Art. 9. Relazione annuale 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmette alle Camere una relazione sull'attivita' svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attivita' subacquee.
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11 febbraio 2026
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