Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 166/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 166/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in
[...] C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Luca Piselli, presso il cui studio in Pienza (SI), Via degli
Archi n. 22, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025 per e l'Avv. Luca Piselli, ha Parte_1 Parte_2
concluso chiedendo di omologare con sentenza la separazione alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi l'un l'altro ogni cambiamento di residenza. Al riguardo si dichiara che la signora
[...]
manterrà la propria residenza in Pienza (Si) alla Via dell'Abbandono n. 4, Parte_1
nell'immobile adibito a casa coniugale, mentre il signor trasferirà la propria Parte_2
residenza quanto prima e comunque entro il prossimo 28.02.2025, con impegno a comunicare immediatamente il nuovo luogo di residenza;
lo stesso nel frattempo continuerà ad abitare nella casa coniugale fino a quando non avrà trovato altra sistemazione e comunque entro e non oltre il prossimo 28.02.2025 quando dovrà lasciare tale immobile;
2. La casa coniugale posta in Pienza (Si) alla Via dell'Abbandono n. 4 condotta in locazione con contratto del 01.12.2023 (reg.to c/o Ag. Entrate Montepulciano in data 11.12.2023 al n. 2091 serie 3T) intestato a viene assegnata alla signora che Parte_2 Parte_1
vi abiterà con i figli e con ogni arredo e corredo esistente con conseguente subentro Per_1 Per_2
ex lege nel contratto di locazione con voltura dello stesso e delle utenze;
Le parti danno atto che il signor provvederà ad asportare dalla stessa tutti i beni e gli effetti personali Parte_2
entro il termine di cui sopra.
3. I figli e di cui la prima maggiorenne ma economicamente non indipendente Per_1 Per_2
in quanto studente, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi ma con collocazione presso la madre nell'immobile in Pienza (Si) alla Via dell'Abbandono n. 4 ove gli stessi abiteranno;
Entrambi i genitori conservano l'obbligo di educarli, di mantenerli e di facilitarne ogni possibile rapporto con l'altro genitore ed il padre avrà il diritto ed il dovere di vivere un significativo rapporto con i propri figli.
4. Quanto alla frequentazione dei figli, anche per le varie festività, i genitori convengono che, in considerazione dei loro turni di lavoro che variano settimanalmente e delle condizioni abitative e personali, saranno concordate tra di loro di volta in volta e/o periodicamente tenendo conto delle varie esigenze di studio, di svago ed altro dei figli e del preminente interesse dei medesimi;
per quanto concerne la GL , vista la sua maggiore età, per le frequentazioni potrà comunque Per_1
accordarsi di volta in volta con i rispettivi genitori.
5. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Per il mantenimento della GL , maggiorenne ma studente e economicamente non Per_1 autosufficiente, viene concordato a carico del padre, un assegno mensile di € 200,00=, che verrà versato direttamente alla stessa entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che verrà aperto a suo nome e che sarà opportunamente comunicato, con 3 / 5
decorrenza dalla data della sentenza di separazione e rivalutato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT a partire da detta data. I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno,
7. Per il mantenimento del figlio viene concordato a carico del padre, un assegno Per_2 mensile di € 150,00= che verrà versato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla stessa, che sarà opportunamente comunicato, con decorrenza dalla data della sentenza di separazione e rivalutato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT a partire da detta data. I genitori convengono che le spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa in essere al Tribunale di Siena, di cui le parti dichiarano di averne preso visione, comunque opportunamente documentate e previamente concordate, sono a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento o contribuzione a qualsivoglia titolo.
9. I coniugi prestano sin d'ora, il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonchè della carta di identità valida anche per l'espatrio, consentendo l'uno l'espatrio dell'altro.
10. L'assegno unico viene riconosciuto di spettanza esclusiva della signora
[...]
e sarà dunque percepito esclusivamente dalla stessa, qualsivoglia sia la misura Parte_1
annuale riconosciuta, la cui eventuale variazione negli anni non influirà sulla determinazione dell'importo di contribuzione al mantenimento dei figli. Allo scopo si impegna Parte_2 sin d'ora ad adoperarsi, e dunque, a sottoscrivere, ogni atto necessario e/o anche solo utile perché la madre possa percepire il medesimo, nonché a fornire annualmente la documentazione necessaria per l'ottenimento e la determinazione dell'assegno unico universale in favore esclusivo della madre.
11. I coniugi riconoscono e dichiarano reciprocamente di aver definito concordemente tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e ragione, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarandosi pienamente soddisfatti di ogni diritto che potesse loro competere e di ogni pattuizione raggiunta.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025 4 / 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in Pienza (SI) il 24.4.2010, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Pienza al n. 2 Parte I Ufficio 1, stabilendo la casa familiare in Pienza, Via dell'Abbandono n. 4, e che dal matrimonio erano nati, in Montepulciano (SI) in data 7.6.2006 la GL Persona_3
ed in data 7.1.2014 il figlio evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e Per_2
concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi;
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Pt_2
condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1 5 / 5
) e (C.F.: ), alle C.F._1 Parte_2 C.F._2
condizioni concordate indicate supra;
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pienza (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini