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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2836 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CUOMO DAVIDE, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO
GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 24.11.23 in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania impugnava il provvedimento Parte_1 avente protocollo n. .2100.09/06/2022.0371044 (notificato in data CP_1
20/06/2022) dall' di , in cui è stato disconosciuto il rapporto di lavoro CP_1 CP_1 subordinato reso nel periodo dal 01/10/2016 al 31/01/2021, all'esito del verbale ispettivo n. 2019046069/DDL del 01/02/2022.
Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza dell 5.2.25
Motivi della decisione Part Giova premettere, in punto di fatto, che l' in data 13.1.21 ha avviato un accertamento ispettivo (mediante notifica, a mezzo pec, di verbale di primo accesso ispettivo con richiesta di documentazione riferita al periodo ottobre 2016-
1 Gennaio 2021) nei confronti di , operante Controparte_2 nel settore dei servizi infermieristici e socio sanitari. La datrice depositava solo parte della documentazione richiesta, oltretutto di scarsa leggibilità (v. verb. isp. pag.4) e in data 11 Marzo 2021, dopo ulteriori richieste di produzioni documentali, comunicava “di non poter ottemperare a quanto richiesto essendosi smarrita la documentazione richiesta;
allegava, a comprova di ciò, la denuncia presentata in data 09.03.21, dal legale rappresentante, sig.
[...]
presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di GR (AG), in Pt_3 seno alla quale quest'ultimo dichiarava che, recatosi presso i locali della sede operativa sita in , Strada VIII n.7 zona Industriale, reperire la CP_1 documentazione richiesta con verbale di primo accesso ispettivo, constatava, a seguito del trasferimento della sede operativa, lo smarrimento dei documenti aziendali” (v. verb. isp. pag.4). Quanto alla ricorrente, le ispettrici hanno accertato (mediante consultazione unilav) che ha assunto , con decorrenza 20.02.2013, CP_2 Parte_1 con un contratto a tempo indeterminato part- time di 24 ore settimanali con le mansioni di impiegato amministrativo con sede di lavoro ad Acireale Piazza Indirizzo n.2.
Come emerge dagli atti di causa, la prospettazione di compendiata nella CP_1 memoria di costituzione è nel senso che, dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura fittizia di alcuni rapporti di lavoro formalmente denunciati all' . CP_3
A proposito del disconoscimento del rapporto della , il verbale riporta la Pt_1 seguente motivazione: «…dal complesso delle dichiarazioni acquisite, sono emersi elementi fortemente contraddittori e discordanti non solo tra di loro ma anche in relazione a quanto emerso in corso di istruttoria. Relativamente ai predetti rapporti di lavoro, dal complesso delle dichiarazioni acquisite, sono emersi elementi fortemente contraddittori e discordanti non solo tra di loro ma anche in relazione a quanto emerso in corso di istruttoria. Si sono riscontrate delle forti discordanze riguardo le mansioni svolte, i luoghi di lavoro in cui dette prestazioni sarebbero state rese ed anche a vantaggio di chi sarebbero state rese. Quanto alle attività lavorative in concreto svolte, le stesse sono apparse vaghe, generiche, incompatibili, talvolta, con riferimento ai luoghi in cui sarebbero stata rese ed anche non giustificabili con l'evidente diminuzione di commesse da parte della cooperativa. Quanto ai luoghi di lavoro, è emerso che alcuni soggetti che avrebbero dovuto lavorare a Zona Industriale VIII strada n.7 o ad Acireale Piazza CP_1
Indirizzo n.2, per come dichiarato nelle comunicazioni unilav, avrebbero, invece, lavorato, dalla loro dalla loro assunzione fino al marzo 2020, sempre presso un ufficio della cooperativa, sito in GR (AG), ufficio che, peraltro, non risulta in nessuna documentazione ufficiale;
dal marzo del 2020 avrebbero continuato a lavorare solo in smart working, recandosi raramente, sempre in compagnia del
2 legale rappresentante sig. , presso l'ufficio di Zona Industriale VIII Pt_3 CP_1 strada n.7, dove avrebbero svolto lavori, non bene precisati, all'interno dell'archivio, ivi esistente. In quella sede avrebbero, inoltre, trovato, altri dipendenti della cooperativa, intenti a lavorare;
soggetti che, però, a loro volta, hanno, smentito tali circostanze. Altri avrebbero confermato di aver lavorato per conto della cooperativa nel corso dell'anno 2019 fino a marzo 2020 solo presso gli uffici di Zona Industriale CP_1
VIII strada n.7 per poi continuare a lavorare in smart working dal marzo 2020. Infine, è emerso anche che alcuni, nello svolgimento della loro attività, avrebbero fatto capo ad un altro soggetto il cui nominativo, dalla documentazione in possesso, sembrerebbe non riconducibile alla con cui avrebbero CP_2 firmato il contratto di assunzione, da cui avrebbero ricevuto la formazione e/o le direttive, lavorando anche presso gli uffici che quest'ultimo avrebbe a Misterbianco in via Plebiscito Relativamente alla sede di lavoro di - Zona Industriale VIII strada n.7, CP_1 indicata dalla visura camerale come unità locale e dichiarata nelle predette comunicazioni unilav, si è potuto rilevare, sia dai contratti di locazione acquisiti nonché dalla dichiarazione resa dalla SNT Messaggerie s.r.l., per mezzo di una sua dipendente, che la cooperativa ha avuto in locazione da quest'ultima società, nel periodo oggetto del presente accertamento, solo due box-uffici e precisamente il primo, denominato ufficio n.B ,dal 01.09.2015 al 31.08.2017, di piccolissime dimensioni, tutto a vetrate e utilizzabile per una sola postazione di lavoro, mentre il secondo, denominato ufficio n.2, dall' 01.05.2015 al 31.10.2019, di piccole dimensioni, tutto a vetrate utilizzabile al massimo per due postazioni di lavoro. Entrambi gli uffici, per come confermato anche dalla SNT Messaggerie, sono sicuramente inadatti a contenere archivi sia per le ridotte dimensioni che per la presenza di vetrate, per come anche verificato durante il sopralluogo, ed, in ogni caso, anche insufficienti ad ospitare, viste le ridotte dimensioni, tutto il personale che ivi avrebbe dovuto svolgere la propria attività. A tal proposito, si fa, comunque, presente che la cooperativa, essendosi il contratto di locazione dell'ufficio n.2 concluso nell'agosto del 2017, è rimasta, negli ultimi Pa anni, nella disponibilità del solo ufficio , diponibilità cessata il 31 Ottobre 2019, non essendo stato il contatto di locazione ulteriormente prorogato, circostanza peraltro riscontrata in sede di sopralluogo. Da tale data, sono cessati tutti i rapporti contrattuali tra la SNT messaggerie s.r.l. e la cooperativa, per cui quest'ultima non ha avuto più la disponibilità neanche del predetto ufficio, avendo la Società locataria provveduto per ragioni di sicurezza, per come dichiarato dalla sig.ra , alla sostituzione delle Pt_5 serrature.» (v. verb. isp. pag. 7).
Sono inoltre versate in atti (fasc. ricorrente) le dichiarazioni rese dalla ricorrente in fase ispettiva, la quale ha affermato di lavorare per la Opera servizi dal 2013 con contratto a tempo indeterminato part-time, occupandosi dei fogli firma dei dipendenti.
3 Dal 2016 al marzo 2020 ha riportato di aver lavorato a GR (AG) in un appartamento della cooperativa assieme ad altri dipendenti e di non essersi mai recata alla sede di Acireale e raramente alla sede di (della quale ha CP_1 rammentato poco), sempre accompagnata da altri, in quanto restia a guidare fuori
“dal paese”; Ha poi riferito di aver avuto, dal 2020 in poi, solo rapporti telefonici con e Pt_3 di non attestare in nessun modo la propria attività di smart working, di non sapere chi si è occupato di rilevare le presenze durante il suo periodo di malattia (gennaio- aprile2021)
In tema di distribuzione dell'onere della prova, si rileva che “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) Si è altresì precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008). Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014). Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
4 In altri termini, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi (che fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022). E se è vero, da una parte, che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_3 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass.lav n. 22862/2010, n. 23600/2009); dall'altra, nel caso di specie, non si controverte in ordine alla richiesta di contributi da parte dell' alla ricorrente, bensì in merito CP_1 alla sussistenza di un rapporto subordinato secondo gli indici di cui all'art. 2094 c.c. la cui prova dell'inesistenza non può essere addossata, in negativo, all'Ente previdenziale. La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, infatti, è sorta in relazione a contenziosi di altro genere, come quelli di opposizione agli avvisi di addebito o alle ordinanze di ingiunzione, in cui l'Ente creditore vanta una pretesa creditoria nei confronti del ricorrente, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie. A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , sarà CP_1 ovviamente onere del lavoratore dimostrare – con prove precise e rigorose – tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro intrattenuto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
Tanto premesso parte ricorrente non ha fatto richiesta alcuna di istruttoria orale per confortare la propria tesi circa la sussistenza del rapporto di lavoro, limitandosi a produrre documentazione amministrativa (unilav, LUL, CUD) Tuttavia, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
5 È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000). Le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla , inoltre, appaiono generiche, Pt_1 non circostanziate, scarne di riscontri.
Quanto al quadro probatorio dipinto dal verbale ispettivo si segnalano, come emblematiche, l'indisponibilità dei libri contabili della società (smarriti proprio in concomitanza con l'ispezione), l'ubicazione della sede sociale presso immobili inadeguati -come la minuscola sede di che avrebbe dovuto contenere CP_1 archivi- o ad essa non riferibili- come la sede di GR (presso cui avrebbe lavorato la ricorrente), non risultante in nessun modo dalla documentazione vagliata dalle ispettrici, la mancata tracciatura dell'attività di smart working della , la Pt_1 genericità delle propalazioni rese circa l'attività svolta e l'identità dei colleghi (tra i quali ha rammentato solo , ed un'altra dipendente conosciuta solo Pt_3 Per_1 di vista).
Si tratta di elementi frammentari ed insufficienti a fornire prova rigorosa. dell'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro secondo i canoni dell'art. 2094 cc. Del resto, non può fondarsi certo il riconoscimento del rapporto dalla mera dichiarazione resa in sede ispettiva dalla parte interessata.
Il ricorso deve quindi essere rigettato;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Pone le spese di lite a carico di parte ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00, oltre spese IVA e CPA se dovute. Così deciso in Agrigento, 05/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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