Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. LO TE Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 924/2024 R.G. promosso da , nato in [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Annaloro, avverso il provvedimento della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, notificato in data
26.4.2024.
************** Considerato che la Commissione Territoriale competente ha rigettato la domanda di protezione reiterata proposta dal ricorrente in quanto, pur avendola dichiarata ammissibile, ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento della protezione internazionale, avendogli comunque riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale a causa del rischio di compressione dei diritti fondamentali derivante da situazioni di instabilità
riguardo alla sicurezza nella maggior parte del suo paese d'origine;
rilevato che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 24.5.2024, il suddetto provvedimento della Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria;
considerato che il non si è costituito in giudizio, depositando, comunque, la Controparte_1
documentazione in suo possesso, e che il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero;
visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D.L.vo 251/2007;
ritenuto che, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D.L.vo n. 251/2007, all'art.
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed
è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile;
considerato che l'onere probatorio gravante sulla parte riceve un'attenuazione in quanto per il ricorrente è sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati"
mentre deve ritenersi che lo stesso non possa limitarsi ad un racconto generico e stereotipato (cfr.
Cass. Civ. n. 14157/2016 e n.16361/2016);
ritenuto che le dichiarazioni del richiedente devono, pertanto, scrutinarsi secondo i parametri normativi tipizzati dianzi richiamati e non altrimenti sostituibili i quali impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici;
ritenuto che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerti dal citato art. 3 del D.L.vo 251/2007 dianzi citati e incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda;
ritenuto che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio a proposito della situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente, previsto dall'art. 8 del D.L.vo 25/2008, presuppone la credibilità
e plausibilità del racconto della sua vicenda personale (cfr. Cass. Civ. 2018 n. 13858); considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, oltre a quelle rese in questo procedimento,
mentre non è stata depositata documentazione riguardante i motivi dell'espatrio;
rilevato che il ricorrente ha riferito, in sintesi e per quanto di interesse, di aver lasciato il Mali nel
2012 ed essere arrivato in Italia nel 2014, dopo essere stato in Algeria e, successivamente, in Libia,
paese, quest'ultimo, da cui era riuscito ad imbarcarsi per l'Italia;
che faceva parte di una famiglia in cui entrambi i genitori erano morti e che non aveva altri familiari;
che aveva lasciato il suo paese d'origine per via della situazione di insicurezza creata dai terroristi,
circostanza, questa, che è andata peggiorando negli anni, con gli estremisti che, ormai, effettuano attacchi in ogni parte del territorio dello stato, sequestrando anche i giovani per costringerli ad arruolarsi insieme a loro;
rilevato che durante l'audizione svoltasi all'udienza del 30.10.2024 il ricorrente ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in Commissione, aggiungendo che, in Italia, viveva a Sutera, in una casa in affitto e che stava lavorando, con un contratto di lavoro a tempo determinato;
considerato, in primo luogo, che si deve condividere solamente in parte il giudizio della Commissione
Territoriale circa l'assenza dei requisiti della chiesta protezione internazionale, stante il crescente grado di insicurezza caratterizzante ormai l'intero territorio maliano, dovendosi, comunque, rilevare che la Commissione non ha avuto alcun dubbio sulla nazionalità maliana del ricorrente e della sua provenienza dalla regione di Kayes, anche tenuto conto della lingua parlata e che, per il resto, dalla complessiva narrazione del ricorrente emerge, con buona probabilità, che il predetto si è
allontanato dal paese d'origine, per le condizioni di insicurezza comunque vissute in Mali, non potendosi dubitare (come evidenziato anche dalla Commissione), come sopra detto, della nazionalità maliana del ricorrente e per provare a migliorare la propria condizione economica ed anche lavorativa;
ritenuto, conclusivamente, che le dichiarazioni rese dal ricorrente possono ritenersi, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 251/2007, veritiere, con particolare riferimento alla sua nazionalità maliana ed ai motivi del suo allontanamento dal Mali, motivato essenzialmente dalla necessità di sottrarsi alla condizione di insicurezza diffusa in Mali, oltre che per ricercare migliori condizioni economiche e lavorative;
considerato che, anche alla stregua delle stesse dichiarazioni del ricorrente, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che non è stato prospettato, e comunque non è credibile, che il ricorrente corra alcun rischio o pericolo di subire forme di persecuzione per motivi di razza, di religione, per motivi politici o in ragione dell'appartenenza ad un gruppo sociale;
ritenuto, relativamente alla chiesta protezione sussidiaria, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sent. Elgafaji 17/02/2009, 30/01/2014), la situazione di violenza Per_1
generalizzata rilevante ex art. 14, lett. c) del d.lgs 251/07 deve essere riscontrata nella specifica regione di provenienza, alla luce di ben precisi indici di pericolosità quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata;
considerato che dalle fonti analizzate emerge una condizione di profonda insicurezza ed instabilità politica in varie regioni del Mali, tanto che “Nel corso dell'anno, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali, gruppi terroristici nazionali e transnazionali (tra cui nel Maghreb islamico e CP_2
i suoi affiliati , e ), riuniti sotto il CP_3 Controparte_4 Controparte_5
CP_ gruppo ombrello , e lo nel , entrambe organizzazioni CP_7 CP_8 Per_2
terroristiche straniere designate dagli Stati Uniti, hanno continuato ad attaccare le forze di sicurezza nazionali e internazionali, le forze di pace delle Nazioni Unite, i civili e altre persone che, secondo CP_ quanto riferito, non aderiscono alla loro interpretazione dell'Islam. Sia il che l Per_2 controllavano un territorio significativo nelle regioni settentrionali e centrali. Secondo le organizzazioni non governative (ONG) e gli esperti di sicurezza, in alcuni casi i gruppi armati hanno cooptato tensioni intercomunitarie ed etniche preesistenti per seminare ulteriormente instabilità e violenza;
pertanto, non è stato possibile attribuire alcuni incidenti interamente a motivazioni CP_ religiose. Diversi messaggi pubblici del hanno ribadito l'intenzione di governare il Paese secondo la sharia. Secondo le organizzazioni della società civile e la stampa locale, i gruppi terroristici hanno costretto le popolazioni sotto il loro controllo a pagare tasse per i servizi locali che i gruppi chiamavano zakat (il tradizionale contributo caritatevole annuale richiesto a tutti i musulmani) e hanno imposto divieti di organizzare feste locali, cerimonie e ascoltare musica. Le donne erano spesso costrette a indossare veli integrali e abiti che coprivano il corpo, mentre gli uomini erano spesso costretti a indossare abiti che non superavano le caviglie. Le organizzazioni della società civile hanno continuato a riferire che il governo di transizione e le forze di sicurezza hanno faticato a controllare la violenza generata dai gruppi estremisti e che le azioni di tali gruppi hanno limitato la capacità del governo di transizione di governare e portare i responsabili davanti alla giustizia, soprattutto nelle aree rurali.” (cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2111917.html);
che, inoltre, tale condizione di insicurezza e instabilità politica in Mali è confermata anche dal rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel 2023, redatto da Human Rights Watch, nel CP_ quale si legge che: “Nel 2023, i gruppi armati islamisti allineati con l e hanno compiuto CP_2
numerosi attacchi illegali che hanno ucciso centinaia di civili e decine di membri delle forze di sicurezza governative. Nelle aree sotto il loro controllo, i gruppi armati islamisti hanno violentato donne e ragazze, imposto la zakat (tassa religiosa) e applicato la Sharia (legge islamica) e le punizioni attraverso tribunali che non rispettavano gli standard di un processo equo. Questi gruppi hanno anche contribuito all'insicurezza alimentare attaccando chi non si conformava alla loro visione della legge islamica, anche saccheggiando il bestiame e assediando città e villaggi. Da gennaio ad aprile, CP_ nelle regioni di Ménaka e Gao, gli scontri tra l e il rivale Controparte_10
CP_ AM , ), che cercano entrambi di controllare le
[...] Persona_3 CP_11 rotte di rifornimento e di aumentare le proprie aree di influenza, hanno portato a un forte deterioramento della situazione della sicurezza, con centinaia di civili uccisi.” (Cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2103233.html);
ritenuto, inoltre, che in varie regioni del Mali, sono in atto continue e ripetute violazioni dei diritti umani, in quanto “Gruppi armati non statali, tra cui diversi firmatari dell'Accordo di Algeri per la pace e la riconciliazione in Mali (Accordo di Algeri) del 2015, hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni sommarie, abusi fisici e il reclutamento e l'uso illegale di bambini- soldato. Le forze del Gruppo Wagner della Russia, che spesso operano in stretto coordinamento con le Forze armate maliane, avrebbero commesso uccisioni illegali, stupri e altri abusi. Gruppi terroristici hanno rapito e ucciso civili, compresi gli operatori umanitari. Le milizie etniche, formate per difendere un gruppo etnico da altri gruppi etnici o da altri gruppi armati, hanno commesso gravi abusi dei diritti umani, tra cui esecuzioni sommarie e distruzione di case e depositi di cibo. Le autorità in genere non hanno indagato su questi abusi, molti dei quali si sono verificati in aree al di fuori del controllo del governo.” (cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2107791.html);
che, sempre con riferimento al contesto generale di mancato rispetto dei diritti umani, va osservato che “I gruppi armati islamisti hanno preso di mira e chiuso le scuole governative che insegnavano qualsiasi programma non basato sull'Islam e molte scuole hanno chiuso a causa delle minacce di violenza o della mancanza di un'adeguata sicurezza. La ha riferito che le scuole chiuse negli CP_12
anni precedenti a causa di minacce di violenza o conflitti non hanno riaperto. Secondo le Nazioni
Unite, circa 1.500 scuole sono rimaste chiuse a causa della mancanza di un'adeguata sicurezza, colpendo più di 587.000 bambini. La maggior parte delle chiusure si è verificata nelle regioni centrali e settentrionali di Gao e ” (cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2111917.html), Per_4 Per_5 dovendosi anche rilevare, al riguardo, che “le Nazioni Unite, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e le organizzazioni per i diritti umani hanno segnalato una persistente e crescente insicurezza nel centro del paese, che si è progressivamente estesa verso sud, ha avuto effetti negativi sulle popolazioni vulnerabili e ha portato allo spostamento della popolazione con effetti dannosi sull'accesso ai servizi sociali di base e alle reti di sicurezza sociale. Insicurezza, banditismo, conflitti etnici e violenza intercomunitaria nelle regioni settentrionali e centrali del paese hanno costretto molte persone a fuggire dalle proprie case. Al 31 agosto, l'UNHCR ha segnalato
422.620 sfollati interni nel paese.” (cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2107791.html);
che, ancora, nel generale clima di insicurezza che caratterizza il Mali, si sono registrati numerosi attacchi, rivolti contro la popolazione civile, da parte dei gruppi terroristici, come riportato da ulteriori fonti consultate, nelle quali si legge che: “Il 22 aprile, il GSIM ha attaccato le basi dell'esercito a Sévaré, nella regione di vicino all'aeroporto e a un campo delle Nazioni Unite. Per_4
Il governo ha dichiarato che 10 civili sono stati uccisi e altri 61 feriti. Venti case e rifugi che ospitano sfollati interni sono stati distrutti durante l'attacco. Tra il 27 e il 28 giugno, i combattenti dell'ISS hanno attaccato i villaggi di IN e OY nella regione di Gao, uccidendo 17 abitanti. Dopo
l'attacco, hanno rubato il bestiame e rapito almeno quattro abitanti del villaggio di OY. A luglio, assalitori armati hanno attaccato il villaggio di Djankoin, nella regione di Ségou, uccidendo almeno
10 civili, secondo fonti locali e dei media. Nel mese di agosto, secondo i media, i combattenti del
GSIM hanno compiuto attacchi nella regione di Bandiagara, uccidendo 15 civili a Bodio e altri 22 a
. A partire da agosto, il GSIM ha limitato l'accesso alla città di Timbuctù, dopo che l'esercito ha Per_6
Co rioccupato e i campi militari di nell'area di Timbuctù, in seguito al ritiro dall'area delle CP_13
truppe ONU. Secondo l'OCHA, dall'inizio dell'assedio, almeno 33.100 persone di Timbuctù si sono trasferite nei Paesi vicini. (Cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2107995.html)
che, sempre con riguardo agli attacchi dei gruppi terroristici verso la popolazione civile, va aggiunto che: “Le uccisioni di civili da parte di gruppi estremisti e di elementi criminali si sono verificate in tutte le regioni del Paese. Secondo un rapporto di giugno del Segretario generale delle Nazioni Unite, i gruppi estremisti e di autodifesa sono stati i principali responsabili delle uccisioni, tra cui 89 persone uccise tra il 1° aprile e il 31 maggio. Secondo il Servizio per l'azione antimine delle Nazioni Unite, al 6 settembre, 110 ordigni esplosivi improvvisati (IED) hanno ucciso 77 persone, tra cui 39 civili e 38 CP_ militari. Il 7 settembre, militanti con sospetti legami con il ( ) Persona_7 CP_15
hanno attaccato una barca passeggeri sul fiume Niger, vicino al villaggio di Abakoira, nella regione di Gao. Gli assalitori hanno sparato almeno tre razzi contro l'imbarcazione, causando la morte di 49 persone. Molte delle vittime sono annegate nel fiume o sono morte nell'incendio che ne è derivato a bordo dell'imbarcazione.” (cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2107791.html);
che, a tal ultimo riguardo, attacchi rivolti contro la popolazione civile sono stati condotti anche da parte di forze governative, potendosi leggere al riguardo che “A maggio, l'OHCHR, l
[...]
ha pubblicato i risultati di un'operazione militare a Moura nel marzo Controparte_16
2022, concludendo che circa 500 persone erano state giustiziate sommariamente e almeno 58 donne violentate da soldati maliani e personale militare straniero in un'operazione durata cinque giorni.
Nessuno è stato ritenuto responsabile delle uccisioni. Le forze armate e il personale militare straniero alleato dispiegato in Mali hanno continuato a commettere violazioni del diritto internazionale umanitario. Il 6 marzo, secondo Human Rights Watch, soldati e personale militare straniero hanno radunato 200 uomini a Sossobé, nella regione di e li hanno portati alla moschea durante un Per_4
pattugliamento congiunto. Secondo i testimoni, i corpi di cinque di loro sono stati ritrovati in seguito alla periferia di Sossobé, mentre la sorte e il luogo in cui si trovavano altri 21 uomini, bendati, ammanettati e portati via in elicottero, sono rimasti sconosciuti. Gli altri sono stati rilasciati. Secondo Per_ i media, in un'altra operazione militare congiunta a marzo, che ha coinvolto anche i cacciatori ,
26 persone, tra cui un bambino di sei anni, sono state uccise a Ouenkoro. I soldati hanno raccolto gli smartphone delle persone nel mercato locale per impedire loro di comunicare le prove delle violazioni. Secondo i testimoni, il 9 maggio, personale militare straniero ha attaccato un campo temporaneo di pastori a Gogoro, nella regione di Douentza, uccidendo 11 civili. Il luogo e la sorte di quattro persone, tra cui un bambino di 10 anni, che hanno rapito, sono rimasti sconosciuti. Il 5 ottobre, durante un'offensiva dell'esercito, i soldati accompagnati da personale militare straniero hanno giustiziato extragiudizialmente 17 abitanti del villaggio di Ersane, nel distretto di Bourem, nella regione di Gao. Secondo i media e le fonti locali, tutti sono stati decapitati e 15 dei corpi sono stati lasciati con trappole esplosive. (cfr. https://www.ecoi.net/en/document/2107995.html);
considerato che gli elementi caratterizzanti la situazione di insicurezza generale sussistente in Mali sono stati anche confermati dall'UNHCR, che, prendendo posizione sui rimpatri in Mali, ha dichiarato che: “le persone in fuga dal conflitto in corso in Mali siano con buone probabilità bisognose di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 1(2) della Convenzione dell'OUA del 1969. Inoltre, le persone che fuggono dal conflitto in Mali possono soddisfare i criteri della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951. Alla luce del deterioramento della situazione di sicurezza e umanitaria,
l'UNHCR invita gli Stati a non eseguire rimpatri forzati verso il Mali per le persone originarie delle seguenti regioni: Gao, Ménaka, Ségou, e . Inoltre, in merito alle Per_9 Per_4 Per_10 Per_11
regioni di Kayes, e Sikasso, l'UNHCR invita gli stati a non eseguire rimpatri forzati per le Per_12
Per_1 Per_ persone originarie dei seguenti circondari: (regione di Kayes), e Per_14 Per_15 (regione di ), e , , , e (regione di ). Per_12 Per_17 Per_18 Per_19 Per_20 Per_21 Per_19
L'UNHCR non ritiene opportuno che gli Stati neghino la protezione internazionale a persone originarie delle regioni e circondari elencati sopra sulla base dell'alternativa di fuga o ricollocamento interni presso il distretto della capitale Bamako o in uno dei restanti circondari delle regioni di Kayes,
e — anch'essi colpiti dalla violenza intercomunitaria ed estremista, dalle operazioni Per_12 Per_19
militari e da incidenti di sicurezza — a meno che la persona non abbia forti legami con il luogo proposto per il ritorno. Qualsiasi proposta di ritorno di tal genere richiederebbe una scrupolosa valutazione delle circostanze individuali del caso. Il divieto di rimpatri forzati funge da standard minimo e deve essere mantenuto fino a che la sicurezza, lo stato di diritto e la situazione dei diritti umani in Mali non siano nettamente migliorati, così da permettere un ritorno sicuro e in dignità per coloro che non sono stati riconosciuti come bisognosi di protezione internazionale” (cfr. https://www.refworld.org/policy/countrypos/unhcr/2022/en/124032);
considerato che da fonti ancora più recenti (settembre 2024) si ricava che attacchi diretti verso la popolazione civile continuano a verificarsi in zone diverse del Mali, potendosi leggere al riguardo che: “Il 17 settembre, un commando di 13 combattenti del Persona_3 Controparte_17
affiliato ad , ha effettuato attacchi simultanei alla scuola della gendarmeria nel
[...] CP_2 quartiere di Faladje e all'aeroporto di Modibo Keita nella capitale del Mali Bamako, causando 90 vittime segnalate. I combattenti del JNIM hanno temporaneamente preso il controllo dell'aeroporto internazionale di Bamako prima che le forze militari invadessero e uccidessero i militanti. La violenza da parte degli insorti a Bamako è rara;
l'ultimo caso è avvenuto quasi due anni fa, nel novembre CP_ 2022, quando il ha rapito un prete cattolico tedesco. L'elevato numero di vittime a Bamako ha anche contribuito a rendere il distretto della capitale la regione amministrativa più mortale del Mali il mese scorso. Sebbene le misure di sicurezza siano state rafforzate a causa della crescente minaccia, la contestazione tra il JNIM e la provincia dello Stato islamico del Sahel (IS potrebbe provocare CP_8
ulteriori violenze in tutta la regione. Questi attacchi a Bamako si sono verificati nel mezzo di un'instabilità più ampia, caratterizzata da numerosi incidenti di rilievo, tra cui un'evasione a metà luglio dal carcere di massima sicurezza di Koutoukalé organizzata dai combattenti dell la Pt_2
sconfitta del Gruppo Wagner negli scontri con i ribelli del Quadro strategico permanente per la difesa CP_ del popolo dell e del vicino a a fine luglio e le uccisioni di massa di soldati Per_22 Persona_23
CP_ e civili da parte del a e ad agosto.” (cfr. Per_24 Per_25
https://acleddata.com/2024/10/04/africa-overview-september-2024/#keytrends3);
ritenuto che il quadro delineato dalle fonti di conoscenza più aggiornate valgono a delineare uno scenario della situazione esistente in Mali assai critico per le condizioni di sicurezza e per il clima di violenza diffuso ed esteso in varie parti del territorio del paese, ormai sempre più colpito dalla violenza di matrice terroristica e dalle operazioni di Polizia e delle Forze di Sicurezza con impiego di mezzi violenti che sfociano in diffuse e gravi violazioni dei diritti umani;
che, al riguardo, anche se nella regione di Kayes, regione di provenienza del ricorrente, effettivamente non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, l'UNHCR, nella già citata presa di posizione sui rimpatri in Mali, ha ritenuto inappropriato il diniego della protezione internazionale sulla base di un'alternativa di ricollocazione verso altre parti del Mali caratterizzate dall'assenza di conflitti, confermando, pertanto, la sussistenza di uno scenario mutevole con riferimento alla situazione di sicurezza in tutto il paese;
ritenuto, conclusivamente, che si ravvisano i presupposti per riconoscere il diritto del ricorrente al beneficio della protezione sussidiaria atteso il rischio, in caso di rimpatrio, per la sua stessa incolumità personale come conseguenza della situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato interno, non sussistendo cause di esclusione di cui all'art. 16 D.L.vo 251/2007;
ritenuto che nulla deve disporsi sulle spese atteso che, diversamente, le stesse, essendo il ricorrente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, dovrebbero porsi a carico di altra amministrazione dello
Stato;
P.Q.M.
Riconosce al ricorrente, , nato in [...] il [...], lo status di persona avente diritto Parte_1
alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14, lett. c), e ss. del D.L.vo 251/2007.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. LO TE