TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
n.r.g. 5043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5043 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per la separazione consensuale con trasferimento immobiliare
[...] nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 in atti, dall'avv. Luisanna Fonisto e dall'avv. MOLISSO
SIMONA presso le quali elettivamente domicilia alla via A. C.
De Meis n. 131 - 80147 - Napoli
E nato a [...] il [...] Parte_2
( ) rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. BACIOTERRACINO FABIANA presso la quale elettivamente domicilia alla via Giuseppe Orsi, 15 -
80128- Napoli
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
NAPOLI il 02/09/2014 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti erano nati Persona_1
(C.F. , a Napoli il 22/10/2003 ed C.F._3 [...]
(C.F. , a Napoli il 28/01/2016. Pt_3 CodiceFiscale_4
Chiedevano, anche, che la separazione avvenisse con trasferimento immobiliare con effetti reali in funzione solutoria della crisi familiare, avente ad oggetto cespiti acquisiti in costanza di unione, al fine di regolare definitivamente le rispettive posizioni economico- patrimoniali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc ed all'udienza dell'11.6.2024 veniva chiesto un rinvio ai fini dell'integrazione documentale necessaria al trasferimento immobiliare con efficacia reale.
A tal fine depositavano tutta la documentazione richiesta in conformità al Protocollo n. 19020/2022 stipulato tra il Presidente del Tribunale di Napoli ed il locale Consiglio dell'ordine in data
20.7.2022.
Le parti comparivano all'udienza del 24/09/2024, davanti al
Giudice relatore delegato dal Presidente alla fissazione, ribadendo la loro volontà di accoglimento del ricorso per la separazione consensuale con trasferimento immobiliare con effetti reali.
2 All'esito delle conclusioni del P.M. del 09.04.2024, in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni concordando con effetti reali trasferimento immobiliare come da verbale che si riporta integralmente:
“Le parti rappresentano che il mantenimento, a beneficio della prole,
è ripartito in €150,00 per la minore , a cui si aggiunge Pt_3
€125,00 che costituiscono la quota parte dell'assegno unico al quale il sig. rinuncia a beneficio della sig.ra , ed €100,00 Pt_2 Parte_1 per il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente. Il Pm esprime parere favorevole.
I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere legale dei beni tra loro e di effettuare la seguente attribuzione: Il SI. Parte_2 cede e trasferisce alla SI.ra che accetta ed Parte_1 acquista con ogni garanzia di legge la quota di 500/1000 della piena proprietà del seguente immobile:
appartamento al piano rialzato (catastalmente primo piano) facente parte del fabbricato in Comune di Napoli, Viale Colli Aminei n. 38 e posto alla Scala A Interno 1 e precisamente così censito:
Catasto Fabbricati del Comune di Napoli Sez. Urb. SCA Foglio 17
Particella 252 Subalterno 6, Rendita: euro 945,12, Zona censuaria 3,
Categoria A/2 a), Classe 6, Consistenza 6 vani.
Unitamente alle sopradescritte unità immobiliari viene trasferita ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ. la corrispondente quota di proprietà sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso.
All'appartamento in oggetto spettano 17/1000 (17/millesimi) di
3 proprietà sulle parti comuni e indivisibili dell'intero complesso.
Il fabbricato di cui l'unità in oggetto è disciplinato dal regolamento di condominio con tabella millesimale che l'acquirente dichiara di conoscere ed approvare per sé, eredi ed aventi causa.
Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nelle fotocopie delle schede planimetriche prot.
NA0073944 del 18.03.2019 che si allegano al presente atto.
Provenienza
La parte alienante dichiara e garantisce: che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso UPT di Napoli 1 in data
24.05.2017 al n. R.G 13996 e al n. R.P. 1990 in dipendenza del contratto di mutuo fondiario del 19.05.2017 n. 6944 di Rep. Notaio
che verrà cancellata a suo tempo a cura e Persona_2 spese della signora una volta completamente Parte_1 estinto il mutuo.
Quanto trasferito è pervenuto in forza del seguente atto: -
Compravendita Atto del 19/05/2017 Pubblico ufficiale
Sede NAPOLI (NA) Repertorio n. 461 - Persona_2
COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n.
10558.1/2017 Reparto PI di NAPOLI 1 in atti dal 24/05/2017.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, la parte cedente dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale come si evince anche dalla relazione redatta dall'Arch.
che si allega al presente verbale e che parte Persona_3 cedente fa propria.
4 Le unità vengono trasferite a corpo, nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti con la comproprietà sulle parti comuni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del regolamento di condominio e di cui all'art. 1117 c.c., con la servitù di passaggio, le servitù e pattuizioni contenute nei rispettivi atti di provenienza e ben noti alle parti.
Le parti convengono che la signora a fronte del Parte_1 trasferimento, si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso il Baco di Napoli S.p.A., per un mutuo di originari € 195.000/00, di cui al contratto in data 19.05.2017 a rogito Notaio n. 462 di Rep. e n 360 di Racc. Persona_2
(registrato a Napoli il 23.05.2017 al n. 6944-1T).
A tali effetti la signora riconosce di subentrare al Parte_1 signor verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare Parte_2 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
GARANZIA CIRCA LA TITOLARITA' DEI DIRITTI REALI TRASFERITI
Il signor garantisce la proprietà delle quote immobiliari Parte_2 trasferite, dette quote risultano intestate correttamente alla parte cedente in catasto e, come si evince dalla allegata relazione notarile.
Il signor garantisce la proprietà delle quote immobiliari Parte_2 trasferite e la libertà delle stesse da ipoteche ed altri pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Napoli in data 24.05.2017 ai n.ri
1990 RP e 13966 RG in dipendenza del citato contratto di mutuo fondiario del 19.05.2017 n 462 di Rep. Notaio Persona_2 gravante sulle unità in oggetto del presente: ipoteca che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della SI.ra Parte_1 una volta completamente estinto il mutuo, il tutto come da relazione notarile riguardante le trascrizioni e/o iscrizioni intervenute dopo la stipula dell'atto di provenienza.
5 Comunque, le parti dichiarano espressamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità, che non esistono ulteriori formalità pregiudizievoli relativamente a quanto in oggetto iscritte o trascritte successivamente alla data della relazione notarile/delle certificazioni dell'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale Servizio di pubblicità immobiliare come innanzi prodotte.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 26.02.2024 dall'Arch. . Persona_4
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto
Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara, che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese condominiali e quant'altro si considera passato alla parte acquirente con effetto dal 24.09.2024.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara:
a) che le opere relative all'edificio e/o abitazione sono state eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Napoli:
6 - concessione edilizia n. 512/62;
b) che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
c) che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942
n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
d) Ai sensi della Legge 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni, il signor dichiara e garantisce, edotto delle Parte_2 sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
T.U. n. 445/2000: che la costruzione degli immobili in oggetto risulta avvenuta in epoca anteriore al 1.9.1967 in conseguenza di licenza edilizia in conformità a licenza numero 512/62 e che da detta data ad oggi nessuna opera soggetta a concessione edilizia in sanatoria è stata posta in essere. LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122 Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 18.3.2019, prot. n.
NA0073944, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
Le parti dichiarano di essere consapevoli che i trasferimenti immobiliari adottati rimangono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Collegio si limiterà a
7 raccogliere la volontà negoziale delle parti e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento e, pertanto, a prendere atto degli accordi se non connotati da profili di illiceità; il funzionario UPP attesta a verbale che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'art. 29, comma 1-bis. L. 52 del 1985; in proposito il funzionario
UPP non assume alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica;
Le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale
(atteso che questo, limitandosi a dare atto degli accordi, non sarebbe affetto da errori) ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità;
le parti – e con esse i difensori - si impegnano a curare nel modo più celere la trascrizione e voltura del verbale con gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio – Agenzia del
Territorio della pubblicità immobiliare, esonerando il funzionario UPP dalla relativa responsabilità; le parti e i difensori si impegnano altresì a depositare in via telematica agli atti del procedimento la richiesta di trascrizione degli accordi presentata nonché a depositare
- successivamente e appena ottenuta - la copia della trascrizione rilasciata dall'Ufficio – Agenzia del Territorio competente;
le parti dichiarano di non essersi avvalsi di agenti di mediazione e di non aver sostenuto alcun esborso a tale titolo;
8 Le parti dichiarano che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
In ordine al trasferimento immobiliare concordato il Collegio rileva che esso risponde alla volontà ed interesse delle parti di soluzione della crisi familiare ai fini della definitiva definizione dei rapporti tra loro intercorrenti, prende atto del trasferimento operato ovvero dell'effetto traslativo conseguente ai medesimi accordi, e recepisce le condizioni concordate provvedendo in conformità (Cassazione
SSUU 21761/21) .
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto n. 99, parte Parte_1 Parte_2
II, S. A sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
9 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5043 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per la separazione consensuale con trasferimento immobiliare
[...] nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 in atti, dall'avv. Luisanna Fonisto e dall'avv. MOLISSO
SIMONA presso le quali elettivamente domicilia alla via A. C.
De Meis n. 131 - 80147 - Napoli
E nato a [...] il [...] Parte_2
( ) rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. BACIOTERRACINO FABIANA presso la quale elettivamente domicilia alla via Giuseppe Orsi, 15 -
80128- Napoli
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
NAPOLI il 02/09/2014 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti erano nati Persona_1
(C.F. , a Napoli il 22/10/2003 ed C.F._3 [...]
(C.F. , a Napoli il 28/01/2016. Pt_3 CodiceFiscale_4
Chiedevano, anche, che la separazione avvenisse con trasferimento immobiliare con effetti reali in funzione solutoria della crisi familiare, avente ad oggetto cespiti acquisiti in costanza di unione, al fine di regolare definitivamente le rispettive posizioni economico- patrimoniali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc ed all'udienza dell'11.6.2024 veniva chiesto un rinvio ai fini dell'integrazione documentale necessaria al trasferimento immobiliare con efficacia reale.
A tal fine depositavano tutta la documentazione richiesta in conformità al Protocollo n. 19020/2022 stipulato tra il Presidente del Tribunale di Napoli ed il locale Consiglio dell'ordine in data
20.7.2022.
Le parti comparivano all'udienza del 24/09/2024, davanti al
Giudice relatore delegato dal Presidente alla fissazione, ribadendo la loro volontà di accoglimento del ricorso per la separazione consensuale con trasferimento immobiliare con effetti reali.
2 All'esito delle conclusioni del P.M. del 09.04.2024, in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni concordando con effetti reali trasferimento immobiliare come da verbale che si riporta integralmente:
“Le parti rappresentano che il mantenimento, a beneficio della prole,
è ripartito in €150,00 per la minore , a cui si aggiunge Pt_3
€125,00 che costituiscono la quota parte dell'assegno unico al quale il sig. rinuncia a beneficio della sig.ra , ed €100,00 Pt_2 Parte_1 per il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente. Il Pm esprime parere favorevole.
I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere legale dei beni tra loro e di effettuare la seguente attribuzione: Il SI. Parte_2 cede e trasferisce alla SI.ra che accetta ed Parte_1 acquista con ogni garanzia di legge la quota di 500/1000 della piena proprietà del seguente immobile:
appartamento al piano rialzato (catastalmente primo piano) facente parte del fabbricato in Comune di Napoli, Viale Colli Aminei n. 38 e posto alla Scala A Interno 1 e precisamente così censito:
Catasto Fabbricati del Comune di Napoli Sez. Urb. SCA Foglio 17
Particella 252 Subalterno 6, Rendita: euro 945,12, Zona censuaria 3,
Categoria A/2 a), Classe 6, Consistenza 6 vani.
Unitamente alle sopradescritte unità immobiliari viene trasferita ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ. la corrispondente quota di proprietà sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso.
All'appartamento in oggetto spettano 17/1000 (17/millesimi) di
3 proprietà sulle parti comuni e indivisibili dell'intero complesso.
Il fabbricato di cui l'unità in oggetto è disciplinato dal regolamento di condominio con tabella millesimale che l'acquirente dichiara di conoscere ed approvare per sé, eredi ed aventi causa.
Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nelle fotocopie delle schede planimetriche prot.
NA0073944 del 18.03.2019 che si allegano al presente atto.
Provenienza
La parte alienante dichiara e garantisce: che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso UPT di Napoli 1 in data
24.05.2017 al n. R.G 13996 e al n. R.P. 1990 in dipendenza del contratto di mutuo fondiario del 19.05.2017 n. 6944 di Rep. Notaio
che verrà cancellata a suo tempo a cura e Persona_2 spese della signora una volta completamente Parte_1 estinto il mutuo.
Quanto trasferito è pervenuto in forza del seguente atto: -
Compravendita Atto del 19/05/2017 Pubblico ufficiale
Sede NAPOLI (NA) Repertorio n. 461 - Persona_2
COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n.
10558.1/2017 Reparto PI di NAPOLI 1 in atti dal 24/05/2017.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, la parte cedente dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale come si evince anche dalla relazione redatta dall'Arch.
che si allega al presente verbale e che parte Persona_3 cedente fa propria.
4 Le unità vengono trasferite a corpo, nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti con la comproprietà sulle parti comuni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del regolamento di condominio e di cui all'art. 1117 c.c., con la servitù di passaggio, le servitù e pattuizioni contenute nei rispettivi atti di provenienza e ben noti alle parti.
Le parti convengono che la signora a fronte del Parte_1 trasferimento, si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso il Baco di Napoli S.p.A., per un mutuo di originari € 195.000/00, di cui al contratto in data 19.05.2017 a rogito Notaio n. 462 di Rep. e n 360 di Racc. Persona_2
(registrato a Napoli il 23.05.2017 al n. 6944-1T).
A tali effetti la signora riconosce di subentrare al Parte_1 signor verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare Parte_2 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
GARANZIA CIRCA LA TITOLARITA' DEI DIRITTI REALI TRASFERITI
Il signor garantisce la proprietà delle quote immobiliari Parte_2 trasferite, dette quote risultano intestate correttamente alla parte cedente in catasto e, come si evince dalla allegata relazione notarile.
Il signor garantisce la proprietà delle quote immobiliari Parte_2 trasferite e la libertà delle stesse da ipoteche ed altri pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Napoli in data 24.05.2017 ai n.ri
1990 RP e 13966 RG in dipendenza del citato contratto di mutuo fondiario del 19.05.2017 n 462 di Rep. Notaio Persona_2 gravante sulle unità in oggetto del presente: ipoteca che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della SI.ra Parte_1 una volta completamente estinto il mutuo, il tutto come da relazione notarile riguardante le trascrizioni e/o iscrizioni intervenute dopo la stipula dell'atto di provenienza.
5 Comunque, le parti dichiarano espressamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità, che non esistono ulteriori formalità pregiudizievoli relativamente a quanto in oggetto iscritte o trascritte successivamente alla data della relazione notarile/delle certificazioni dell'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale Servizio di pubblicità immobiliare come innanzi prodotte.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 26.02.2024 dall'Arch. . Persona_4
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto
Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara, che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese condominiali e quant'altro si considera passato alla parte acquirente con effetto dal 24.09.2024.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara:
a) che le opere relative all'edificio e/o abitazione sono state eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Napoli:
6 - concessione edilizia n. 512/62;
b) che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
c) che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942
n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
d) Ai sensi della Legge 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni, il signor dichiara e garantisce, edotto delle Parte_2 sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
T.U. n. 445/2000: che la costruzione degli immobili in oggetto risulta avvenuta in epoca anteriore al 1.9.1967 in conseguenza di licenza edilizia in conformità a licenza numero 512/62 e che da detta data ad oggi nessuna opera soggetta a concessione edilizia in sanatoria è stata posta in essere. LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122 Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 18.3.2019, prot. n.
NA0073944, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
Le parti dichiarano di essere consapevoli che i trasferimenti immobiliari adottati rimangono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Collegio si limiterà a
7 raccogliere la volontà negoziale delle parti e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento e, pertanto, a prendere atto degli accordi se non connotati da profili di illiceità; il funzionario UPP attesta a verbale che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'art. 29, comma 1-bis. L. 52 del 1985; in proposito il funzionario
UPP non assume alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica;
Le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale
(atteso che questo, limitandosi a dare atto degli accordi, non sarebbe affetto da errori) ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità;
le parti – e con esse i difensori - si impegnano a curare nel modo più celere la trascrizione e voltura del verbale con gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio – Agenzia del
Territorio della pubblicità immobiliare, esonerando il funzionario UPP dalla relativa responsabilità; le parti e i difensori si impegnano altresì a depositare in via telematica agli atti del procedimento la richiesta di trascrizione degli accordi presentata nonché a depositare
- successivamente e appena ottenuta - la copia della trascrizione rilasciata dall'Ufficio – Agenzia del Territorio competente;
le parti dichiarano di non essersi avvalsi di agenti di mediazione e di non aver sostenuto alcun esborso a tale titolo;
8 Le parti dichiarano che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
In ordine al trasferimento immobiliare concordato il Collegio rileva che esso risponde alla volontà ed interesse delle parti di soluzione della crisi familiare ai fini della definitiva definizione dei rapporti tra loro intercorrenti, prende atto del trasferimento operato ovvero dell'effetto traslativo conseguente ai medesimi accordi, e recepisce le condizioni concordate provvedendo in conformità (Cassazione
SSUU 21761/21) .
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto n. 99, parte Parte_1 Parte_2
II, S. A sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
9 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
10