma alla via dell'Arte n. 81 presso il Servizio Centrale di Protezione, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA DI CESARE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Portici C.F._5
(NA) alla via Armando Diaz n. 93, pec: Email_3
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 3670/2023
E con l'intervento del PUBLICO MINISTERO;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 6.10.2023, ha domandato Parte_1 dichiararsi la separazione dal marito , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario in Napoli il 13.10.1997, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (Napoli, 20.2.1998), , Persona_1 Persona_2
(Napoli, 12.1.2000), (Napoli, 29.5.2004) e (Napoli, Persona_3 Persona_4
16.2.2007), unico figlio ancora minorenne al tempo di deposito dell'atto introduttivo.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che nel 2015 si era -di fatto- separata dal marito, il quale aveva instaurato una convivenza con altra donna, ed aveva continuato a vivere presso la casa familiare insieme ai figli. Nel 2017, il marito «aveva avviato un rapporto di collaborazione con la Magistratura ed era stato sottoposto a speciale programma di protezione che aveva determinato il suo trasferimento in una località protetta. Successivamente, il programma era stato esteso anche alla Sig.ra
(benché già di fatto separata dal ) e ai figli della coppia, con lei Pt_1 CP_1 conviventi;
quindi, a giugno 2017, la madre e i figli erano stati trasferiti in altra località protetta. A causa delle difficoltà legate alla situazione vissuta, l'armonia familiare era stata messa a dura prova e i rapporti si erano incrinati a tal punto che nell'ottobre del 2021 il nucleo familiare della ricorrente si era scisso: i figli , Per_1
e avevano costituito un autonomo nucleo sottoposto a programma di Per_2 Per_3 protezione, mentre il minore era rimasto a vivere con la madre. Le regole Per_4 ferree, l'isolamento, l'impossibilità di ricercare autonomamente un lavoro, l'esiguità del sussidio erogato avevano poi portato la Sig.ra a rinunciare alle misure Pt_1 tutorie, anche per il figlio . La ricorrente aveva, quindi, lasciato il Persona_4 domicilio protetto e si è trasferita con il minore in altra abitazione. A seguito della rinuncia, la madre ed il giovane non avevano più avuto alcun contatto con Per_4
, e . Al pari, non vi era stato alcun contatto con il Sig. Per_1 Per_2 Per_3 CP_1
, detenuto in carcere per le condanne riportate. La Sig.ra ed il figlio
[...] Pt_1
2 R.G. N. 3670/2023
ormai quindicenne, vivevano in Potenza, in una abitazione locata grazie Per_4 all'aiuto economico fornito dal nonno e da una zia materna. Il canone mensile corrisposto era pari ad € 350,00 mensili».
La ricorrente ha altresì rappresentato che pendeva procedimento innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Potenza ex artt. 333 e 336 c.c., nell'interesse del minore
. Persona_4
Per giustificare la domanda volta a ottenere l'assegno di mantenimento (per il coniuge), la ricorrente ha allegato che, a seguito della rinuncia alle misure tutorie, non fruiva più di alcun sussidio da parte dello Stato;
il nucleo familiare non beneficiava più neanche del reddito di cittadinanza, in quanto la prestazione era stata revocata. Sino al mese di novembre 2023 avrebbe svolto un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale con percezione di un'indennità mensile pari a euro 450,00. Si sosteneva anche grazie agli aiuti elargiti occasionalmente dal padre, , e da una zia, e le Persona_5 possibilità di trovare un'occupazione stabile erano scarse, attesa l'età, l'assenza di titoli
(licenza elementare) e capacità professionali specifiche (si era occupata solo della casa e della famiglia). Ancora, non era proprietaria di beni immobili, risultando intestataria soltanto di una autovettura di scarso valore;
non era titolare di conti correnti bancari e/o postali, rendite o depositi in denaro ma esclusivamente di una carta prepagata -
Postepay Evolution.
Di contro, la ricorrente ha rappresentato che il marito, per quanto di sua conoscenza, percepiva un'indennità di accompagnamento erogata dall' ed era CP_2 comproprietario, unitamente ad altri eredi, di un immobile sito in Napoli, pervenutogli a seguito della morte della madre. A ciò doveva aggiungersi che, atteso lo stato di detenzione, non supportava oneri abitativi e non sosteneva spese di mantenimento;
inoltre, non contribuiva al mantenimento dei figli in quanto percepivano un sussidio essendo sottoposti a programma di protezione.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha formulato al Tribunale la seguente domanda:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 della moglie , con la corresponsione di un assegno mensile pari Parte_1
3 R.G. N. 3670/2023
ad € 400,00 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore , nato a [...]_4 il 16.02.2007, alla madre;
Parte_1
4) conseguentemente disporre, alla luce di quanto sopra evidenziato, che la responsabilità genitoriale venga esercitata esclusivamente dalla madre, Sig.ra
, sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di Parte_1 maggiore rilevanza;
5) tenuto conto del collocamento presso la madre, porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, ,
[...] Persona_4 con un assegno mensile pari ad euro 400,00 o alla diversa misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) porre a carico del padre l'obbligo di concorrere in ragione del 50% a tutte le spese straordinarie relative al minore;
7) disporre che l'assegno unico per il figlio venga percepito integralmente Per_4 dalla Sig.ra e poi, direttamente dal ragazzo, al conseguimento della maggiore Pt_1 età.
In relazione al diritto di visita, si evidenzia che allo stato, visto lo stato di detenzione
e il programma di protezione, il padre è impossibilitato ad esercitarlo;
in ogni caso, in adempimento degli obblighi di legge, si allega il piano genitoriale».
II Il resistente, costituitosi in giudizio il 6.2.2024, non si è opposto alla domanda di separazione personale né a quella di affidamento esclusivo del figlio , per Per_4 evidente insussistenza delle condizioni per l'affidamento condiviso, e ha espresso il suo assenso acché l'assegno unico e universale fosse percepito integralmente dalla madre e poi, raggiunta la maggiore età, direttamente dal figlio. Ha contestato l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della ricorrente dell'assegno di mantenimento, essendo privo di reddito, non per sua scelta, e beneficiario della sola indennità di accompagnamento, che non costituiva una "risorsa economica", essendo finalizzata a far fronte all'invalidità del beneficiario;
nonché a ragione del suo stato detentivo, evidenziando che in ogni caso, essendo stato dichiarato invalido al 100%, non sarebbe stato in grado di lavorare. A ciò doveva aggiungersi «che l'odierna
4 R.G. N. 3670/2023
ricorrente, dalla metà del 2017 e sino alla metà del 2020, aveva tenuto per sé le somme accreditate dall' a titolo di pensione di invalidità sul un conto corrente postale CP_2 cointestato al ed alla ivi compreso l'ingente arretrato di circa CP_1 Pt_1
45.000,00 euro corrisposto in unica soluzione dall' al comparente, e tale CP_2 appropriazione era cessata solo allorché – nel giugno del 2020 – il aveva CP_1 modificato il conto di accredito della pensione, rendendo impossibile alla ricorrente effettuare ulteriori prelievi».
Pertanto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione in giudizio come segue:
«B) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunziare –all'esito del presente procedimento– la separazione personale degli stessi;
C) disporre l'affido esclusivo alla madre del figlio minore con collocazione Per_4 del medesimo presso l'abitazione materna;
D) porre a carico del resistente , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore, una somma non superiore ad € 250,00, mensili, rigettando la domanda di attribuzione di assegno per la ricorrente infondata per quanto si è Pt_1 evidenziato in premessa;
E) disporre in ordine all'individuazione ed al riparto delle spese straordinarie tra i coniugi secondo la prassi in uso presso l'adito Tribunale;
F) autorizzare la ricorrente a richiedere in ragione del 100%, il sussidio denominato
“assegno unico” per il figlio minore Per_4
G) rimettere le parti dinanzi al Tribunale per l'espletamento dell'istruttoria».
III Con ordinanza del 15.3.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebratasi in pari data, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 473 bis.21 c.p.c.
All'udienza del 21.6.2024, preso atto dell'accettazione da parte della ricorrente della proposta formulata dal Giudice relatore, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.10.2024 per acquisire la volontà del resistente.
All'udienza da ultimo indicato, per la quale il resistente non ha depositato note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere alcun
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mezzo di prova, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa secondo il modulo processuale di cui all'art. 473 bis.22.
All'udienza del 12.9.2025, alla quale solo la ricorrente ha effettuato attività difensiva, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Sulla domanda di separazione personale.
Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è dubbio alcuno sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Invero, alcuna contestazione è stata mossa circa la deduzione della ricorrente di cessata convivenza dall'anno 2017, né in ordine all'aver il marito convissuto con altra donna.
A ciò si aggiunga la consumazione del rapporto matrimoniale a causa delle vicende penali che hanno interessato (e ancora interessano) il resistente e l'intero nucleo familiare. Conseguentemente, deve esser dichiarata la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
V Sulle domande concernenti la prole.
Avuto riguardo al regime di affidamento, collocamento e frequentazione con il genitore non convivente relativamente al figlio , unico figlio della coppia Per_4 minorenne al dì di deposito del ricorso per separazione personale, si osserva che nelle more del processo è divenuto maggiorenne essendo nato il [...]. Per_4
Ne consegue che alcuna statuizione può essere adottata in tema di affidamento, collocamento e regime di frequentazione con il genitore non convivente.
Tuttavia, è pacifico che il figlio , anche a ragione del fatto che solo a Per_4 febbraio 2025 ha raggiunto la maggiore età, sia ancora studente e privo di occupazione, nonché convivente con la madre. Per tali ragioni continua a giustificarsi in capo al padre la contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del detto figlio.
Ciò precisato, passando a quantificare l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio , occorre considerare le presumibili esigenze di vita del figlio legate Per_4 all'età e alla crescita futura, nonché la circostanza che i costi per la situazione abitativa
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per risultano essere a totale carico della madre, la quale paga un canone di Per_4 locazione mensile pari a euro 350,00 (cfr. contratto di locazione – doc. 5 allegato al ricorso). Di contro, non possono prendersi in considerazioni i benefici assistenziali erogati al padre a titolo di pensione di invalidità in quanto somme funzionalmente destinate. Appare rilevante, tuttavia, osservare che il resistente non ha allegato alla comparsa di costituzione in giudizio la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 12, comma 3, c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 473 bis.16 c.p.c. rubricato
Costituzione del convenuto, ossia le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Pertanto, deve farsi applicazione nel caso di specie dell'art. 116, comma 2, c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 473 bis.18 c.p.c. e, riponderata la somma quantificata con ordinanza del 15.3.2024 in considerazione della sopraggiunta maggiore età del figlio e della valutazione collegiale circa lo stato detentivo del padre in combinato con l'esser questi invalido al 100%, si determina in euro 300,00 mensili il contributo da porre in capo al padre a titolo di mantenimento ordinario indiretto per il figlio, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti così come vigenti.
Si precisa che la somma sopra determinata a titolo di mantenimento è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e che per spese straordinarie devono essere intese quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente
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nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Con riguardo all'assegno unico, che per effetto dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre con ordinanza del 15.3.2024 è stato posto a beneficio integrale della ricorrente, si ritiene che la detta statuizione debba essere confermata, fatta salva la facoltà posta dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 230/2021 in capo al figlio maggiorenne di presentare la domanda per il riconoscimento dell'assegno unico universale in sostituzione della genitrice.
VI Sull'assegno di mantenimento per la moglie.
In ordine alla domanda volta a ottenere l'assegno di mantenimento per la moglie, si osserva che nulla è stato dedotto dalla ricorrente sul tenore di vita familiare avuto durante la convivenza matrimoniale, poiché le deduzioni effettuate nel ricorso attengono alla situazione vissuta dal nucleo familiare per effetto della rinuncia alle misure tutorie. Né dalla documentazione depositata, sebbene essa debba essere messa in relazione con il contegno processuale tenuto dal resistente ovvero con la circostanza che nulla questi ha depositato per rappresentare la propria situazione economico- patrimoniale, emerge una situazione economica deteriore rispetto al marito, a fronte dello stato in cui quest'ultimo concretamente versa (detenzione e inabilità lavorativa).
A ciò si aggiunga che dalla relazione dei Servizi Sociali prodotta dalla ricorrente emerge che la stessa viva, unitamente al figlio, con un compagno e -dunque- è ragionevole presumere che la detta convivenza comporti anche un sostegno materiale concreto tra conviventi. Presunzione a cui può giungersi anche a ragione del fatto che la circostanza non è stata contestata. Sicché, non appaiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, con conseguente rigetto della relativa domanda.
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VII Spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti
(private) in causa delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 3670 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] CP_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._6 in Napoli il 13.10.1997, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli, al N. 122, Parte I, sez. U, Anno 1997;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto N. 122, P. I, sez.);
3) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione con il genitore non convivente relativamente al figlio
(16.2.2007); Persona_4
4) determina in euro 300,00 mensili e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo dovuto dal padre a titolo di mantenimento indiretto per il figlio CP_1 Per_4
, da corrispondere alla madre presso il di lei
[...] Parte_1 domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza, fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa;
5) pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie e il CP_1 restante 50% a carico della madre;
Parte_1
6) conferma, fatta salva la facoltà posta dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 230/2021 in capo al figlio maggiorenne di presentare la domanda per il riconoscimento dell'assegno unico universale in sostituzione della genitrice, la percezione dell'assegno unico e
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universale per il figlio nella misura del 100% da parte della Persona_4 madre;
Parte_1
7) rigetta la domanda di mantenimento per la moglie;
8) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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