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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere SELMI dott. Vincenzo Consigliere
all'esito dell'udienza del 8.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2551 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me domiciliato in Roma, largo Toniolo n. 6, presso lo Parte_1 ncesco IA e EL De AT che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E elett.me domiciliato in Roma, via C. Beccaria n. 29, presso l'Ufficio legale CP_1 tuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba giusta CP_2 procura generale in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 469/2024 del Tribunale di Velletri pubblicata il 13.03.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere titolare di pensione INVCIV n. 07310015 Parte_1 con diritto, dal mese di ottobre 2018, all'indennità di accompagnamento e, dal mese di novembre 2018, al trattamento IO n. 18632442 e che a seguito della visita di revisione del 5.10.2022 era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con conferma, dunque, della prestazione di invalidità civile totale e revoca, invece, dell'indennità di accompagnamento;
precisato, inoltre, che con nota del 21.12.2022, a seguito del ricalcolo della prestazione, categoria INVCIV, era stata chiesta in restituzione la somma di € 5.384,66 per “titolarità di altra pensione. Conguaglio lordo” nel periodo 1.1.2022-31.1.2023, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le
CP_1 seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 5.384,66, preteso dall' nei confronti del Ricorrente, nei limiti e per le motivazioni tutte espresse
CP_1 in iva;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha così disposto:
1. Accerta
CP_1 la parziale irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 21.12.2022
CP_1
e, per l'effetto, dichiara che è dovuta da all to la somma di Parte_1
€ 3.803,38. 2. Compensa le spese processuali.”.
1.2. Il primo giudice: i) ricostruito il quadro normativo in tema di indebito assistenziale e richiamati i principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte, ha affermato che poiché il ricorrente nel 2022 ha beneficiato di un reddito per l'assegno IO di € 1.541,96 per 13 mensilità ha superato il tetto soglia previsto per la pensione di inabilità civile> sicché, trattandosi di indebito per ragioni reddituali, ha escluso la buona fede dell'accipiens; ii) in merito a quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento, revocata all'esito della visita del 5.10.2022, ha evidenziato che non vi è prova che il Verbale della visita di revisione sia stato comunicato al ricorrente né l' ha provato di avere CP_1 adottato e comunicato un provvedimento di sosp e della prestazione>; quindi ha ritenuto sussistente la buona fede del con conseguente Pt_1 insussistenza dell'obbligo di restituzione, in favore d della somma di € CP_1
1.581,48 percepita a titolo di indennità di accompagnamento;
ha, pertanto, ritenuto, in parte qua, illegittimamente adottato il provvedimento restitutorio del 21.12.2022, confermando invece come dovuta la restante somma di € 3.803,38; iii) attesa la reciproca soccombenza ha compensato integralmente le spese processuali.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità per viola segnatamente del principio generale di irripetibilità del debito assistenziale per buona fede del percettore, nella parte in cui il primo giudice ha escluso la sussistenza della buona fede in capo all'accipiens unicamente in ragione del superamento del limite reddituale di cui all'art. 12 L. n. 118/71, derivante dalla erogazione dell'assegno IO.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Coperta da giudicato interno, per difetto di impugnazione, è la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto irripetibile la somma di € 1581,48 percepita indebitamente dall'appellante a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo successivo alla revoca del beneficio in sede di revisione (5/10/2022).
3.1. Il gravame attiene esclusivamente al residuo importo di € 3803,38, di cui alla nota di recupero del 21/12/2022, importo indebitamente percepito dall'appellante nello stesso anno 2022 a titolo di pensione INVCIV ex art. 12 legge n. 118/1971 per pacifico superamento del limite reddituale in ragione del contestuale godimento dell'assegno ordinario di invalidità (dette circostanze non sono contestate e comunque in alcun modo smentite da elementi contrari).
4. L'appellante lamenta la violazione da parte del Tribunale dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale e la censura è fondata.
4.1. Da tempo si è andato consolidando il principio per cui “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (ex plurimis Cass. n. 13223/2020, Cass. n. 13915/2021).
4.2. Nella specie l'indebito si è formato per il contestuale godimento di due prestazioni, la prima assistenziale e la seconda previdenziale, erogate dallo stesso , che pertanto ben era a conoscenza della situazione e che in base CP_2 al richiamato principio di diritto, difettando la prova del dolo, invero neppure dedotto, non può ripetere quanto indebitamente da esso stesso erogato.
4.3. La gravata sentenza non si è attenuta al richiamato principio di diritto, affermando, in contrasto immotivato con questo, che Trattandosi di indebito per ragioni reddituali ritiene il giudicante che debba escludersi la buona fede dell'accipiens>.
4.4. In conclusione, la gravata sentenza va riformata in parte qua, dovendosi escludere in capo all'appellante l'obbligo restitutorio anche della somma di € 3803,38 indebitamente percepita, ma irripetibile in base al principio di legittimità richiamato.
5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara l'appellante esonerato dalla restituzione anche dell'ulteriore importo di € 3803,38; condanna l' a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi liquidate CP_1 quanto al grado in € 1700,00 e quanto al presente grado in € 1984,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa da distrarsi.
Roma 8/5/2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliere SELMI dott. Vincenzo Consigliere
all'esito dell'udienza del 8.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2551 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me domiciliato in Roma, largo Toniolo n. 6, presso lo Parte_1 ncesco IA e EL De AT che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E elett.me domiciliato in Roma, via C. Beccaria n. 29, presso l'Ufficio legale CP_1 tuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba giusta CP_2 procura generale in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 469/2024 del Tribunale di Velletri pubblicata il 13.03.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere titolare di pensione INVCIV n. 07310015 Parte_1 con diritto, dal mese di ottobre 2018, all'indennità di accompagnamento e, dal mese di novembre 2018, al trattamento IO n. 18632442 e che a seguito della visita di revisione del 5.10.2022 era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con conferma, dunque, della prestazione di invalidità civile totale e revoca, invece, dell'indennità di accompagnamento;
precisato, inoltre, che con nota del 21.12.2022, a seguito del ricalcolo della prestazione, categoria INVCIV, era stata chiesta in restituzione la somma di € 5.384,66 per “titolarità di altra pensione. Conguaglio lordo” nel periodo 1.1.2022-31.1.2023, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le
CP_1 seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 5.384,66, preteso dall' nei confronti del Ricorrente, nei limiti e per le motivazioni tutte espresse
CP_1 in iva;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha così disposto:
1. Accerta
CP_1 la parziale irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 21.12.2022
CP_1
e, per l'effetto, dichiara che è dovuta da all to la somma di Parte_1
€ 3.803,38. 2. Compensa le spese processuali.”.
1.2. Il primo giudice: i) ricostruito il quadro normativo in tema di indebito assistenziale e richiamati i principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte, ha affermato che poiché il ricorrente nel 2022 ha beneficiato di un reddito per l'assegno IO di € 1.541,96 per 13 mensilità ha superato il tetto soglia previsto per la pensione di inabilità civile> sicché, trattandosi di indebito per ragioni reddituali, ha escluso la buona fede dell'accipiens; ii) in merito a quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento, revocata all'esito della visita del 5.10.2022, ha evidenziato che non vi è prova che il Verbale della visita di revisione sia stato comunicato al ricorrente né l' ha provato di avere CP_1 adottato e comunicato un provvedimento di sosp e della prestazione>; quindi ha ritenuto sussistente la buona fede del con conseguente Pt_1 insussistenza dell'obbligo di restituzione, in favore d della somma di € CP_1
1.581,48 percepita a titolo di indennità di accompagnamento;
ha, pertanto, ritenuto, in parte qua, illegittimamente adottato il provvedimento restitutorio del 21.12.2022, confermando invece come dovuta la restante somma di € 3.803,38; iii) attesa la reciproca soccombenza ha compensato integralmente le spese processuali.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità per viola segnatamente del principio generale di irripetibilità del debito assistenziale per buona fede del percettore, nella parte in cui il primo giudice ha escluso la sussistenza della buona fede in capo all'accipiens unicamente in ragione del superamento del limite reddituale di cui all'art. 12 L. n. 118/71, derivante dalla erogazione dell'assegno IO.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Coperta da giudicato interno, per difetto di impugnazione, è la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto irripetibile la somma di € 1581,48 percepita indebitamente dall'appellante a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo successivo alla revoca del beneficio in sede di revisione (5/10/2022).
3.1. Il gravame attiene esclusivamente al residuo importo di € 3803,38, di cui alla nota di recupero del 21/12/2022, importo indebitamente percepito dall'appellante nello stesso anno 2022 a titolo di pensione INVCIV ex art. 12 legge n. 118/1971 per pacifico superamento del limite reddituale in ragione del contestuale godimento dell'assegno ordinario di invalidità (dette circostanze non sono contestate e comunque in alcun modo smentite da elementi contrari).
4. L'appellante lamenta la violazione da parte del Tribunale dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale e la censura è fondata.
4.1. Da tempo si è andato consolidando il principio per cui “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (ex plurimis Cass. n. 13223/2020, Cass. n. 13915/2021).
4.2. Nella specie l'indebito si è formato per il contestuale godimento di due prestazioni, la prima assistenziale e la seconda previdenziale, erogate dallo stesso , che pertanto ben era a conoscenza della situazione e che in base CP_2 al richiamato principio di diritto, difettando la prova del dolo, invero neppure dedotto, non può ripetere quanto indebitamente da esso stesso erogato.
4.3. La gravata sentenza non si è attenuta al richiamato principio di diritto, affermando, in contrasto immotivato con questo, che Trattandosi di indebito per ragioni reddituali ritiene il giudicante che debba escludersi la buona fede dell'accipiens>.
4.4. In conclusione, la gravata sentenza va riformata in parte qua, dovendosi escludere in capo all'appellante l'obbligo restitutorio anche della somma di € 3803,38 indebitamente percepita, ma irripetibile in base al principio di legittimità richiamato.
5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara l'appellante esonerato dalla restituzione anche dell'ulteriore importo di € 3803,38; condanna l' a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi liquidate CP_1 quanto al grado in € 1700,00 e quanto al presente grado in € 1984,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa da distrarsi.
Roma 8/5/2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario