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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della seguente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento n. 2523/2022,
Seconda Sezione Civile, in persona della Giudice Floriana Consolante, il 23 novembre 2022, iscritto al n. 14/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 6 maggio 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 17 marzo 1975 ed ivi residente alla Contrada Baselone n. 15, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco De Cicco (codice fiscale - appellante - C.F._2
E la (codice fiscale ), con sede in Milano, alla Via Foro Controparte_1 P.IVA_1
Bonaparte n. 31, costituitasi in persona dell'ing. dichiaratosi suo legale rappre- CP_2
sentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Piazza (codice fiscale
) - appellata ed appellante incidentale - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata alla il 10 aprile 2021, Controparte_3 [...]
adiva il Tribunale di Benevento esponendo che la suddetta società aveva instal- Persona_1
lato sull'appezzamento di terreno in agro di SA IO La MO (BN), in località Barcate, cen- sito in catasto al f.lio 30, p.lla 963, un aerogeneratore del tipo a turbina eolica a torre con rotore tripala ad asse orizzontale su torre di tipo tubolare avente una potenza nominale di 2,5/3 MW
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
collocandolo ad una distanza di 110 m dall'appezzamento di terreno di sua proprietà esteso ha.
1.83.30 sito nella medesima località e censito in catasto al f.lio 30, p.lla 38, e di 52 m dalla
«strada vicinale comunale “Barcate”», in tal modo violando le linee guida di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le vigenti norme tecniche di sicurezza e renden- dosi pertanto responsabile nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dei danni conseguentemente arrecatigli.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia questo Ill.mo Giudice adìto, accertata la responsabilità di controparte per come in narrativa evidenziata, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
a) accertare e dichiarare che la realizzazione dell'aereogeneratore allocato sulla parti- cella: 963 fg. 30 della mappa catastale di SA IO La MO (BN), ha violato la normativa vigente in tema di distanze dalla strada pubblica;
b) ovvero accertare e dichiarare che l'aerogeneratore testé indicato è stato allocato in violazione delle elementari regole di sicurezza pubblica e privata non rispettando la prevista di- stanza dalla strada pubblica al fine di evitare ogni danno alla pubblica e privata incolumità;
c) dichiarare che la violazione delle distanze previste ha determinato pregiudizi perma- nenti alla proprietà dell'attore, ovvero la sua diminuzione di valore d'uso e di scambio con risar- cimento “equipollente” ovvero il deprezzamento dei terreni così come ampiamente specificato nell'allegata perizia di parte;
e) per l'effetto, accertare e dichiarare che la è responsabile di Controparte_3
ogni pregiudizio patrimoniale e non, inflitto alla proprietà dell'attore come in perizia descritto e quantificato e quivi ridotto in € 52.000,00 (dico euro cinquantaduemila/00) salvo in ogni caso il maggior danno;
f) ovvero, ed in via subordinata, per quanto sopra e/o per l'effetto, condannare essa
[...]
in persona del suo leg. rapp.p.t., al pagamento a titolo di indennità ex art. Controparte_3
44 D.p.r. 327/2001 della somma come in perizia descritta e quantificata e quivi ridotto in €
52.000,00 (dico euro cinquantaduemila/00) salvo in ogni caso il maggior importo.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi sino all'effettivo soddisfo.
Vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario».
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 1° luglio 2021, la Controparte_1
N. 14/2023 r.g.aa.cc. Belperio Giuseppe c. Pag. 2 di 10 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(nella quale s'era nel frattempo trasformata la eccepiva l'im- CP_1 Controparte_3
procedibilità della domanda del , poiché non preceduta dall'esperimento del procedi- Pt_1
mento di mediazione previsto dal d.lgs. 28/2010, il difetto di legittimazione del , per non Pt_1
aver quest'ultimo dimostrato di essere proprietario dei fondi de quibus, e la prescrizione del di- ritto vantato dall'attore, essendo trascorsi più di cinque anni dalla realizzazione dell'aerogene- ratore (2011) prima della notificazione di detta domanda, che comunque contestava sotto ogni suo profilo. Chiedeva inoltre la riunione del processo ai numerosi altri introdotti innanzi al me- desimo Tribunale ed aventi ad oggetto cause connesse con quella derivante dalla domanda del
. Pt_1
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale sannita, con la propria sentenza n, 2523/2022, pubblicata il 23 novembre 2022, rigettava la domanda del affermando: Pt_1
1) che, «venendo in rilievo gli effetti che la legittima esplicazione di un'attività di inte- resse pubblico ha sul terzo confinante, e non sul soggetto immediatamente inciso dall'opera pubblica [...], l'esecuzione di quest'ultima, rappresentando l'esercizio di un servizio pubblico
(quale la rete elettrica nazionale), non può essere ricondotta ad un'attività realizzata “iure pri- vatorum”, tale da essere suscettibile di tutela ripristinatoria per la parte in cui l'opus lede il re- gime (legale e regolamentare) delle distanze - e men che meno risarcitoria, presupponendo la tutela ex art. 2043 c.c. un fatto doloso o colposo della p.a. e non certamente un fatto lecito (S.U.
n. 9341/2003) -, con la conseguenza che la pretesa del privato deve essere circoscritta alla sola indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e successivamente dall'art.
44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)»;
2) che nemmeno quest'indennità poteva essere riconosciuta all'attore, non avendo quest'ultimo «allegato fatti tali da ritenere che l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa – quale, in ipotesi, può verificarsi per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico
e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della lumi- nosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (Cass. nn. 3368/2017, 16619/2013) - come tale indennizzabile», giacché:
a) «quanto alla compromissione della capacità edificatoria, basta osservare che le
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
norme del d.m. 10 settembre 2010 richiamate dall'attore – Allegato 4, art.
5.3 e 7.2 - propon- gono semplici “misure di mitigazione”, suggerendo «di tenere una “minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abi- tate, non inferiore ai 200 m”, mentre la seconda che “La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica compren- siva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre”», sicché, «anche a vo- lere prescindere dalla considerazione per cui, quanto alla prima disposizione, gli immobili dell'attore sono terreni agricoli e, quanto alla seconda, che non spetta a lui la legittimazione ad agire a tutela delle strade provinciali o nazionali, va evidenziato che le norme de quibus non sono in alcun modo prescrittive, recando mere linee-guida»;
b) «[q]uanto, invece, al potenziale rischio “crash”, deve rilevarsi che l'ordinamento conosce altri strumenti per denunciare il danno che si teme possa derivare sulla cosa che forma oggetto del proprio diritto, in tal senso l'azione mancando, pertanto, di un interesse concreto e attuale».
Compensava tuttavia integralmente tra le parti le spese di causa, «considerata la parti- colarità delle questioni trattate, nonché la novità delle stesse e l'assenza di precedenti specifici sul punto».
I.2.1. Avverso tale decisione, il , con una citazione notificata alla controparte il Pt_1
27 dicembre 2022, s'è quindi appellato a questa Corte sostenendo, in sintesi, che il Giudice di primo grado ha errato:
1) nell'attribuire efficacia non vincolante alle previsioni di cui al d.m. 10 settembre 2010;
2) nel non ammettere le prove che egli aveva offerto per dimostrare che il «rischio da
“crash” è tutt'altro che remoto»;
3) nell'affermare che egli non aveva allegato alcun fatto da cui desumere che il fondo di sua proprietà aveva subìto, a causa dell'installazione dell'aerogeneratore, una «significativa compressione del suo diritto di proprietà»;
4) nel regolare le spese del processo di primo grado compensandole integralmente tra le parti.
Ha pertanto chiesto l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, della sua do- manda, previa l'ammissione dei mezzi istruttori da lui richiesti nel corso del processo di primo
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
grado.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 16 marzo 2023, la Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso appello siccome irrispet-
[...]
toso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. e ne ha comunque contestato la fondatezza chie- dendo inoltre, con un appello incidentale, la riforma della sentenza appellata nella sola parte in cui il Giudice di primo grado ha compensato tra le parti le spese di lite ritenendo sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
I.2.3. È stato quindi da questa Corte, su sollecitazione del e nonostante le re- Pt_1
sistenze della società appellata, nominato come consulente tecnica d'ufficio l'ing. Per_2
cui è stato affidato l'incarico di «verificare, mediante le ispezioni, le misurazioni e i rilievi
[...]
dei luoghi ritenuti necessari e l'esame dei dati e dei documenti pubblici o detenuti da pubblici depositari che riterrà utile acquisire e di quelli prodotti dalle parti costituite:
a) se l'aerogeneratore insistente sul terreno individuato dalla p.lla 963 del f.lio 30 della mappa catastale del comune di SA IO La MO è stato realizzato nel rispetto delle di- stanze dalla strada d'accesso al terreno di proprietà del eventualmente imposte o sug- Pt_1
gerite dalla normativa nazionale o regionale o dalle comuni regole di prudenza allo scopo di pre- venire o mitigare i pericoli per la pubblica incolumità;
b) stimare la diminuzione del valore di mercato del terreno di proprietà del even- Pt_1
tualmente causata dal mancato rispetto delle suddette distanze o dall'impossibilità o dalla mi- nore possibilità legale ed effettiva di realizzare sul medesimo terreno costruzioni nel rispetto delle distanze dal suddetto aerogeneratore eventualmente imposte o suggerite dalla normativa nazionale, regionale o dagli strumenti urbanistici».
