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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1241/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANCUSO Parte_1 C.F._1
ILARIA
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANCUSO MARIO FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
CP_2 premesse e delimitazione del thema decidendum ..................................................................................................... 1
[...]
Sulla carenza di legittimazione attiva ................................................................................................................................. 4
Sulla legittimazione passiva ............................................................................................................................................... 4
Sulla dinamica dell'incendio (accertamento del nesso causale) ......................................................................................... 5
Sull'eventuale concorso colposo del danneggiato ............................................................................................................ 13
Sulla responsabilità della società convenuta ..................................................................................................................... 14
Sull'esistenza e quantificazione dei danni ........................................................................................................................ 16
Spese ................................................................................................................................................................................. 19
premesse e delimitazione del thema decidendum CP_2
Nella notte del 12.8.2021 si è sviluppato nel Comune di Troina un vasto incendio che ha interessato le , , , ed altre della zona Parte_2 Pt_3 Persona_1 CP_3 Per_2 CP_4
investendo terreni di diversi soggetti (cfr. Verbale dei Vigili del Fuoco del 12.8.2021).
1 Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., all'esito della chiusura del Parte_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 675/22, ritenendo che sia stato accertato anche dal CTU che l'incendio è stato generato dalla rottura e caduta a terra di un cavo della media tensione gestito da ha chiesto di essere risarcito dalla società convenuta per i Controparte_1
danni subiti alle sue proprietà, ed in particolare ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) si accerti e dichiari che l'incendio verificatosi nella notte del 12/08/2021 a partire dalla c.da
“ del Comune di Troina (ricadente nella cartografia I.G.M. “Troina - F° 261 III N.E) si Parte_2
è verificato in quanto un cavo di energia elettrica di media tensione si spezzava e cadendo per terra, provocava dei focolai di fiamme dai quali è derivato l'incendio che ha coinvolto, tra le altre aziende, almeno 100 ha. appartenenti all'azienda agricola del sig. sita in c.da Parte_1
Licciardello, agro di Troina, al catasto descritto al FG. 52, p.lle 44, 137,138, 139, 143,43, 95, 32,
34, 101, 102, 104 e 105;
2) si accerti e dichiari che l'incendio suddetto ha provocato il danneggiamento di:
a) pascolo naturale per Ha 30 con un danno di €. 900,00; b) Pascolo di foraggere con un danno ari ad € 7.000,00; c) n°85 olivi morti con un danno pari ad €. 4.250,00; d) n°70 danneggiati n. 70 Per_3 con un danno pari ad € 1.750,00; e) n°50 morti con un danno pari ad € 1.500,00; f) n°60 Per_4 pistacchi morti con un danno pari ad € 1.800,00; g) chiudende per ml 5500 con un danno pari ad €
12.562,00>> (così a pg.35 della relazione del C.T.U.);
3) conseguentemente condannare la resistente a corrispondere per i danni materiali subiti dal ricorrente, la complessiva somma pari ad €. 29.760,00, così come accertato dal C.T.U. in sede di
A.T.P., conclusasi con la mancata conciliazione per fatto esclusivo da attribuirsi alla resistente, con gli interessi compensativi e/o legali e la rivalutazione monetaria dalla proposizione del ricorso ex artt. 696/696 bis c.p.c. sino al soddisfo;
4) con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio che tengano conto delle attività svolte e delle spese, anche legali, sostenute nel procedimento di istruzione preventiva e salvo ogni altro diritto”.
A sostegno della pretesa azionata ha prodotto il verbale di intervento dei Vigili del fuoco, la CTU e i relativi allegati chiedendo comunque l'acquisizione dell'intero fascicolo di ATP.
Costituitasi in giudizio, la società ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
proposta dal ricorrente deducendo:
- la carenza di legittimazione attiva del non avendo lo stesso dimostrato di essere Pt_1
proprietario dei beni danneggiati;
- la carenza di legittimazione passiva della società in quanto la caduta del cavo che ipoteticamente ha causato l'incendio non è avvenuta sul terreno del ricorrente e dunque
2 l'incendio si è necessariamente propagato da un terreno o da terreni di altri soggetti, i quali sono da ritenere unici responsabili dei presunti danni;
- che il cavo non ha causato l'incendio dovendosi escludere che dalla rottura del cavo possano derivare scintille, arrestandosi automaticamente il flusso di energia;
- che ci sono stati più focolai indipendenti dalla caduta del cavo. Circostanza chiarita anche dal
CTP di parte che analizzando la direzione dei venti, le pendenze dei terreni, l'orografia del territorio, la presenza di vegetazione sugli stessi ha ritenuto inverosimile la prospettazione attorea ritenendo che la vastità dell'incendio è stata frutto di più focolai, in un'area in cui, oltre a non essere presenti misure di prevenzione anti-incendio, sono spesso frequenti incendi, anche legati ad attività di ringrano, cioè all'attività, rigidamente limitata e regolamentata, che prevede la bruciatura delle stoppie e dei i residui delle colture precedenti per preparare il terreno alla semina successiva;
- che ha correttamente mantenuto la linea elettrica e che eventuali Controparte_1
incendi sono da addebitare alla esclusiva negligenza dei proprietari dei terreni che non hanno curato correttamente i fondi, realizzando linee taglia fuoco o attuando altre misure di prevenzione degli incendi;
- che il valore probatorio del verbale dei vigili del fuoco, nel quale pure si presume che l'incendio sia stato causato dalla caduta del cavo, non è assistito da alcuna fede privilegiata, riguardando valutazioni e non fatti obiettivamente accertati;
- che non troverebbe applicazione nel caso in esame la disciplina della responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. ipotizzabile solo per la somministrazione di energia ad alta tensione ed in ogni caso che “gli impianti elettrici della zona, realizzati secondo le regole d'arte – erano -
e sono rimasti sempre perfettamente funzionanti sia prima che dopo l'incendio, e non hanno subito alcun guasto o anomalia di sorta”, sicché la causa della caduta del cavo non potrebbe che essere riconducibile ad una condotta umana dolosa o perché raggiunto dalle fiamme già prima divampate per altra causa;
- che in ogni caso vi sarebbe concorso del danneggiato nella produzione del danno per non avere lo stesso posto in essere le adeguate misure anti-incendio;
- l'erronea/carente prova in ordine agli effettivi danni subiti, l'attività esplorativa del consulente tecnico d'ufficio nell'accertamento degli stessi nonché il raggiungimento di conclusioni non basate su fatti obiettivi e riscontrabili.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione del caposquadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Troina, , unico teste ammesso, la causa è stata rinviata per la discussione orale Controparte_5
al 23.1.2025 con termine per brevi note conclusive sino a 5 giorni prima.
3 Sulla carenza di legittimazione attiva
L'eccezione è infondata.
La società convenuta ritiene non adeguatamente provata la titolarità dei terreni in capo a colui che ha introdotto il giudizio perché il ricorrente avrebbe solo affermato di essere titolare dell'azienda agricola sita in c.da Licciardello, agro di Troina, al catasto descritto al FG. 52, p.lle 44, 137,138, 139,
143,43, 95, 32, 34, 101, 102, 104 e 105, senza fornire adeguata documentazione a supporto.
Nel procedimento di ATP – i cui atti sono stati formalmente acquisiti su richiesta di parte ricorrente con provvedimento del 3.2.2025 – sono state acquisite dal CTU le visure catastali relative ai terreni dei ricorrenti interessati dall'incendio oltre che gli atti del fascicolo aziendale.
Le visure catastali, se pur acquisite dal CTU, sono state fatte proprie dalla parte che le ha autonomamente riprodotte nel ricorso introduttivo.
Ora è notorio che la documentazione del catasto assolva solamente a funzioni fiscali e serva all'identificazione di un determinato bene, senza nulla attestarne in ordine all'effettiva titolarità e alla rispondenza delle relative risultanze. È sulla base delle certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni, delle visure ipocatastali o di una apposita relazione notarile sostitutiva, che è possibile verificare e provare l'effettiva titolarità di un bene immobile.
Tuttavia, la prova della proprietà deve essere più o meno rigorosa a seconda del tipo di giudizio e del tipo di contestazione che proviene dalla controparte.
È stato infatti chiarito che “in relazione alla domanda di risarcimento del danno, il proprietario può agire indipendentemente da una prova rigorosa della propria legittimazione, giacché oggetto del giudizio non è direttamente l'accertamento della proprietà del fondo, ma tale diritto deve essere dimostrato al solo fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene, l'avente diritto al risarcimento del danno, ed il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo” (Cass. 7904/2012 che richiama anche
Cass. 21.1.1987, n. 514; 26.3.1997, n. 2701, Cass., 28 novembre 1988, n. 6412; Cass., 6 giugno 2000,
n. 7583; Cass., 21 maggio 2004, n. 9711).
Nel caso in esame, la titolarità dei beni si ritiene sufficientemente raggiunta mediante la valorizzazione dalle visure catastali, da cui risulta che i terreni sono stati acquistati dal Pt_1
con atto del 04/04/2019, a rogito del notaio , Repertorio n. 26906 e dalla circostanza Persona_5
che il sopralluogo nei terreni è stato consentito dal ricorrente.
D'altra parte, la società convenuta si è limitata a contestare genericamente la legittimazione del ricorrente ad agire e ritenere insufficiente il compendio probatorio in atti senza sconfessare la corrispondenza di tali risultanze con la realtà dominicale rappresentata.
Sulla legittimazione passiva
4 La contestazione della legittimazione passiva si basa sulle medesime argomentazioni spese dalla società per negare l'esistenza di nesso causale tra i presunti danni subiti dal ricorrente e l'ipotetica origine dell'incendio dalla caduta del cavo elettrico.
Secondo la prospettazione della convenuta, la caduta del cavo si è verificata nel terreno della SI
(particella 30 del Foglio 31 del NCEU di Troina), quindi non nel Parte_4 terreno del ricorrente. I danni, dunque, sarebbero derivati dalla propagazione dell'incendio da un fondo ad un altro e dunque la responsabilità sarebbe interamente del proprietario del fondo confinante.
Tale conclusione, tuttavia, non è condivisibile.
L'accertamento del nesso causale è sorretto dagli stessi principi che si applicano in ambito penalistico, laddove è stabilito espressamente, all'art. 41 c.p., che: “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità
quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. [….] Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.
Secondo la teoria della c.d. causalità efficiente, teoria che tempera il rigore della teoria condizionalistica “pura”, solo nel caso di una nuova serie causale - e cioè solo se la condotta successiva o l'evento sopravvenuto risultino tali da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto - si potrà escludere che una determinata condotta o evento sia concausa dell'evento lesivo/dannoso verificatosi.
Viceversa, l'esistenza di più cause dell'evento non esclude comunque la responsabilità di chi ha contribuito a causarlo.
Ciò posto, non solo, come si ribadirà, non ha alcun rilievo la circostanza che l'incendio si sia propagato da un terreno all'altro, ma neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva – che su tale assunto si fonda – merita accoglimento, non essendo stato prospettato dalla parte o comunque adeguatamente provato – come si dirà – che la causa del danneggiamento del fondo del ricorrente sia derivato da un incendio autonomo generato dalla proprietà di uno dei fondi limitrofi.
Sulla dinamica dell'incendio (accertamento del nesso causale)
Occorre quindi verificare nel merito la fondatezza o meno della domanda proposta.
Preliminare è l'accertamento del nesso causale tra l'incendio e la caduta del cavo, e cioè comprendere se sia stata la caduta del cavo - e solo quella - ad aver generato l'incendio che poi si è esteso nelle diverse contrade del Comune di Troina.
5 E nel caso in esame, tale accertamento non potrà che essere basato su un ragionamento presuntivo non essendo stata acquisita alcuna prova diretta sul fatto che l'origine unica dell'incendio sia collocato proprio nel luogo dove è caduto il cavo.
Il ragionamento inferenziale in cui si sostanzia la prova presuntiva può trovare copertura non soltanto in leggi scientifico-statistiche, ma anche in regole tratte dalla comune esperienza, della cui utilizzabilità da parte del giudice si ha riscontro positivo nell'art. 115, secondo comma, c.p.c., a mente del quale “il giudice può, tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.
Le massime di esperienza costituiscono regole di giudizio e concernono la valutazione di determinati fatti, che devono quindi essere provati nella sua realtà storica. Ed infatti, solo le conseguenze che si traggono da un determinato fatto possono essere presunte in quanto generalmente esse derivano da quel tipo di accadimento.
Si distinguono dalle massime di esperienza i fatti notori, cioè quei fatti che la parte non deve provare perché rientrano nella comune conoscenza di un uomo di media cultura.
Tenuto conto del tipo di controversia da decidere è poi opportuno ricordare che l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. 25805/2024)
Nel caso in esame è opportuno prendere in considerazione alcuni fatti storici di cui si ritiene inconfutabilmente provato il loro accadimento:
- nel terreno della SI (particella 30 del Foglio 31 del NCEU Parte_4
di Troina) è caduto un cavo della media tensione (MT) gestito da Controparte_1
di cui si fornisce una rappresentazione fotografica (foto n.1, p. 6 osservazioni CTP della società). La circostanza è riportata nel Verbale dei Vigili del fuoco oltre ad essere stata confermata dal caposquadra , sentito come testimone1. Controparte_5 1 Verbale del 6.6.2024 - cap. 2) Confermo il capitolato rivoltogli. Confermo che il cavo attraversava la trazzera e che quando ha visto il cavo ha chiesto, tramite la centrale, l'intervento dell'Enel. […]. Non posso riferire se il cavo fosse effettivamente attraversato da flusso di energia elettrica. Il cavo era poggiato sul terreno e non produceva scintille. La campata attraversava la trazzera e il cavo era poggiato in parte sulla trazzera in parte sul terreno. Dal palo a sinistra, scendendo dalla trazzera, c'era ancora il cavo che pendeva, non ho visto il punto esatto dove fosse tranciato. 6 Per come descritto anche dal CTP di parte convenuta (p.7 osservazioni) trattasi di due pali in alluminio zincato che sottendono i tre conduttori MT;
il conduttore di destra (guardando la foto) si è staccato dal “palo 1” ed è precipitato al suolo rimanendo sospeso al “palo 2”.
- l'incendio ha riguardato una vasta area del comune di Troina. Anche in questo caso, ritenendola utile anche per il proseguo, si riporta una foto aerea scattata dalla stessa società convenuta a distanza di due settimane dall'evento con l'indicazione dei punti cardinali (p. 10 osservazioni, foto 4)
7 - “nella notte e nelle ore in questione, dalla mezzanotte alle prime ore del 12 agosto, la velocità massima del vento era di 5-6 m/s (vento di “brezza”, dai 15 ai 20 km/ora) e spirava dai quadranti di nord-nord/est e nordnord/ovest verso i quadranti di sud-sud/ovest e sud-sud/est.
Trattasi di dati estrapolati dal CTU dai tabulati SIAS (Servizio informativo
Agrometeorologico Siciliano) riportanti i dati meteorologici dell'epoca e acquisibili direttamente dal consulente. La circostanza è anche stata confermata dal caposquadra dei
Vigili del Fuoco2
- tutte le particelle indicate dal ricorrente nell'atto introduttivo sono state interessate dall'incendio. Sul punto si vedano le precisazioni del CTU a p. 18 della consulenza3 a cui non
è seguita alcuna contestazione specifica della controparte.
Oggetto di dibattito resta invece l'effettiva dinamica dell'incendio, atteso che la società convenuta, sulla base dei rilievi critici del proprio CTP ha ritenuto che vi siano sufficienti elementi per escludere
Cont qualsiasi correlazione tra caduta del conduttore l'incendio.
Ed in particolare, per come sintetizzato a p. 31 delle osservazioni le motivazioni sarebbero le seguenti:
“1. il cavo è precipitato tra la strada ed un areale con sterpaglie che si sarebbero incendiate ma con un fronte di incendio bassissimo individuato (il giorno del sopralluogo) rilevando l'altezza di annerimento su arbusti limitrofi e pali di recinzione. Gli stessi arbusti proprio per la bassa intensità neppure si sono bruciati ma solo imbruniti nella parte bassa della chioma mentre la parte superiore
è rimasta perfettamente indenne;
inoltre, la “testa” e la “coda” dell'incendio sono in contraddizione con la direzione del vento rilevata;
questo fa sorgere fondati dubbi sull'effettiva direzione del vento in quel preciso luogo.
2. l'Area 1 interessata dalla presunta primordiale bruciatura è circoscritta e non ha né contiguità né adiacenza con gli altri areali bruciati;
3. l'Area 2 che all'epoca dell'incendio era ricca di sterpaglie secche (vedi foto 4), è rimasta
“prodigiosamente “non coinvolta dall'avvenimento; 4. la velocità massima del vento nelle ore dell'incendio del 12 agosto 2021, era pari a circa 10-15
Km /orari a 2 metri dal suolo, mentre la velocita media del vento era pari a circa 8 Km /orari a 2 metri dal suolo;
entrambe mediamente basse e non idonea alla propagazione dell'incendio stesso;
5. in alcuni casi le stradelle hanno fatto da “striscia taglia fuoco” mentre in altri casi ciò non si è riscontrato, il che si appalesa a dir poco contraddittorio e di certo contrario ad ogni logica;
6. all'interno di aree bruciate si trovano isole di aree perfettamente indenni;
7. all'interno delle aree bruciate pochi giorni dopo l'incendio si sono ritrovate piante di ferula ancora ben piantate al suolo e totalmente integre senza segni di bruciatura, il che sarebbe stato Cont impossibile riscontrare ove l'incendio fosse in correlazione con la caduta del conduttore .
Tali rilievi non hanno invece fatto mutare il convincimento del CTU secondo cui il vento ha favorito il propagarsi dell'incendio in direzione sud. Essendo possibile che l'incendio abbia avuto innesco dal fondo in c.da (che occupa la zona più a nord del vasto areale interessato) e ciò anche in Parte_2 correlazione con la direzione e l'intensità del vento in quella giornata la cui rilevazione è stata effettuata mediante dati forniti dal SIAS.
Ciò posto, dovendo comparare le varie alternative proposte e valutare il raggiungimento di un apprezzabile grado di prova anche statistico-probabilistica sulla dinamica dell'incendio, con riferimento alle osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio e della società convenuta, si ritiene preliminarmente opportuno evidenziare che:
a) il CTP e la società convenuta, pur ipotizzando l'esistenza di altri focolai, non hanno fornito neanche elementi presuntivi per far ritenere quale fosse la loro collocazione e la causa che li ha generati. L'esistenza – astratta - di altre “40 ipotesi” di incendio avrebbe comunque comportato la necessità di fornire qualche fatto concreto aggiuntivo per far ritenere realistica l'esistenza di altri focolai (indagini in corso, rilievi specifici su alcune aree/terreni, circostanze anomale o segnalazioni di attività anomale in quel periodo…). Gli unici argomenti forniti dalla società sono quelli derivanti dall'esame delle immagini e dei luoghi compiuti dal CTP e che comunque ci si appresta ad esaminare;
b) salvo ipotesi di incendi dolosi (e nel caso in esame non vi sono elementi che conducano a tale
Cont conclusione) a fronte di un dato certo (caduta del cavo della la generazione contestuale di più focolai di incendio appare statisticamente meno probabile in assenza di cause scatenanti di vasta portata;
c) sebbene la società abbia tentato di affermare che il troncamento di un cavo non può comportare la produzione di scintille4 è lo stesso CTP a non aver mai escluso tale ipotesi 4 a) p.8 comparsa in cui si afferma che “il tranciamento di una conduttura elettrica, nella generalità dei casi, non produce scintille ma comporta semplicemente il venir meno della corrente” 9 (osservazioni, p. 5 30, 31, 355). Peraltro, se il troncamento di un cavo producesse sempre e comunque l'interruzione istantanea dell'energia elettrica, non sarebbe stabilito che in via precauzionale i Vigili del Fuoco procedano preliminarmente a richiedere all'Ente che somministra energia l'interruzione della linea elettrica. Non è detto poi che la linea elettrica fosse dotata di sistemi di disattivazione automatica o che questi abbiano correttamente funzionato (se esistenti), né la società ha fornito dati sui flussi di energia elettrica di quel giorno. Dunque, non è improbabile che la caduta di una linea elettrica possa causare la produzione di scintille e che il cavo possa essere anche per un breve periodo in tensione;
d) diventa molto probabile che, se nella zona in cui è caduto il cavo si verifica un incendio, esso, in assenza di altri elementi di prova contraria, sia stato causato proprio dalla caduta di quel cavo;
e) tale probabilità è altresì più elevata se si considera che l'incendio è localizzato nel punto di caduta del cavo e solo nelle aree poste in direzione del vento;
f) è da escludere che il cavo, come pur ipotizzato incidentalmente dalla società convenuta (p.15 comparsa), sia stato tranciato volontariamente, o trovato in tale condizione perché raggiunto dalle fiamme già prima divampate per altra causa. Trattasi di un cavo posto ad altezza elevata, non facilmente raggiungibile se non con l'uso di gru o particolari imbracature e non si è a conoscenza di indagini in corso, segnalazioni o denunce. Sempre in considerazione dell'altezza del cavo è altamente inverosimile che l'altezza delle fiamme fosse tale da portare a fusione il cavo. Il teste ha dichiarato “che le fiamme erano alte per via della CP_5 vegetazione”, ma nell'area interessata dal cavo non vi erano alberi ad alto fusto ma appunto
“sterpaglie e qualche rovo”;
g) le considerazioni del CTP, dott. non prendono in minima considerazione gli interventi Per_7
di spegnimento effettuati dai Vigili del fuoco e dagli altri soccorritori, sicché le rilevazioni effettuate sulla propagazione dell'incendio potrebbero essere falsate da interventi umani effettuati nel corso dell'emergenza.
Ciò posto, venendo alle osservazioni critiche del CTP esse non sono condivisibili, non quanto agli accertamenti compiuti, ma in relazione alle conseguenze che se ne vogliono trarre: sul punto 1) il CTP appare contraddittorio nella parte in cui, dapprima concorda con il CTU sulla intensità e direzione del vento, ma poi ritiene in altre parti della consulenza che tale direzione non è plausibile. Ora, se è pur vero che l'intensità e la direzione del vento non seguono una costante e possono essere soggette a variazioni e lievi evoluzioni, è preferibile sempre attenersi alle rilevazioni effettuate dal SIAS, acquisite agli atti, piuttosto che a presunzioni personali, se pur basate su alcuni
Co 5 In particolare a p. 35 “Ne discende che anche se la caduta del conduttore ossa avere in ipotesi generato un piccolo incendio limitato e circoscritto alla sola Area 1….” 10 riscontri sul campo. Inoltre, la circostanza che il fronte di fuoco fosse basso, non diminuisce la sua diffusività; l'esistenza di un fronte “sfrangiato” sull'area 1 (p.14) pare confermare che la direzione del vento abbia contrastato l'avanzata delle fiamme sul versante Nord;
sul punto 2) secondo il CTP “l'Area 1 interessata dalla presunta primordiale bruciatura è circoscritta e non ha né contiguità né adiacenza con gli altri areali bruciati”, dunque sarebbe stato impossibile per il fuoco attraversare la strada e bruciare l'area in questione.
Tale conclusione appare viziata nelle premesse. Il CTP non pare considerare l'ipotesi, altamente verosimile, che il cavo cadendo da altezza così elevata, prima di posizionarsi in maniera statica sul terreno, abbia attraversato sia l'area 1 che l'area 3 e che dunque, generando scintille abbia creato più punti di innesco nelle due aree. Ed infatti, a ben guardare l'immagine aerea già riprodotta, il palo 2 ricade all'interno dell'area 1 (in particolare in una piccola striscia di terreno bruciata posta tra l'area
2 e la strada) mentre il palo 1 da cui si è staccato il cavo ricade nell'area 3, peraltro in pendenza più elevata rispetto all'area 1 e proprio al confine con la strada. Sul punto si vedano anche le dichiarazioni di Controparte_7
sul punto 3) la circostanza che “l'Area 2 che all'epoca dell'incendio era ricca di sterpaglie secche (vedi foto 4), è rimasta “prodigiosamente “non coinvolta dall'avvenimento” è verosimilmente spiegabile dal fatto – rilevato dallo stesso CTP – che “l'area è circondata dalla strada forma ovoidale non interessata dalle fiamme si trova all'interno di un vasto areale (che comprende tutti i fondi rustici dei ricorrenti) interamente percorso dal fuoco. È possibile quindi che le fiamme, procedendo radenti sul suolo da nord verso sud, abbiano aggirato l'area in esame, verosimilmente protetta da fasce di terreno prive di vegetazione” (vd. repliche del CTU a p. 48)
sul punto 4) sulla velocità di propagazione dell'incendio che non sarebbe stato in grado nell'arco temporale di investire un'area così vasta, dovendosi giungere alla conclusione necessariamente sull'esistenza di altri roghi, si tratta di osservazione ipotetica e comunque non condivisa dal CTU che invece ha evidenziato una intensità velocità massima del vento era di 5-6 m/s
(vento di “brezza”, dai 15 ai 20 km/ora) che secondo la Scala di Beaufort (su terra) è di forza 3-4 su una scala da 0 a 127. Tale circostanza, si ritiene, debba poi essere valutata unitamente ad altri fattori, ed in particolare:
a) alla pendenza dei luoghi, più elevata procedendo a Nord, e che dunque, stando alle stesse premesse del CTU, ha inciso sulla propagazione su quel versante;
b) alla notevole presenza di vegetazione secca;
c) all'assenza di frangi fuoco;
d) alla concreta attività di spegnimento posta in essere dai Vigili del fuoco e da altre unità operative, durante un intervento in notturna.
Sui punti 5 e 6) il CTP ha esaminato l'intera area bruciata verificando punti di non contiguità, inspiegabili se si seguisse la prospettazione del ricorrente e del CTU.
Sull'area 1 si è già detto.
L'area 4 è di dimensioni troppo ridotte per poter trarre conclusioni di ordine generale e comunque
è l'area nei cui pressi sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Inoltre, pare esserci una contiguità proprio in corrispondenza del palo 2.
Non si ha una visione completa dell'eventuale contiguità tra l'area 3 e 6 in quanto la foto circoscrive un'area più ristretta. Peraltro, non è inverosimile che la striscia di fuoco dell'area 8 abbia potuto innescare anche l'incendio nella parte bassa dell'area 6, sempre che la stessa non si stata attinta dal fuoco dall'area 3.
L'area 5 appare circondata da barriere naturali/artificiali.
Le aree 6,8,7,9 sono contigue e si estendono da Nord a Sud, come la direzione del vento. Anche
l'area 10, invero non si comprende se contigua o meno all'area 9 bruciata sul versante est e se in generale tutte le aree 6,8,7,9 e 10 siano contigue sul versante est, il che renderebbe comunque non inverosimile la propagazione dell'incendio verso le zone interessate atteso che il vento spirava dai quadranti di nord-nord/est e nord-nord/ovest verso i quadranti di sud-sud/ovest e sud- sud/est.
Si evidenzia inoltre che tra l'area 9 e 10 (area non circoscritta) la vegetazione è anche più diradata e dunque vi era meno combustibile che consentisse all'incendio di propagarsi, diversamente da quanto si rileva, a prima vista sulle pendici a sud.
Sulla base delle generali premesse esplicitate e sulla base delle argomentazioni qui riportate, nonché dei rilievi critici del CTU, che si condividono, deve ritenersi che l'incendio sia stato causato 12 esclusivamente dalla caduta a terra del cavo MT, in quanto nella comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, quella fornita dal CTU e dal ricorrente prevale sulle altre fornite dalla controparte, ed è supportata da fatti oggettivamente riscontrati.
Il nesso causale non può neanche ritenersi escluso o interrotto dalla circostanza che il fuoco si sia propagato da un fondo all'altro. In assenza, poi, di una esplicita chiamata di terzo e dell'individuazione di un responsabile (corresponsabile) dell'incendio, la difesa non merita altro approfondimento, e ci si riporta per il resto a quanto già esposto in precedenza circa l'irrilevanza ai fini dell'accertamento causale della circostanza che la propagazione del fuoco sia avvenuta anche per altre cause (p. 5 sentenza).
Sull'eventuale concorso colposo del danneggiato
Diversamente, l'esistenza o meno di linee tagliafuoco o l'adozione di altre misure di prevenzione antincendio potrebbero avere rilevo ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto la condotta eventualmente negligente del proprietario potrebbe condurre ad una riduzione/esclusione del risarcimento, qualora si accertasse che la condotta negligente ha contribuito al verificarsi dell'evento dannoso (comma 1)
o la diversa condotta diligente avrebbe evitato del tutto o evitato l'aggravamento del danno (comma
2).
Sotto tale profilo, la società ha solo allegato, in generale, alcuni esempi di buone pratiche antincendio8, aggiungendo che “nessuna dimostrazione viene data ex adverso sull'adempimento di tali attività e sull'adozione delle misure occorrenti.
Quanto sopra trova univoca conferma nella stessa relazione di intervento dei Vigili del Fuoco (sulla quale, e solo su di essa, controparte pretende di suffragare le proprie pretese), i quali hanno rilevato la massiccia presenza di sterpaglie”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 1227 c.c., comma 1 c.c., attiene al contributo eziologico del debitore nella produzione dell'evento dannoso, mentre il comma
2 attiene al rapporto evento-danno conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni (Cass. Sez. 3, sent. n. 4043 del 2013).
L'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché — mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso — la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. civ., Sez.
3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018; ma in senso analogo anche Cass. 25/05/2010, n. 12714 e Cass.
02/03/2012, n. 3240).
Da ciò discende anche che è onere del debitore/danneggiante allegare e dimostrare l'esistenza del mancato adempimento della controparte ad uno specifico dovere (in questo senso, fra le altre vd.
Cass. 10995/2003). E ciò non è avvenuto nel caso di specie, in quanto la società convenuta si è limitata ad elencare una serie di interventi che la parte avrebbe dovuto effettuare, invitando la controparte a provare il corretto adempimento delle prescrizioni e richiamando il verbale dei vigili del fuoco, i quali hanno accertato la presenza di sterpaglie, ma non con specifico riferimento ai terreni del ricorrente.
Inoltre, il CTU ha escluso un obbligo del ricorrente di procedere alla realizzazione di linee tagliafuoco
(comunemente indicate come fasce di interfaccia). Si legge, in particolare, a p. 29 della CTU che: “lo scrivente ha effettuato verifiche presso il Comune di , ed ha così Controparte_8 potuto acquisire la seguente documentazione: 1) Ordinanza n. 41 avente per oggetto “prevenzione incendi anno 2021” emanata dal Sindaco in data 11.05.2021; 2) Elenco (allegato all'Ordinanza sindacale) recante i numeri dei fogli di mappa e delle particelle ricadenti nel territorio di Troina e poste nella fascia di interfaccia soggette all'obbligo di diserbo. In proposito si è accertato che nessuno dei fogli di mappa in cui ricadono i fondi rustici dei ricorrenti risulta compreso nel detto elenco e, conseguentemente, lo stesso può dirsi riguardo alle particelle interessate dall'incendio dell'agosto 2021.
Si riferisce quindi, in conclusione, che nell'anno 2021 tutti i fondi rustici oggetto del presente accertamento erano esenti dall'obbligo di costituzione di fasce di interfaccia (cfr. Ordinanza sindacale ed elenco particellare allegati).
Non è stata dimostrata dalla società alcuna pratica negligente o imprudente del nella Pt_1
gestione dei fondi.
Invero, nel caso in esame, e per quanto di rilievo sotto altri profili, non è stato chiarito del tutto cosa sia andato bruciato nel terreno dei ricorrenti: dunque le deduzioni della società convenuta rimangono sul piano astratto ed ipotetico.
Sulla responsabilità della società convenuta
Quanto alla disciplina della responsabilità applicabile nel caso in esame, a volerla ritenere rientrante nell'alveo dell'art. 2050 c.c. (in quanto derivante da attività pericolosa), oppure nell'alveo dell'art. 14 2051 c.c. (derivante, cioè in concreto dalla relazione con la cosa) l'onere della prova risulta comunque invertito e posto a carico del danneggiante. Nel primo caso, occorre provare di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” superando quella presunzione iuris tantum di colpa del danneggiante, mentre nel secondo caso, occorre provare il “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale.
Sono da definirsi attività pericolose non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Lo stabilire se in concreto un'attività sia da considerare pericolosa costituisce compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. N. 8148/2002)
Inoltre è opportuno ribadire che la presunzione di responsabilità contemplata dalla norma dell'art. 2050 c. c. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (in modo chiaro Cass.
5960/84, ripresa anche da successive sentenze Sez. 3, Sentenza n. 4710 del 29/04/1991, Sez. 3,
Sentenza n. 5484 del 04/06/1998, Sez. L, Sentenza n. 6750 del 01/07/1999, Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
16170 del 19/05/2022).
È dunque, nell'ambito di tali coordinate ermeneutiche, che va valutato se l'attività è da ritenersi pericolosa e se la convenuta abbia fornito la prova liberatoria richiesta.
Con riferimento al primo profilo, dovendosi aver riguardo non solo all'attività in sé ma anche all'esercizio concreto di tale attività, si deve ritenere pericolosa la somministrazione di energia elettrica nel caso in esame, in quanto: a) trattasi di corrente a media tensione;
b) la corrente è distribuita mediante tralicci che attraversano diversi terreni agricoli (quindi con presenza di elevata quantità di materiale infiammabile); c) è la stessa società ad aver rilevato che l'area era stata interessata da altri incendi.
Quanto al secondo profilo, la parte ha contestato al ricorrente di non aver indicato quali tecniche di prevenzione sarebbero state omesse (ma tale onere non incombe sul danneggiato) e che nessun
15 malfunzionamento era stato mai registrato in quell'area (circostanza irrilevante per l'esclusione della responsabilità).
La società ha poi articolato due capitoli di prova per affermare l'esclusione di responsabilità che però non sono stati ammessi in quanto, per quanto scritto nell'ordinanza che li ha rigettati, il livello di manutenzione non sarebbe stata contestata dall'attore. Ad integrazione dell'ordinanza si afferma l'irrilevanza dei capitoli ai fini della decisione, in quanto:
a) la circostanza che l'energia elettrica fosse stata sempre erogata con continuità è irrilevante.
Ovvio che la caduta del cavo è evento singolare, non imprevedibile, che causa una definitiva interruzione della linea elettrica, mentre la qualità e quantità di energia erogata con o senza interruzione può attenere a profili diversi e non strettamente legati alla tenuta dei cavi;
b) l'effettuazione di una presunta ispezione a marzo 2020 - che comunque dovrebbe risultare da registri e documenti in custodia della società – non evidenzia alcun comportamento particolare, tale da far ritenere esclusa la responsabilità della società, in quanto non dimostra l'effettivo stato dei pali e dei cavi e l'effettuazione di opere di ordinaria o straordinaria manutenzione dell'infrastruttura energetica.
Se invece si ragionasse in termini di danno da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la mera condotta diligente della società erogatrice, sarebbe comunque del tutto irrilevante ai fini della prova liberatoria.
Sull'esistenza e quantificazione dei danni
Venendo allora alla quantificazione dei danni, ha affermato la genericità Controparte_1
della prospettazione attorea e la mancata prova dei danni subiti, sostenuti da una consulenza tecnica di parte (e dunque senza alcun valore probatorio pieno) e d'ufficio, nella quale però il professionista incaricato sembra essersi adagiato alle tesi della parte ricorrente addentrandosi in valutazioni presuntive sulla base di fatti non obiettivamente verificati e verificabili a distanza di 18 mesi dall'accaduto.
Sotto tale profilo se è vero che spetta alla parte dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni subiti, la prova del danno può essere raggiunta anche mediante ricorso a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), purché “gravi, precise e concordanti” e nel caso l'ammontare dei danni – non la loro esistenza – sia di incerta determinazione, la liquidazione può avvenire in via equitativa (art. 1226 c.c.).
Anche stavolta, in via preliminare, pare opportuno sottolineare che:
- il CTU, in maniera trasparente, ha rilevato che a distanza di 18 mesi circa dall'accaduto le tracce dell'incendio erano in larga parte scomparse almeno con riferimento “ai seminativi danneggiati dal fuoco, perché si tratta appunto di colture erbacee stagionali e/o di essenze spontanee sostituite da nuove emissioni vegetative nel caso dei pascoli naturali” (p.28);
16 - le valutazioni sono state basate “su elementi attendibili e verificabili, quali sono nel caso in esame: i dati tecnici forniti dai consulenti di parte, i dati catastali e quelli tratti dai fascicoli aziendali su tipologia dei terreni e delle colture, sulle superfici dei terreni coltivabili e di quelli inerbiti naturalmente ed utilizzabili soltanto per il pascolo diretto degli animali, indagini supportante in quest'ultimo caso anche dalle verifiche effettuate sui luoghi e poi anche attraverso i portali telematici cui è stato possibile accedere, quali certamente sono
Google Earth e ForMaps (p.29), sebbene debba precisarsi ai fini di un approccio critico alle conclusioni del CTU che: a) il portale cartografico gratuito Google Earth, non ha restituito immagini riferite all'anno 2021 (p.7 CTU); b) i dati dei fascicoli aziendali si ritiene che non potevano essere acquisiti in autonomia dal CTU, spettando prioritariamente al ricorrente di dimostrare la consistenza e la destinazione dei terreni costituenti l'azienda; c) i dati catastali sono utilizzabili perché sono stati riprodotti dalla parte nel presente giudizio, sebbene già valutati dal CTU ed comunque valutati e rivalutabili in autonomia dal giudice;
- tuttavia, con riferimento agli alberi danneggiati o morti, il CTU conteggiato gli ulivi e ritenuto il conteggio del consulente affidabile perché coincidente quasi totalmente con quello effettuato dal lui (cfr. pag da 17 a 20 CTU) e parimenti per le recinzioni, poiché come spiegato dal CTU (p. 28) “In particolare, nei fondi costituiti esclusivamente da pascoli naturali e/o terreni seminativi non è stato possibile rilevate tracce dell'incendio sul terreno, perché appunto ricoperti da vegetazione recente, tracce che è stato invece possibile individuare su sporadiche o, in qualche caso, diffuse colture arboree e/o arbustive sparse (olivo, pistacchio, mandorlo, ginestra, ecc.), nonché nelle recinzioni in pali di castagno e rete metallica, totalmente o parzialmente danneggiate. Nei fondi rustici ove erano presenti anche (o soltanto) colture arboree (olivo in prevalenza), le tracce del passaggio dell'incendio erano evidenti e, in alcuni fondi, anche particolarmente diffuse, come sarà nel dettaglio spiegato nel prosieguo della presente relazione”;
Ciò posto, deve ritenersi che nessun danno ipotetico possa ritenersi con riferimento agli alberi danneggiati, in quanto oggetto di concreto riscontro del CTU, mentre per quanto riguarda il danno alle colture, esso non pare provato nella sua consistenza ritenendosi che non vi siano sufficienti elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che sui terreni fosse coltivato foraggio o grano:
- la normale destinazione del terreno, peraltro accertata in autonomia dal CTU, non indica l'effettiva utilizzazione del terreno in quel modo;
- la presunzione che nel 2021 fosse coltivato grano o foraggio non può operare sulla sola base che a distanza di un anno e mezzo quella fosse la coltura praticata sul terreno, non avendo neanche riscontro di un periodo antecedente al 2021 tale da far presumere che anche nel periodo intermedio tali colture fossero presenti;
17 - il CTU ha chiarito l'assenza di tracce di seminativi distrutti dall'incendio del 2021, non escludendo, peraltro, la verificazione in data antecedente o successiva al 12.8.2021 di altri incendi;
- la parte non ha fornito neanche un principio di prova in ordine all'avvenuta semina e crescita del foraggio sui terreni interessati dall'incendio e l'effettivo sfruttamento di tutto il terreno a disposizione.
In altri termini, escluso il “danno ambientale” – indimostrato - e il danno derivante dalla presunta perdita delle colturee erbacee, può ritenersi provato il danno agli alberi e alle chiudende.
Nella liquidazione di esso è opportuno ribadire che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum"
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2327 del 31 gennaio 2018).
A tal fine si deve condividere il calcolo elaborato dal CTU (p. 35) nel prospetto che per comodità si richiama [barrando le voci da eliminare dal conteggio]:
Pascolo naturale Ha 30 x €/Ha 120,00 x 25% = € 900,00
Pascolo di foraggere Ha 70 x €/Ha 400,00 x 25% = € 7.000,00 morti n. 85 €/pianta 50,00 x 85 = 4.250,00 Per_3 danneggiati n. 70 €/pianta 50,00 x 70 x 50% = € 1.750,00 Per_3 morti n. 50 €/pianta 30,00 x 50 = € 1.500,00 Per_4 morti n. 60 €/pianta 30,00 x 60 = € 1.800,00 Per_8
Chiudende ml 5500 x €/ml 5,71 x 40% = € 12.562,00
Essendo impossibile determinare con esattezza le condizioni delle recinzioni e degli alberi prima dell'incendio il CTU ha affidato la quantificazione dei danni a criteri di normalità, tenendo conto dell'area in cui le piante sono collocate, alla distribuzione “sparsa” delle stesse (indice di una coltivazione non intensiva legata al fatto che i terreni erano principalmente destinati a pascolo e alla coltivazione di essenze erbacee) e ai costi per il ripristino delle recinsioni sulla base del Prezziario regionale dell'Agricoltura maggiorato del 20%, con adeguamento all'attualità, risalendo i parametri al 2015.
Nel complesso l'ammontare dei danni è pari ad euro 21.862,00, ritenuto congruo alla luce del ragionamento compiuto dal consulente.
Sull'importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno devalutato alla data dell'evento, sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed
18 accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla
“somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
In base ai suddetti calcoli risulta che al 12.8.2021 - data dell'evento dannoso - spettava la somma di euro 19.043,55 che rivalutata anno per anno e con gli interessi legali è pari ad euro 23.760,00.
E a tale somma la società convenuta deve essere condannata.
Spese
Inoltre, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. 15492/2019; Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del
2000).
Poiché le spese non dovranno essere poste a carico della sola ricorrente (non risulta ancora emesso il provvedimento di liquidazione), ma di tutti gli altri soggetti ricorrenti, ognuno ne dovrà rispondere solo pro quota, quantomeno nei rapporti interni.
Atteso che manca nel procedimento di ATP il decreto di liquidazione del CTU e che allo stato, dunque, la parte non ha sopportato alcuna spesa, si ritiene di dover comunque stabilire che la società nulla potrà avere a pretendere da . Parte_1
Le spese di questo giudizio sono liquidate in ragione del “decisum” e sui valori minimi, tenuto conto anche della scarsa attività istruttoria e della semplicità del rito. Si aggiungano IVA, CPA nella misura di legge e rimborso forfettario del 15% per spese generali. Segue prospetto:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
19
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. N. 1241/2023:
- accerta e dichiara che a seguito dell'incendio del 12.8.2021 nel Parte_1
Comune di Troina ha subito danni alle sue proprietà site in c.da Licciardello, agro di Troina, al catasto descritto al FG. 52, p.lle 44, 137,138, 139, 143,43, 95, 32, 34, 101, 102, 104 e 105 per un ammontare complessivo di euro 23.760,00 (somma già rivalutata con interessi);
- dichiara che la responsabilità dell'incendio e dei danni è da attribuire alla società convenuta e per l'effetto, Controparte_1
- condanna al pagamento di euro 23.760,00 (somma già rivalutata Controparte_1
con interessi);
- condanna a rifondere a le spese di lite di Controparte_1 Parte_1
questo giudizio liquidate in euro 2.540,00 oltre IVA, CPA nella misura di legge e rimborso forfettario del 15% per spese generali;
- pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica, Controparte_1
da liquidarsi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 675/2022
Enna, 03/02/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Verbale del 6.6.2024 : […] l'incendio si era propagato solo nella direzione in cui spirava il vento, ovvero con direzione sud-est.[…] (quindi provenienza dal versante opposto) 3 “…va precisato che nella relazione tecnica del Dott. vengono indicate le particelle nn. 138, 139, Persona_6 43, 95, 32, 34, 101, 102, 104 e 105, la cui superficie complessiva è decisamente inferiore a quella di Ha 120,00 circa indicata dallo stesso tecnico quale superficie danneggiata. Dalle indagini svolte sui luoghi riguardo a consistenza e ubicazione delle superfici percorse da incendio, nonché dalle verifiche catastali e dall'esame del fascicolo aziendale, si è però potuto dedurre e ritenere molto probabile che anche le particelle nn. 44, 137 e 143, limitrofe e/o addirittura interne alle aree incendiate, abbiano subito analoghi danni da incendio. Essendo esse, peraltro, poste alla stessa quota di quelle contigue, non avrebbero potuto non essere attinte dall'incendio. Le superfici danneggiate si attesterebbero così intorno agli Ha 100,00, superficie comunque inferiore a quella indicata nella relazione del consulente di parte, Dott. ” Per_6 8 6 Verbale del 6.6.2024 – “…Il cavo era poggiato sul terreno e non produceva scintille. La campata attraversava la trazzera e il cavo era poggiato in parte sulla trazzera in parte sul terreno..” 7 Quest'ultima considerazione aggiunta dallo scrivente
11 8 (quali, solo per fare alcuni esempi, il taglio della vegetazione incolta, l'aratura del terreno, il taglio degli arbusti, la eliminazione di rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura, la pulizia dei terreni incolti, la creazione di sentieri o viali para-fuoco, i quali, se fossero stati adottati, avrebbero mantenuto il fuoco radente al suolo, evitandone la propagazione, e di conseguenza i danni tutti lamentati dalla stessa ricorrente (che si ribadisce comunque inesistenti e contestati). 13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1241 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANCUSO Parte_1 C.F._1
ILARIA
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANCUSO MARIO FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
CP_2 premesse e delimitazione del thema decidendum ..................................................................................................... 1
[...]
Sulla carenza di legittimazione attiva ................................................................................................................................. 4
Sulla legittimazione passiva ............................................................................................................................................... 4
Sulla dinamica dell'incendio (accertamento del nesso causale) ......................................................................................... 5
Sull'eventuale concorso colposo del danneggiato ............................................................................................................ 13
Sulla responsabilità della società convenuta ..................................................................................................................... 14
Sull'esistenza e quantificazione dei danni ........................................................................................................................ 16
Spese ................................................................................................................................................................................. 19
premesse e delimitazione del thema decidendum CP_2
Nella notte del 12.8.2021 si è sviluppato nel Comune di Troina un vasto incendio che ha interessato le , , , ed altre della zona Parte_2 Pt_3 Persona_1 CP_3 Per_2 CP_4
investendo terreni di diversi soggetti (cfr. Verbale dei Vigili del Fuoco del 12.8.2021).
1 Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., all'esito della chiusura del Parte_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 675/22, ritenendo che sia stato accertato anche dal CTU che l'incendio è stato generato dalla rottura e caduta a terra di un cavo della media tensione gestito da ha chiesto di essere risarcito dalla società convenuta per i Controparte_1
danni subiti alle sue proprietà, ed in particolare ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) si accerti e dichiari che l'incendio verificatosi nella notte del 12/08/2021 a partire dalla c.da
“ del Comune di Troina (ricadente nella cartografia I.G.M. “Troina - F° 261 III N.E) si Parte_2
è verificato in quanto un cavo di energia elettrica di media tensione si spezzava e cadendo per terra, provocava dei focolai di fiamme dai quali è derivato l'incendio che ha coinvolto, tra le altre aziende, almeno 100 ha. appartenenti all'azienda agricola del sig. sita in c.da Parte_1
Licciardello, agro di Troina, al catasto descritto al FG. 52, p.lle 44, 137,138, 139, 143,43, 95, 32,
34, 101, 102, 104 e 105;
2) si accerti e dichiari che l'incendio suddetto ha provocato il danneggiamento di:
a) pascolo naturale per Ha 30 con un danno di €. 900,00; b) Pascolo di foraggere con un danno ari ad € 7.000,00; c) n°85 olivi morti con un danno pari ad €. 4.250,00; d) n°70 danneggiati n. 70 Per_3 con un danno pari ad € 1.750,00; e) n°50 morti con un danno pari ad € 1.500,00; f) n°60 Per_4 pistacchi morti con un danno pari ad € 1.800,00; g) chiudende per ml 5500 con un danno pari ad €
12.562,00>> (così a pg.35 della relazione del C.T.U.);
3) conseguentemente condannare la resistente a corrispondere per i danni materiali subiti dal ricorrente, la complessiva somma pari ad €. 29.760,00, così come accertato dal C.T.U. in sede di
A.T.P., conclusasi con la mancata conciliazione per fatto esclusivo da attribuirsi alla resistente, con gli interessi compensativi e/o legali e la rivalutazione monetaria dalla proposizione del ricorso ex artt. 696/696 bis c.p.c. sino al soddisfo;
4) con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio che tengano conto delle attività svolte e delle spese, anche legali, sostenute nel procedimento di istruzione preventiva e salvo ogni altro diritto”.
A sostegno della pretesa azionata ha prodotto il verbale di intervento dei Vigili del fuoco, la CTU e i relativi allegati chiedendo comunque l'acquisizione dell'intero fascicolo di ATP.
Costituitasi in giudizio, la società ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
proposta dal ricorrente deducendo:
- la carenza di legittimazione attiva del non avendo lo stesso dimostrato di essere Pt_1
proprietario dei beni danneggiati;
- la carenza di legittimazione passiva della società in quanto la caduta del cavo che ipoteticamente ha causato l'incendio non è avvenuta sul terreno del ricorrente e dunque
2 l'incendio si è necessariamente propagato da un terreno o da terreni di altri soggetti, i quali sono da ritenere unici responsabili dei presunti danni;
- che il cavo non ha causato l'incendio dovendosi escludere che dalla rottura del cavo possano derivare scintille, arrestandosi automaticamente il flusso di energia;
- che ci sono stati più focolai indipendenti dalla caduta del cavo. Circostanza chiarita anche dal
CTP di parte che analizzando la direzione dei venti, le pendenze dei terreni, l'orografia del territorio, la presenza di vegetazione sugli stessi ha ritenuto inverosimile la prospettazione attorea ritenendo che la vastità dell'incendio è stata frutto di più focolai, in un'area in cui, oltre a non essere presenti misure di prevenzione anti-incendio, sono spesso frequenti incendi, anche legati ad attività di ringrano, cioè all'attività, rigidamente limitata e regolamentata, che prevede la bruciatura delle stoppie e dei i residui delle colture precedenti per preparare il terreno alla semina successiva;
- che ha correttamente mantenuto la linea elettrica e che eventuali Controparte_1
incendi sono da addebitare alla esclusiva negligenza dei proprietari dei terreni che non hanno curato correttamente i fondi, realizzando linee taglia fuoco o attuando altre misure di prevenzione degli incendi;
- che il valore probatorio del verbale dei vigili del fuoco, nel quale pure si presume che l'incendio sia stato causato dalla caduta del cavo, non è assistito da alcuna fede privilegiata, riguardando valutazioni e non fatti obiettivamente accertati;
- che non troverebbe applicazione nel caso in esame la disciplina della responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. ipotizzabile solo per la somministrazione di energia ad alta tensione ed in ogni caso che “gli impianti elettrici della zona, realizzati secondo le regole d'arte – erano -
e sono rimasti sempre perfettamente funzionanti sia prima che dopo l'incendio, e non hanno subito alcun guasto o anomalia di sorta”, sicché la causa della caduta del cavo non potrebbe che essere riconducibile ad una condotta umana dolosa o perché raggiunto dalle fiamme già prima divampate per altra causa;
- che in ogni caso vi sarebbe concorso del danneggiato nella produzione del danno per non avere lo stesso posto in essere le adeguate misure anti-incendio;
- l'erronea/carente prova in ordine agli effettivi danni subiti, l'attività esplorativa del consulente tecnico d'ufficio nell'accertamento degli stessi nonché il raggiungimento di conclusioni non basate su fatti obiettivi e riscontrabili.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione del caposquadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Troina, , unico teste ammesso, la causa è stata rinviata per la discussione orale Controparte_5
al 23.1.2025 con termine per brevi note conclusive sino a 5 giorni prima.
3 Sulla carenza di legittimazione attiva
L'eccezione è infondata.
La società convenuta ritiene non adeguatamente provata la titolarità dei terreni in capo a colui che ha introdotto il giudizio perché il ricorrente avrebbe solo affermato di essere titolare dell'azienda agricola sita in c.da Licciardello, agro di Troina, al catasto descritto al FG. 52, p.lle 44, 137,138, 139,
143,43, 95, 32, 34, 101, 102, 104 e 105, senza fornire adeguata documentazione a supporto.
Nel procedimento di ATP – i cui atti sono stati formalmente acquisiti su richiesta di parte ricorrente con provvedimento del 3.2.2025 – sono state acquisite dal CTU le visure catastali relative ai terreni dei ricorrenti interessati dall'incendio oltre che gli atti del fascicolo aziendale.
Le visure catastali, se pur acquisite dal CTU, sono state fatte proprie dalla parte che le ha autonomamente riprodotte nel ricorso introduttivo.
Ora è notorio che la documentazione del catasto assolva solamente a funzioni fiscali e serva all'identificazione di un determinato bene, senza nulla attestarne in ordine all'effettiva titolarità e alla rispondenza delle relative risultanze. È sulla base delle certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni, delle visure ipocatastali o di una apposita relazione notarile sostitutiva, che è possibile verificare e provare l'effettiva titolarità di un bene immobile.
Tuttavia, la prova della proprietà deve essere più o meno rigorosa a seconda del tipo di giudizio e del tipo di contestazione che proviene dalla controparte.
È stato infatti chiarito che “in relazione alla domanda di risarcimento del danno, il proprietario può agire indipendentemente da una prova rigorosa della propria legittimazione, giacché oggetto del giudizio non è direttamente l'accertamento della proprietà del fondo, ma tale diritto deve essere dimostrato al solo fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene, l'avente diritto al risarcimento del danno, ed il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo” (Cass. 7904/2012 che richiama anche
Cass. 21.1.1987, n. 514; 26.3.1997, n. 2701, Cass., 28 novembre 1988, n. 6412; Cass., 6 giugno 2000,
n. 7583; Cass., 21 maggio 2004, n. 9711).
Nel caso in esame, la titolarità dei beni si ritiene sufficientemente raggiunta mediante la valorizzazione dalle visure catastali, da cui risulta che i terreni sono stati acquistati dal Pt_1
con atto del 04/04/2019, a rogito del notaio , Repertorio n. 26906 e dalla circostanza Persona_5
che il sopralluogo nei terreni è stato consentito dal ricorrente.
D'altra parte, la società convenuta si è limitata a contestare genericamente la legittimazione del ricorrente ad agire e ritenere insufficiente il compendio probatorio in atti senza sconfessare la corrispondenza di tali risultanze con la realtà dominicale rappresentata.
Sulla legittimazione passiva
4 La contestazione della legittimazione passiva si basa sulle medesime argomentazioni spese dalla società per negare l'esistenza di nesso causale tra i presunti danni subiti dal ricorrente e l'ipotetica origine dell'incendio dalla caduta del cavo elettrico.
Secondo la prospettazione della convenuta, la caduta del cavo si è verificata nel terreno della SI
(particella 30 del Foglio 31 del NCEU di Troina), quindi non nel Parte_4 terreno del ricorrente. I danni, dunque, sarebbero derivati dalla propagazione dell'incendio da un fondo ad un altro e dunque la responsabilità sarebbe interamente del proprietario del fondo confinante.
Tale conclusione, tuttavia, non è condivisibile.
L'accertamento del nesso causale è sorretto dagli stessi principi che si applicano in ambito penalistico, laddove è stabilito espressamente, all'art. 41 c.p., che: “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità
quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. [….] Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.
Secondo la teoria della c.d. causalità efficiente, teoria che tempera il rigore della teoria condizionalistica “pura”, solo nel caso di una nuova serie causale - e cioè solo se la condotta successiva o l'evento sopravvenuto risultino tali da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto - si potrà escludere che una determinata condotta o evento sia concausa dell'evento lesivo/dannoso verificatosi.
Viceversa, l'esistenza di più cause dell'evento non esclude comunque la responsabilità di chi ha contribuito a causarlo.
Ciò posto, non solo, come si ribadirà, non ha alcun rilievo la circostanza che l'incendio si sia propagato da un terreno all'altro, ma neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva – che su tale assunto si fonda – merita accoglimento, non essendo stato prospettato dalla parte o comunque adeguatamente provato – come si dirà – che la causa del danneggiamento del fondo del ricorrente sia derivato da un incendio autonomo generato dalla proprietà di uno dei fondi limitrofi.
Sulla dinamica dell'incendio (accertamento del nesso causale)
Occorre quindi verificare nel merito la fondatezza o meno della domanda proposta.
Preliminare è l'accertamento del nesso causale tra l'incendio e la caduta del cavo, e cioè comprendere se sia stata la caduta del cavo - e solo quella - ad aver generato l'incendio che poi si è esteso nelle diverse contrade del Comune di Troina.
5 E nel caso in esame, tale accertamento non potrà che essere basato su un ragionamento presuntivo non essendo stata acquisita alcuna prova diretta sul fatto che l'origine unica dell'incendio sia collocato proprio nel luogo dove è caduto il cavo.
Il ragionamento inferenziale in cui si sostanzia la prova presuntiva può trovare copertura non soltanto in leggi scientifico-statistiche, ma anche in regole tratte dalla comune esperienza, della cui utilizzabilità da parte del giudice si ha riscontro positivo nell'art. 115, secondo comma, c.p.c., a mente del quale “il giudice può, tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.
Le massime di esperienza costituiscono regole di giudizio e concernono la valutazione di determinati fatti, che devono quindi essere provati nella sua realtà storica. Ed infatti, solo le conseguenze che si traggono da un determinato fatto possono essere presunte in quanto generalmente esse derivano da quel tipo di accadimento.
Si distinguono dalle massime di esperienza i fatti notori, cioè quei fatti che la parte non deve provare perché rientrano nella comune conoscenza di un uomo di media cultura.
Tenuto conto del tipo di controversia da decidere è poi opportuno ricordare che l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. 25805/2024)
Nel caso in esame è opportuno prendere in considerazione alcuni fatti storici di cui si ritiene inconfutabilmente provato il loro accadimento:
- nel terreno della SI (particella 30 del Foglio 31 del NCEU Parte_4
di Troina) è caduto un cavo della media tensione (MT) gestito da Controparte_1
di cui si fornisce una rappresentazione fotografica (foto n.1, p. 6 osservazioni CTP della società). La circostanza è riportata nel Verbale dei Vigili del fuoco oltre ad essere stata confermata dal caposquadra , sentito come testimone1. Controparte_5 1 Verbale del 6.6.2024 - cap. 2) Confermo il capitolato rivoltogli. Confermo che il cavo attraversava la trazzera e che quando ha visto il cavo ha chiesto, tramite la centrale, l'intervento dell'Enel. […]. Non posso riferire se il cavo fosse effettivamente attraversato da flusso di energia elettrica. Il cavo era poggiato sul terreno e non produceva scintille. La campata attraversava la trazzera e il cavo era poggiato in parte sulla trazzera in parte sul terreno. Dal palo a sinistra, scendendo dalla trazzera, c'era ancora il cavo che pendeva, non ho visto il punto esatto dove fosse tranciato. 6 Per come descritto anche dal CTP di parte convenuta (p.7 osservazioni) trattasi di due pali in alluminio zincato che sottendono i tre conduttori MT;
il conduttore di destra (guardando la foto) si è staccato dal “palo 1” ed è precipitato al suolo rimanendo sospeso al “palo 2”.
- l'incendio ha riguardato una vasta area del comune di Troina. Anche in questo caso, ritenendola utile anche per il proseguo, si riporta una foto aerea scattata dalla stessa società convenuta a distanza di due settimane dall'evento con l'indicazione dei punti cardinali (p. 10 osservazioni, foto 4)
7 - “nella notte e nelle ore in questione, dalla mezzanotte alle prime ore del 12 agosto, la velocità massima del vento era di 5-6 m/s (vento di “brezza”, dai 15 ai 20 km/ora) e spirava dai quadranti di nord-nord/est e nordnord/ovest verso i quadranti di sud-sud/ovest e sud-sud/est.
Trattasi di dati estrapolati dal CTU dai tabulati SIAS (Servizio informativo
Agrometeorologico Siciliano) riportanti i dati meteorologici dell'epoca e acquisibili direttamente dal consulente. La circostanza è anche stata confermata dal caposquadra dei
Vigili del Fuoco2
- tutte le particelle indicate dal ricorrente nell'atto introduttivo sono state interessate dall'incendio. Sul punto si vedano le precisazioni del CTU a p. 18 della consulenza3 a cui non
è seguita alcuna contestazione specifica della controparte.
Oggetto di dibattito resta invece l'effettiva dinamica dell'incendio, atteso che la società convenuta, sulla base dei rilievi critici del proprio CTP ha ritenuto che vi siano sufficienti elementi per escludere
Cont qualsiasi correlazione tra caduta del conduttore l'incendio.
Ed in particolare, per come sintetizzato a p. 31 delle osservazioni le motivazioni sarebbero le seguenti:
“1. il cavo è precipitato tra la strada ed un areale con sterpaglie che si sarebbero incendiate ma con un fronte di incendio bassissimo individuato (il giorno del sopralluogo) rilevando l'altezza di annerimento su arbusti limitrofi e pali di recinzione. Gli stessi arbusti proprio per la bassa intensità neppure si sono bruciati ma solo imbruniti nella parte bassa della chioma mentre la parte superiore
è rimasta perfettamente indenne;
inoltre, la “testa” e la “coda” dell'incendio sono in contraddizione con la direzione del vento rilevata;
questo fa sorgere fondati dubbi sull'effettiva direzione del vento in quel preciso luogo.
2. l'Area 1 interessata dalla presunta primordiale bruciatura è circoscritta e non ha né contiguità né adiacenza con gli altri areali bruciati;
3. l'Area 2 che all'epoca dell'incendio era ricca di sterpaglie secche (vedi foto 4), è rimasta
“prodigiosamente “non coinvolta dall'avvenimento; 4. la velocità massima del vento nelle ore dell'incendio del 12 agosto 2021, era pari a circa 10-15
Km /orari a 2 metri dal suolo, mentre la velocita media del vento era pari a circa 8 Km /orari a 2 metri dal suolo;
entrambe mediamente basse e non idonea alla propagazione dell'incendio stesso;
5. in alcuni casi le stradelle hanno fatto da “striscia taglia fuoco” mentre in altri casi ciò non si è riscontrato, il che si appalesa a dir poco contraddittorio e di certo contrario ad ogni logica;
6. all'interno di aree bruciate si trovano isole di aree perfettamente indenni;
7. all'interno delle aree bruciate pochi giorni dopo l'incendio si sono ritrovate piante di ferula ancora ben piantate al suolo e totalmente integre senza segni di bruciatura, il che sarebbe stato Cont impossibile riscontrare ove l'incendio fosse in correlazione con la caduta del conduttore .
Tali rilievi non hanno invece fatto mutare il convincimento del CTU secondo cui il vento ha favorito il propagarsi dell'incendio in direzione sud. Essendo possibile che l'incendio abbia avuto innesco dal fondo in c.da (che occupa la zona più a nord del vasto areale interessato) e ciò anche in Parte_2 correlazione con la direzione e l'intensità del vento in quella giornata la cui rilevazione è stata effettuata mediante dati forniti dal SIAS.
Ciò posto, dovendo comparare le varie alternative proposte e valutare il raggiungimento di un apprezzabile grado di prova anche statistico-probabilistica sulla dinamica dell'incendio, con riferimento alle osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio e della società convenuta, si ritiene preliminarmente opportuno evidenziare che:
a) il CTP e la società convenuta, pur ipotizzando l'esistenza di altri focolai, non hanno fornito neanche elementi presuntivi per far ritenere quale fosse la loro collocazione e la causa che li ha generati. L'esistenza – astratta - di altre “40 ipotesi” di incendio avrebbe comunque comportato la necessità di fornire qualche fatto concreto aggiuntivo per far ritenere realistica l'esistenza di altri focolai (indagini in corso, rilievi specifici su alcune aree/terreni, circostanze anomale o segnalazioni di attività anomale in quel periodo…). Gli unici argomenti forniti dalla società sono quelli derivanti dall'esame delle immagini e dei luoghi compiuti dal CTP e che comunque ci si appresta ad esaminare;
b) salvo ipotesi di incendi dolosi (e nel caso in esame non vi sono elementi che conducano a tale
Cont conclusione) a fronte di un dato certo (caduta del cavo della la generazione contestuale di più focolai di incendio appare statisticamente meno probabile in assenza di cause scatenanti di vasta portata;
c) sebbene la società abbia tentato di affermare che il troncamento di un cavo non può comportare la produzione di scintille4 è lo stesso CTP a non aver mai escluso tale ipotesi 4 a) p.8 comparsa in cui si afferma che “il tranciamento di una conduttura elettrica, nella generalità dei casi, non produce scintille ma comporta semplicemente il venir meno della corrente” 9 (osservazioni, p. 5 30, 31, 355). Peraltro, se il troncamento di un cavo producesse sempre e comunque l'interruzione istantanea dell'energia elettrica, non sarebbe stabilito che in via precauzionale i Vigili del Fuoco procedano preliminarmente a richiedere all'Ente che somministra energia l'interruzione della linea elettrica. Non è detto poi che la linea elettrica fosse dotata di sistemi di disattivazione automatica o che questi abbiano correttamente funzionato (se esistenti), né la società ha fornito dati sui flussi di energia elettrica di quel giorno. Dunque, non è improbabile che la caduta di una linea elettrica possa causare la produzione di scintille e che il cavo possa essere anche per un breve periodo in tensione;
d) diventa molto probabile che, se nella zona in cui è caduto il cavo si verifica un incendio, esso, in assenza di altri elementi di prova contraria, sia stato causato proprio dalla caduta di quel cavo;
e) tale probabilità è altresì più elevata se si considera che l'incendio è localizzato nel punto di caduta del cavo e solo nelle aree poste in direzione del vento;
f) è da escludere che il cavo, come pur ipotizzato incidentalmente dalla società convenuta (p.15 comparsa), sia stato tranciato volontariamente, o trovato in tale condizione perché raggiunto dalle fiamme già prima divampate per altra causa. Trattasi di un cavo posto ad altezza elevata, non facilmente raggiungibile se non con l'uso di gru o particolari imbracature e non si è a conoscenza di indagini in corso, segnalazioni o denunce. Sempre in considerazione dell'altezza del cavo è altamente inverosimile che l'altezza delle fiamme fosse tale da portare a fusione il cavo. Il teste ha dichiarato “che le fiamme erano alte per via della CP_5 vegetazione”, ma nell'area interessata dal cavo non vi erano alberi ad alto fusto ma appunto
“sterpaglie e qualche rovo”;
g) le considerazioni del CTP, dott. non prendono in minima considerazione gli interventi Per_7
di spegnimento effettuati dai Vigili del fuoco e dagli altri soccorritori, sicché le rilevazioni effettuate sulla propagazione dell'incendio potrebbero essere falsate da interventi umani effettuati nel corso dell'emergenza.
Ciò posto, venendo alle osservazioni critiche del CTP esse non sono condivisibili, non quanto agli accertamenti compiuti, ma in relazione alle conseguenze che se ne vogliono trarre: sul punto 1) il CTP appare contraddittorio nella parte in cui, dapprima concorda con il CTU sulla intensità e direzione del vento, ma poi ritiene in altre parti della consulenza che tale direzione non è plausibile. Ora, se è pur vero che l'intensità e la direzione del vento non seguono una costante e possono essere soggette a variazioni e lievi evoluzioni, è preferibile sempre attenersi alle rilevazioni effettuate dal SIAS, acquisite agli atti, piuttosto che a presunzioni personali, se pur basate su alcuni
Co 5 In particolare a p. 35 “Ne discende che anche se la caduta del conduttore ossa avere in ipotesi generato un piccolo incendio limitato e circoscritto alla sola Area 1….” 10 riscontri sul campo. Inoltre, la circostanza che il fronte di fuoco fosse basso, non diminuisce la sua diffusività; l'esistenza di un fronte “sfrangiato” sull'area 1 (p.14) pare confermare che la direzione del vento abbia contrastato l'avanzata delle fiamme sul versante Nord;
sul punto 2) secondo il CTP “l'Area 1 interessata dalla presunta primordiale bruciatura è circoscritta e non ha né contiguità né adiacenza con gli altri areali bruciati”, dunque sarebbe stato impossibile per il fuoco attraversare la strada e bruciare l'area in questione.
