Articolo 3 della Legge 30 ottobre 2025, n. 166
Articolo 2Articolo 4
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15 novembre 2025
Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attivita' di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 15 novembre 2025