TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 7429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7429 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7762 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza tenutasi il 20/05/2025, vertente
TRA
nato a Reggio Calabria il 17/10/1965 Parte_1
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Antonio Saffioti ( ), con studio in Reggio Calabria, via Santa C.F._2
Caterina n. 8/D, , nato a [...] il [...] Parte_2
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Giuseppe Panuccio ( , con studio in Reggio Calabria, via P. Foti C.F._4
n. 1
- ATTORI -
E
con sede in Milano, piazza Gae Aulenti n.
3 - Tower A - Controparte_1
( ), e per essa la con sede in Verona, viale P.IVA_1 CP_2
dell'Agricoltura n. 7 ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). - CONVENUTA CONTUMACE –
NONCHE'
con sede in Milano, viale Brenta n. 18/B Controparte_3
), e per essa la con sede in Verona, viale P.IVA_3 CP_2
dell'Agricoltura n. 7 ), in persona del procuratore Dott. P.IVA_2 [...]
in virtù di procura rilasciata in data 19/10/2022 a rogito dott. Persona_1 [...]
rep. n. 77770 e n. 29100 racc., rappresentata e difesa, giusta Persona_2
procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Galletta ( , con studio in C.F._5
Bagnara Calabra (RC), via Giovanni XXIII n. 3
- CONVENUTA -
NONCHE'
con sede in Reggio Calabria, via del Controparte_4
Gelsomino n. 45 scala B ( ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Per gli attori: «- preso atto della rinuncia degli istanti alla domanda di nullità nei confronti della in persona del Suo Legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché preso atto della permanenza di interesse alla pronunzia delle domandate nullità nei confronti della cessionaria e anche della società debitrice principale - accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui ai n. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione sottoscritti il 17.12.2003 dagli istanti a favore della
e, in definitiva, a favore della Controparte_4 Controparte_5
oggi i cui assunti crediti oggi sono stati trasferiti alla
[...] Controparte_1
- accertare e dichiarare che la dichiarata nullità delle Controparte_6
clausole sopra indicate che dovrà essere ritenuta efficace anche dalla cessionaria del credito e nei confronti della società debitrice Controparte_6 [...]
- con vittoria di spese e competenze del giudizio». Controparte_4
Per la in qualità di mandataria della CP_2 Controparte_3
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: -
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Vittoria di spese e competenze di causa».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 17/07/2023 e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la
[...] CP_1
la (e per entrambe la in qualità di
[...] Controparte_3 CP_2
mandataria) e la al fine di sentir accertare e Controparte_4
dichiarare la nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione da essi sottoscritti il 17/12/2003 a garanzia delle obbligazioni della verso la Controparte_4 CP_1
(già sino alla concorrenza di euro
[...] Controparte_5
1.000.000,00 ciascuno.
Le fideiussioni in contestazione, secondo la prospettazione attorea, erano state costituite mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall' contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la CP_7
clausola cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del
02/05/2005 della NC di LI (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
2. In data 10/10/2023 si costituiva in giudizio la in qualità di CP_2
mandataria della a sua volta cessionaria del credito, Controparte_3
chiedendo: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento a tutti i fatti e/o atti anteriori alla Controparte_3
cessione e, conseguentemente, anche in relazione alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli attori;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di controparte in quanto l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus è stata già proposta in via di eccezione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il quale è funzionalmente e inderogabilmente competente a decidere;
3. nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Vittoria di spese e competenze di causa.”.
3. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Tribunale sollecitava il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio della competenza per materia del Tribunale di Napoli
Sezione specializzata per le imprese piuttosto che del Tribunale di Catanzaro
Sezione Specializzata per le Imprese e confermava l'udienza del 16/01/2024.
4. In data 31/01/2024, il Tribunale di Catanzaro, osservato “innanzitutto che
l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38, secondo comma, c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. 8 novembre 2013, n. 25180).
Viceversa, ove sia sollevata - su istanza di parte o d'ufficio - un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile (qual è quella di cui qui si tratta), l'ordinanza che l'accoglie - o la dichiara - ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass., ord. 8 giugno 2016, n. 11764).
3. Ciò posto, l'odierno giudizio ha ad oggetto
l'accertamento della nullità di contratti di fideiussione per violazione delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato ed, in specie, dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990. L'art. 4, comma 1-ter, del D.lgs. 168/2003, così come introdotto dal D.lgs. n. 3/2017, espressamente dispone che “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1 bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti…c) la sezione specializzata in materia di imprese di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte di appello di Campobasso, Napoli, Salerno,
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania,
Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”. Rientrando la presente controversia in quelle di cui all'art. 33, comma 2, legge n. 287/1990 (ricomprese nella lett. c), comma 1, art. 3 del d.lgs. 168/03), la competenza territoriale si radica dinanzi alla
Sezione Specializzata in materia di Imprese di Napoli.” così statuiva: “- dichiara
l'incompetenza per territorio della Sezione Specializzata adita in favore di quella di
Napoli, davanti a cui la causa potrà essere riassunta nel termine di legge di cui all'art. 50 c.p.c.; - compensa le spese di lite.” (v. Ord. del Tribunale di Catanzaro del
31/01/2024 – versata in atti).
5. In data 09/04/2024 e riassumevano il Parte_1 Parte_2
giudizio riproponendo la domanda di nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione da essi sottoscritti il 17/12/2003 a garanzia delle obbligazioni della Controparte_4
verso la (già . Controparte_1 Controparte_5
6. In data 06/06/2024 si costituiva in giudizio la in qualità di CP_2
mandataria della eccependo: - il difetto di titolarità di Controparte_3
dei rapporti dal lato passivo e/o, la carenza di Controparte_3
legittimazione passiva, evidenziando che l'istituto della cartolarizzazione, e più in generale quello della cessione del credito, comportava che la legittimazione passiva rispetto alle domande attoree (del cliente o correntista) per far accertare la nullità del contratto bancario, l'inefficacia di alcune clausole, rimaneva in capo al titolare del contratto bancario, atteso che con la cartolarizzazione poteva essere ceduto il diritto di credito e non anche l'intero rapporto contrattuale;
- l'inammissibilità della domanda, in quanto la nullità delle clausole delle fideiussioni era stata già formulata in via di eccezione in un altro giudizio, ossia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Reggio Calabria;
- l'infondatezza nel merito della domanda, in quanto carente di prova circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale;
- la limitazione alla nullità parziale delle fideiussioni, non essendo stata fornita dai contraenti la prova di cui all'art. 1419 c.c..
7. e rimanevano contumaci. Controparte_1 Controparte_4
8. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., in data 20/06/2024 il Giudice confermava l'udienza del 24/09/2024 per la comparizione delle parti, disponendo che non decorrevano i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c., essendo state depositate le relative memorie già nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Catanzaro.
9. Alla prima udienza il Giudice si riservava.
10. Sciolta la riserva, in data 04/10/2024 il Giudice rilevava d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della cedente oggi Controparte_5
(e della mandataria), non costituita, in relazione alla spiegata Controparte_1
domanda di nullità ed assegnava alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla predetta questione. Inoltre, la causa veniva rinviata al 20/05/2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, rispetto alla quale decorrevano i termini previsti dall'art. 189 c.p.c..
11. Con le note depositate ai sensi dell'art. 101 c.p.c. gli attori rinunciavano alla domanda di nullità formulata nei confronti della Controparte_1
12. Depositate le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica previste dall'art. 189 c.p.c., all'udienza di discussione del
20/05/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
13. Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di atteso che con memorie depositate in data 22/10/2024 Controparte_1
gli attori hanno rinunciato alla domanda di nullità formulata nei confronti della predetta NC.
Detta rinuncia determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte
(richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (cfr.
Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4837 del
19/02/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 04/02/2002, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3734 del 10/04/1998 e
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513476).
14. Sempre in via preliminare, occorre affermare la sussistenza della legittimazione passiva della cessionaria rispetto all'azione Controparte_3
di nullità, risultando dagli atti ed essendo incontroverso che il credito di cui è causa, con le relative garanzie, è stato oggetto di cessione (cd. in blocco) già prima dell'instaurazione del presente giudizio, precisamente con efficacia a decorrere dal
14/07/2017, sicché è evidente che i fideiussori possono, anzi devono, far valere nei confronti della cessionaria del credito, le nullità contrattuali idonee a determinare l'inesistenza del credito.
15. Inoltre, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta per essere stata già posta dagli attori nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria con la conseguenza che, secondo la prospettazione di parte convenuta, sulla stessa doveva pronunciarsi, seppur incidentalmente, il predetto Tribunale.
