Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attivita' di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.