Art. 12.
Gli elenchi, le variazioni e i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dello articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , e dello articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , dovranno contenere oltre i dati e le notizie relativi ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, anche quelli concernenti i mutilati ed invalidi civili. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1965, n. 1288 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 - integrato dall' articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 - dell' articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , e dell' articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 , dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio."
Gli elenchi, le variazioni e i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dello articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , e dello articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , dovranno contenere oltre i dati e le notizie relativi ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, anche quelli concernenti i mutilati ed invalidi civili. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1965, n. 1288 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 - integrato dall' articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 - dell' articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , e dell' articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 , dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio."