Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5055
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Sentenza 21 maggio 2025

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Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, si è pronunciato su un reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso un'ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva per pignoramento presso terzi. La reclamante, creditrice procedente, aveva notificato atto di precetto e successivamente pignoramento presso terzi nei confronti del debitore e di un terzo pignorato, entrambi dichiarati contumaci. La procedura esecutiva era stata iscritta a ruolo in data 26/08/2022. Il Giudice dell'Esecuzione (G.E.) aveva pronunciato l'estinzione della procedura, ritenendo inefficace il pignoramento per tardiva iscrizione a ruolo, poiché il termine di trenta giorni dalla consegna dell'atto originale da parte dell'ufficiale giudiziario (12/07/2022) sarebbe scaduto l'11/08/2022, e la sospensione feriale dei termini non si applicava alle procedure esecutive. La reclamante ha impugnato tale ordinanza deducendo l'erroneità della decisione, sostenendo che il termine di iscrizione a ruolo fosse soggetto a sospensione feriale.

Il Tribunale ha accolto il reclamo, dichiarando la contumacia dei resistenti e revocando l'ordinanza di estinzione. Il giudice ha argomentato che, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 742/1969, i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto, salvo eccezioni previste dall'art. 3 della medesima legge e dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario. Il Tribunale ha precisato che, sebbene la sospensione feriale non si applichi alle opposizioni all'esecuzione, essa è invece applicabile alle procedure esecutive in generale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (es. Cass. ord. n. 13979/2022). Pertanto, considerando che l'atto di pignoramento era stato restituito all'ufficiale giudiziario il 12/07/2022, il termine per l'iscrizione a ruolo, tenendo conto della sospensione feriale, sarebbe scaduto l'11/09/2022. L'iscrizione avvenuta il 26/08/2022 è stata quindi ritenuta tempestiva, rendendo ingiustificata la declaratoria di estinzione. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata revocata e la procedura è stata rimessa al G.E. per la prosecuzione. Le spese di lite sono state compensate, data la natura del procedimento e l'errore di valutazione del G.E. che ha prescindito dalla condotta delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5055
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 5055
    Data del deposito : 21 maggio 2025

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