Invero nella causa di opposizione tale questione è stata dedotta dagli opponenti
(odierni attori ma convenuti sostanziali in sede monitoria) sotto forma di eccezione volta ad ottenere il mero rigetto della domanda avversaria (e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto), eccezione che il Tribunale di Reggio Calabria è stato chiamato, quindi, a valutare in quanto l'invalidità assoluta del titolo invocato in causa costituisce pregiudiziale logico-giuridica rispetto alla domanda formulata dall'attrice/opposta (di adempimento del contratto di fideiussione, che, logicamente e giuridicamente, presuppone la sua validità ed efficacia).
Nel presente giudizio la questione della nullità del contratto di fideiussione è, invece, oggetto di una domanda principale di accertamento, stante la competenza del Tribunale delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art.3 del D.Lgs.
n.168/2003.
Quindi non può venire in rilievo l'inammissibilità della domanda qui formulata - in pendenza del giudizio di opposizione - per contrarietà al principio del “ne bis in idem”, poiché non si tratta della riproposizione della stessa domanda, ma della proposizione della questione sostanziale della nullità del contratto in due forme processuali diverse destinate a diversi fini: nel primo caso al mero fine di paralizzare la domanda dell'attore che invoca in giudizio il titolo negoziale per ottenere la condanna del convenuto al pagamento di una somma (per tutte Cass. sent. n.10440 del 18/07/2002; Cass., ord. n. 33014/2023); nel secondo caso per ottenere una pronuncia dichiarativa che produca l'invalidità e l'inefficacia di detto titolo erga omnes ed anche in giudizi futuri.
16. Venendo al merito, va osservato quanto segue. In primo luogo, occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/12/2021, n. 41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti
“a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbiano aderito le convenute e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo delle fideiussioni contestate.
Nel caso di specie, gli attori chiedevano dichiararsi la nullità delle fideiussioni prestate il 17/12/2003 intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della NC d'LI quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche la NC convenuta sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'Autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle «operazioni bancarie» affermando che «gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990».
Tanto premesso, fondata è la domanda di nullità delle singole clausole delle fideiussioni, essendo stata provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui aderiva anche la NC NT tra un ampio
“cartello” di istituti di credito al momento della stipulazione del contratto di garanzia (in data 17/12/2003). Al riguardo, è noto che con provvedimento n. 55 del
2.5.2005 la NC d'LI (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato (in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, ossia rispetto all'arco temporale compreso tra l'ottobre
2002 ed il maggio 2005) il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall'ABI e l'articolo 2 della legge n. 287/1990 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) e che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione della sussistenza di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Nel caso di specie, è evidente la piena sovrapponibilità delle clausole di cui agli artt. 2 (in cui è previsto l'obbligo del fideiussore di «rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo»), 6 (dal seguente tenore «i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato») e 8 (per cui «nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate») dei contratti in atti, rispetto a quelle, con pari numerazione, previste nei modelli fideiussori ABI
2003, sanzionate dalla A.G. con il provvedimento n. 55/2005.
Il rapporto di “derivazione” tra l'intesa anticoncorrenziale e i contratti di cui è causa trova riscontro non solo nella conformità del testo, ma anche nella contiguità temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate dall'ABI e le fideiussioni rilasciate in data 17/12/2003, non essendo per converso stata fornita alcuna prova contraria da parte della cessionaria del credito rispetto alla cennata prova privilegiata.
Pertanto, in presenza della prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione in discussione, per violazione della normativa antitrust, va accolta.
17. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta in CP_2
qualità di mandataria della secondo il criterio della Controparte_3
soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità con fase istruttoria e decisionale al minimo tabellare).
Le spese di lite tra gli attori e la e nonché la Controparte_1 Controparte_4 sono irripetibili stante la rinuncia alla domanda nei confronti dell'istituto CP_4
bancario contumace e la notifica dell'atto di citazione nei confronto della debitrice principale al mero scopo di “litis denuntiatio”.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
2) Accoglie la domanda proposta da e e, Parte_1 Parte_2
per l'effetto, dichiara la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione omnibus del 17/12/2003;
3) Condanna in qualità di mandataria della CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle
[...]
spese di lite in favore di e , che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
4) Dichiara irripetibili le spese di lite tra gli attori e la e nonché Controparte_1
la Controparte_4
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
11 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7762 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza tenutasi il 20/05/2025, vertente
TRA
nato a Reggio Calabria il 17/10/1965 Parte_1
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Antonio Saffioti ( ), con studio in Reggio Calabria, via Santa C.F._2
Caterina n. 8/D, , nato a [...] il [...] Parte_2
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Giuseppe Panuccio ( , con studio in Reggio Calabria, via P. Foti C.F._4
n. 1
- ATTORI -
E
con sede in Milano, piazza Gae Aulenti n.