I.2.4. Infine, dopo il deposito della relazione della consulente tecnica d'ufficio e la suc- cessiva richiesta di sostituzione di quest'ultima avanzata dal difensore dell'appellante, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
II. DIRITTO
II.1. Innanzitutto, va rilevato che la procura ad litem redatta in formato analogico la cui copia informatica per immagine è stata depositata telematica dall'avv. De Cicco nel costituirsi innanzi a questa Corte per il Belperio il 2 gennaio 2023, è identica a quella la cui copia
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal predetto avvocato, venne da quest'ul- timo depositata telematicamente nel costituirsi innanzi al Giudice di primo grado e che, pur non risultando materialmente congiunta ad alcun atto processuale e non essendo dunque piena- mente rispettosa di quanto disposto dall'art. 83, co. 3, c.p.c., si riferisce testualmente al «pro- cedimento giudiziario» avente ad oggetto una causa da promuovere innanzi al Tribunale di Be- nevento tra il medesimo e la e all'eventuale relativo «giudizio Pt_1 Controparte_3
di appello», sicché deve ritenersi in definitiva sufficiente ad assicurare le esigenze di “specia- lità” perseguite dalla predetta norma, non risultando che il abbia promosso altri pro- Pt_1
cessi contro la suddetta società.
L'ordinanza con la quale, all'udienza del 4 luglio 2023, questa Corte, ritenendo nulla tale procura, ha, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., assegnato all'avv. De Cicco il termine del 15 settembre 2023 per depositarne una valida, va pertanto revocata, con la conseguente irrile- vanza delle contestazioni formulate dalla società appellata in ordine alla validità della procura ad litem depositata dall'avv. De Cicco nel rispetto di detto termine.
II.2. Va poi osservato che – al contrario di quanto sostenuto dalla Controparte_1
– l'appello del deve essere, nel suo complesso e fatto salvo quanto si dirà ap-
[...] Pt_1
presso in ordine ad alcuni suoi motivi, giudicato, alla stregua delle indicazioni interpretative in proposito della Corte di Cassazione (per le quali v., ad es., Cass., SS.UU., 36481/2022 e
27199/2017), sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis (cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), giacché la sua lettura consente di comprendere abbastanza chiaramente le critiche mosse dall'appellante alla decisione impu- gnata e le modifiche che a questa il medesimo appellante chiede che a questa siano apportate sia di apprezzare la congruenza delle prime rispetto alle seconde, nonché alle motivazioni e alle statuizioni della sentenza appellata.
II.3.1.1. Il medesimo appello è tuttavia in definitiva infondato e deve pertanto essere ri- gettato perché, a prescindere da ogni altra considerazione, dei danni che l'odierno appellante ha allegato di aver patito a causa dell'installazione dell'aerogeneratore di cui s'è detto – cioè quelli che egli assume derivanti dalla perdita di valore del terreno di sua proprietà conseguente alla perdita della possibilità di realizzarvi edifici e al rischio correlato alla rottura della macchina
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(cd. rischio crash), non v'è la prova necessaria sia per ottenerne il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2050 c.c. sia per ottenerne l'indennizzo ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 327/2001.
II.3.1.2. Invero, secondo quanto emerge dalla relazione dell'ing. il suddetto ae- Per_2
rogeneratore si trova ad una distanza minima dalla più vicina linea di confine dell'appezzamento di terreno di proprietà del inferiore – poiché pari a 109,80 metri a partire dalla flangia di Pt_1
ancoraggio della base della torre sulla quale sono collocati la navicella, il rotore ad asse oriz- zontale ed il mozzo delle pale (o lame) per la captazione del vento (e, secondo quanto si desume dalle misure riportate nella figura a pag. 17 di detta relazione, a 58 metri a partire dalla proie- zione sulla superficie terrestre della punta delle pale) – a quella di almeno 200 metri «da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate», il cui rispetto, all'epoca dell'emanazione del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 342 del 20 mag- gio 2014 che ne autorizzò la costruzione e l'esercizio, era segnalato tra le «possibili misure di mitigazione» dell'impatto sul territorio dei ccdd. impianti eolici dal decreto recante l'approva- zione delle «linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 di- cembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produ- zione di elettricità da fonti rinnovabili e delle linee guida tecniche per gli impianti stessi» ema- nato il [...] dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Controparte_4
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 219 del 18 settembre 2010.
Senonché, è pacifico che sull'appezzamento di terreno di proprietà del non Pt_1
v'era, all'epoca della suddetta autorizzazione, né risulta essere stato realizzato successiva- mente, alcun edificio.
Il inoltre non ha specificamente contestato e dunque non può dirsi che abbia Pt_1
correttamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, sia pur incidentalmente, ha chiaramente negato la sua legittimazione a dolersi del mancato rispetto delle distanze dell'aerogeneratore dalle vicine
Sicché risulta inutile nella specie indugiare sulla questione dell'obbligatorietà o meno delle linee guida dettate dal decreto interministeriale del 10 settembre 2010.
