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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
MA ES NU Presidente
NA RU Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: rapporti bancari nella causa iscritta al n. 128 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da: con sede legale in Torino, Piazza San Carlo Parte_1
n.156, Capitale Sociale € 10.368.870.930,08 numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale - partita IVA P.IVA_1
, iscritta al R.E.A. al n. TO-947156, aderente al Fondo P.IVA_2 interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e
Capogruppo del iscritto nell'albo di cui Controparte_1 all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo, in persona del dott. CP_2
nato a Napoli il [...], a [...] facoltizzato giusta procura speciale
[...] in data 27.09.2022 a rogito Notaio Dott. di Milano, Persona_1 repertorio n. 16835 e raccolta n. 8973, elettivamente domiciliata in Cagliari via Domenico Millelire n.1 presso lo studio dell'avv. Maurizio Onnis del
Foro di Cagliari che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO on sede in Nuoro, loc. Controparte_3 Pratosardo, E, lotto n. 178, (P.I. ), e , nata a P.IVA_3 CP_3
Siniscola il 5.12.1953, residente in Nuoro, C.F. , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliate in Cagliari, Piazza Repubblica, 18 nello studio dell'avv. Andrea Sorgentone che le rappresenta e difende in forza di procura notificata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione;
APPELLATE
e con l'intervento di con socio unico, costituita in Italia secondo Controparte_4
l'ordinamento italiano con sede legale in Conegliano (Treviso), Italia, capitale sociale Euro 10.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - NO , R.E.A.TV-426364 P.IVA_4 iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al numero 35749.1, rappresentata in forza di procura speciale a rogito Notaio Dott.ssa Notaio Persona_2 in Milano del 14.12.2020 Rep. 30310/13001 registrato a Milano DP1 il 16 dicembre 2020 al n.90604 serie 1T da con sede Controparte_5 legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza -
Brianza - Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al numero
521466, in persona del procuratore Avv. come da procura Controparte_6 speciale conferita dall'Amministratore Delegato con atto CP_7 notaio dott. di Milano del 28.03.2024 (rep. n. 11776, Racc. Persona_3
6654) registrato presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano 2
- in data 16.04.2024 al n. 35332 serie 1T, elettivamente domiciliata in
Cagliari Via Sidney Sonnino n. 216 presso lo studio dell'Avv. Rita Branca che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di intervento;
INTERVENUTA
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da comparsa conclusionale del 22 ottobre 2025): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 325/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari:
1. In accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare il credito di
[...] nei confronti di e Controparte_8 Controparte_3 di in proprio, relativo a saldo del conto corrente n. 1000/872, CP_3 nella misura di € 51.951,03 o in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, sulla base delle risultanze della CTU espletata in grado d'appello.
2. Per l'effetto, condannare e Controparte_3 CP_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_8 della somma sopra indicata, oltre interessi come per legge dalla data di chiusura del conto a saldo effettivo.
3. Condannare gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia
- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex articolo 348 cis c.p.c..
- Nel merito, rigettare l'appello proposto e per Controparte_8
l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari 325/2023 pubblicata il 14/02/2023;
- In subordine, si reiterano le conclusioni del primo grado come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.02.2023 e quindi si insiste affinchè l'Ecc.ma Corte adita Voglia
“in via principale, accertato e dichiarato il mancato adempimento dell'onere probatorio incombente sull'opposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, mandare assolti gli opponenti da qualsiasi contraria pretesa;
In via subordinata,
1) accertare e dichiarare che le condizioni proposte dalla banca sono complessivamente originariamente usurarie e quindi nulle per legge, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.; 2) accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto o la debenza delle relative poste nonché la nullità del contratto di apertura del conto corrente nella parte in cui prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
3) accertare e dichiarare –con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 1000/872 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia, senza cms e giorni valuta, ed accertare e dichiarare nullo previo azzeramento del saldo dare portato nel primo estratto di conto della serie utile o, in subordine, dal saldo apparente;
In ogni caso, revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi i giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse dell'intervenuta: ( come da nota del 13.11.2025):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella comparsa d'intervento, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria in totale riforma della sentenza n 325 2023 emessa dal Tribunale di Cagliari, dichiarata ammissibilità dell'intervento di in Controparte_4 accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare il credito di
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 di in proprio, relativo al saldo del conto corrente n. 1000/872, CP_3 nella misura di € 51.951,03, o in quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, sulla base delle risultanze della CTU espletata in grado d'appello.
- Per l'effetto, condannare e Controparte_3 CP_3
in solido tra loro, al pagamento. della somma sopra indicata, oltre
[...] interessi come per legge dalla data di chiusura del conto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M 55/2014 e sm”
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2014 la società
[...]
e hanno proposto Controparte_3 CP_3 opposizione davanti al Tribunale di Cagliari avverso il decreto ingiuntivo n.
2889/2014, provvisoriamente esecutivo, emesso il 23.10.2014 e notificato il
12.11.2014, con il quale veniva ingiunto alla predetta società il pagamento, in favore dell' della somma di euro 172.407,28, e a Controparte_8 quale fideiussore fino alla concorrenza della somma di euro CP_3
619.748,00, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente n.
9424/1000/872, acceso in data 8 febbraio 1999 presso il Banco di Napoli
s.p.a.
Le opponenti hanno lamentato che la pretesa fosse frutto dell'applicazione di interessi usurari nonché di commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione degli interessi scaduti non oggetto di espressa pattuizione tra le parti. Hanno, pertanto, proposto domanda di accertamento negativo per veder rideterminare il saldo alla chiusura del conto, epurato da tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia, domandando la revoca del decreto ingiuntivo e l'eventuale compensazione del saldo negativo di detto conto corrente con le somme indebitamente pagate sul conto corrente ordinario n. 365100107366 in relazione al quale proponevano domanda riconvenzionale al fine di far accertare la mancata pattuizione delle condizioni economiche (tasso di interesse, capitalizzazione trimestrale, CMS).
Costituitasi in giudizio la Banca opposta, che ha concluso per il rigetto dell'opposizione ed il rigetto della domanda riconvenzionale, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale l'ausiliario ha limitato la rideterminazione del saldo al periodo dal 1 ottobre 2010 al 4 dicembre 2013, data di estinzione del rapporto, in quanto aveva rilevato l'incompleta acquisizione degli estratti conto relativi ai mesi di agosto e settembre 2000, del mese di settembre 2010, di quelli dal mese di aprile
2009 al mese di novembre 2009 nonché dei mesi di gennaio e febbraio
2010.
Avendo la Banca opposta domandato di essere autorizzata alla consegna al CTU della documentazione non rinvenuta al fine di consentire la rielaborazione completa del conto corrente n. 1000/872, a fronte dell'opposizione degli attori che deducevano che, poiché gli estratti conto erano stati depositati a mezzo DVD e, dunque, su supporto informatico non modificabile, doveva ritenersi che la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione fosse incompleta fin dall'origine, avendo la banca contestato l'immodificabilità del supporto informatico e sostenuto che quello depositato conteneva l'intera sequenza degli estratti conto dal febbraio 1999 al 4 dicembre 2013, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare se, effettivamente, il supporto informatico utilizzato dalla banca per la produzione dei documenti contenesse dei file cancellati successivamente al 2 marzo 2015, data di costituzione in giudizio della Banca.
Con consulenza depositata il 29 giugno 2022 il CTU ha escluso che fossero state eseguite modifiche o cancellazioni sul supporto informatico utilizzato dalla banca per la produzione dei documenti successivamente al deposito in cancelleria del 2 marzo 2015.
Con sentenza n. 325/2023 pubblicata il 14 febbraio 2023, il
Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'opposizione proposta dalla Controparte_3
e e, per l'effetto,
[...] CP_3
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 2889/2014 pronunciato dall'intestato
Tribunale;
3. rigetta la domanda dell'opposta di condanna delle opponenti al paga- mento del saldo del conto corrente n. n. 1000/872 acceso in data 8 febbraio
2009 presso il Banco di Napoli s.p.a.
4. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale delle opponenti;
5. condanna l'opposta alla rifusione in favore delle opponenti delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 15.557,41, di cui euro
11.997,00 per compensi, euro 406,50 per spese vive, euro 1.197,70 per maggiorazione per il numero di parti, comprese spese generali, oltre c.p.a.,
i.v.a. e le spese di c.t.u. eventualmente anticipate”.
“Pur riconoscendo come non vi sia ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio”, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dalla banca in via monitoria in quanto, non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, non era possibile escludere, avendo essa riconosciuto di avere applicato interessi anatocistici vietati, tenuto conto dell'anno di accensione del rapporto (1999), che alla data del primo degli estratti conto della serie continua di quelli prodotti, il saldo intermedio fosse di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che avrebbe potuto essere, invece, di segno opposto
(positivo dunque) ove lo si fosse depurato dalle illegittime appostazioni, in quanto la suddetta mancata produzione integrale determinava l'impossibilità di una ricostruzione integrale del rapporto.
Poiché era onere della banca dare prova del proprio credito, in mancanza di elementi idonei ad escludere che il saldo iniziale, a debito del cliente, riportato nel primo degli estratti conto prodotti in via continuativa, potesse convertirsi in un saldo positivo di importo imprecisato, depurato il conto dagli addebiti illegittimi, la domanda da essa proposta doveva essere rigettata, non potendo essa certamente aspirare a (e giovarsi di) un azzeramento del saldo stesso.
Ha poi dichiarato inammissibile per difetto di interesse ex art. 100
c.p.c. la domanda riconvenzionale delle opponenti volta ad accertare il saldo del conto corrente n. 365100107366 acceso il 27 agosto 2001 ed estinto il
13 ottobre 2006, rispetto al quale il consulente tecnico d'ufficio aveva escluso l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia e accertato un credito in favore della correntista di oltre euro 600,00, derivato dalla espulsione degli addebiti per commissioni di massimo scoperto. Infatti le opponenti avevano domandato, rispetto a tale conto, l'accertamento del saldo chiedendone la compensazione con l'eventuale saldo negativo del conto corrente n. 1000/872, senza formulare una domanda di condanna della banca alla corresponsione del saldo a credito della correntista. Essendo stata respinta la domanda relativa al conto corrente n. 1000/872, nessun interesse esse avevano ad una pronuncia di mero accertamento. Con atto di citazione del 23 marzo 2023 ha proposto appello la
Parte_2
Costituitesi in giudizio la società Controparte_3
e disposta consulenza tecnica d'ufficio, intervenuta in
[...] CP_3 giudizio la società cessionaria dei crediti per cui è causa, Controparte_4 all'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di note conclusive.
Primo motivo di appello: illegittimo rifiuto di autorizzazione alla produzione di documentazione non rinvenuta dal CTU
Con il primo motivo di impugnazione ha Controparte_8 censurato la sentenza laddove il Tribunale non le aveva consentito di ricostruire il fascicolo di parte con la produzione dei files non rinvenuti dal
CTU. Infatti:
- era pacifico che il fascicolo di parte opposta, prodotto in allegato con la comparsa di costituzione, contenesse tutti gli estratti conto del rapporto
1000/872, come da attestazione della cancelleria, e come controparte non ne avesse mai eccepito la mancanza nei suoi atti difensivi;
- di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “Ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte - che, come il successivo rideposito, deve necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale - il giudice non può rigettare una domanda, o un' eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l'avvenuto deposito.
Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento. Soltanto all'esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione.”
(Cass., n. 29262/2008; conforme Cass., n. 22021/2016).
Il motivo è infondato.
Come già esposto nell'ordinanza del 23 agosto 2023, la mancanza dei documenti rilevata dal CTU nei CD depositati dall'odierna appellante è riferibile ad una omessa produzione originaria, non ascrivibile ad una causa ad essa non imputabile, neppure dedotta, con conseguente intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., non essendo i documenti stati prodotti nei termini preclusivi di cui alla richiamata norma.
La Corte ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'orientamento di legittimità sopra richiamato. Infatti:
- anche a voler ritenere che la cancelleria attesti l'avvenuto deposito non solo del supporto informatico ma anche dei files in esso contenuti, la genericità dell'espressione formulata nella calendarizzazione dei documenti di cui alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado per indicare la produzione degli estratti conto mediante supporto informatico DVD,
“estratti conto corrente n. 27/10.120 dal febbraio 1999 al 4.12.2013”, dicitura riportata anche nel suddetto supporto, non consente di poter affermare che la cancelleria abbia attestato, oltre il deposito del supporto informatico, l'avvenuto deposito di tutti gli estratti conto del suddetto periodo;
- è stato accertato, con la CTU disposta in primo grado, che sul supporto
DVD non sono state eseguite modifiche o cancellazione dei dati in esso contenuti successivamente al 2 marzo 2015 talché, come già detto nella richiamata ordinanza istruttoria, deve ritenersi che gli estratti conto mancanti non siano stati prodotti con la comparsa di costituzione e, comunque, entro i termini dell'art. 183 c.p.c., con conseguente decadenza.
Non pare fuor d'opera, in ogni caso richiamare il principio posto dalla sentenza n. 621/1983 della Suprema Corte secondo cui “Il riscontro di un eventuale errore materiale del cancelliere, in ordine alla certificazione della data di deposito di un documento di parte (nella specie, lista dei testimoni), non richiede la proposizione di querela di falso, ma deve essere direttamente effettuato dal giudice investito della decisione della causa, il quale può a tal fine avvalersi, oltre che di obiettivi dati emergenti da altri Atti o documenti, anche di dichiarazioni od attestazioni di rettifica provenienti dallo stesso personale di cancelleria”.
Non può revocarsi in dubbio che anche ad ammettere, e così non è come detto, che la cancelleria abbia attestato l'avvenuto deposito di un supporto informatico contenente tutti gli “estratti conto corrente n.
27/10120 dal febbraio 1999 al 4.12.2013”, i risultati della consulenza informatica impongono di ritenere tale attestazione affetta da errore materiale, peraltro assolutamente spiegabile con l'estrema difficoltà per la cancelleria di accertare la sporadica mancanza di alcuni files.
Secondo motivo di appello: illegittima reiezione della domanda di ricostruzione del saldo del conto corrente a far tempo dal primo estratto del periodo integralmente documentato
Con il secondo motivo la Banca censura la sentenza laddove il
Tribunale non aveva ritenuto di poter fare operare la ricostruzione del conto corrente a far tempo dal 1.10.2010, ovvero dal primo estratto conto del periodo integralmente documentato, con saldo zero.
Il giudice di prime cure, pur non escludendo la possibilità della ricostruzione parziale del rapporto di conto corrente, ha negato detta possibilità in quanto, quando, come nel caso di specie, si abbia riscontro di nullità contrattuali (come quelle aventi ad oggetto la pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici), non poteva teoricamente escludersi che il saldo intermedio, attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, sia di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti e che esso potrebbe risultare, invece, di segno opposto, dunque positivo, ove depurato dalle illegittime appostazioni. Mancando, nel caso di specie, elementi che portassero ad escludere che l'espunzione dei pregressi addebiti di importi non dovuti non avrebbe portato il saldo del conto a credito, ha rigettato la domanda della banca, rigettando la richiesta di una ricostruzione parziale.
Premesso che il saldo, negativo, al 1.10.2010 portato dal primo estratto conto della sequenza dell'intero periodo documentato è pari ad euro
- 72.616,42, la Banca sostiene che nessun ribaltamento del predetto saldo sarebbe stato possibile. Infatti il CTU, alla luce dei numerosissimi estratti conto antecedenti il periodo a partire dal quale si domanda la ricostruzione: - aveva ritenuto legittima l'applicazione degli interessi passivi convenzionali, affermando che in nessuno dei periodi esaminati né in sede di sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente né in occasione delle modifiche contrattuali il tasso applicato dall'istituto aveva superato il tasso soglia;
- aveva evidenziato, con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, che con il contratto dell'11.5.2004 le parti avevano concordato la liquidazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi;
e, in ogni caso, doveva considerarsi che:
- essa Banca aveva sollevato l'eccezione di prescrizione, talché doveva escludersi ragionevolmente che il conto ricostruito al 1.10.2010 potesse avere un saldo positivo;
- lo stesso correntista mai aveva sostenuto nel corso del giudizio di primo grado di vantare un credito certo domandando l'accertamento del saldo all'esito delle risultanze della CTU, peraltro con doglianze in buona parte infondate, e la sua compensazione con il credito derivante dall'altro rapporto di conto corrente dedotto in giudizio in via riconvenzionale.
Il motivo è fondato, dovendosi accogliere la domanda della banca di vedere calcolato il saldo contabile del conto corrente n. 1000/872 a partire dal 1.10.2010 e sino all'estinzione del 4.12.2013 con saldo iniziale zero, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nell'ipotesi di domande contrapposte della Banca e del correntista, orientamento che consente di ritenere superati i datati richiami giurisprudenziali di cui alla comparsa di costituzione della parte appellata.
Infatti “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel
o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo”. (Cass., n.
1763/2024). Letta la memoria conclusionale della parte appellata si osserva che nel caso di specie vi erano due domande contrapposte della banca e del correntista e non solo una domanda proposta dalla banca.
Giova peraltro evidenziare che nel caso scrutinato, in ogni caso, per le ragioni ben indicate dall'appellante nell'atto di impugnazione sopra riportate, deve escludersi che, nell'arco temporale precedente al primo degli estratti conto della serie continua, il correntista potesse aver maturato un credito, dovendosi escludere che la ricostruzione del rapporto fin dall'origine, se consentita dalla produzione degli estratti contro, avrebbe condotto ad una conversione del saldo negativo intermedio di cui al primo estratto conto della serie continua in un saldo positivo.
La determinazione del saldo ad opera del consulente tecnico d'ufficio, officiato da questa Corte, non è stata oggetto di contestazione delle parti che non hanno sollevato, infatti, alcuna osservazione nel corso delle operazioni peritali né negli atti difensivi finali.
Avendo la correntista domandato il ricalcolo del saldo del conto corrente lamentando l'applicazione di interessi usurari nonché di commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione degli interessi scaduti non oggetto di espressa pattuizione tra le parti, domande riproposte nel presente giudizio, deve osservarsi che:
- il consulente tecnico d'ufficio officiato dal Tribunale, ha accertato che “in nessuno dei periodi esaminati, né in sede di sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente e neppure in occasione delle modifiche contrattuali, il tasso applicato dall'Istituto di credito ha superato il tasso soglia” (pag. 19 nella relazione), dovendo pertanto ritenersi infondata la relativa doglianza degli appellati;
- in data 11 maggio 2004, è stato sottoscritto il contratto modificativo del rapporto di conto corrente tra la società appellata e la San Paolo IMI s.p.a. con il quale è stata espressamente pattuita la reciprocità del computo degli interessi attivi e passivi, prevedendo la stessa periodicità di liquidazione trimestrale, talché da tale data la capitalizzazione è legittimamente pattuita;
- deve dichiararsi la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, in quanto nel contratto di apertura di conto corrente risulta indicata solo la misura dell'aliquota di massimo scoperto, pari all'1%, ma non risultano precisate le modalità di liquidazione della commissione ovvero i criteri per la sua determinazione. Tali modalità non sono state convenzionalmente determinate in occasione della variazione contrattuale dell'11 maggio 2004. Infine le clausole risultanti dalle modifiche contrattuali apposte a partire dall'anno 2011 non sono conformi al disposto dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008. Il consulente ha quindi ricostruito il saldo del conto corrente n. 1000/872 espungendo le commissioni di massimo scoperto nonché le commissioni di disponibilità fondi, espunzione che non è stata contestata dalla banca talché deve ritenersi oramai pacifica.
Stante la previsione contrattuale della capitalizzazione con criteri di reciprocità per effetto della modifica contrattuale dell'11 maggio 2004, il
Collegio ritiene di far propria la ricostruzione del saldo del conto corrente n.
1000/872 effettuata operando la capitalizzazione degli interessi per tutto l'arco temporale di riferimento, compreso dal 1 ottobre 2010 al 4 dicembre
2013, talché, il debito della correntista alla data di chiusura del conto è pari ad euro 51.951,03 (pagg. 6, 8 CTU e allegato n.2 CTU espletata in appello) oltre gli interessi contrattuali nei limiti del tasso soglia dal 1° gennaio 2014 al saldo effettivo. Si evidenzia che sugli accessori come quantificati nel decreto ingiuntivo non vi sono state contestazioni.
Sebbene sia intervenuto nel presente giudizio il successore a titolo particolare dell'istituto di credito ricorrente in via monitoria, revocato il decreto ingiuntivo, la condanna degli appellati viene pronunciata in favore della cedente come da essa richiesto nelle conclusioni rassegnate, cedente che pertanto non ha aderito ad una pronuncia di condanna diretta in favore della cessionaria. Si richiama Cass., n. 10442/2023: “Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma
3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa”.
Per completezza si osserva che gli appellati non hanno proposto appello incidentale condizionato o, quantomeno, riproposto nel presente grado del giudizio ex art. 346 c.p.c., la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento del saldo del conto corrente n. 365100107366 acceso il 3 settembre 2001 ed estinto il 13 ottobre 2006 e l'eventuale domanda di compensazione del saldo negativo del conto corrente n. 1000/872 con le somme indebitamente pagate sul suddetto conto corrente. Nessuna pronuncia pertanto può essere adottata.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento della somma di euro 51.951,03 oltre gli interessi contrattuali nei limiti del tasso soglia dal 1 gennaio 2014 al saldo in favore di Parte_1
Sulle spese
L'accoglimento parziale della domanda proposta in via monitoria da impone, nel rapporto processuale tra appellante Parte_1 principale e appellati, la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 2/3, ponendosi il restante terzo a carico degli appellati.
Letta la memoria conclusionale degli appellati si rileva che, stante l'accoglimento parziale della domanda spiegata in via monitoria, l'istituto di credito è comunque parzialmente vittorioso ed esso non potrebbe mai essere condannato alla rifusione delle spese di lite così come da essi richiesto (cfr.
Cass., S.U., n. 32061/2022). Gli appellati hanno visto accogliere solo parzialmente le doglianze relative agli illegittimi addebiti sul conto corrente
(gli interessi applicati sono risultati entro soglia, l'applicazione della capitalizzazione era legittima dal 2004) e si sono pervicacemente opposti alla ricostruzione parziale del conto per il periodo documentato da una serie continua di estratti conto, nonostante l'oramai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
Le spese di entrambi i gradi sono liquidati sullo scaglione euro
52.001,00 - euro 260.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria ed il valore minimo per la fase di decisione con riguardo ad entrambi i gradi del giudizio.
Spese compensate tra gli appellanti e l'intervenuta.
Si pongono a carico dell'appellante principale e della parte appellata ciascuno per la metà, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio contabili liquidate come in atti, essendo esse state svolte nel comune interesse ed essendo entrambe le parti risultate soccombenti nelle originarie pretese che vi hanno dato causa.
Si conferma la statuizione della sentenza laddove ha posto a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica informatica.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
- condanna gli appellati in solido al pagamento della somma di euro
51.951,03 oltre gli interessi contrattuali nei limiti del tasso soglia dal 1° gennaio 2014 al saldo in favore di Parte_1
- dichiara compensate tra l'appellante e la parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nei limiti dei 2/3 e condanna gli appellati in solido alla rifusione del restante terzo in favore dell'appellante che liquida per il primo grado in euro 3.992,33 e per il secondo grado in euro 3.922,00 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;
- dichiara compensate le spese di lite tra gli appellati e l'intervenuta;
- pone a carico dell'appellante e della parte appellata, ciascuna per la metà, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio in materia contabile liquidate come in atti;
- pone a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica informatica liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 14 novembre 2025
Il Presidente
MA ES NU
Il Consigliere relatore
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