3 - Tower A - Controparte_1
( ), e per essa la con sede in Verona, viale P.IVA_1 CP_2
dell'Agricoltura n. 7 ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). - CONVENUTA CONTUMACE –
NONCHE'
con sede in Milano, viale Brenta n. 18/B Controparte_3
), e per essa la con sede in Verona, viale P.IVA_3 CP_2
dell'Agricoltura n. 7 ), in persona del procuratore Dott. P.IVA_2 [...]
in virtù di procura rilasciata in data 19/10/2022 a rogito dott. Persona_1 [...]
rep. n. 77770 e n. 29100 racc., rappresentata e difesa, giusta Persona_2
procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Galletta ( , con studio in C.F._5
Bagnara Calabra (RC), via Giovanni XXIII n. 3
- CONVENUTA -
NONCHE'
con sede in Reggio Calabria, via del Controparte_4
Gelsomino n. 45 scala B ( ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Per gli attori: «- preso atto della rinuncia degli istanti alla domanda di nullità nei confronti della in persona del Suo Legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nonché preso atto della permanenza di interesse alla pronunzia delle domandate nullità nei confronti della cessionaria e anche della società debitrice principale - accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui ai n. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione sottoscritti il 17.12.2003 dagli istanti a favore della
e, in definitiva, a favore della Controparte_4 Controparte_5
oggi i cui assunti crediti oggi sono stati trasferiti alla
[...] Controparte_1
- accertare e dichiarare che la dichiarata nullità delle Controparte_6
clausole sopra indicate che dovrà essere ritenuta efficace anche dalla cessionaria del credito e nei confronti della società debitrice Controparte_6 [...]
- con vittoria di spese e competenze del giudizio». Controparte_4
Per la in qualità di mandataria della CP_2 Controparte_3
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: -
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Vittoria di spese e competenze di causa».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 17/07/2023 e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la
[...] CP_1
la (e per entrambe la in qualità di
[...] Controparte_3 CP_2
mandataria) e la al fine di sentir accertare e Controparte_4
dichiarare la nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione da essi sottoscritti il 17/12/2003 a garanzia delle obbligazioni della verso la Controparte_4 CP_1
(già sino alla concorrenza di euro
[...] Controparte_5
1.000.000,00 ciascuno.
Le fideiussioni in contestazione, secondo la prospettazione attorea, erano state costituite mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall' contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la CP_7
clausola cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del
02/05/2005 della NC di LI (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
2. In data 10/10/2023 si costituiva in giudizio la in qualità di CP_2
mandataria della a sua volta cessionaria del credito, Controparte_3
chiedendo: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento a tutti i fatti e/o atti anteriori alla Controparte_3
cessione e, conseguentemente, anche in relazione alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli attori;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di controparte in quanto l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus è stata già proposta in via di eccezione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il quale è funzionalmente e inderogabilmente competente a decidere;
3. nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Vittoria di spese e competenze di causa.”.
3. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Tribunale sollecitava il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio della competenza per materia del Tribunale di Napoli
Sezione specializzata per le imprese piuttosto che del Tribunale di Catanzaro
Sezione Specializzata per le Imprese e confermava l'udienza del 16/01/2024.
4. In data 31/01/2024, il Tribunale di Catanzaro, osservato “innanzitutto che
l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38, secondo comma, c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. 8 novembre 2013, n. 25180).
Viceversa, ove sia sollevata - su istanza di parte o d'ufficio - un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile (qual è quella di cui qui si tratta), l'ordinanza che l'accoglie - o la dichiara - ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass., ord. 8 giugno 2016, n. 11764).
