Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Roberto Peluso Presidente dott.ssa Stefania Cannavale Giudice dott. Gabriele Montefusco Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26362/2024 R.G., vertente TRA (c.f. ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con studio in La Spezia alla Via Fontevivo n. 21/N Reclamante E c.f. ) CP_1 C.F._1
Reclamato - contumace NONCHÉ (c.f. ), in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_2
Terzo pignorato - contumace Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. Conclusioni: come da atti di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE in forza di decreto ingiuntivo n. 8/2019 del Giudice di Pace di Parte_1
Belvedere Marittimo, notificò atto di precetto il 19/05/2022 e successivo pignoramento presso terzi il 30/06/2022 nei confronti dell'esecutato sig. e del terzo CP_2
La procedura esecutiva fu iscritta a ruolo in data 26/08/2022 con n. R.G.E. 9555/2022 e, dopo alcune udienze, per ottenere precisazioni sula dichiarazione del terzo e da ultimo per consentire al debitore di presentare opposizione ex art. 650 c.p.c., il G.E. pronunciò ordinanza (in data 27/11/2024 comunicata il 28/11/2024) di estinzione della procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento. Il provvedimento è così motivato: rilevato che il creditore ha curato la iscrizione a ruolo telematico del pignoramento presso terzi in data 26/08/2022 il termine di 30 gg consentitogli CP_3 dalle disposizioni di legge, tenuto conto della data di consegna dell'atto di pignoramento originale da parte dell'ufficiale giudiziario (12 07 2022) e che non si applica la sospensione feriale dei termini nel processo di esecuzione.
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Nel merito, va osservato che, ai sensi dell'art. 1 L. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ai sensi dell'art. 3 legge cit., in materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile. Tra le altre controversie che l'art. 92 elenca, vi sono i procedimenti cautelari nonchè di opposizione all'esecuzione ma non le procedure esecutive. La non applicabilità del regime di sospensione feriale è stata ribadita dalla Suprema Corte ancora di recente (ord. 13979/2022, secondo cui il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata). Nella specie, l'atto di pignoramento è stato restituito al creditore dall'ufficiale giudiziario il 12/07/2022 e la scadenza del termine era differita all'11/09/2022, sicchè è tempestiva l'iscrizione a ruolo del pignoramento avvenuta il 26/08/2022. Ne consegue che la declaratoria di estinzione non può ritenersi giustificata e, dunque, l'ordinanza di estinzione impugnata va revocata. La natura del procedimento e l'errore di valutazione che prescinde dalla condotta delle parti resistenti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la contumacia di e CP_1 CP_2
- in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza del 27/11/2024, con cui il G.E., nella procedura R.G.E. p/t n. 9555/2022, ha dichiarato inefficace il pignoramento e la conseguente estinzione dell'esecuzione;
- riserva al G.E. ogni provvedimento necessario alla prosecuzione della menzionata procedura esecutiva;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il giudice relatore Il Presidente Dott. Gabriele Montefusco Dott. Roberto Peluso pagina 2 di 2