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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6119/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2711/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 6 e pubblicata il 09/06/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7878/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.2711, del 14/04/2025, depositata il 9/07/2025, la Corte di Giustizia Ricorrente_1Tributaria di primo grado di Caserta aveva accolto il ricorso proposto da avverso l'avviso di accertamento n. 250TEGM001233 avente ad oggetto il recupero a tassazione di una maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2018, ed aveva disposto la compensazione delle spese.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione la parte contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in violazione dell'art.15 co.2 D.Lgs.n.536/92, non aveva condannato la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio;
ha chiesto che, in riforma della sentenza appellata, la parte soccombente fosse condannata al pagamento delle spese del giudizio di I° grado;
con vittoria di spese e onorari del presente grado.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta chiede il rigetto del gravame. Con appello incidentale censura la sentenza nella parte in cui pur riconoscendo la legittimità del recupero dei canoni di locazione per una mensilità ha poi, nei fatti, annullato interamente l'atto impugnato senza effettuare una rideterminazione della pretesa erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principale ed incidentale sono infondati.
I giudici di primo grado così motivano: Dalla documentazione prodotta dall'istante, risulta che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento è stato trasferito a terzi con contratto di compravendita del 30.1.2018, per cui il relativo reddito è stato percepito per l'annualità 2018 che qui ci occupa solo per una mensilità, mentre invece l'atto impugnato riguarda tutti i dodici mesi. Pertanto, l'avviso di accertamento relativo all'intera annualità è errato, a prescindere dall'avvenuta comunicazione o meno della disdetta o della modifica del relativo contratto di locazione.
Pertanto, la compensazione disposta dal giudice di primo grado risulta giustificata dal momento che il giudice pur accogliendo il ricorso rileva la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, nonché rileva che il reddito da fabbricato collegato alla locazione nei fatti per il 2018 è stato percepito per una sola mensilità laddove l'atto impugnato imputa i canoni di locazione per l'intero anno, pertanto, in forza di tale argomentazioni ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Quindi, risulta motivata e giustificata la compensazione delle spese del giudizio.
Riguardo l'appello incidentale rileva che, i giudici di primo grado, non hanno annullato l'avviso di accertamento, come sostiene l'Ufficio con l'appello incidentale;
in motivazione si legge:
“…. il relativo reddito è stato percepito per l'annualità 2018 che qui ci occupa solo per una mensilità, mentre invece l'atto impugnato riguarda tutti i dodici mesi. Pertanto, l'avviso di accertamento relativo all'intera annualità è errato, a prescindere dall'avvenuta comunicazione o meno della disdetta o della modifica del relativo contratto di locazione.
….”
Pertanto, l'Ufficio dovrà modificare l'avviso di accertamento in tale senso.
Le spese di questo grado di giudizio si compensano, stante la reciproca soccombenza.
PQM
Rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale.
Compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6119/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2711/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 6 e pubblicata il 09/06/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7878/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.2711, del 14/04/2025, depositata il 9/07/2025, la Corte di Giustizia Ricorrente_1Tributaria di primo grado di Caserta aveva accolto il ricorso proposto da avverso l'avviso di accertamento n. 250TEGM001233 avente ad oggetto il recupero a tassazione di una maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2018, ed aveva disposto la compensazione delle spese.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione la parte contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in violazione dell'art.15 co.2 D.Lgs.n.536/92, non aveva condannato la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio;
ha chiesto che, in riforma della sentenza appellata, la parte soccombente fosse condannata al pagamento delle spese del giudizio di I° grado;
con vittoria di spese e onorari del presente grado.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta chiede il rigetto del gravame. Con appello incidentale censura la sentenza nella parte in cui pur riconoscendo la legittimità del recupero dei canoni di locazione per una mensilità ha poi, nei fatti, annullato interamente l'atto impugnato senza effettuare una rideterminazione della pretesa erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principale ed incidentale sono infondati.
I giudici di primo grado così motivano: Dalla documentazione prodotta dall'istante, risulta che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento è stato trasferito a terzi con contratto di compravendita del 30.1.2018, per cui il relativo reddito è stato percepito per l'annualità 2018 che qui ci occupa solo per una mensilità, mentre invece l'atto impugnato riguarda tutti i dodici mesi. Pertanto, l'avviso di accertamento relativo all'intera annualità è errato, a prescindere dall'avvenuta comunicazione o meno della disdetta o della modifica del relativo contratto di locazione.
Pertanto, la compensazione disposta dal giudice di primo grado risulta giustificata dal momento che il giudice pur accogliendo il ricorso rileva la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, nonché rileva che il reddito da fabbricato collegato alla locazione nei fatti per il 2018 è stato percepito per una sola mensilità laddove l'atto impugnato imputa i canoni di locazione per l'intero anno, pertanto, in forza di tale argomentazioni ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Quindi, risulta motivata e giustificata la compensazione delle spese del giudizio.
Riguardo l'appello incidentale rileva che, i giudici di primo grado, non hanno annullato l'avviso di accertamento, come sostiene l'Ufficio con l'appello incidentale;
in motivazione si legge:
“…. il relativo reddito è stato percepito per l'annualità 2018 che qui ci occupa solo per una mensilità, mentre invece l'atto impugnato riguarda tutti i dodici mesi. Pertanto, l'avviso di accertamento relativo all'intera annualità è errato, a prescindere dall'avvenuta comunicazione o meno della disdetta o della modifica del relativo contratto di locazione.
….”
Pertanto, l'Ufficio dovrà modificare l'avviso di accertamento in tale senso.
Le spese di questo grado di giudizio si compensano, stante la reciproca soccombenza.
PQM
Rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale.
Compensa le spese.