3. Ciò posto, l'odierno giudizio ha ad oggetto
l'accertamento della nullità di contratti di fideiussione per violazione delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato ed, in specie, dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990. L'art. 4, comma 1-ter, del D.lgs. 168/2003, così come introdotto dal D.lgs. n. 3/2017, espressamente dispone che “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1 bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti…c) la sezione specializzata in materia di imprese di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte di appello di Campobasso, Napoli, Salerno,
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania,
Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”. Rientrando la presente controversia in quelle di cui all'art. 33, comma 2, legge n. 287/1990 (ricomprese nella lett. c), comma 1, art. 3 del d.lgs. 168/03), la competenza territoriale si radica dinanzi alla
Sezione Specializzata in materia di Imprese di Napoli.” così statuiva: “- dichiara
l'incompetenza per territorio della Sezione Specializzata adita in favore di quella di
Napoli, davanti a cui la causa potrà essere riassunta nel termine di legge di cui all'art. 50 c.p.c.; - compensa le spese di lite.” (v. Ord. del Tribunale di Catanzaro del
31/01/2024 – versata in atti).
5. In data 09/04/2024 e riassumevano il Parte_1 Parte_2
giudizio riproponendo la domanda di nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione da essi sottoscritti il 17/12/2003 a garanzia delle obbligazioni della Controparte_4
verso la (già . Controparte_1 Controparte_5
6. In data 06/06/2024 si costituiva in giudizio la in qualità di CP_2
mandataria della eccependo: - il difetto di titolarità di Controparte_3
dei rapporti dal lato passivo e/o, la carenza di Controparte_3
legittimazione passiva, evidenziando che l'istituto della cartolarizzazione, e più in generale quello della cessione del credito, comportava che la legittimazione passiva rispetto alle domande attoree (del cliente o correntista) per far accertare la nullità del contratto bancario, l'inefficacia di alcune clausole, rimaneva in capo al titolare del contratto bancario, atteso che con la cartolarizzazione poteva essere ceduto il diritto di credito e non anche l'intero rapporto contrattuale;
- l'inammissibilità della domanda, in quanto la nullità delle clausole delle fideiussioni era stata già formulata in via di eccezione in un altro giudizio, ossia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Reggio Calabria;
- l'infondatezza nel merito della domanda, in quanto carente di prova circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale;
- la limitazione alla nullità parziale delle fideiussioni, non essendo stata fornita dai contraenti la prova di cui all'art. 1419 c.c..
7. e rimanevano contumaci. Controparte_1 Controparte_4
8. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., in data 20/06/2024 il Giudice confermava l'udienza del 24/09/2024 per la comparizione delle parti, disponendo che non decorrevano i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c., essendo state depositate le relative memorie già nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Catanzaro.
9. Alla prima udienza il Giudice si riservava.
10. Sciolta la riserva, in data 04/10/2024 il Giudice rilevava d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della cedente oggi Controparte_5
(e della mandataria), non costituita, in relazione alla spiegata Controparte_1
domanda di nullità ed assegnava alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla predetta questione. Inoltre, la causa veniva rinviata al 20/05/2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, rispetto alla quale decorrevano i termini previsti dall'art. 189 c.p.c..
11. Con le note depositate ai sensi dell'art. 101 c.p.c. gli attori rinunciavano alla domanda di nullità formulata nei confronti della Controparte_1
12. Depositate le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica previste dall'art. 189 c.p.c., all'udienza di discussione del
20/05/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
13. Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di atteso che con memorie depositate in data 22/10/2024 Controparte_1
gli attori hanno rinunciato alla domanda di nullità formulata nei confronti della predetta NC.
Detta rinuncia determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte
(richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio (cfr.
Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4837 del
19/02/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 04/02/2002, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3734 del 10/04/1998 e
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513476).
14. Sempre in via preliminare, occorre affermare la sussistenza della legittimazione passiva della cessionaria rispetto all'azione Controparte_3
di nullità, risultando dagli atti ed essendo incontroverso che il credito di cui è causa, con le relative garanzie, è stato oggetto di cessione (cd. in blocco) già prima dell'instaurazione del presente giudizio, precisamente con efficacia a decorrere dal
14/07/2017, sicché è evidente che i fideiussori possono, anzi devono, far valere nei confronti della cessionaria del credito, le nullità contrattuali idonee a determinare l'inesistenza del credito.
15. Inoltre, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta per essere stata già posta dagli attori nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria con la conseguenza che, secondo la prospettazione di parte convenuta, sulla stessa doveva pronunciarsi, seppur incidentalmente, il predetto Tribunale.
Invero nella causa di opposizione tale questione è stata dedotta dagli opponenti
(odierni attori ma convenuti sostanziali in sede monitoria) sotto forma di eccezione volta ad ottenere il mero rigetto della domanda avversaria (e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto), eccezione che il Tribunale di Reggio Calabria è stato chiamato, quindi, a valutare in quanto l'invalidità assoluta del titolo invocato in causa costituisce pregiudiziale logico-giuridica rispetto alla domanda formulata dall'attrice/opposta (di adempimento del contratto di fideiussione, che, logicamente e giuridicamente, presuppone la sua validità ed efficacia).
Nel presente giudizio la questione della nullità del contratto di fideiussione è, invece, oggetto di una domanda principale di accertamento, stante la competenza del Tribunale delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art.3 del D.Lgs.
n.168/2003.
Quindi non può venire in rilievo l'inammissibilità della domanda qui formulata - in pendenza del giudizio di opposizione - per contrarietà al principio del “ne bis in idem”, poiché non si tratta della riproposizione della stessa domanda, ma della proposizione della questione sostanziale della nullità del contratto in due forme processuali diverse destinate a diversi fini: nel primo caso al mero fine di paralizzare la domanda dell'attore che invoca in giudizio il titolo negoziale per ottenere la condanna del convenuto al pagamento di una somma (per tutte Cass. sent. n.10440 del 18/07/2002; Cass., ord. n. 33014/2023); nel secondo caso per ottenere una pronuncia dichiarativa che produca l'invalidità e l'inefficacia di detto titolo erga omnes ed anche in giudizi futuri.
16. Venendo al merito, va osservato quanto segue. In primo luogo, occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/12/2021, n. 41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti
“a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbiano aderito le convenute e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo delle fideiussioni contestate.
Nel caso di specie, gli attori chiedevano dichiararsi la nullità delle fideiussioni prestate il 17/12/2003 intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della NC d'LI quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche la NC convenuta sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'Autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle «operazioni bancarie» affermando che «gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990».
Tanto premesso, fondata è la domanda di nullità delle singole clausole delle fideiussioni, essendo stata provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui aderiva anche la NC NT tra un ampio
“cartello” di istituti di credito al momento della stipulazione del contratto di garanzia (in data 17/12/2003). Al riguardo, è noto che con provvedimento n. 55 del
2.5.2005 la NC d'LI (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato (in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, ossia rispetto all'arco temporale compreso tra l'ottobre
2002 ed il maggio 2005) il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall'ABI e l'articolo 2 della legge n. 287/1990 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) e che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione della sussistenza di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Nel caso di specie, è evidente la piena sovrapponibilità delle clausole di cui agli artt. 2 (in cui è previsto l'obbligo del fideiussore di «rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo»), 6 (dal seguente tenore «i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato») e 8 (per cui «nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate») dei contratti in atti, rispetto a quelle, con pari numerazione, previste nei modelli fideiussori ABI
2003, sanzionate dalla A.G. con il provvedimento n. 55/2005.
Il rapporto di “derivazione” tra l'intesa anticoncorrenziale e i contratti di cui è causa trova riscontro non solo nella conformità del testo, ma anche nella contiguità temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate dall'ABI e le fideiussioni rilasciate in data 17/12/2003, non essendo per converso stata fornita alcuna prova contraria da parte della cessionaria del credito rispetto alla cennata prova privilegiata.
Pertanto, in presenza della prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione in discussione, per violazione della normativa antitrust, va accolta.
17. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta in CP_2
qualità di mandataria della secondo il criterio della Controparte_3
soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità con fase istruttoria e decisionale al minimo tabellare).
Le spese di lite tra gli attori e la e nonché la Controparte_1 Controparte_4 sono irripetibili stante la rinuncia alla domanda nei confronti dell'istituto CP_4
bancario contumace e la notifica dell'atto di citazione nei confronto della debitrice principale al mero scopo di “litis denuntiatio”.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
2) Accoglie la domanda proposta da e e, Parte_1 Parte_2
per l'effetto, dichiara la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione omnibus del 17/12/2003;
3) Condanna in qualità di mandataria della CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle
[...]
spese di lite in favore di e , che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
4) Dichiara irripetibili le spese di lite tra gli attori e la e nonché Controparte_1
la Controparte_4
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
11 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).