Queste, infatti, disciplinavano (e deve ritenersi che tuttora disciplinino) soltanto la
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui rientrano quelli eolici, e – al contrario di quanto sostenuto dal e, a ben vedere, anche Pt_1
dalla consulente tecnica d'ufficio, a dispetto delle sue opposte conclusioni – non imponevano né impongono di per sé limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici al diritto di edificare sui terreni ubicati ad una distanza dagli impianti eolici inferiore a quella da esse indicata (quali invece, ad es., quelli derivanti dalle ccdd. fasce di rispetto fer- roviarie, stradali o cimiteriali).
Pertanto, l'installazione del suddetto aerogeneratore, tenendo conto della distanza da esso, dell'estensione, della conformazione e della destinazione agricola del terreno del Pt_3
quali risultano dai rilievi e dagli accertamenti effettuati dall'ing. non ha azzerato e Per_2
nemmeno ridotto le pregresse possibilità legali ed effettive di realizzare su tale terreno gli edifici strumentali all'esercizio dell'attività agricola cui il predio era e risulta tuttora destinato, com- presi quelli destinati ad abitazioni, e dunque non ha per tale ragione danneggiato l'odierno ap- pellante.
II.3.1.3. Va poi escluso anche che il valore del fondo del sia, come da quest'ul- Pt_1
timo sostenuto, diminuito a causa del pericolo derivante da un'eventuale rottura degli elementi rotanti dell'aerogeneratore.
L'eventualità che una rottura di tali elementi si verifichi ed inoltre danneggi il terreno di proprietà del o cose o persone che vi si trovino (vale a dire ciò che l'appellante ha de- Pt_1
finito «rischio crash) è stata infatti ritenuta dalla consulente tecnica d'ufficio «assai remota» sulla base di calcoli e di un ragionamento che pare condivisibile, anche perché solo generica- mente e senza il supporto di dati idonei a confutarli o anche solo a indurre a dubitare della loro correttezza, contestato dall'odierno appellante.
L'ing. infatti, dopo aver affermato che e spiegato perché ‹‹[l]a rottura accidentale Per_2
di un elemento rotante (la pala) di un aerogeneratore ad asse orizzontale può essere conside- rato un evento raro», ha in sostanza concluso che, anche qualora tale rottura dovesse verifichi, la probabilità che essa possa produrre conseguenze pregiudizievoli per il è in concreto, Pt_1
considerate la distanza dall'aerogeneratore, l'estensione, la conformazione e la destinazione del fondo di proprietà dell'odierno appellante, «assai remota», cioè quasi inesistente, sicché non può ritenersi tale da provocare un'apprezzabile ed oggettiva riduzione del valore del fondo
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
del e dunque un danno del quale a quest'ultimo può esser riconosciuto il diritto al ri- Pt_1
sarcimento.
II.3.1.4. Pertanto, non avendo il allegato di aver patito, a causa dell'installa- Pt_1
zione del suddetto aerogeneratore, eventi dannosi diversi da quelli presi sopra in considera- zione, i primi tre motivi del suo appello vanno giudicati tutti infondati, mentre il quarto, con il quale egli si duole del regolamento delle spese del processo di primo grado, è palesemente inammissibile poiché del tutto immotivato, sicché l'appello in esame va in definitiva rigettato.
II.3.2. È altresì infondato l'unico motivo dell'appello incidentalmente proposto dalla
[...]
Controparte_5
Nella specie, invero, come correttamente affermato dal Tribunale beneventano, sussi- stevano i presupposti richiesti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per compensare tra le parti, anche inte- gralmente, le spese del processo di primo grado, non constando l'esistenza di precedenti giuri- sprudenziali concernenti fattispecie concrete analoghe a quella esaminata e potendo peraltro la novità cui detto articolo fa riferimento anche alle questioni di fatto (cfr. Cass. 13294/2025).
II.4. Peraltro, pure le spese di rappresentanza e difesa relative al processo d'appello vanno integralmente compensate tra le parti, queste uscendone reciprocamente soccombenti, mentre le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a ca- rico di entrambe le parti, nei rapporti tra loro, in ragione della metà ciascuna..
II.5. Infine, in ossequio a quando disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello da loro rispettiva- mente dovuto per gli appelli da loro rispettivamente proposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bene- vento n. 2523/2022, pubblicata il 23 novembre 2022, proposto da Parte_1
con la citazione notificata il 23 dicembre 2022 alla e su quello inci- Controparte_1
dentalmente proposto da quest'ultima con la comparsa da essa depositata il 16 marzo 2023:
A) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di rappresentanza e difesa del processo
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 9 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
d'appello;
C) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuna, nei rapporti tra loro, la spesa occorsa per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di ciascuna delle parti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro rispettivamente proposto.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 10 Parte_1 CP_1 Controparte_1
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della seguente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento n. 2523/2022,
Seconda Sezione Civile, in persona della Giudice Floriana Consolante, il 23 novembre 2022, iscritto al n. 14/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 6 maggio 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 17 marzo 1975 ed ivi residente alla Contrada Baselone n. 15, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco De Cicco (codice fiscale - appellante - C.F._2
E la (codice fiscale ), con sede in Milano, alla Via Foro Controparte_1 P.IVA_1
Bonaparte n. 31, costituitasi in persona dell'ing. dichiaratosi suo legale rappre- CP_2
sentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Piazza (codice fiscale
) - appellata ed appellante incidentale - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata alla il 10 aprile 2021, Controparte_3 [...]
adiva il Tribunale di Benevento esponendo che la suddetta società aveva instal- Persona_1
lato sull'appezzamento di terreno in agro di SA IO La MO (BN), in località Barcate, cen- sito in catasto al f.lio 30, p.lla 963, un aerogeneratore del tipo a turbina eolica a torre con rotore tripala ad asse orizzontale su torre di tipo tubolare avente una potenza nominale di 2,5/3 MW
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
collocandolo ad una distanza di 110 m dall'appezzamento di terreno di sua proprietà esteso ha.
1.83.30 sito nella medesima località e censito in catasto al f.lio 30, p.lla 38, e di 52 m dalla
«strada vicinale comunale “Barcate”», in tal modo violando le linee guida di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le vigenti norme tecniche di sicurezza e renden- dosi pertanto responsabile nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dei danni conseguentemente arrecatigli.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia questo Ill.mo Giudice adìto, accertata la responsabilità di controparte per come in narrativa evidenziata, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
a) accertare e dichiarare che la realizzazione dell'aereogeneratore allocato sulla parti- cella: 963 fg. 30 della mappa catastale di SA IO La MO (BN), ha violato la normativa vigente in tema di distanze dalla strada pubblica;
b) ovvero accertare e dichiarare che l'aerogeneratore testé indicato è stato allocato in violazione delle elementari regole di sicurezza pubblica e privata non rispettando la prevista di- stanza dalla strada pubblica al fine di evitare ogni danno alla pubblica e privata incolumità;
c) dichiarare che la violazione delle distanze previste ha determinato pregiudizi perma- nenti alla proprietà dell'attore, ovvero la sua diminuzione di valore d'uso e di scambio con risar- cimento “equipollente” ovvero il deprezzamento dei terreni così come ampiamente specificato nell'allegata perizia di parte;
e) per l'effetto, accertare e dichiarare che la è responsabile di Controparte_3
ogni pregiudizio patrimoniale e non, inflitto alla proprietà dell'attore come in perizia descritto e quantificato e quivi ridotto in € 52.000,00 (dico euro cinquantaduemila/00) salvo in ogni caso il maggior danno;
f) ovvero, ed in via subordinata, per quanto sopra e/o per l'effetto, condannare essa
[...]
in persona del suo leg. rapp.p.t., al pagamento a titolo di indennità ex art. Controparte_3
44 D.p.r. 327/2001 della somma come in perizia descritta e quantificata e quivi ridotto in €
52.000,00 (dico euro cinquantaduemila/00) salvo in ogni caso il maggior importo.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi sino all'effettivo soddisfo.
Vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario».
I.1.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 1° luglio 2021, la Controparte_1
N. 14/2023 r.g.aa.cc. Belperio Giuseppe c. Pag. 2 di 10 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(nella quale s'era nel frattempo trasformata la eccepiva l'im- CP_1 Controparte_3
procedibilità della domanda del , poiché non preceduta dall'esperimento del procedi- Pt_1
mento di mediazione previsto dal d.lgs. 28/2010, il difetto di legittimazione del , per non Pt_1
aver quest'ultimo dimostrato di essere proprietario dei fondi de quibus, e la prescrizione del di- ritto vantato dall'attore, essendo trascorsi più di cinque anni dalla realizzazione dell'aerogene- ratore (2011) prima della notificazione di detta domanda, che comunque contestava sotto ogni suo profilo. Chiedeva inoltre la riunione del processo ai numerosi altri introdotti innanzi al me- desimo Tribunale ed aventi ad oggetto cause connesse con quella derivante dalla domanda del
. Pt_1
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale sannita, con la propria sentenza n, 2523/2022, pubblicata il 23 novembre 2022, rigettava la domanda del affermando: Pt_1
1) che, «venendo in rilievo gli effetti che la legittima esplicazione di un'attività di inte- resse pubblico ha sul terzo confinante, e non sul soggetto immediatamente inciso dall'opera pubblica [...], l'esecuzione di quest'ultima, rappresentando l'esercizio di un servizio pubblico
(quale la rete elettrica nazionale), non può essere ricondotta ad un'attività realizzata “iure pri- vatorum”, tale da essere suscettibile di tutela ripristinatoria per la parte in cui l'opus lede il re- gime (legale e regolamentare) delle distanze - e men che meno risarcitoria, presupponendo la tutela ex art. 2043 c.c. un fatto doloso o colposo della p.a. e non certamente un fatto lecito (S.U.
n. 9341/2003) -, con la conseguenza che la pretesa del privato deve essere circoscritta alla sola indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e successivamente dall'art.
44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)»;
2) che nemmeno quest'indennità poteva essere riconosciuta all'attore, non avendo quest'ultimo «allegato fatti tali da ritenere che l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa – quale, in ipotesi, può verificarsi per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico
e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della lumi- nosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (Cass. nn. 3368/2017, 16619/2013) - come tale indennizzabile», giacché:
a) «quanto alla compromissione della capacità edificatoria, basta osservare che le
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
norme del d.m. 10 settembre 2010 richiamate dall'attore – Allegato 4, art.
5.3 e 7.2 - propon- gono semplici “misure di mitigazione”, suggerendo «di tenere una “minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abi- tate, non inferiore ai 200 m”, mentre la seconda che “La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica compren- siva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre”», sicché, «anche a vo- lere prescindere dalla considerazione per cui, quanto alla prima disposizione, gli immobili dell'attore sono terreni agricoli e, quanto alla seconda, che non spetta a lui la legittimazione ad agire a tutela delle strade provinciali o nazionali, va evidenziato che le norme de quibus non sono in alcun modo prescrittive, recando mere linee-guida»;
b) «[q]uanto, invece, al potenziale rischio “crash”, deve rilevarsi che l'ordinamento conosce altri strumenti per denunciare il danno che si teme possa derivare sulla cosa che forma oggetto del proprio diritto, in tal senso l'azione mancando, pertanto, di un interesse concreto e attuale».
Compensava tuttavia integralmente tra le parti le spese di causa, «considerata la parti- colarità delle questioni trattate, nonché la novità delle stesse e l'assenza di precedenti specifici sul punto».
I.2.1. Avverso tale decisione, il , con una citazione notificata alla controparte il Pt_1
27 dicembre 2022, s'è quindi appellato a questa Corte sostenendo, in sintesi, che il Giudice di primo grado ha errato:
1) nell'attribuire efficacia non vincolante alle previsioni di cui al d.m. 10 settembre 2010;
2) nel non ammettere le prove che egli aveva offerto per dimostrare che il «rischio da
“crash” è tutt'altro che remoto»;
3) nell'affermare che egli non aveva allegato alcun fatto da cui desumere che il fondo di sua proprietà aveva subìto, a causa dell'installazione dell'aerogeneratore, una «significativa compressione del suo diritto di proprietà»;
4) nel regolare le spese del processo di primo grado compensandole integralmente tra le parti.
Ha pertanto chiesto l'accoglimento, in riforma della sentenza appellata, della sua do- manda, previa l'ammissione dei mezzi istruttori da lui richiesti nel corso del processo di primo
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
grado.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 16 marzo 2023, la Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso appello siccome irrispet-
[...]
toso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. e ne ha comunque contestato la fondatezza chie- dendo inoltre, con un appello incidentale, la riforma della sentenza appellata nella sola parte in cui il Giudice di primo grado ha compensato tra le parti le spese di lite ritenendo sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
I.2.3. È stato quindi da questa Corte, su sollecitazione del e nonostante le re- Pt_1
sistenze della società appellata, nominato come consulente tecnica d'ufficio l'ing. Per_2
cui è stato affidato l'incarico di «verificare, mediante le ispezioni, le misurazioni e i rilievi
[...]
dei luoghi ritenuti necessari e l'esame dei dati e dei documenti pubblici o detenuti da pubblici depositari che riterrà utile acquisire e di quelli prodotti dalle parti costituite:
a) se l'aerogeneratore insistente sul terreno individuato dalla p.lla 963 del f.lio 30 della mappa catastale del comune di SA IO La MO è stato realizzato nel rispetto delle di- stanze dalla strada d'accesso al terreno di proprietà del eventualmente imposte o sug- Pt_1
gerite dalla normativa nazionale o regionale o dalle comuni regole di prudenza allo scopo di pre- venire o mitigare i pericoli per la pubblica incolumità;
b) stimare la diminuzione del valore di mercato del terreno di proprietà del even- Pt_1
tualmente causata dal mancato rispetto delle suddette distanze o dall'impossibilità o dalla mi- nore possibilità legale ed effettiva di realizzare sul medesimo terreno costruzioni nel rispetto delle distanze dal suddetto aerogeneratore eventualmente imposte o suggerite dalla normativa nazionale, regionale o dagli strumenti urbanistici».
I.2.4. Infine, dopo il deposito della relazione della consulente tecnica d'ufficio e la suc- cessiva richiesta di sostituzione di quest'ultima avanzata dal difensore dell'appellante, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
II. DIRITTO
II.1. Innanzitutto, va rilevato che la procura ad litem redatta in formato analogico la cui copia informatica per immagine è stata depositata telematica dall'avv. De Cicco nel costituirsi innanzi a questa Corte per il Belperio il 2 gennaio 2023, è identica a quella la cui copia
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informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal predetto avvocato, venne da quest'ul- timo depositata telematicamente nel costituirsi innanzi al Giudice di primo grado e che, pur non risultando materialmente congiunta ad alcun atto processuale e non essendo dunque piena- mente rispettosa di quanto disposto dall'art. 83, co. 3, c.p.c., si riferisce testualmente al «pro- cedimento giudiziario» avente ad oggetto una causa da promuovere innanzi al Tribunale di Be- nevento tra il medesimo e la e all'eventuale relativo «giudizio Pt_1 Controparte_3
di appello», sicché deve ritenersi in definitiva sufficiente ad assicurare le esigenze di “specia- lità” perseguite dalla predetta norma, non risultando che il abbia promosso altri pro- Pt_1
cessi contro la suddetta società.
L'ordinanza con la quale, all'udienza del 4 luglio 2023, questa Corte, ritenendo nulla tale procura, ha, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., assegnato all'avv. De Cicco il termine del 15 settembre 2023 per depositarne una valida, va pertanto revocata, con la conseguente irrile- vanza delle contestazioni formulate dalla società appellata in ordine alla validità della procura ad litem depositata dall'avv. De Cicco nel rispetto di detto termine.
II.2. Va poi osservato che – al contrario di quanto sostenuto dalla Controparte_1
– l'appello del deve essere, nel suo complesso e fatto salvo quanto si dirà ap-
[...] Pt_1
presso in ordine ad alcuni suoi motivi, giudicato, alla stregua delle indicazioni interpretative in proposito della Corte di Cassazione (per le quali v., ad es., Cass., SS.UU., 36481/2022 e
27199/2017), sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis (cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), giacché la sua lettura consente di comprendere abbastanza chiaramente le critiche mosse dall'appellante alla decisione impu- gnata e le modifiche che a questa il medesimo appellante chiede che a questa siano apportate sia di apprezzare la congruenza delle prime rispetto alle seconde, nonché alle motivazioni e alle statuizioni della sentenza appellata.
II.3.1.1. Il medesimo appello è tuttavia in definitiva infondato e deve pertanto essere ri- gettato perché, a prescindere da ogni altra considerazione, dei danni che l'odierno appellante ha allegato di aver patito a causa dell'installazione dell'aerogeneratore di cui s'è detto – cioè quelli che egli assume derivanti dalla perdita di valore del terreno di sua proprietà conseguente alla perdita della possibilità di realizzarvi edifici e al rischio correlato alla rottura della macchina
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(cd. rischio crash), non v'è la prova necessaria sia per ottenerne il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2050 c.c. sia per ottenerne l'indennizzo ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 327/2001.
II.3.1.2. Invero, secondo quanto emerge dalla relazione dell'ing. il suddetto ae- Per_2
rogeneratore si trova ad una distanza minima dalla più vicina linea di confine dell'appezzamento di terreno di proprietà del inferiore – poiché pari a 109,80 metri a partire dalla flangia di Pt_1
ancoraggio della base della torre sulla quale sono collocati la navicella, il rotore ad asse oriz- zontale ed il mozzo delle pale (o lame) per la captazione del vento (e, secondo quanto si desume dalle misure riportate nella figura a pag. 17 di detta relazione, a 58 metri a partire dalla proie- zione sulla superficie terrestre della punta delle pale) – a quella di almeno 200 metri «da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate», il cui rispetto, all'epoca dell'emanazione del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 342 del 20 mag- gio 2014 che ne autorizzò la costruzione e l'esercizio, era segnalato tra le «possibili misure di mitigazione» dell'impatto sul territorio dei ccdd. impianti eolici dal decreto recante l'approva- zione delle «linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 di- cembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produ- zione di elettricità da fonti rinnovabili e delle linee guida tecniche per gli impianti stessi» ema- nato il [...] dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Controparte_4
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 219 del 18 settembre 2010.
Senonché, è pacifico che sull'appezzamento di terreno di proprietà del non Pt_1
v'era, all'epoca della suddetta autorizzazione, né risulta essere stato realizzato successiva- mente, alcun edificio.
Il inoltre non ha specificamente contestato e dunque non può dirsi che abbia Pt_1
correttamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, sia pur incidentalmente, ha chiaramente negato la sua legittimazione a dolersi del mancato rispetto delle distanze dell'aerogeneratore dalle vicine
Sicché risulta inutile nella specie indugiare sulla questione dell'obbligatorietà o meno delle linee guida dettate dal decreto interministeriale del 10 settembre 2010.
Queste, infatti, disciplinavano (e deve ritenersi che tuttora disciplinino) soltanto la
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costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui rientrano quelli eolici, e – al contrario di quanto sostenuto dal e, a ben vedere, anche Pt_1
dalla consulente tecnica d'ufficio, a dispetto delle sue opposte conclusioni – non imponevano né impongono di per sé limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici al diritto di edificare sui terreni ubicati ad una distanza dagli impianti eolici inferiore a quella da esse indicata (quali invece, ad es., quelli derivanti dalle ccdd. fasce di rispetto fer- roviarie, stradali o cimiteriali).
Pertanto, l'installazione del suddetto aerogeneratore, tenendo conto della distanza da esso, dell'estensione, della conformazione e della destinazione agricola del terreno del Pt_3
quali risultano dai rilievi e dagli accertamenti effettuati dall'ing. non ha azzerato e Per_2
nemmeno ridotto le pregresse possibilità legali ed effettive di realizzare su tale terreno gli edifici strumentali all'esercizio dell'attività agricola cui il predio era e risulta tuttora destinato, com- presi quelli destinati ad abitazioni, e dunque non ha per tale ragione danneggiato l'odierno ap- pellante.
II.3.1.3. Va poi escluso anche che il valore del fondo del sia, come da quest'ul- Pt_1
timo sostenuto, diminuito a causa del pericolo derivante da un'eventuale rottura degli elementi rotanti dell'aerogeneratore.
L'eventualità che una rottura di tali elementi si verifichi ed inoltre danneggi il terreno di proprietà del o cose o persone che vi si trovino (vale a dire ciò che l'appellante ha de- Pt_1
finito «rischio crash) è stata infatti ritenuta dalla consulente tecnica d'ufficio «assai remota» sulla base di calcoli e di un ragionamento che pare condivisibile, anche perché solo generica- mente e senza il supporto di dati idonei a confutarli o anche solo a indurre a dubitare della loro correttezza, contestato dall'odierno appellante.
L'ing. infatti, dopo aver affermato che e spiegato perché ‹‹[l]a rottura accidentale Per_2
di un elemento rotante (la pala) di un aerogeneratore ad asse orizzontale può essere conside- rato un evento raro», ha in sostanza concluso che, anche qualora tale rottura dovesse verifichi, la probabilità che essa possa produrre conseguenze pregiudizievoli per il è in concreto, Pt_1
considerate la distanza dall'aerogeneratore, l'estensione, la conformazione e la destinazione del fondo di proprietà dell'odierno appellante, «assai remota», cioè quasi inesistente, sicché non può ritenersi tale da provocare un'apprezzabile ed oggettiva riduzione del valore del fondo
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del e dunque un danno del quale a quest'ultimo può esser riconosciuto il diritto al ri- Pt_1
sarcimento.
II.3.1.4. Pertanto, non avendo il allegato di aver patito, a causa dell'installa- Pt_1
zione del suddetto aerogeneratore, eventi dannosi diversi da quelli presi sopra in considera- zione, i primi tre motivi del suo appello vanno giudicati tutti infondati, mentre il quarto, con il quale egli si duole del regolamento delle spese del processo di primo grado, è palesemente inammissibile poiché del tutto immotivato, sicché l'appello in esame va in definitiva rigettato.
II.3.2. È altresì infondato l'unico motivo dell'appello incidentalmente proposto dalla
[...]
Controparte_5
Nella specie, invero, come correttamente affermato dal Tribunale beneventano, sussi- stevano i presupposti richiesti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per compensare tra le parti, anche inte- gralmente, le spese del processo di primo grado, non constando l'esistenza di precedenti giuri- sprudenziali concernenti fattispecie concrete analoghe a quella esaminata e potendo peraltro la novità cui detto articolo fa riferimento anche alle questioni di fatto (cfr. Cass. 13294/2025).
II.4. Peraltro, pure le spese di rappresentanza e difesa relative al processo d'appello vanno integralmente compensate tra le parti, queste uscendone reciprocamente soccombenti, mentre le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a ca- rico di entrambe le parti, nei rapporti tra loro, in ragione della metà ciascuna..
II.5. Infine, in ossequio a quando disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello da loro rispettiva- mente dovuto per gli appelli da loro rispettivamente proposti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bene- vento n. 2523/2022, pubblicata il 23 novembre 2022, proposto da Parte_1
con la citazione notificata il 23 dicembre 2022 alla e su quello inci- Controparte_1
dentalmente proposto da quest'ultima con la comparsa da essa depositata il 16 marzo 2023:
A) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di rappresentanza e difesa del processo
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 9 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
d'appello;
C) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuna, nei rapporti tra loro, la spesa occorsa per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di ciascuna delle parti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro rispettivamente proposto.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 14/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 10 Parte_1 CP_1 Controparte_1