CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 260/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 260/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 27/2022, resa dal Tribunale civile di Isernia il 25/01/2022, depositata il successivo 26/01/2022, nella causa n.
473/2019 R.G.A.C., avente per oggetto: “Opposizione a precetto (art. 615 primo comma c.p.c.)”;
T R A
, in proprio e quale legale rappresentante della STAFFOLI Parte_1
OR DI AR TE AB corrente in Agnone alla Strada CP_1
Provinciale Monte Sangrina (P.IVA: ) ed elettivamente domiciliata in Pescopennataro P.IVA_1
(IS) al Corso Vittorio Emanuele n. 46 presso lo studio dell'Avv. Pompilio Sciulli, che le rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28/08/2023;
- APPELLANTI –
C O N T R O
Controparte_2
–
[...] Controparte_3
- (CF. ), in persona del legale
[...] CP_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
causa n. 260/2022 R.G. 1 di CA (C.F. ) nei cui uffici domicilia in alla Via Insorti P.IVA_3 CP_3
d'Ungheria, 74;
- APPELLATO -
, in persona del suo procuratore pro tempore, Controparte_5
dott.ssa , in virtù di atto di conferimento di poteri sottoscritto Controparte_6
con procura speciale per Notar del 26.6.2019 (rep. 44862, racc. 25790), corrente in Roma Per_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14 (codice fiscale, Partita Iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ) ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n.16 presso lo P.IVA_4 studio dell' Avv. Fabio Mariottino, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 28/08/2023;
- APPELLATA -
Conclusioni: all'udienza del dì 04/12/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese, con la precisazione che la parte appellante, già con la comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore del dì 28/08/2023, ha richiesto la riforma del solo capo della gravata sentenza che riguarda la comminata condanna a corrispondere le spese di lite,
“rinunciando espressamente all'impugnativa degli altri capi del gravame”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_5
, chiedendo al Tribunale, con vittoria delle spese di lite, di:
[...]
dichiarare nulla ed illegittima la cartella di pagamento n. 053 2019 00003028 72 001 per mancata indicazione dei criteri in virtù dei quali il credito è stato richiesto e in ogni caso per errata applicazione di quanto stabilito dal VI comma dell'art. 27 L 689/81;
in subordine: dichiarare dovute le maggiorazioni richieste ex art. 27 VI comma L. 681/91
solo a decorrere dalla data di emissione della sentenza di I grado, alla luce della quale le somme sono diventate esigibili;
dichiarare non dovuta la somma richiesta per le spese del giudizio di I grado.
Si sono costituiti in giudizio tanto la convenuta , che ha richiesto Controparte_5
il rigetto della domanda attrice, quanto il terzo, chiamato in causa su ordine del giudice,
[...]
Controparte_7
causa n. 260/2022 R.G. 2 , che ha domandato il rigetto di ogni avversa pretesa Controparte_3 CP_8
con le conseguenze di legge.
All'esito di istruttoria prettamente documentale, con la gravata sentenza n. 27/2022, il Tribunale ha così testualmente deciso la causa:
rigetta la domanda spiegata da e contro Parte_2 Parte_1
e Controparte_5 [...]
Controparte_2
Controparte_9
condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 Parte_1
favore del convenuto principale ( ), che liquida in € Controparte_5
5.560,25 per compensi e spese generali (pari al 15% del compenso), oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, e del terzo chiamato,
[...]
Controparte_10
, che liquida in € 5.560,25 per
[...]
compensi e spese generali (pari al 15% del compenso), oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, gli appellanti hanno proposto gravame intermedio, riproponendo in buona sostanza le conclusioni di prime cure e affidandosi a tre mezzi di gravame con insegna.
Entrambi gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno domandato l'integrale rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del nuovo difensore del 28/08/2023, le appellanti hanno domandato di riformare solamente il capo della gravata sentenza relativa alla ingiusta condanna alle spese di lite, oggetto del terzo mezzo di gravame, rinunciando espressamente all'impugnativa degli altri capi del libello di appello.
Tanto perché, nelle more del giudizio, la società appellante era stata ammessa alla definizione tributaria agevolata, per cui le somme richieste a titolo di maggiorazioni per il ritardato pagamento
(€ 8.062/80, a titolo di sanzioni amministrative con codice Tributo 5031, oltre a €. 3.358/80 a titolo di sanzioni amministrative con codice tributo 5441), per il complessivo importo di €. 11421/60, erano state annullate, come risultava dalla comunicazione in atti allegata alla predetta comparsa
(doc. n. 1: accettazione definizione agevolata), di talché la ricorrente veniva riconosciuta debitrice della sola sorte capitale, peraltro così come portata dalla originaria cartella esattoriale.
A sostegno della domanda di accoglimento del (residuo) terzo mezzo di gravame, le appellanti hanno evidenziato che:
causa n. 260/2022 R.G. 3 ► la condanna alla rifusione delle spese di lite è stata così di seguito determinata dal primo giudice:
a) in €. 5.560/25 per compensi e spese generali, oltre accessori come per legge, in favore della
, nel cui interesse è stata depositata solamente la comparsa di Controparte_11
costituzione e risposta ed è rimasta del tutto assente nel giudizio di prime cure e che, tra l'altro, ha domandato anche la compensazione delle spese di lite;
b) in €. 5.560/25 per compensi e spese generali. oltre accessori come per legge, in favore del
Controparte_10
, che ha depositato comparsa di costituzione e
[...] risposta e precisato le conclusioni riportandosi semplicemente al contenuto della stessa ”;
► tale condanna appare eccessivamente sanzionatoria, posto che, laddove si consideri che le doglianze fatte valere con il giudizio di opposizione, con il quale il ricorrente si doleva testualmente della circostanza che, “a fronte di una sorte capitale di €. 9.574,00, vengono applicate maggiorazioni per un importo di €. 11.421/00”, per un ritardo nell'iscrizione a ruolo imputabile al solo Ente impositore, che ben avrebbe potuto, tra le altre cose anche iscrivere provvisoriamente le somme a ruolo”, il primo giudice alla luce del principio di mitigazione, ben avrebbe potuto compensare le spese di lite.
Le appellanti hanno inoltre precisato che:
sono state applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27 comma della lg. n. 689/81 addirittura sin dal momento in cui sono state emesse le gravate ordinanze ingiunzioni, senza considerare sia che il credito vantato era stato oggetto di contestazione sia comunque la “lungaggine” del processo di impugnazione, tanto più che tali maggiorazioni sono state poi annullate a seguito della definizione agevolata, a cui è stata ammessa la società appellante;
nella specie, proprio la ha comunque chiesto la Controparte_11
compensazione delle spese di lite;
entrambi gli antagonisti ( Controparte_12 CP_2 Controparte_2
, hanno adottato la linea difensiva che prevedeva di sollevare l'eccezione di carenza di
[...]
legittimità passiva, in buona sostanza quindi l'uno addossando all'altro la responsabilità per l'emissione di una cartella di pagamento ingiusta e nulla, le cui somme sono state indicate in maniera generica senza alcuna specificazione dei calcoli;
il ha riconosciuto che la somma di €. 1.762/00 Controparte_2
non doveva essere iscritta a ruolo, perché pagata dalla odierna appellante.
In definitiva, le appellanti hanno richiesto a questo giudice di riformare la gravata decisione, applicando l'art. 92 c.p.c., che prevede criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per causa n. 260/2022 R.G. 4 far fronte a quei casi in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni, circostanza che è appunto accaduta nel caso di specie.
Sul residuo punto oggetto oggi di discussione di gravame, l' appellata ha contrastato la CP_5
spiegata domanda e ha precisato:
di avere espressamente instato per la vittoria delle spese di lite nelle conclusioni della comparsa depositata in giudizio in prime cure e, solo in subordine, per la compensazione delle stesse laddove il Tribunale adito avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento da parte della debitrice;
che l'attività svolta è stata liquidata correttamente tenuto conto del valore della causa e della temerarietà della medesima, introdotta peraltro avverso la società di riscossione in relazione a censure e vizi invero riferibili al solo ente impositore;
che la società di riscossione era senza dubbio carente di legittimazione passiva, posto che erano state proprio le appellanti ad avere censurato esclusivamente l'operato del nonché CP_2
ad avere sollevato dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 27 lg. n. 689/81, in relazione ai soli, asseritamente iniqui, vantaggi che al sarebbe derivato dall'attuale formulazione e CP_2 dall'applicazione della richiamata normativa.
Il appellato, che non ha presentato le difese finali, ha precisato con la comparsa di CP_2
costituzione e risposta del 23/11/2022, le sue deduzioni come segue:
(1) in ordine alla “mancanza di chiarezza” della cartella di pagamento, nel provvedimento sono stati correttamente riportati gli importi ingiunti, peraltro mai contestati dalle appellate nel
“numerario”, e che a ogni buon conto la normativa non richiede nell'atto una dettagliata indicazione degli interessi;
(2) in ordine all'importo €. 1.762/70, dovuto per spese legali della rigettata opposizione all'esecuzione esattoriale, non essendo stato corrisposta tale somma entro il termine assegnato,
l'iscrizione a ruolo di tale importo è stata correttamente inclusa nel debito totale, avendo peraltro la società debitrice avuto l'opportunità di pagare esclusivamente le spese legali entro un mese dal sollecito, ma ha scelto di effettuare un pagamento parziale che non è conforme alle procedure;
(3) in ordine alle maggiorazioni ex art. 27 Legge 689/1981, la contestazione dell'appellata società per cui il credito non sarebbe stato esigibile fino alla sentenza di primo grado è infondata, posto che l'ordinanza ingiunzione diventa titolo esecutivo dopo trenta giorni dalla notifica, pur se impugnata, laddove non sia intervenuto nelle more un provvedimento di sospensione dell'A.G. o dell'Autorità amministrativa, e quindi le maggiorazioni sono state calcolate correttamente.
Orbene, sul residuo “disputatum”, questo giudice osserva che:
causa n. 260/2022 R.G. 5 alla stregua di quanto già rilevato dal Tribunale, il tardivo pagamento, peraltro eseguito in modalità diverse da quelle previste per legge, non ha efficacia liberatoria per il debitore;
nondimeno la chiamata in causa del è stata effettuata dalle appellanti su espresso CP_2
ordine del primo giudice senza per nulla instare in proposito la già convenuta CP_5
la controversia di prime cure era di semplice e immediata definizione, senza che sia stata svolta attività istruttoria al di fuori di quella documentale;
di tal che, richiamati i criteri di liquidazione delle spese di lite, in particolare evidenziato il modesto valore della controversia, peraltro pressoché equivalente all'importo liquidato in primo grado per compenso, così come imposti dall'art. 4 primo comma del D.M. n. 55/2014, fermo il resto, il compenso di prime cure, in favore dei convenuti, deve essere oggetto di nuova liquidazione alla stregua dei minimi tariffari nella misura indicata in dispositivo.
Ogni altra questione sollevata dalle parti è, per le anzidette ragioni, superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione risultante dopo l'intervento della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza del 19 aprile 2018 n. 77, le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, stante la rinuncia degli appellanti agli altri mezzi di impugnazione, differenti dal terzo, dopo la disposta ammissione, da parte degli uffici fiscali, che nulla hanno obiettato, della società appellante alla procedura di definizione agevolata del contenzioso tributario.
P. Q. M.
la Corte di Appello di CA - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello notificato il 25/07/2022, spiegato dalle appellanti, avverso la sentenza del Tribunale civile di Isernia
n. 27/2022 del 25/01/2022, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte causali, in riforma per quanto di ragione della gravata sentenza, così provvede:
1) condanna le appellanti, con vincolo solidale, alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore del convenuto principale ( ) e in favore del Controparte_5
terzo chiamato ( , che liquida, per Controparte_2
ciascuna parte, alla stregua dei criteri espressi in motivazione, in €. 2.560/00 per compenso, oltre rimborso 15% per spese generali, IVA e CAP ove dovuti;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del grado.
Così deciso, in CA, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 260/2022 R.G. 6
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 260/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 27/2022, resa dal Tribunale civile di Isernia il 25/01/2022, depositata il successivo 26/01/2022, nella causa n.
473/2019 R.G.A.C., avente per oggetto: “Opposizione a precetto (art. 615 primo comma c.p.c.)”;
T R A
, in proprio e quale legale rappresentante della STAFFOLI Parte_1
OR DI AR TE AB corrente in Agnone alla Strada CP_1
Provinciale Monte Sangrina (P.IVA: ) ed elettivamente domiciliata in Pescopennataro P.IVA_1
(IS) al Corso Vittorio Emanuele n. 46 presso lo studio dell'Avv. Pompilio Sciulli, che le rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28/08/2023;
- APPELLANTI –
C O N T R O
Controparte_2
–
[...] Controparte_3
- (CF. ), in persona del legale
[...] CP_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
causa n. 260/2022 R.G. 1 di CA (C.F. ) nei cui uffici domicilia in alla Via Insorti P.IVA_3 CP_3
d'Ungheria, 74;
- APPELLATO -
, in persona del suo procuratore pro tempore, Controparte_5
dott.ssa , in virtù di atto di conferimento di poteri sottoscritto Controparte_6
con procura speciale per Notar del 26.6.2019 (rep. 44862, racc. 25790), corrente in Roma Per_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14 (codice fiscale, Partita Iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ) ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n.16 presso lo P.IVA_4 studio dell' Avv. Fabio Mariottino, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 28/08/2023;
- APPELLATA -
Conclusioni: all'udienza del dì 04/12/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese, con la precisazione che la parte appellante, già con la comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore del dì 28/08/2023, ha richiesto la riforma del solo capo della gravata sentenza che riguarda la comminata condanna a corrispondere le spese di lite,
“rinunciando espressamente all'impugnativa degli altri capi del gravame”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
ha convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_5
, chiedendo al Tribunale, con vittoria delle spese di lite, di:
[...]
dichiarare nulla ed illegittima la cartella di pagamento n. 053 2019 00003028 72 001 per mancata indicazione dei criteri in virtù dei quali il credito è stato richiesto e in ogni caso per errata applicazione di quanto stabilito dal VI comma dell'art. 27 L 689/81;
in subordine: dichiarare dovute le maggiorazioni richieste ex art. 27 VI comma L. 681/91
solo a decorrere dalla data di emissione della sentenza di I grado, alla luce della quale le somme sono diventate esigibili;
dichiarare non dovuta la somma richiesta per le spese del giudizio di I grado.
Si sono costituiti in giudizio tanto la convenuta , che ha richiesto Controparte_5
il rigetto della domanda attrice, quanto il terzo, chiamato in causa su ordine del giudice,
[...]
Controparte_7
causa n. 260/2022 R.G. 2 , che ha domandato il rigetto di ogni avversa pretesa Controparte_3 CP_8
con le conseguenze di legge.
All'esito di istruttoria prettamente documentale, con la gravata sentenza n. 27/2022, il Tribunale ha così testualmente deciso la causa:
rigetta la domanda spiegata da e contro Parte_2 Parte_1
e Controparte_5 [...]
Controparte_2
Controparte_9
condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 Parte_1
favore del convenuto principale ( ), che liquida in € Controparte_5
5.560,25 per compensi e spese generali (pari al 15% del compenso), oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, e del terzo chiamato,
[...]
Controparte_10
, che liquida in € 5.560,25 per
[...]
compensi e spese generali (pari al 15% del compenso), oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, gli appellanti hanno proposto gravame intermedio, riproponendo in buona sostanza le conclusioni di prime cure e affidandosi a tre mezzi di gravame con insegna.
Entrambi gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno domandato l'integrale rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del nuovo difensore del 28/08/2023, le appellanti hanno domandato di riformare solamente il capo della gravata sentenza relativa alla ingiusta condanna alle spese di lite, oggetto del terzo mezzo di gravame, rinunciando espressamente all'impugnativa degli altri capi del libello di appello.
Tanto perché, nelle more del giudizio, la società appellante era stata ammessa alla definizione tributaria agevolata, per cui le somme richieste a titolo di maggiorazioni per il ritardato pagamento
(€ 8.062/80, a titolo di sanzioni amministrative con codice Tributo 5031, oltre a €. 3.358/80 a titolo di sanzioni amministrative con codice tributo 5441), per il complessivo importo di €. 11421/60, erano state annullate, come risultava dalla comunicazione in atti allegata alla predetta comparsa
(doc. n. 1: accettazione definizione agevolata), di talché la ricorrente veniva riconosciuta debitrice della sola sorte capitale, peraltro così come portata dalla originaria cartella esattoriale.
A sostegno della domanda di accoglimento del (residuo) terzo mezzo di gravame, le appellanti hanno evidenziato che:
causa n. 260/2022 R.G. 3 ► la condanna alla rifusione delle spese di lite è stata così di seguito determinata dal primo giudice:
a) in €. 5.560/25 per compensi e spese generali, oltre accessori come per legge, in favore della
, nel cui interesse è stata depositata solamente la comparsa di Controparte_11
costituzione e risposta ed è rimasta del tutto assente nel giudizio di prime cure e che, tra l'altro, ha domandato anche la compensazione delle spese di lite;
b) in €. 5.560/25 per compensi e spese generali. oltre accessori come per legge, in favore del
Controparte_10
, che ha depositato comparsa di costituzione e
[...] risposta e precisato le conclusioni riportandosi semplicemente al contenuto della stessa ”;
► tale condanna appare eccessivamente sanzionatoria, posto che, laddove si consideri che le doglianze fatte valere con il giudizio di opposizione, con il quale il ricorrente si doleva testualmente della circostanza che, “a fronte di una sorte capitale di €. 9.574,00, vengono applicate maggiorazioni per un importo di €. 11.421/00”, per un ritardo nell'iscrizione a ruolo imputabile al solo Ente impositore, che ben avrebbe potuto, tra le altre cose anche iscrivere provvisoriamente le somme a ruolo”, il primo giudice alla luce del principio di mitigazione, ben avrebbe potuto compensare le spese di lite.
Le appellanti hanno inoltre precisato che:
sono state applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27 comma della lg. n. 689/81 addirittura sin dal momento in cui sono state emesse le gravate ordinanze ingiunzioni, senza considerare sia che il credito vantato era stato oggetto di contestazione sia comunque la “lungaggine” del processo di impugnazione, tanto più che tali maggiorazioni sono state poi annullate a seguito della definizione agevolata, a cui è stata ammessa la società appellante;
nella specie, proprio la ha comunque chiesto la Controparte_11
compensazione delle spese di lite;
entrambi gli antagonisti ( Controparte_12 CP_2 Controparte_2
, hanno adottato la linea difensiva che prevedeva di sollevare l'eccezione di carenza di
[...]
legittimità passiva, in buona sostanza quindi l'uno addossando all'altro la responsabilità per l'emissione di una cartella di pagamento ingiusta e nulla, le cui somme sono state indicate in maniera generica senza alcuna specificazione dei calcoli;
il ha riconosciuto che la somma di €. 1.762/00 Controparte_2
non doveva essere iscritta a ruolo, perché pagata dalla odierna appellante.
In definitiva, le appellanti hanno richiesto a questo giudice di riformare la gravata decisione, applicando l'art. 92 c.p.c., che prevede criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per causa n. 260/2022 R.G. 4 far fronte a quei casi in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni, circostanza che è appunto accaduta nel caso di specie.
Sul residuo punto oggetto oggi di discussione di gravame, l' appellata ha contrastato la CP_5
spiegata domanda e ha precisato:
di avere espressamente instato per la vittoria delle spese di lite nelle conclusioni della comparsa depositata in giudizio in prime cure e, solo in subordine, per la compensazione delle stesse laddove il Tribunale adito avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento da parte della debitrice;
che l'attività svolta è stata liquidata correttamente tenuto conto del valore della causa e della temerarietà della medesima, introdotta peraltro avverso la società di riscossione in relazione a censure e vizi invero riferibili al solo ente impositore;
che la società di riscossione era senza dubbio carente di legittimazione passiva, posto che erano state proprio le appellanti ad avere censurato esclusivamente l'operato del nonché CP_2
ad avere sollevato dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 27 lg. n. 689/81, in relazione ai soli, asseritamente iniqui, vantaggi che al sarebbe derivato dall'attuale formulazione e CP_2 dall'applicazione della richiamata normativa.
Il appellato, che non ha presentato le difese finali, ha precisato con la comparsa di CP_2
costituzione e risposta del 23/11/2022, le sue deduzioni come segue:
(1) in ordine alla “mancanza di chiarezza” della cartella di pagamento, nel provvedimento sono stati correttamente riportati gli importi ingiunti, peraltro mai contestati dalle appellate nel
“numerario”, e che a ogni buon conto la normativa non richiede nell'atto una dettagliata indicazione degli interessi;
(2) in ordine all'importo €. 1.762/70, dovuto per spese legali della rigettata opposizione all'esecuzione esattoriale, non essendo stato corrisposta tale somma entro il termine assegnato,
l'iscrizione a ruolo di tale importo è stata correttamente inclusa nel debito totale, avendo peraltro la società debitrice avuto l'opportunità di pagare esclusivamente le spese legali entro un mese dal sollecito, ma ha scelto di effettuare un pagamento parziale che non è conforme alle procedure;
(3) in ordine alle maggiorazioni ex art. 27 Legge 689/1981, la contestazione dell'appellata società per cui il credito non sarebbe stato esigibile fino alla sentenza di primo grado è infondata, posto che l'ordinanza ingiunzione diventa titolo esecutivo dopo trenta giorni dalla notifica, pur se impugnata, laddove non sia intervenuto nelle more un provvedimento di sospensione dell'A.G. o dell'Autorità amministrativa, e quindi le maggiorazioni sono state calcolate correttamente.
Orbene, sul residuo “disputatum”, questo giudice osserva che:
causa n. 260/2022 R.G. 5 alla stregua di quanto già rilevato dal Tribunale, il tardivo pagamento, peraltro eseguito in modalità diverse da quelle previste per legge, non ha efficacia liberatoria per il debitore;
nondimeno la chiamata in causa del è stata effettuata dalle appellanti su espresso CP_2
ordine del primo giudice senza per nulla instare in proposito la già convenuta CP_5
la controversia di prime cure era di semplice e immediata definizione, senza che sia stata svolta attività istruttoria al di fuori di quella documentale;
di tal che, richiamati i criteri di liquidazione delle spese di lite, in particolare evidenziato il modesto valore della controversia, peraltro pressoché equivalente all'importo liquidato in primo grado per compenso, così come imposti dall'art. 4 primo comma del D.M. n. 55/2014, fermo il resto, il compenso di prime cure, in favore dei convenuti, deve essere oggetto di nuova liquidazione alla stregua dei minimi tariffari nella misura indicata in dispositivo.
Ogni altra questione sollevata dalle parti è, per le anzidette ragioni, superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione risultante dopo l'intervento della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza del 19 aprile 2018 n. 77, le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, stante la rinuncia degli appellanti agli altri mezzi di impugnazione, differenti dal terzo, dopo la disposta ammissione, da parte degli uffici fiscali, che nulla hanno obiettato, della società appellante alla procedura di definizione agevolata del contenzioso tributario.
P. Q. M.
la Corte di Appello di CA - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello notificato il 25/07/2022, spiegato dalle appellanti, avverso la sentenza del Tribunale civile di Isernia
n. 27/2022 del 25/01/2022, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte causali, in riforma per quanto di ragione della gravata sentenza, così provvede:
1) condanna le appellanti, con vincolo solidale, alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore del convenuto principale ( ) e in favore del Controparte_5
terzo chiamato ( , che liquida, per Controparte_2
ciascuna parte, alla stregua dei criteri espressi in motivazione, in €. 2.560/00 per compenso, oltre rimborso 15% per spese generali, IVA e CAP ove dovuti;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del grado.
Così deciso, in CA, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 260/2022 R.G. 6