Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 04/06/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art
127 ter cpc, di note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10264del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv Maurizio D'Ago presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale alle liti richiamata in atti dall'Avv. Gianfranco Pepe preso cui elettivamente domicilia resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.04.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere affeto dalle patologie elencate nell'atto introduttivo, di essere attualmente privo di occupazione e titolare dell'assegno cat. INVCIV n. 07786382 con decorrenza 01/09/2017, di avere svolto le mansioni di impiegato addetto alla vendita di forniture odontoiatriche alle dipendenze delle aziende denominate BERAHA S.R.L. e FORB S.R.L., ha dedotto di aver presentato all' CP_1
domanda in data 29/09/2023, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di
di avere proposto ricorso amministrativo senza effetto
Tanto premesso ha concluso chiedendo: a)accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata 80% nel FLDP, a far data dal 29/09/2023 (data della domanda amministrativa) o dalla diversa decorrenza accertata, con riconoscimento dei ratei a far data dalla prima finestra utile;
b) per effetto del suddetto accertamento condannare l a pagare, in favore del CP_1
ricorrente, i ratei di pensione di vecchiaia anticipata 80% nel FLDP, come da domanda amministrativa del 29/09/2023 (data della domanda amministrativa) o dalla diversa decorrenza accertata, tenuto conto della prima finestra utile” con vittoria di spese.
l si è costituito concludendo per il rigetto della domanda, all'esito delle valutazioni CP_1 medico legali dell'Istituto, per cui non sono state riscontrate infermità tali da far raggiungere la soglia dell'80% di invalidità.
*****
La domanda non è fondata e va pertanto rigettata in quanto non ricorrono le condizioni di legge per il riconoscimento della pretesa
Ai sensi dell'art 1 comma 8 del dlgs 503/1993 " L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma
1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento"
Gli stati patologici riscontrati dal CTU, di contro, sono quelli indicati nella relazione medico
–legale in atti per i quali il ricorrente non è invalido in misura non inferiore all'80% (cfr. ctu in atti), espressione inequivocabilmente significativa dell'insussistenza nel caso di specie del requisito sanitario richiesto dalla legge per il beneficio pensionistico e identificativa di una percentuale di invalidità che evidentemente nel ricorrente non raggiunge la soglia minima dell'80% nel periodo oggetto di giudizio, anche avuto riguardo alla capacità lavorativa specifica ossia valutata in relazione all'attività lavorativa svolta dal predetto.
L'ausiliario del Giudice, nell'esaminare e valutare le singole patologie diagnosticate, ha poi nello specifico evidenziato che” …, al colloquio anamnestico, non è emersa sintomatologia deponente per un disturbo di conversione né il medesimo risulta documentato in modalità seriata ed attraverso un diario clinico in atto aperto presso un centro di salute mentale.
Dunque, la minorazione non è documentata da una certificazione consone alla sua natura né in merito agli aspetti storici che attuali…” Le argomentazioni del consulente, molto bene articolate e fondanti su di un attento esame obiettivo nonché sulla documentazione medica prodotta – cui non sono state fatte note controdeduttive ( cfr relazione in atti) - giustificano esaurientemente le conclusioni cui il medesimo è pervenuto e possono quindi senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante ( cfr relazione CTU in atti).
Il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di giudizio, vista la dichiarazione sottoscritta dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp atta cpc..
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio
Liquida le spese di CTU come da separato decreto
Napoli 04.06.2025
Il giudice del lavoro