Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Kjdrguerghiu
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 956/2018 R.G., promossa da nella qualità di curatore del Parte_1 CP_1
“ (p. i.v.a.: , elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
Messina, via Mamertini 17, presso lo studio dell'avv. Celona Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore contro (c.f.: ) – nato a Controparte_3 C.F._1
UF ME (ME) il 7.11.1963 – e (c.f.: Controparte_4
) – nato a [...] il [...] – , elettivamente domiciliati in Furci C.F._2
Siculo (ME), Via Del Progresso n. 41, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Rigano (C.F. – fax: 0942.795087 – pec: CodiceFiscale_3 Email_1 dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore convenuti avente a oggetto: azione di revocatoria ordinaria e di simulazione. Conclusioni: come da verbale d'udienza del 10.4.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con citazione notificata in data 1.2.2018, il Curatore del Parte_2
, dott. , conveniva in giudizio e
[...] Parte_1 Controparte_5
, chiedendo la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. o – Controparte_4 in subordine – dell'art. 1414 c.c., del contratto di compravendita stipulato da
[...]
– in qualità di alienante e in nome e per conto proprio – e da Controparte_5 CP_4
– in qualità di acquirente –, con atto pubblico a rogito del notaio
[...] Persona_1 del 20.2.2013 [rep. 38088, racc. 7619], trascritto in data 25.2.2013 e avente quale oggetto la quota di ½ in proprietà dell'immobile, sito in Sant'Alessio Siculo, via Sant'Alessio Nuovo 19, “[…] al Catasto Fabbricati [censito] al foglio 4, particella 379/6, categ. A/4, cl. 1, vani 5, RC Euro 253,06 (ex particella 379/1, giusta denunzia di variazione prot. numero 109933 del 16 aprile 2008) […]”, adibito a civile abitazione e composto “[…] nell'interno da un piccolo vano al piano seminterrato e da due vani, accessori, cortiletto e terrazzo al piano terra, confinante con la detta Via, con terreno verso rilevato ferroviario, con proprietà
e con proprietà aventi causa – , salvo altri […]” (cfr. atto Pt_3 Per_2 Per_3
1
A fondamento delle domande formulate, parte attrice deduceva che con sentenza n. 29/2012, il Tribunale di Messina aveva dichiarato il fallimento della “ , Controparte_2 amministrata formalmente da e sostanzialmente da Controparte_6 Controparte_3
il G.u.p. presso il Tribunale di Messina aveva rinviato a giudizio
[...] [...]
e con decreto del 21.11.2016, per i reati di cui agli CP_6 Controparte_3 art. 110 c.p. e 216 c. 1 n. 2 r.d. 267/1942; che, in data 20.2.2013, Controparte_3 aveva trasferito al figlio la proprietà, limitatamente alla quota
[...] Controparte_4 di ½ indiviso, dell'immobile testé descritto contro il corrispettivo di € 25.000,00, di cui € 6.000,00 da versare al tempo della stipula ed € 19.000,00 entro il 31.3.2013; adduceva la sussistenza dei presupposti per l'esperimento della domanda di revocazione ex art. 2901 c.c., nonché – in subordine e alternativamente – integrarsi gli estremi del negozio simulato ai sensi dell'art. 1414 c.c., nella specie di compravendita dissimulante una donazione;
precisava che, con provvedimento depositato in data 19.2.2018, il Giudice delegato al fallimento aveva attestato l'insussistenza di fondi disponibili ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G. Con comparsa di costituzione depositata in data 17.12.2018, Controparte_3
e contestavano di essere debitori della curatela e allegavano
[...] Controparte_4 che il giudizio avviato dalla curatela in danno degli amministratori era ancora pendente innanzi al Tribunale di Palermo;
contestavano l'ammissibilità dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. per violazione del triennio rilevante ai sensi dell'art. 66 l. fall. Con note depositate in data 21.5.2019 e 12.6.2019, si costituiva in giudizio l'Avv. Rigano Francesco, quale nuovo difensore di e Controparte_3 CP_4
.
[...]
All'udienza del 13.6.2019, la causa era rinviata all'udienza del 14.5.2020, con termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., la curatela fallimentare lamentava la tardività della costituzione di controparte, adducendo come quest'ultima si fosse limitata a formulare contestazioni generiche;
adduceva come la revocatoria esperibile fosse solo quella c.d. ordinaria e chiedeva l'acquisizione del fascicolo del giudizio penale pendente a carico, tra l'altro, di Controparte_3
Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., adduceva Controparte_4
l'inconsapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, requisito, questo, richiesto ai fini della revocatoria di un atto a titolo oneroso;
eccepiva, altresì, l'infondatezza nel merito della domanda di condanna al pagamento dell'immobile trasferito, quantificata da parte attrice in € 80.000,00. Con la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., allegava come Controparte_4
l'immobile in revocatoria fosse in comproprietà, per la quota di ½, di Parte_4 dal 20.2.2013 e formulava istanze istruttorie. Con la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., la curatela del fallimento allegava come il procedimento penale n. 209/2017 R.G. fosse stato definito dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1040/2018 di condanna di per i reati a lui ascritti Controparte_3
e come l'appello fosse stato rigettato dalla Corte d'appello di Messina con sentenza n. 1897/2019; formulava istanze istruttorie. Con la terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., la curatela fallimentare adduceva la mancata contestazione dell'allegata sproporzione del prezzo di vendita, nonché la carenza di
2 prova del pagamento da a del Controparte_4 Controparte_3 corrispettivo pattuito. Con la terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., lamentava come le Controparte_3 sentenze penali succitate non fossero ancora passate in giudicato. Il Giudice, con ordinanza depositata in data 3.7.2020, disponeva l'acquisizione della sentenza n. 1040/2018 del Tribunale di Messina e la sentenza n. 1897/2019 della Corte d'appello di Messina. In esecuzione dell'ordinanza citata in data 15.2.2022 era acquisita la sentenza penale di primo grado, il fascicolo di merito essendo stato trasmesso alla Corte di cassazione. Con ordinanza del 29.9.2022 il Giudice Istruttore, considerato che “la richiesta di prova testimoniale chiesta dai convenuti è inammissibile, attenendo a valutazioni e non a fatti”, mandava “alla cancelleria di richiedere copia dei verbali delle udienze dibattimentali in cui sono state assunte le testimonianze dei testi indicati dalla Pubblica Accusa (testi:
, , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Persona_4
, ove il fascicolo non sia ancora in Corte di Cassazione, facultando in caso Persona_5 contrario le parti a depositarne copia” e nominava “c.t.u. l'arch. , co il Persona_6 mandato di accertare il valore del bene compravenduto con atto in Notar del Per_1
20.02.2013, con riferimento alla data dell'atto stesso, sulla base di quanto emerge dalle produzioni ed allegazioni e specificando i criteri di determinazione del valore di mercato”. Con note depositate in data 14.12.2022, la curatela fallimentare allegava come il giudizio n. 2613/2018 fosse stato definito dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 4620/2022 di condanna al pagamento della somma di € 105.866,04, oltre spese processuali liquidate in
€ 9.000,00, in favore de e a carico di Parte_2 Controparte_3
e in solido.
[...] Controparte_6
Con note depositate in data 12.9.2023, le parti convenute adducevano come la menzionata sentenza non fosse ancora passata in giudicato. Con decreto depositato in data 26.9.2023, era disposta la trattazione cartolare dell'udienza del 12.10.2023 e con note depositate in data 3.10.2023 la curatela fallimentare allegava il passaggio in giudicato della su indicata sentenza del Tribunale di Palermo. Con ordinanza depositata in data 5.7.2024, il Giudice disponeva la revoca del c.t.u. arch. e nominava quale c.t.u. l'ing. col mandato di Persona_7 Persona_8 accertare il valore del bene compravenduto e onere del versamento dell'acconto sui compensi a carico dell'Erario; il nominato c.t.u. depositava la relazione il 9.12.2024. All'udienza del 13.3.2025, il Giudice ordinava la discussione orale, concedendo termine per note conclusionali e rinviando la causa all'udienza odierna, all'esito della quale era decisa. La domanda di revocatoria è fondata nel merito e va, pertanto, accolta e ciò per quanto si ragione. Preliminarmente, occorre rilevare come parte attrice abbia correttamente esperito l'azione di revocazione ex art. 2901 c.c. in luogo di quella disciplinata dall'art. 66 l. fall., dato che il negozio impugnato è stato adottato da in nome e Controparte_3 nell'interesse proprio, con depauperamento del proprio patrimonio e riduzione della garanzia generica dei propri creditori. Il curatore fallimentare agisce in nome della società fallita e nell'interesse dei creditori della stessa, al fine di rendere aggredibile il bene oggetto del contratto in revocatoria per il soddisfacimento del credito risarcitorio maturato nei riguardi di la cui condotta illecita ha cagionato un danno alla società di Controparte_3 cui era amministratore di fatto.
3 Ciò posto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss. costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti: uno di natura oggettiva, l'eventus damni, ossia l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c.; due di natura soggettiva, vale a dire la scientia damni del debitore quale consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
[o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento] e – ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso – la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (cfr., Cass., Sez. VI, 3.12.2014, n. 25614; conf. Cass., Sez. VI, 18.6.2019, n. 16221 ha precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”). Nell'ipotesi, invece, di atto a titolo gratuito, il requisito della scientia damni da parte del terzo non è richiesto (si cfr. Cass., Sez. III, 27.10.2015, n. 21808). Nella fattispecie in esame, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa. Quanto alla legittimazione ad agire, parte attrice ha fornito prova di essere titolare del credito risarcitorio costituitosi a seguito della commissione da parte dell'odierno convenuto e a danno della società fallita e dei creditori sociali del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 223 c. 1 e 216 c. 1 n. 29 del r.d. 267/1942, in epoca anteriore all'adozione dell'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria. Al riguardo, il Tribunale di Messina, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno accertato come Controparte_3 abbia assunto l'amministrazione di fatto della società “ ”, a decorrere
[...] Parte_2 dalla stipulazione del contratto d'affitto d'azienda del 28.12.2009 e fino almeno alla sua risoluzione anticipata avvenuta in data 19.9.2011, giungendo alla conclusione che “[…] non possa esservi dubbio alcuno circa il fatto che la suddescritta carenza contabile che ha impedito agli organi della procedura fallimentare la ricostruzione del patrimonio della società fallita ed i movimenti degli affari della stessa, idonea come tale ad integrare a pieno titolo gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale nell'accezione contestata, sia da attribuire alla precisa volontà dell'amministratore di fatto della società, da individuarsi, con patente certezza, nel Controparte_3 con il concorso dell'amministratore di diritto (c.d. “testa di legno”, non per questo sottratta alle sue responsabilità, come si puntualizzerà), […]” [cfr. pag. 9 della Controparte_6 sentenza n. 1040/2018 della Corte d'appello di Messina]. Inoltre, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4620/2022 emessa in sede di risarcimento dei danni, ha accertato che “[…] la responsabilità come sopra accertata derivante dal mancato versamento dell'iva e delle ritenute in favore dell'Inps e delle imposte come ricostruito dalla Guardia di Finanza nel verbale di accertamento indicato, è quindi ascrivibile ad entrambi i convenuti, la CP_11
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[...] quale amministratrice di diritto e il quale amministratore di fatto […]”, CP_3 condannando costoro al pagamento della somma di € 105.866,04 a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla società “pari alle sanzioni che la società ed il relativo patrimonio, non avrebbero dovuto sopportare laddove l'amministratrice avesse correttamente adempiuto alla propria obbligazione […]” [cfr. sentenza n. 4620/2022 del Tribunale di Palermo, in atti]. A tal proposito, versa in atti sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina da cui si evince come le sanzioni irrogate si riferiscano all'anno di imposta 2011 [cfr. sentenza n. 2958/8/18 del 22.2.2018 della Commissione tributaria provinciale di Messina, in atti]. Ora, i provvedimenti adottati dall'Amministrazione finanziaria producono effetti dichiarativi dell'obbligazione tributaria già imputata ex lege in capo al contribuente, con esercizio della potestà di infliggere sanzioni pecuniarie costituitasi in capo alla p.a. a seguito dell'inadempimento. In ragione di ciò, il credito risarcitorio in capo alla società poi fallita può dirsi preesistente all'atto di compravendita impugnato nella presente sede, l'inadempimento all'obbligazione tributaria risalendo al 2011, con esposizione della società al pericolo di danno poi concretizzatosi all'esito del successivo accertamento fiscale. In altri termini, il danno evento quale elemento costitutivo dell'illecito, contrattuale o aquiliano, della lesione di una situazione giuridica altrui può dirsi integrato al tempo dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria, addebitata a con emersione del Controparte_3 danno emergente quale conseguenza immediata e diretta della condotta illecita solo con l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria. Per costante giurisprudenza, peraltro, l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass., Sez. III, 31.1.2019, n. 2777; Cass., Sez. III, 18.9.2015, n. 18321; Cass., Sez. III, 9.2.2012, n. 1893). Quanto al requisito dell'eventus damni, poi, occorre rilevare come con l'atto di disposizione oggetto del presente giudizio, si è spogliato del Controparte_3 cespite su indicato rendendo il soddisfacimento del credito vantato dalla curatela in nome e nell'interesse della società fallita incerto. Sebbene il valore dell'immobile al tempo del trasferimento in proprietà della quota di ½ a sia stato stimato in € Controparte_4
62.000,00, con conseguente valore della quota dismessa pari a € 31.000,00, di molto inferiore quindi al credito vantato dall'odierno attore [€ 105.866,04], rimane incontestato il fatto – allegato da parte attrice – che trattasi di un bene residuo costituente garanzia generica e la cui dismissione ha reso sicuramente più ostico il soddisfacimento del credito risarcitorio vantato dall'odierna attrice. Va, poi, rammentato, in proposito, che a fondamento dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass., Sez. II, 20.10.2008, n. 25490; Cass. n. 5972/05), con la precisazione che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni [in tal senso, Cass., Sez. I, 6.8.2004, n. 15257], onere nel
5 caso di specie non assolto. Dalle allegazioni di parte risulta, infatti, che Controparte_3
mediante l'atto di disposizione patrimoniale de quo, abbia sottratto al proprio
[...] patrimonio immobiliare il cespite meglio aggredibile (fatto allegato dall'attore e rimasto incontestato), con evidente pregiudizio dell'odierno attore, il quale ha subito la compromissione della garanzia offerta dal patrimonio del debitore datane la diversa consistenza al tempo dell'insorgenza del credito rispetto al tempo dell'ipotetico soddisfacimento coattivo mediante esecuzione forzata per espropriazione;
in altri termini è sufficiente che siasi integrato il mero pericolo di danno, all'esito di un giudizio prognostico ex ante. Quanto al requisito della scientia damni del debitore, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente;
che ricorra l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, si ricava dal fatto che il contratto di compravendita – datato 20.2.2013 – è stato stipulato a seguito della commissione da parte di
[...] del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, risalente al 2011. Al Controparte_3 riguardo, la sentenza n. 1040/2018 del Tribunale di Messina, in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ha accertato: “[…] Sotto il profilo del dolo, va osservato che, secondo i consolidati e condivisi insegnamenti della Suprema Corte, ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale, realizzata nella forma dell'irregolare tenuta della contabilità tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. 16 marzo 1942 n. 267) è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza di rendere appunto impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società, mentre è estraneo alla struttura del reato il dolo specifico […]. Né, pur apparendo superfluo, può sottacersi che nel caso in esame vi siano aspetti soggettivi da valorizzare anche ai fini della configurazione del dolo specifico richiesto per la configurazione dell'ipotesi alternativa prevista dalla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2) del R.D. 267/42, desunti dall'artificiosa conclusione del contratto di affitto di ramo di azienda di cui si è ampiamente trattato nel corso della presente disamina […]”. Quindi, la condotta illecita, rilevante sia in sede penale sia in sede civile, tenuta da e Controparte_3 produttiva del danno alla società oggi fallita, è stata sorretta da dolo, vale a dire dalla rappresentazione e volontà degli elementi costitutivi della fattispecie di reato. Da ciò è possibile desumere come non potesse non avere anche la Controparte_3 consapevolezza degli effetti pregiudizievoli provocati alla società oggi fallita dalla propria mala gestio e dall'inottemperanza agli obblighi tributari, così come è possibile presumere come al tempo dell'adozione dell'atto dispositivo di che trattasi avesse la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della società amministrata e dei creditori sociali. In ordine, infine, alla consapevolezza da parte del terzo acquirente della lesione delle ragioni dei creditori dell'alienante, trattandosi di atto a titolo oneroso, la Corte di cassazione ha statuito: “[…] La Corte di merito - la quale ha pure accertato, nella specie, l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale in questione (v. sentenza impugnata, p. 9 e 10) -, nel ritenere che, ai fini della valutazione della scientia damni da parte le terzo, il rapporto di parentela tra venditori ed acquirente, "può assumere valenza indiziaria ma..., di per sè, non può sorreggere la tesi della conoscenza in capo al terzo acquirente", non si è attenuta al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che va in questa sede ribadito, secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti
6 a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618), con la precisazione che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5/03/2009, n. 5359) […]”. Nel caso di spece, – alienante – e Controparte_3 Controparte_12
– acquirente – sono legati da rapporto di filiazione, da cui è possibile presumere che quest'ultimo avesse consapevolezza, al tempo del trasferimento della quota dell'immobile oggetto di contratto in revocatoria, della riduzione della garanzia generica offerta da ai propri creditori, e segnatamente della società di cui era Controparte_3 stato amministratore di fatto. Per quanto fin qui esposto, deve accogliersi la domanda di revocazione proposta da parte attrice e dichiararsi l'inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi soli confronti dell'atto dispositivo posto in essere da in favore del Controparte_3 figlio , con atto pubblico a rogito del notaio del Controparte_4 Persona_1
20.2.2013 [rep. 38088, racc. 7619], trascritto in data 25.2.2013 e avente quale oggetto la quota di ½ in proprietà dell'immobile, sito in Sant'Alessio Siculo, via Sant'Alessio Nuovo 19. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro e in favore della curatela del fallimento “ e, per effetto Controparte_2 dell'ammissione della predetta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, e liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e delle attività svolte, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, calibrate sulle quatto frasi (fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), valore indeterminabile complessità bassa, valori tra minimi e medi, con il dimezzamento imposto dal TUSG;
spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido e pari quota nei confronti dei quali, giova evidenziarlo, l'Erario potrà ripetere quanto eventualmente già anticipato al c.t.u. a titolo di acconto sui compensi
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 956/2018 R.G. così provvede:
1. in accoglimento della domanda revocatoria dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto rogato dal Notaio dott. del 20.2.2013 [rep. 38088, Persona_1 racc. 7619], trascritto in data 25.2.2013 e avente quale oggetto la quota di ½ in proprietà dell'immobile, sito in Sant'Alessio Siculo, via Sant'Alessio Nuovo 19, “[…] al Catasto Fabbricati [censito] al foglio 4, particella 379/6, categ. A/4, cl. 1, vani 5, RC Euro 253,06 (ex particella 379/1, giusta denunzia di variazione prot. numero 109933 del 16 aprile 2008)
[…]”, adibito a civile abitazione e composto “[…] nell'interno da un piccolo vano al piano seminterrato e da due vani, accessori, cortiletto e terrazzo al piano terra, confinante con la detta Via, con terreno verso rilevato ferroviario, con proprietà e con proprietà Pt_3 aventi causa – , salvo altri […]”; Per_2 Per_3
2. condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio, in favore della curatela del fallimento “ , liquidate in € 1500,00 (3.000,00/2) Controparte_2
7 per compensi, oltre rimborso spese generali al 7,5%, oltre i.v.a. e cassa, da corrispondersi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della curatela al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
3. condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi di c.t.u. liquidati in atti in pari data 14.4.2025, con il diritto dello Stato di ripetere in danno dei convenuti quanto già anticipato a titolo di acconto al nominato c.t.u. ing. Per_9
Messina, il 14.4.2025
Il Presidente di Sezione
dott. Ugo Scavuzzo
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