Tale conclusione appare viziata nelle premesse. Il CTP non pare considerare l'ipotesi, altamente verosimile, che il cavo cadendo da altezza così elevata, prima di posizionarsi in maniera statica sul terreno, abbia attraversato sia l'area 1 che l'area 3 e che dunque, generando scintille abbia creato più punti di innesco nelle due aree. Ed infatti, a ben guardare l'immagine aerea già riprodotta, il palo 2 ricade all'interno dell'area 1 (in particolare in una piccola striscia di terreno bruciata posta tra l'area
2 e la strada) mentre il palo 1 da cui si è staccato il cavo ricade nell'area 3, peraltro in pendenza più elevata rispetto all'area 1 e proprio al confine con la strada. Sul punto si vedano anche le dichiarazioni di Controparte_7
sul punto 3) la circostanza che “l'Area 2 che all'epoca dell'incendio era ricca di sterpaglie secche (vedi foto 4), è rimasta “prodigiosamente “non coinvolta dall'avvenimento” è verosimilmente spiegabile dal fatto – rilevato dallo stesso CTP – che “l'area è circondata dalla strada forma ovoidale non interessata dalle fiamme si trova all'interno di un vasto areale (che comprende tutti i fondi rustici dei ricorrenti) interamente percorso dal fuoco. È possibile quindi che le fiamme, procedendo radenti sul suolo da nord verso sud, abbiano aggirato l'area in esame, verosimilmente protetta da fasce di terreno prive di vegetazione” (vd. repliche del CTU a p. 48)
sul punto 4) sulla velocità di propagazione dell'incendio che non sarebbe stato in grado nell'arco temporale di investire un'area così vasta, dovendosi giungere alla conclusione necessariamente sull'esistenza di altri roghi, si tratta di osservazione ipotetica e comunque non condivisa dal CTU che invece ha evidenziato una intensità velocità massima del vento era di 5-6 m/s
(vento di “brezza”, dai 15 ai 20 km/ora) che secondo la Scala di Beaufort (su terra) è di forza 3-4 su una scala da 0 a 127. Tale circostanza, si ritiene, debba poi essere valutata unitamente ad altri fattori, ed in particolare:
a) alla pendenza dei luoghi, più elevata procedendo a Nord, e che dunque, stando alle stesse premesse del CTU, ha inciso sulla propagazione su quel versante;
b) alla notevole presenza di vegetazione secca;
c) all'assenza di frangi fuoco;
d) alla concreta attività di spegnimento posta in essere dai Vigili del fuoco e da altre unità operative, durante un intervento in notturna.
Sui punti 5 e 6) il CTP ha esaminato l'intera area bruciata verificando punti di non contiguità, inspiegabili se si seguisse la prospettazione del ricorrente e del CTU.
Sull'area 1 si è già detto.
L'area 4 è di dimensioni troppo ridotte per poter trarre conclusioni di ordine generale e comunque
è l'area nei cui pressi sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Inoltre, pare esserci una contiguità proprio in corrispondenza del palo 2.
Non si ha una visione completa dell'eventuale contiguità tra l'area 3 e 6 in quanto la foto circoscrive un'area più ristretta. Peraltro, non è inverosimile che la striscia di fuoco dell'area 8 abbia potuto innescare anche l'incendio nella parte bassa dell'area 6, sempre che la stessa non si stata attinta dal fuoco dall'area 3.
L'area 5 appare circondata da barriere naturali/artificiali.
Le aree 6,8,7,9 sono contigue e si estendono da Nord a Sud, come la direzione del vento. Anche
l'area 10, invero non si comprende se contigua o meno all'area 9 bruciata sul versante est e se in generale tutte le aree 6,8,7,9 e 10 siano contigue sul versante est, il che renderebbe comunque non inverosimile la propagazione dell'incendio verso le zone interessate atteso che il vento spirava dai quadranti di nord-nord/est e nord-nord/ovest verso i quadranti di sud-sud/ovest e sud- sud/est.
Si evidenzia inoltre che tra l'area 9 e 10 (area non circoscritta) la vegetazione è anche più diradata e dunque vi era meno combustibile che consentisse all'incendio di propagarsi, diversamente da quanto si rileva, a prima vista sulle pendici a sud.
Sulla base delle generali premesse esplicitate e sulla base delle argomentazioni qui riportate, nonché dei rilievi critici del CTU, che si condividono, deve ritenersi che l'incendio sia stato causato 12 esclusivamente dalla caduta a terra del cavo MT, in quanto nella comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, quella fornita dal CTU e dal ricorrente prevale sulle altre fornite dalla controparte, ed è supportata da fatti oggettivamente riscontrati.
Il nesso causale non può neanche ritenersi escluso o interrotto dalla circostanza che il fuoco si sia propagato da un fondo all'altro. In assenza, poi, di una esplicita chiamata di terzo e dell'individuazione di un responsabile (corresponsabile) dell'incendio, la difesa non merita altro approfondimento, e ci si riporta per il resto a quanto già esposto in precedenza circa l'irrilevanza ai fini dell'accertamento causale della circostanza che la propagazione del fuoco sia avvenuta anche per altre cause (p. 5 sentenza).
Sull'eventuale concorso colposo del danneggiato
Diversamente, l'esistenza o meno di linee tagliafuoco o l'adozione di altre misure di prevenzione antincendio potrebbero avere rilevo ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto la condotta eventualmente negligente del proprietario potrebbe condurre ad una riduzione/esclusione del risarcimento, qualora si accertasse che la condotta negligente ha contribuito al verificarsi dell'evento dannoso (comma 1)
o la diversa condotta diligente avrebbe evitato del tutto o evitato l'aggravamento del danno (comma
2).
Sotto tale profilo, la società ha solo allegato, in generale, alcuni esempi di buone pratiche antincendio8, aggiungendo che “nessuna dimostrazione viene data ex adverso sull'adempimento di tali attività e sull'adozione delle misure occorrenti.
Quanto sopra trova univoca conferma nella stessa relazione di intervento dei Vigili del Fuoco (sulla quale, e solo su di essa, controparte pretende di suffragare le proprie pretese), i quali hanno rilevato la massiccia presenza di sterpaglie”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 1227 c.c., comma 1 c.c., attiene al contributo eziologico del debitore nella produzione dell'evento dannoso, mentre il comma
2 attiene al rapporto evento-danno conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni (Cass. Sez. 3, sent. n. 4043 del 2013).
L'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché — mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso — la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. civ., Sez.
3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018; ma in senso analogo anche Cass. 25/05/2010, n. 12714 e Cass.
02/03/2012, n. 3240).
Da ciò discende anche che è onere del debitore/danneggiante allegare e dimostrare l'esistenza del mancato adempimento della controparte ad uno specifico dovere (in questo senso, fra le altre vd.
Cass. 10995/2003). E ciò non è avvenuto nel caso di specie, in quanto la società convenuta si è limitata ad elencare una serie di interventi che la parte avrebbe dovuto effettuare, invitando la controparte a provare il corretto adempimento delle prescrizioni e richiamando il verbale dei vigili del fuoco, i quali hanno accertato la presenza di sterpaglie, ma non con specifico riferimento ai terreni del ricorrente.
Inoltre, il CTU ha escluso un obbligo del ricorrente di procedere alla realizzazione di linee tagliafuoco
(comunemente indicate come fasce di interfaccia). Si legge, in particolare, a p. 29 della CTU che: “lo scrivente ha effettuato verifiche presso il Comune di , ed ha così Controparte_8 potuto acquisire la seguente documentazione: 1) Ordinanza n. 41 avente per oggetto “prevenzione incendi anno 2021” emanata dal Sindaco in data 11.05.2021; 2) Elenco (allegato all'Ordinanza sindacale) recante i numeri dei fogli di mappa e delle particelle ricadenti nel territorio di Troina e poste nella fascia di interfaccia soggette all'obbligo di diserbo. In proposito si è accertato che nessuno dei fogli di mappa in cui ricadono i fondi rustici dei ricorrenti risulta compreso nel detto elenco e, conseguentemente, lo stesso può dirsi riguardo alle particelle interessate dall'incendio dell'agosto 2021.
Si riferisce quindi, in conclusione, che nell'anno 2021 tutti i fondi rustici oggetto del presente accertamento erano esenti dall'obbligo di costituzione di fasce di interfaccia (cfr. Ordinanza sindacale ed elenco particellare allegati).
Non è stata dimostrata dalla società alcuna pratica negligente o imprudente del nella Pt_1
gestione dei fondi.
Invero, nel caso in esame, e per quanto di rilievo sotto altri profili, non è stato chiarito del tutto cosa sia andato bruciato nel terreno dei ricorrenti: dunque le deduzioni della società convenuta rimangono sul piano astratto ed ipotetico.
Sulla responsabilità della società convenuta
Quanto alla disciplina della responsabilità applicabile nel caso in esame, a volerla ritenere rientrante nell'alveo dell'art. 2050 c.c. (in quanto derivante da attività pericolosa), oppure nell'alveo dell'art. 14 2051 c.c. (derivante, cioè in concreto dalla relazione con la cosa) l'onere della prova risulta comunque invertito e posto a carico del danneggiante. Nel primo caso, occorre provare di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” superando quella presunzione iuris tantum di colpa del danneggiante, mentre nel secondo caso, occorre provare il “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale.
Sono da definirsi attività pericolose non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Lo stabilire se in concreto un'attività sia da considerare pericolosa costituisce compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. N. 8148/2002)
Inoltre è opportuno ribadire che la presunzione di responsabilità contemplata dalla norma dell'art. 2050 c. c. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (in modo chiaro Cass.
5960/84, ripresa anche da successive sentenze Sez. 3, Sentenza n. 4710 del 29/04/1991, Sez. 3,
Sentenza n. 5484 del 04/06/1998, Sez. L, Sentenza n. 6750 del 01/07/1999, Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
16170 del 19/05/2022).
È dunque, nell'ambito di tali coordinate ermeneutiche, che va valutato se l'attività è da ritenersi pericolosa e se la convenuta abbia fornito la prova liberatoria richiesta.
Con riferimento al primo profilo, dovendosi aver riguardo non solo all'attività in sé ma anche all'esercizio concreto di tale attività, si deve ritenere pericolosa la somministrazione di energia elettrica nel caso in esame, in quanto: a) trattasi di corrente a media tensione;
b) la corrente è distribuita mediante tralicci che attraversano diversi terreni agricoli (quindi con presenza di elevata quantità di materiale infiammabile); c) è la stessa società ad aver rilevato che l'area era stata interessata da altri incendi.
Quanto al secondo profilo, la parte ha contestato al ricorrente di non aver indicato quali tecniche di prevenzione sarebbero state omesse (ma tale onere non incombe sul danneggiato) e che nessun
15 malfunzionamento era stato mai registrato in quell'area (circostanza irrilevante per l'esclusione della responsabilità).
La società ha poi articolato due capitoli di prova per affermare l'esclusione di responsabilità che però non sono stati ammessi in quanto, per quanto scritto nell'ordinanza che li ha rigettati, il livello di manutenzione non sarebbe stata contestata dall'attore. Ad integrazione dell'ordinanza si afferma l'irrilevanza dei capitoli ai fini della decisione, in quanto:
a) la circostanza che l'energia elettrica fosse stata sempre erogata con continuità è irrilevante.
Ovvio che la caduta del cavo è evento singolare, non imprevedibile, che causa una definitiva interruzione della linea elettrica, mentre la qualità e quantità di energia erogata con o senza interruzione può attenere a profili diversi e non strettamente legati alla tenuta dei cavi;
b) l'effettuazione di una presunta ispezione a marzo 2020 - che comunque dovrebbe risultare da registri e documenti in custodia della società – non evidenzia alcun comportamento particolare, tale da far ritenere esclusa la responsabilità della società, in quanto non dimostra l'effettivo stato dei pali e dei cavi e l'effettuazione di opere di ordinaria o straordinaria manutenzione dell'infrastruttura energetica.
Se invece si ragionasse in termini di danno da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la mera condotta diligente della società erogatrice, sarebbe comunque del tutto irrilevante ai fini della prova liberatoria.
Sull'esistenza e quantificazione dei danni
Venendo allora alla quantificazione dei danni, ha affermato la genericità Controparte_1
della prospettazione attorea e la mancata prova dei danni subiti, sostenuti da una consulenza tecnica di parte (e dunque senza alcun valore probatorio pieno) e d'ufficio, nella quale però il professionista incaricato sembra essersi adagiato alle tesi della parte ricorrente addentrandosi in valutazioni presuntive sulla base di fatti non obiettivamente verificati e verificabili a distanza di 18 mesi dall'accaduto.
Sotto tale profilo se è vero che spetta alla parte dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni subiti, la prova del danno può essere raggiunta anche mediante ricorso a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), purché “gravi, precise e concordanti” e nel caso l'ammontare dei danni – non la loro esistenza – sia di incerta determinazione, la liquidazione può avvenire in via equitativa (art. 1226 c.c.).
Anche stavolta, in via preliminare, pare opportuno sottolineare che:
- il CTU, in maniera trasparente, ha rilevato che a distanza di 18 mesi circa dall'accaduto le tracce dell'incendio erano in larga parte scomparse almeno con riferimento “ai seminativi danneggiati dal fuoco, perché si tratta appunto di colture erbacee stagionali e/o di essenze spontanee sostituite da nuove emissioni vegetative nel caso dei pascoli naturali” (p.28);
16 - le valutazioni sono state basate “su elementi attendibili e verificabili, quali sono nel caso in esame: i dati tecnici forniti dai consulenti di parte, i dati catastali e quelli tratti dai fascicoli aziendali su tipologia dei terreni e delle colture, sulle superfici dei terreni coltivabili e di quelli inerbiti naturalmente ed utilizzabili soltanto per il pascolo diretto degli animali, indagini supportante in quest'ultimo caso anche dalle verifiche effettuate sui luoghi e poi anche attraverso i portali telematici cui è stato possibile accedere, quali certamente sono
Google Earth e ForMaps (p.29), sebbene debba precisarsi ai fini di un approccio critico alle conclusioni del CTU che: a) il portale cartografico gratuito Google Earth, non ha restituito immagini riferite all'anno 2021 (p.7 CTU); b) i dati dei fascicoli aziendali si ritiene che non potevano essere acquisiti in autonomia dal CTU, spettando prioritariamente al ricorrente di dimostrare la consistenza e la destinazione dei terreni costituenti l'azienda; c) i dati catastali sono utilizzabili perché sono stati riprodotti dalla parte nel presente giudizio, sebbene già valutati dal CTU ed comunque valutati e rivalutabili in autonomia dal giudice;
- tuttavia, con riferimento agli alberi danneggiati o morti, il CTU conteggiato gli ulivi e ritenuto il conteggio del consulente affidabile perché coincidente quasi totalmente con quello effettuato dal lui (cfr. pag da 17 a 20 CTU) e parimenti per le recinzioni, poiché come spiegato dal CTU (p. 28) “In particolare, nei fondi costituiti esclusivamente da pascoli naturali e/o terreni seminativi non è stato possibile rilevate tracce dell'incendio sul terreno, perché appunto ricoperti da vegetazione recente, tracce che è stato invece possibile individuare su sporadiche o, in qualche caso, diffuse colture arboree e/o arbustive sparse (olivo, pistacchio, mandorlo, ginestra, ecc.), nonché nelle recinzioni in pali di castagno e rete metallica, totalmente o parzialmente danneggiate. Nei fondi rustici ove erano presenti anche (o soltanto) colture arboree (olivo in prevalenza), le tracce del passaggio dell'incendio erano evidenti e, in alcuni fondi, anche particolarmente diffuse, come sarà nel dettaglio spiegato nel prosieguo della presente relazione”;
Ciò posto, deve ritenersi che nessun danno ipotetico possa ritenersi con riferimento agli alberi danneggiati, in quanto oggetto di concreto riscontro del CTU, mentre per quanto riguarda il danno alle colture, esso non pare provato nella sua consistenza ritenendosi che non vi siano sufficienti elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che sui terreni fosse coltivato foraggio o grano:
- la normale destinazione del terreno, peraltro accertata in autonomia dal CTU, non indica l'effettiva utilizzazione del terreno in quel modo;
- la presunzione che nel 2021 fosse coltivato grano o foraggio non può operare sulla sola base che a distanza di un anno e mezzo quella fosse la coltura praticata sul terreno, non avendo neanche riscontro di un periodo antecedente al 2021 tale da far presumere che anche nel periodo intermedio tali colture fossero presenti;
17 - il CTU ha chiarito l'assenza di tracce di seminativi distrutti dall'incendio del 2021, non escludendo, peraltro, la verificazione in data antecedente o successiva al 12.8.2021 di altri incendi;
- la parte non ha fornito neanche un principio di prova in ordine all'avvenuta semina e crescita del foraggio sui terreni interessati dall'incendio e l'effettivo sfruttamento di tutto il terreno a disposizione.
In altri termini, escluso il “danno ambientale” – indimostrato - e il danno derivante dalla presunta perdita delle colturee erbacee, può ritenersi provato il danno agli alberi e alle chiudende.
Nella liquidazione di esso è opportuno ribadire che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum"
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2327 del 31 gennaio 2018).
A tal fine si deve condividere il calcolo elaborato dal CTU (p. 35) nel prospetto che per comodità si richiama [barrando le voci da eliminare dal conteggio]:
Pascolo naturale Ha 30 x €/Ha 120,00 x 25% = € 900,00
Pascolo di foraggere Ha 70 x €/Ha 400,00 x 25% = € 7.000,00 morti n. 85 €/pianta 50,00 x 85 = 4.250,00 Per_3 danneggiati n. 70 €/pianta 50,00 x 70 x 50% = € 1.750,00 Per_3 morti n. 50 €/pianta 30,00 x 50 = € 1.500,00 Per_4 morti n. 60 €/pianta 30,00 x 60 = € 1.800,00 Per_8
Chiudende ml 5500 x €/ml 5,71 x 40% = € 12.562,00
Essendo impossibile determinare con esattezza le condizioni delle recinzioni e degli alberi prima dell'incendio il CTU ha affidato la quantificazione dei danni a criteri di normalità, tenendo conto dell'area in cui le piante sono collocate, alla distribuzione “sparsa” delle stesse (indice di una coltivazione non intensiva legata al fatto che i terreni erano principalmente destinati a pascolo e alla coltivazione di essenze erbacee) e ai costi per il ripristino delle recinsioni sulla base del Prezziario regionale dell'Agricoltura maggiorato del 20%, con adeguamento all'attualità, risalendo i parametri al 2015.
Nel complesso l'ammontare dei danni è pari ad euro 21.862,00, ritenuto congruo alla luce del ragionamento compiuto dal consulente.
Sull'importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno devalutato alla data dell'evento, sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed
18 accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla
“somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
In base ai suddetti calcoli risulta che al 12.8.2021 - data dell'evento dannoso - spettava la somma di euro 19.043,55 che rivalutata anno per anno e con gli interessi legali è pari ad euro 23.760,00.
E a tale somma la società convenuta deve essere condannata.
Spese
Inoltre, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. 15492/2019; Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del
2000).
Poiché le spese non dovranno essere poste a carico della sola ricorrente (non risulta ancora emesso il provvedimento di liquidazione), ma di tutti gli altri soggetti ricorrenti, ognuno ne dovrà rispondere solo pro quota, quantomeno nei rapporti interni.
Atteso che manca nel procedimento di ATP il decreto di liquidazione del CTU e che allo stato, dunque, la parte non ha sopportato alcuna spesa, si ritiene di dover comunque stabilire che la società nulla potrà avere a pretendere da . Parte_1
Le spese di questo giudizio sono liquidate in ragione del “decisum” e sui valori minimi, tenuto conto anche della scarsa attività istruttoria e della semplicità del rito. Si aggiungano IVA, CPA nella misura di legge e rimborso forfettario del 15% per spese generali. Segue prospetto:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. N. 1241/2023:
- accerta e dichiara che a seguito dell'incendio del 12.8.2021 nel Parte_1
Comune di Troina ha subito danni alle sue proprietà site in c.da Licciardello, agro di Troina, al catasto descritto al FG. 52, p.lle 44, 137,138, 139, 143,43, 95, 32, 34, 101, 102, 104 e 105 per un ammontare complessivo di euro 23.760,00 (somma già rivalutata con interessi);
- dichiara che la responsabilità dell'incendio e dei danni è da attribuire alla società convenuta e per l'effetto, Controparte_1
- condanna al pagamento di euro 23.760,00 (somma già rivalutata Controparte_1
con interessi);
- condanna a rifondere a le spese di lite di Controparte_1 Parte_1
questo giudizio liquidate in euro 2.540,00 oltre IVA, CPA nella misura di legge e rimborso forfettario del 15% per spese generali;
- pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica, Controparte_1
da liquidarsi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 675/2022
Enna, 03/02/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Verbale del 6.6.2024 : […] l'incendio si era propagato solo nella direzione in cui spirava il vento, ovvero con direzione sud-est.[…] (quindi provenienza dal versante opposto) 3 “…va precisato che nella relazione tecnica del Dott. vengono indicate le particelle nn. 138, 139, Persona_6 43, 95, 32, 34, 101, 102, 104 e 105, la cui superficie complessiva è decisamente inferiore a quella di Ha 120,00 circa indicata dallo stesso tecnico quale superficie danneggiata. Dalle indagini svolte sui luoghi riguardo a consistenza e ubicazione delle superfici percorse da incendio, nonché dalle verifiche catastali e dall'esame del fascicolo aziendale, si è però potuto dedurre e ritenere molto probabile che anche le particelle nn. 44, 137 e 143, limitrofe e/o addirittura interne alle aree incendiate, abbiano subito analoghi danni da incendio. Essendo esse, peraltro, poste alla stessa quota di quelle contigue, non avrebbero potuto non essere attinte dall'incendio. Le superfici danneggiate si attesterebbero così intorno agli Ha 100,00, superficie comunque inferiore a quella indicata nella relazione del consulente di parte, Dott. ” Per_6 8 6 Verbale del 6.6.2024 – “…Il cavo era poggiato sul terreno e non produceva scintille. La campata attraversava la trazzera e il cavo era poggiato in parte sulla trazzera in parte sul terreno..” 7 Quest'ultima considerazione aggiunta dallo scrivente
11 8 (quali, solo per fare alcuni esempi, il taglio della vegetazione incolta, l'aratura del terreno, il taglio degli arbusti, la eliminazione di rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura, la pulizia dei terreni incolti, la creazione di sentieri o viali para-fuoco, i quali, se fossero stati adottati, avrebbero mantenuto il fuoco radente al suolo, evitandone la propagazione, e di conseguenza i danni tutti lamentati dalla stessa ricorrente (che si ribadisce comunque inesistenti e contestati). 13