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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/09/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.1404/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/07/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Contrada Busulmone snc, elettivamente domiciliata in Noto (SR), Via Ducezio n.3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cultrera, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in Contrada Busulmone snc, elettivamente domiciliato in Noto (SR), Via Ducezio n.3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cultrera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Palazzolo Acreide (SR), il giorno
20/07/2000 (Atto n. 4, Parte I, Serie A, Anno 2000); - che dalla loro unione sono nati tre figli: (a Noto, il 6/07/2000), (a Noto, il Per_1 Per_2
23/07/2003), entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti e (a Noto, Per_3
il 6/02/2015), ad oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14/05/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 14/07/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non ancora economicamente autosufficienti, non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Palazzolo Acreide (SR), il giorno
20/07/2000 (Atto n. 4, Parte I, Serie A, Anno 2000), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 2/09/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.1404/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/07/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Contrada Busulmone snc, elettivamente domiciliata in Noto (SR), Via Ducezio n.3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cultrera, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in Contrada Busulmone snc, elettivamente domiciliato in Noto (SR), Via Ducezio n.3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cultrera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Palazzolo Acreide (SR), il giorno
20/07/2000 (Atto n. 4, Parte I, Serie A, Anno 2000); - che dalla loro unione sono nati tre figli: (a Noto, il 6/07/2000), (a Noto, il Per_1 Per_2
23/07/2003), entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti e (a Noto, Per_3
il 6/02/2015), ad oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14/05/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 14/07/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non ancora economicamente autosufficienti, non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Palazzolo Acreide (SR), il giorno
20/07/2000 (Atto n. 4, Parte I, Serie A, Anno 2000), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 2/09/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone