Sentenza 3 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 03/10/2023, n. 14617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14617 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2023
N. 14617/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13731/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 13731 del 2018, proposto da
- My Max s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Giuseppe Scavuzzo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, alla via Germanico n. 24 e domicilio digitale in atti;
contro
- Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Tiziana Di Grezia, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Roma, al via del Tempio di Giove n. 21 e domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- della nota protocollo generale n. 47258 del 11/09/2018, notificata l’11/09/2018;
- di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 giugno 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come in data 17 maggio 2023 il procuratore della ricorrente abbia depositato atto di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per condanna dell’Ente intimato alla refusione delle spese di lite;
Considerato che la circostanza invocata a tal fine non costituisca piena soddisfazione della pretesa della ricorrente, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., in quanto la nota avversata col presente ricorso non risulta essere stato caducata dall’Amministrazione intimata;
Considerato tuttavia che l’art. 84, comma 4, dello stesso codice consenta al Giudice di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi e delle conclusioni raggiunte dalla ricorrente nella cennata memoria, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuta, altresì, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO