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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/09/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1583 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 (cui sono stati riuniti i procedimenti: NRG 1584/2016 e 2230/2016), vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Parte_1 C.F._1
Paolini; opponente
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Parte_2 C.F._2
Paolini; opponente
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierino F. Controparte_1 C.F._3
Fallico; opponente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pasquale Balistreri;
opposta
E
per mezzo di JULIET S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Controparte_3
Godino; terza-intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza non definitiva n. 1190/2020, pubblicata il 9.7.2020, l'intestato Tribunale, rigettate parzialmente le censure mosse dagli opponenti avverso il decreto ingiuntivo n. 47/16 emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 13.1.2016, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 190.000,00 (in solido fino ad € 42.646,54 nei confronti di e fino ad Parte_1
€ 180.000,00 nei confronti , in forza delle fideiussioni prestate a garanzia Parte_2
delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale, società derivante dal saldo Parte_3
passivo del conto corrente n. 67591,50 affidato e collegato al conto anticipi n. 1726050,32 nonché da quello correlato al contratto di mutuo fondiario stipulato il 26.07.2002, con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere con l'istruttoria in ordine ai profili di cui al detto provvedimento mediante l'ausilio di una CTU contabile.
Espletata la CTU contabile, con ordinanza del 24.5.2022 il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., avendo gli opponenti, in pendenza della lite, proposto domanda di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 presso il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, questione pregiudiziale rispetto all'accertamento di merito oggetto del presente giudizio.
A seguito dell'intervenuta sentenza n. 11147/2023 resa dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese, pubblicata il 5.12.2023, il giudizio veniva riassunto su istanza di
[...]
. Controparte_2
All'udienza del 6.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle more le parti rappresentavano di aver formalizzato un accordo transattivo per la definizione stragiudiziale del giudizio, pertanto, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 26.9.2025 chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, nonché ordinarsi alla competente Conservatoria la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a carico degli immobili di proprietà di e a garanzia del Parte_2 Controparte_1 mutuo erogato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
Tanto premesso, richiamata la sentenza n. 1190/2020 emessa dall'intestato Tribunale nell'ambito del presente giudizio quanto alla descrizione dei fatti di causa nonché gli atti delle parti ed i verbali d'udienza circa il prosieguo delle attività, il giudice, preso atto dell'accordo stragiudiziale intercorso tra le parti e rappresentato all'udienza del 26.9.2025 nei termini indicati, in cui le stesse hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto (limitatamente alla posizione degli odierni opponenti) e la
2 cancellazione dell'iscrizione ipotecaria relativa agli immobili di proprietà di Parte_2
e in forza del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, deve Controparte_1
disporsi in conformità, avendo le stesse definito ogni profilo controverso.
La definizione del giudizio su base stragiudiziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
Le spese di CTU, già liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo n. 47/2016 del
27.1.2016 nei confronti degli odierni opponenti;
- ordina la cancellazione della iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili di proprietà di e in forza del decreto ingiuntivo n. 47/2016 del Parte_2 Controparte_1
27.1.2016;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese della CTU, già liquidate, a carico delle parti in solido.
Cosenza, 30/09/2025
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1583 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 (cui sono stati riuniti i procedimenti: NRG 1584/2016 e 2230/2016), vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Parte_1 C.F._1
Paolini; opponente
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Parte_2 C.F._2
Paolini; opponente
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierino F. Controparte_1 C.F._3
Fallico; opponente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pasquale Balistreri;
opposta
E
per mezzo di JULIET S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Controparte_3
Godino; terza-intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza non definitiva n. 1190/2020, pubblicata il 9.7.2020, l'intestato Tribunale, rigettate parzialmente le censure mosse dagli opponenti avverso il decreto ingiuntivo n. 47/16 emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 13.1.2016, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 190.000,00 (in solido fino ad € 42.646,54 nei confronti di e fino ad Parte_1
€ 180.000,00 nei confronti , in forza delle fideiussioni prestate a garanzia Parte_2
delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale, società derivante dal saldo Parte_3
passivo del conto corrente n. 67591,50 affidato e collegato al conto anticipi n. 1726050,32 nonché da quello correlato al contratto di mutuo fondiario stipulato il 26.07.2002, con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere con l'istruttoria in ordine ai profili di cui al detto provvedimento mediante l'ausilio di una CTU contabile.
Espletata la CTU contabile, con ordinanza del 24.5.2022 il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., avendo gli opponenti, in pendenza della lite, proposto domanda di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 presso il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, questione pregiudiziale rispetto all'accertamento di merito oggetto del presente giudizio.
A seguito dell'intervenuta sentenza n. 11147/2023 resa dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese, pubblicata il 5.12.2023, il giudizio veniva riassunto su istanza di
[...]
. Controparte_2
All'udienza del 6.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle more le parti rappresentavano di aver formalizzato un accordo transattivo per la definizione stragiudiziale del giudizio, pertanto, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 26.9.2025 chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, nonché ordinarsi alla competente Conservatoria la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a carico degli immobili di proprietà di e a garanzia del Parte_2 Controparte_1 mutuo erogato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
Tanto premesso, richiamata la sentenza n. 1190/2020 emessa dall'intestato Tribunale nell'ambito del presente giudizio quanto alla descrizione dei fatti di causa nonché gli atti delle parti ed i verbali d'udienza circa il prosieguo delle attività, il giudice, preso atto dell'accordo stragiudiziale intercorso tra le parti e rappresentato all'udienza del 26.9.2025 nei termini indicati, in cui le stesse hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto (limitatamente alla posizione degli odierni opponenti) e la
2 cancellazione dell'iscrizione ipotecaria relativa agli immobili di proprietà di Parte_2
e in forza del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, deve Controparte_1
disporsi in conformità, avendo le stesse definito ogni profilo controverso.
La definizione del giudizio su base stragiudiziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
Le spese di CTU, già liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo n. 47/2016 del
27.1.2016 nei confronti degli odierni opponenti;
- ordina la cancellazione della iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili di proprietà di e in forza del decreto ingiuntivo n. 47/2016 del Parte_2 Controparte_1
27.1.2016;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese della CTU, già liquidate, a carico delle parti in solido.
Cosenza, 30/09/2025
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza
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