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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/10/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 619 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025 e promossa da
, nato il [...] a [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sara Battaglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente contro
Controparte_1
e Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in CP_2 CP_2
Corso Mazzini 55; convenuti
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “che il Tribunale di Ancona voglia dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e/o dichiararne l'inefficacia e/o disapplicarlo.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di causa da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario”.
- 1 - PER I CONVENUTI: “Voglia l'Adita Giustizia, contrariis reiectis, rigettare il ricorso e tutte le domande in esso contenute siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha impugnato provvedimento di diniego di ammissione alla prova pratica per il Parte_1 conseguimento della patente di guida di categoria B, emesso il 19.12.2024 dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di e notificatogli il 30.12.2024, per le seguenti ragioni: CP_1
- difetto di motivazione considerato che il provvedimento non contiene nessuno specifico riferimento ad una o più delle condizioni ostative di cui all'art. 120 cod. strada;
- a suo carico risulta solamente una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5
DPR 309/90 pronunciata dal Tribunale di Pesaro il 23.05.2022 e confermata dalla Corte di
Appello di Ancona con sentenza del 27.02.2024, divenuta irrevocabile;
- se l'autorità amministrativa avesse individuato nella predetta sentenza il motivo ostativo ciò rappresenterebbe una palese violazione dell'art. 120 cod. strada in quanto l'art. 73 comma 5 DPR
309/90 costituisce reato autonomo e non fattispecie attenuata dell'art. 73 comma 1 e non è espressamente e/o velatamente indicata come condizione ostativa per il rilascio della patente di guida;
- in più occasioni la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni dell'art. 120 cod. strada laddove prevedeva, con riguardo alle diverse ipotesi di condanna in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che il Prefetto “provvede” invece “che può provvedere” alla revoca della patente di guida. Sulla base di queste decisioni il Prefetto non può adottare provvedimenti in maniera automatica ma deve valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni per adottare, come nel caso in esame, un provvedimento di diniego di ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida e per l'effetto al rilascio del documento richiesto dall'interessato;
- egli ha 30 anni, risulta gravato dal sopra indicato pregiudizio penale e da diversi anni svolge regolare attività lavorativa, per cui l'autorità amministrativa avrebbe dovuto effettuare un'attenta valutazione ai fini dell'adozione di qualsivoglia provvedimento e non invece applicare de plano
l'art. 120 cod strada.
- 2 - 2. La ed il si sono costituiti ed Controparte_3 Controparte_4 hanno chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che:
- la fattispecie del diniego del rilascio della patente di guida per carenza dei prescritti requisiti morali è disciplinata dall'articolo 120, comma 1 cod. strada;
- tra le condizioni soggettive che il legislatore reputa ostative al rilascio e al mantenimento della patente assumono rilevanza anche le condanne per i reati di cui agli art.73 e 74 del DPR 309/90;
- la preclusione introdotta dal legislatore è assoluta e non lascia alcun margine di discrezionalità atteso che l'accertamento dei requisiti morali per il rilascio della patente di guida ha carattere preventivo e ne impedisce il conseguimento all'origine;
- nel caso di specie nei confronti del ricorrente è stato inserito nel Sistema Informativo “Patenti
Web” il diniego al conseguimento della patente di guida sulla base di attestazione nel casellario giudiziale dell'interessato di un provvedimento ostativo per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida, consistente in una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 27.02.2024 e divenuta irrevocabile il 27.06.2024, per il reato di cui all'art 73 DPR 309/90;
- i richiami del ricorrente alle decisioni della Corte Costituzionale sono privi di rilevanza in quanto tali sentenze hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120 del codice della strada con esclusivo riferimento al comma 2, disciplinante la revoca della patente e non riguardano la diversa fattispecie del diniego disciplinato dal comma 1.
3. Le parti sono comparse all'udienza del 16.10.2025 e non dovendo formulare richieste istruttorie hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi degli articoli 281 terdecies
e 281 sexies c.p.c..
All'esito della discussione il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Per comprendere le ragioni della decisione è necessario ricostruire quanto accaduto sotto l'aspetto cronologico così da aver ben chiara quale sia la fattispecie normativa applicabile.
L'odierno ricorrente, già titolare di patente cat “B” n. rilasciata il 24.12.2020, era Numero_1 stato destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare per 270 giorni del documento di guida a seguito di violazione dell'art. 186 comma 2 lett. C) e 186 bis comma 3 cod. strada (doc.
2 fascicolo convenuto).
- 3 - Successivamente, con provvedimento n. 11155 del 22.2.2022, la ha disposto nei suoi CP_3 confronti, ai sensi dell'art. 218 cod. strada, la revoca della patente di guida poiché il medesimo era stato sorpreso, in data 18.12.2021, alla guida di un veicolo nonostante la pendenza del predetto provvedimento di sospensione (doc. 3 fascicolo convenuto).
Nel provvedimento di revoca si dà atto che l'interessato avrebbe potuto conseguire una nuova patente “trascorsi almeno due anni dal momento in cui il presente provvedimento è divenuto definitivo”.
La revoca è stata notificata al ricorrente il 23.2.2022 e non risulta che sia stata impugnata per cui essendo oramai trascorso il biennio il fattore ostativo al rilascio di una nuova patente non è ravvisabile nella revoca intervenuta nel 2022.
Il ricorrente, infatti, ha chiesto di poter nuovamente conseguire la patente di guida il 17.12.2024, dunque una volta decorso tale termine biennale.
5. Pertanto, poiché il ricorrente aveva già ottenuto la patente di guida la fattispecie va ricondotta al perimetro normativo dei commi 2 e 3 dell'art. 120 cod. strada e non in quello del comma 1, indipendentemente dal fatto che il titolo abilitativo era stato revocato in precedenza in seguito all'accertamento della guida di un veicolo nonostante la pendenza di un precedente provvedimento di sospensione della patente di guida.
Il comma 3 ed il comma 2 dell'art. 120 cod. strada, infatti, integrano una fattispecie distinta e autonoma da quella descritta dal comma 1, dato che la condizione del destinatario della revoca della patente per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità non potrebbe essere equiparata a quella di chi aspira a conseguire il titolo per la prima volta.
Pertanto, poiché la sussistenza dei requisiti morali del ricorrente al conseguimento della patente era stata originariamente vagliata al momento del rilascio del titolo di guida, la successiva revoca, in quanto non dettata da una valutazione di sopravvenuta carenza di tali requisiti, non può ritenersi sufficiente per ricondurre la presente fattispecie all'interno del comma 1.
Il fatto che nel caso in esame la non ha adottato un vero e proprio provvedimento di CP_3 revoca, ma ha inserito nel Sistema Informativo “Patenti Web” un provvedimento ostativo per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida, non sposta i termini della questione.
Tale inserimento, infatti, è equiparabile ad un provvedimento di revoca in quanto sotto il profilo puramente sostanziale ha privato il ricorrente della possibilità di guidare.
- 4 - Il provvedimento impugnato dal ricorrente non consente di individuare le ragioni ostative al rilascio della patente, che tuttavia sono state indicate dalle amministrazioni convenute che hanno espressamente ammesso che “L'ostativo inserito dalla trae origine dalla presenza, CP_3 attestata nel Casellario Giudiziale dell'odierno ricorrente, della sentenza pronunciata dalla
Corte di Appello di Ancona in data 27.2.2024, divenuta irrevocabile il 27.6.2024, per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
Pertanto, poiché l'inserimento di un fattore ostativo ha trovato la sua giustificazione in una sentenza di condanna ritenuta idonea a privare il ricorrente dei requisiti di moralità necessari per poter guidare, considerato che tale provvedimento è intervenuto in data successiva al rilascio della patente di guida, la fattispecie va sussunta nell'ambito dei commi 2 e 3 dell'art. 120 cod. strada atteso che non si discute di mancanza ab origine dei requisiti morali richiesti dalla legge bensì di eventuale mancanza sopravvenuta.
6. Occorre dunque chiedersi se la condanna penale riportata dal ricorrente sia un elemento ostativo alla possibilità di partecipare alla prova pratica per ottenere la patente.
Ebbene va ricordato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 22 del 2018,ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell'art. 120 codice della strada nella parte in cui dispone che il prefetto
“provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente, ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada, relativamente all'automatismo della revoca della patente da parte dell'autorità amministrativa, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per reati in tema di stupefacenti.
La Corte ha ritenuto l'automatismo in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, evidenziando che “La disposizione denunciata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono (come nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità.
- 5 - Ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione in esame è, poi, ravvisabile nell'automatismo della "revoca" amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione "può disporre", motivandola, "per un periodo non superiore a tre anni". È pur vero che tali due misure - come già evidenziato - operano su piani diversi e rispondono a diverse finalità. Ma la contraddizione non sta nel fatto che la condanna per reati in materia di stupefacenti possa rilevare come condizione soggettiva ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, agli effetti della sua revocabilità da parte dell'autorità amministrativa, anche quando il giudice penale (non ritenendo che detto titolo sia strumentale al reato commesso o che possa agevolare la commissione di nuovi reati) decida di non disporre (ovvero disponga per un più breve periodo) la sanzione accessoria del ritiro della patente. La contraddizione sta, invece, in ciò che - agli effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) - mentre il giudice penale ha la "facoltà" di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il "dovere" di disporne la revoca”.
La Corte, pertanto, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma
52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente”.
A seguito dell'intervento sostitutivo del giudice delle leggi è dunque venuto meno l'automatismo della revoca della patente conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti in capo al titolare.
Ciò significa che l'amministrazione, una volta intervenuta la condanna, è tenuta a valutare se, in base alle circostanze del caso concreto, possa dirsi verificata una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ovvero se il possesso della patente possa
- 6 - rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati
- che ne suggerisce e giustifica, pertanto, la revoca - ovvero, se, all'opposto, anche tenuto conto dell'incidenza che ne deriva sulla libertà di circolazione nonché in prospettiva del suo reinserimento, anche lavorativo, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.
Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in questione, la giurisprudenza, a titolo esemplificativo, fa riferimento ai seguenti parametri: “(a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida" (cfr. , sezione quinta, 14 settembre 2018, n. 5509; 11 gennaio 2019, n. Controparte_5
750; 3 settembre 2019, n. 4446; 13 settembre 2019, n. 4504)” (cfr. T.A.R. n. 1528 del CP_6
20/10/2021, ma anche n. 72 del 03/01/2023). CP_7
7. Nel caso che ci occupa la non ha revocato la patente, che come detto era già stata CP_3 revocata per questioni completamente diverse da quelle relative al processo penale, ma ha inserito nel Sistema Informativo “Patenti Web” un provvedimento ostativo per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida, senza tuttavia considerare che il ricorrente aveva già ottenuto in passato il titolo per cui non trovando applicazione il comma 1 dell'art. 120 cod. strada l'inserimento di tale motivo ostativo non poteva avvenire autonomamente, ma, alla luce di quanto precisato dalla Corte Costituzionale, l'amministrazione tenuto conto della sentenza di condanna avrebbe dovuto compiere una valutazione della personalità del ricorrente al fine di giungere alla formulazione di un giudizio di pericolosità sociale orientato all'attualità, come invece richiede il mutato contesto normativo di riferimento, alla luce dei fondamentali principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. richiamati dalla Corte
Costituzionale.
- 7 - A tal proposito, peraltro, va evidenziato che nella sentenza di condanna di primo grado il
Tribunale di Pesaro ha rilevato che “la condizione di incensuratezza e le concrete modalità della condotta, che inducono a ritenere che l'imputato non viva dei proventi della sua attività illecita, inducono a formulare una prognosi favorevole e quindi a ritenere l'imputato, consapevole della gravità della odierna condanna, si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati, sì da potergli concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena”.
Il ricorrente, inoltre, sta svolgendo una regolare attività lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come risulta dalle buste paga allegate al ricorso.
Questi elementi, dunque, evidenziano a maggior ragione la necessità di compiere un'attenta analisi, ancorata all'attualità, della sussistenza o meno dei requisiti soggettivi per poter riprendere il titolo di abilitazione alla guida.
Il provvedimento impugnato, invece, risulta completamente carente di una valutazione proporzionata e commisurata al caso di specie, circostanza che giustifica l'accoglimento della domanda.
8. A questo punto va ricordato che ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E il giudice ordinario non ha il potere di revoca o modifica dell'atto amministrativo, sicché non è possibile pronunciare l'annullamento del decreto prefettizio, che tuttavia può essere disapplicato ai sensi dell'art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, il provvedimento di diniego deve essere disapplicato e deve essere affermato il diritto del ricorrente a partecipare alla prova pratica necessaria per ottenere la patente di guida.
9. L'assoluta novità della questione relativa ai rapporti tra una pregressa revoca ed il campo di applicazione dell'art. 120 cod. strada giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: previa disapplicazione del provvedimento di diniego di ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B emesso il 19.12.2024 dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di accerta il diritto di a conseguire il CP_1 Parte_1
- 8 - titolo abilitativo alla guida e, conseguentemente, a partecipare alla prova pratica necessaria per ottenerlo;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 27.10.2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 619 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025 e promossa da
, nato il [...] a [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sara Battaglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente contro
Controparte_1
e Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in CP_2 CP_2
Corso Mazzini 55; convenuti
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “che il Tribunale di Ancona voglia dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e/o dichiararne l'inefficacia e/o disapplicarlo.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di causa da distrarsi in favore del presente procuratore antistatario”.
- 1 - PER I CONVENUTI: “Voglia l'Adita Giustizia, contrariis reiectis, rigettare il ricorso e tutte le domande in esso contenute siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha impugnato provvedimento di diniego di ammissione alla prova pratica per il Parte_1 conseguimento della patente di guida di categoria B, emesso il 19.12.2024 dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di e notificatogli il 30.12.2024, per le seguenti ragioni: CP_1
- difetto di motivazione considerato che il provvedimento non contiene nessuno specifico riferimento ad una o più delle condizioni ostative di cui all'art. 120 cod. strada;
- a suo carico risulta solamente una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5
DPR 309/90 pronunciata dal Tribunale di Pesaro il 23.05.2022 e confermata dalla Corte di
Appello di Ancona con sentenza del 27.02.2024, divenuta irrevocabile;
- se l'autorità amministrativa avesse individuato nella predetta sentenza il motivo ostativo ciò rappresenterebbe una palese violazione dell'art. 120 cod. strada in quanto l'art. 73 comma 5 DPR
309/90 costituisce reato autonomo e non fattispecie attenuata dell'art. 73 comma 1 e non è espressamente e/o velatamente indicata come condizione ostativa per il rilascio della patente di guida;
- in più occasioni la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni dell'art. 120 cod. strada laddove prevedeva, con riguardo alle diverse ipotesi di condanna in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che il Prefetto “provvede” invece “che può provvedere” alla revoca della patente di guida. Sulla base di queste decisioni il Prefetto non può adottare provvedimenti in maniera automatica ma deve valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni per adottare, come nel caso in esame, un provvedimento di diniego di ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida e per l'effetto al rilascio del documento richiesto dall'interessato;
- egli ha 30 anni, risulta gravato dal sopra indicato pregiudizio penale e da diversi anni svolge regolare attività lavorativa, per cui l'autorità amministrativa avrebbe dovuto effettuare un'attenta valutazione ai fini dell'adozione di qualsivoglia provvedimento e non invece applicare de plano
l'art. 120 cod strada.
- 2 - 2. La ed il si sono costituiti ed Controparte_3 Controparte_4 hanno chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che:
- la fattispecie del diniego del rilascio della patente di guida per carenza dei prescritti requisiti morali è disciplinata dall'articolo 120, comma 1 cod. strada;
- tra le condizioni soggettive che il legislatore reputa ostative al rilascio e al mantenimento della patente assumono rilevanza anche le condanne per i reati di cui agli art.73 e 74 del DPR 309/90;
- la preclusione introdotta dal legislatore è assoluta e non lascia alcun margine di discrezionalità atteso che l'accertamento dei requisiti morali per il rilascio della patente di guida ha carattere preventivo e ne impedisce il conseguimento all'origine;
- nel caso di specie nei confronti del ricorrente è stato inserito nel Sistema Informativo “Patenti
Web” il diniego al conseguimento della patente di guida sulla base di attestazione nel casellario giudiziale dell'interessato di un provvedimento ostativo per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida, consistente in una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 27.02.2024 e divenuta irrevocabile il 27.06.2024, per il reato di cui all'art 73 DPR 309/90;
- i richiami del ricorrente alle decisioni della Corte Costituzionale sono privi di rilevanza in quanto tali sentenze hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120 del codice della strada con esclusivo riferimento al comma 2, disciplinante la revoca della patente e non riguardano la diversa fattispecie del diniego disciplinato dal comma 1.
3. Le parti sono comparse all'udienza del 16.10.2025 e non dovendo formulare richieste istruttorie hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi degli articoli 281 terdecies
e 281 sexies c.p.c..
All'esito della discussione il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Per comprendere le ragioni della decisione è necessario ricostruire quanto accaduto sotto l'aspetto cronologico così da aver ben chiara quale sia la fattispecie normativa applicabile.
L'odierno ricorrente, già titolare di patente cat “B” n. rilasciata il 24.12.2020, era Numero_1 stato destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare per 270 giorni del documento di guida a seguito di violazione dell'art. 186 comma 2 lett. C) e 186 bis comma 3 cod. strada (doc.
2 fascicolo convenuto).
- 3 - Successivamente, con provvedimento n. 11155 del 22.2.2022, la ha disposto nei suoi CP_3 confronti, ai sensi dell'art. 218 cod. strada, la revoca della patente di guida poiché il medesimo era stato sorpreso, in data 18.12.2021, alla guida di un veicolo nonostante la pendenza del predetto provvedimento di sospensione (doc. 3 fascicolo convenuto).
Nel provvedimento di revoca si dà atto che l'interessato avrebbe potuto conseguire una nuova patente “trascorsi almeno due anni dal momento in cui il presente provvedimento è divenuto definitivo”.
La revoca è stata notificata al ricorrente il 23.2.2022 e non risulta che sia stata impugnata per cui essendo oramai trascorso il biennio il fattore ostativo al rilascio di una nuova patente non è ravvisabile nella revoca intervenuta nel 2022.
Il ricorrente, infatti, ha chiesto di poter nuovamente conseguire la patente di guida il 17.12.2024, dunque una volta decorso tale termine biennale.
5. Pertanto, poiché il ricorrente aveva già ottenuto la patente di guida la fattispecie va ricondotta al perimetro normativo dei commi 2 e 3 dell'art. 120 cod. strada e non in quello del comma 1, indipendentemente dal fatto che il titolo abilitativo era stato revocato in precedenza in seguito all'accertamento della guida di un veicolo nonostante la pendenza di un precedente provvedimento di sospensione della patente di guida.
Il comma 3 ed il comma 2 dell'art. 120 cod. strada, infatti, integrano una fattispecie distinta e autonoma da quella descritta dal comma 1, dato che la condizione del destinatario della revoca della patente per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità non potrebbe essere equiparata a quella di chi aspira a conseguire il titolo per la prima volta.
Pertanto, poiché la sussistenza dei requisiti morali del ricorrente al conseguimento della patente era stata originariamente vagliata al momento del rilascio del titolo di guida, la successiva revoca, in quanto non dettata da una valutazione di sopravvenuta carenza di tali requisiti, non può ritenersi sufficiente per ricondurre la presente fattispecie all'interno del comma 1.
Il fatto che nel caso in esame la non ha adottato un vero e proprio provvedimento di CP_3 revoca, ma ha inserito nel Sistema Informativo “Patenti Web” un provvedimento ostativo per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida, non sposta i termini della questione.
Tale inserimento, infatti, è equiparabile ad un provvedimento di revoca in quanto sotto il profilo puramente sostanziale ha privato il ricorrente della possibilità di guidare.
- 4 - Il provvedimento impugnato dal ricorrente non consente di individuare le ragioni ostative al rilascio della patente, che tuttavia sono state indicate dalle amministrazioni convenute che hanno espressamente ammesso che “L'ostativo inserito dalla trae origine dalla presenza, CP_3 attestata nel Casellario Giudiziale dell'odierno ricorrente, della sentenza pronunciata dalla
Corte di Appello di Ancona in data 27.2.2024, divenuta irrevocabile il 27.6.2024, per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
Pertanto, poiché l'inserimento di un fattore ostativo ha trovato la sua giustificazione in una sentenza di condanna ritenuta idonea a privare il ricorrente dei requisiti di moralità necessari per poter guidare, considerato che tale provvedimento è intervenuto in data successiva al rilascio della patente di guida, la fattispecie va sussunta nell'ambito dei commi 2 e 3 dell'art. 120 cod. strada atteso che non si discute di mancanza ab origine dei requisiti morali richiesti dalla legge bensì di eventuale mancanza sopravvenuta.
6. Occorre dunque chiedersi se la condanna penale riportata dal ricorrente sia un elemento ostativo alla possibilità di partecipare alla prova pratica per ottenere la patente.
Ebbene va ricordato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 22 del 2018,ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell'art. 120 codice della strada nella parte in cui dispone che il prefetto
“provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente, ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada, relativamente all'automatismo della revoca della patente da parte dell'autorità amministrativa, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per reati in tema di stupefacenti.
La Corte ha ritenuto l'automatismo in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost, evidenziando che “La disposizione denunciata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono (come nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità.
- 5 - Ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione in esame è, poi, ravvisabile nell'automatismo della "revoca" amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione "può disporre", motivandola, "per un periodo non superiore a tre anni". È pur vero che tali due misure - come già evidenziato - operano su piani diversi e rispondono a diverse finalità. Ma la contraddizione non sta nel fatto che la condanna per reati in materia di stupefacenti possa rilevare come condizione soggettiva ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, agli effetti della sua revocabilità da parte dell'autorità amministrativa, anche quando il giudice penale (non ritenendo che detto titolo sia strumentale al reato commesso o che possa agevolare la commissione di nuovi reati) decida di non disporre (ovvero disponga per un più breve periodo) la sanzione accessoria del ritiro della patente. La contraddizione sta, invece, in ciò che - agli effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) - mentre il giudice penale ha la "facoltà" di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il "dovere" di disporne la revoca”.
La Corte, pertanto, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma
52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente”.
A seguito dell'intervento sostitutivo del giudice delle leggi è dunque venuto meno l'automatismo della revoca della patente conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti in capo al titolare.
Ciò significa che l'amministrazione, una volta intervenuta la condanna, è tenuta a valutare se, in base alle circostanze del caso concreto, possa dirsi verificata una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ovvero se il possesso della patente possa
- 6 - rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati
- che ne suggerisce e giustifica, pertanto, la revoca - ovvero, se, all'opposto, anche tenuto conto dell'incidenza che ne deriva sulla libertà di circolazione nonché in prospettiva del suo reinserimento, anche lavorativo, possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.
Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in questione, la giurisprudenza, a titolo esemplificativo, fa riferimento ai seguenti parametri: “(a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida" (cfr. , sezione quinta, 14 settembre 2018, n. 5509; 11 gennaio 2019, n. Controparte_5
750; 3 settembre 2019, n. 4446; 13 settembre 2019, n. 4504)” (cfr. T.A.R. n. 1528 del CP_6
20/10/2021, ma anche n. 72 del 03/01/2023). CP_7
7. Nel caso che ci occupa la non ha revocato la patente, che come detto era già stata CP_3 revocata per questioni completamente diverse da quelle relative al processo penale, ma ha inserito nel Sistema Informativo “Patenti Web” un provvedimento ostativo per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida, senza tuttavia considerare che il ricorrente aveva già ottenuto in passato il titolo per cui non trovando applicazione il comma 1 dell'art. 120 cod. strada l'inserimento di tale motivo ostativo non poteva avvenire autonomamente, ma, alla luce di quanto precisato dalla Corte Costituzionale, l'amministrazione tenuto conto della sentenza di condanna avrebbe dovuto compiere una valutazione della personalità del ricorrente al fine di giungere alla formulazione di un giudizio di pericolosità sociale orientato all'attualità, come invece richiede il mutato contesto normativo di riferimento, alla luce dei fondamentali principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. richiamati dalla Corte
Costituzionale.
- 7 - A tal proposito, peraltro, va evidenziato che nella sentenza di condanna di primo grado il
Tribunale di Pesaro ha rilevato che “la condizione di incensuratezza e le concrete modalità della condotta, che inducono a ritenere che l'imputato non viva dei proventi della sua attività illecita, inducono a formulare una prognosi favorevole e quindi a ritenere l'imputato, consapevole della gravità della odierna condanna, si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati, sì da potergli concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena”.
Il ricorrente, inoltre, sta svolgendo una regolare attività lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come risulta dalle buste paga allegate al ricorso.
Questi elementi, dunque, evidenziano a maggior ragione la necessità di compiere un'attenta analisi, ancorata all'attualità, della sussistenza o meno dei requisiti soggettivi per poter riprendere il titolo di abilitazione alla guida.
Il provvedimento impugnato, invece, risulta completamente carente di una valutazione proporzionata e commisurata al caso di specie, circostanza che giustifica l'accoglimento della domanda.
8. A questo punto va ricordato che ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E il giudice ordinario non ha il potere di revoca o modifica dell'atto amministrativo, sicché non è possibile pronunciare l'annullamento del decreto prefettizio, che tuttavia può essere disapplicato ai sensi dell'art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, il provvedimento di diniego deve essere disapplicato e deve essere affermato il diritto del ricorrente a partecipare alla prova pratica necessaria per ottenere la patente di guida.
9. L'assoluta novità della questione relativa ai rapporti tra una pregressa revoca ed il campo di applicazione dell'art. 120 cod. strada giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: previa disapplicazione del provvedimento di diniego di ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B emesso il 19.12.2024 dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di accerta il diritto di a conseguire il CP_1 Parte_1
- 8 - titolo abilitativo alla guida e, conseguentemente, a partecipare alla prova pratica necessaria per ottenerlo;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 27.10.2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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