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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele INELLA e Maria Parte_1
Antonietta DE SANTIS presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Ersilia DI TILLO ERSILIA, elettivamente domiciliato CP_1 in Campobasso, via Insorti d'Ungheria 70
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver espletato dall' 1.09.1974 alle dimissioni Parte_1 del 31.10.2013, presso l , attività di lavoro consistente in lavori di Controparte_2
costruzione/manutenzione/smantellamento ed ammodernamento di elettrodi aerei e sotterranei a media e bassa tensione (precisamente: dal 1.09.1974 al 31.12.2005) e di misurazione e controllo cabine, con annesso trasporto di lastre di piombo, guida di mezzi meccanici su strade sconnesse, turni di reperibilità notturna e diurna per gestione di guasti su elettrodotti (precisamente: dal 1.01.2006 al 31.10.2013) e che, a seguito dello svolgimento di tali mansioni, aveva contratto patologie quali: “ERNIA DISCALE LOMBARE”,
“MENISCOPATIA DEGENERATIVA” e “SPONDILODISCOARTROSI CERVICALE”, ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, previo CP_1
riconoscimento della natura professionale delle malattie contratte.
pagina 1 di 7 L' si costituiva in giudizio sostenendo che non era stata provata l'esposizione al rischio ed CP_1
il nesso causale.
********
1.Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
In ragione di consolidato orientamento della S.C., il dies a quo della decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità CP_1
permanente va ricercato nel momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia indennizzabile.
La S.C. (Sez. L. Ordinanza n. 2842 del 06/02/2018) ha infatti affermato che “a seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con
l'esistenza della stessa”.
Nella indicata sentenza sono evidenziati i tre elementi rilevanti che il Giudice deve indagare al fine di accertare il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato, che offrano all'assicurato tale ragionevole probabilità di conoscenza: 1) esistenza della malattia;
2) natura professionale;
3) grado di indennizzabilità.
Pertanto, occorre verificare se la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8257 del
24/05/2003, id. n. 27323 del 12/12/2005, n. 10441 dell'8/3/2007, n. 14281 del 28/06/2011).
Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la S.C. ha da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2/08/2003; id. n.
16178 del 18/8/2004; n. 8249 del 11/04/2011, n. 12317 del 7 giugno 2011, n. 14281 del
28/06/2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il pagina 2 di 7 fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità
(cfr. Cass. n. 13806 del 2023).
Si aggiunga che, ad avviso della S.C., l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza, ma altro non
è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie: la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva, invece, (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia.
Tanto premesso, nel caso in esame, i referti allegati, risalenti al 2015, attestano solo l'emergere di alcune patologie, giammai l'origine professionale;
deve quindi ritenersi, valutato il complessivo materiale probatorio di cui si dispone, che la effettiva consapevolezza/conoscibilità della malattia professionale in capo al ricorrente possa essere collocata nella data di presentazione delle domande amministrative del 23.06.2020 e
24.06.2020.
Peraltro, come noto, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n.
1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di CP_3
diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato. (Cass. Sez. L., 11/10/2022, n.
29532, Rv. 665832 - 01).
Di conseguenza, in applicazione dei menzionati principi, visti i rigetti delle domande amministrative, collocati nell'ottobre 2020, nonché la successiva impugnativa per via gerarchica, con ulteriore rigetto del 19.10.2022 in seguito a visita collegiale medica, preso atto della proposizione del presente ricorso in data 20.12.2022, notificato all' il CP_1
22.12.2022, il termine prescrizionale non risulta spirato perché, da ultimo, interrotto dalla notifica della domanda giudiziaria.
L'eccezione va, quindi, rigettata.
pagina 3 di 7 2.Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.
Dalla prova testimoniale svolta (con escussione di due ex colleghi di lavoro) è emerso che nel corso della sua attività lavorativa il ricorrente ha svolto le mansioni ed attività analiticamente descritte in ricorso.
I testimoni hanno infatti confermato che il ricorrente: ha svolto mansioni di costruzione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di elettrodotti a media e bassa tensione, comportanti deforestazione e taglio alberi, scavi e getti per sostegni, trasporto a picchetto dei sostegni, loro verticalizzazione manuale, lavori in altezza, stesura e tesatura conduttori;
ha svolto mansioni di addetto rete, attività di misurazione e controllo delle cabine, trasportando a mano lastre di piombo dal punto in cui poteva accedere il mezzo fino alla cabina;
ha svolto lavoro straordinario e turni di reperibilità notturna e diurna per la gestione degli interventi su guasti e guida di automezzi aziendali;
ha partecipato per diversi giorni consecutivi agli interventi urgenti eseguiti in occasione dell'emergenza neve a Campobasso e provincia;
ha operato in cantieri inaccessibili ai mezzi meccanici, effettuando quindi i vari trasporti manualmente;
ha effettuato carichi e scarichi manualmente, non disponendo -in molte occasioni- di muletti elevatori;
ha effettuato trasporto e successiva verticalizzazione dei sostegni e dei contropali di legno.
Tali attività sono state svolte in modo continuativo e ripetitivo.
L' , come detto, non ha specificamente contestato in fatto quanto dedotto dal ricorrente, CP_1 avendo invece dedotto l'assenza di documentazione dalla quale risulti l'esposizione del ricorrente al rischio e l'assenza del nesso causale.
La Cassazione ha precisato che, pur laddove vi è l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità", il lavoratore ha l'onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, spettando poi all'istituto assicuratore dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 03/04/2008, n. 8638; vedi anche, con riferimento al vecchio regime, ma trattasi di principio generale “in tema di onere probatorio nelle cause per rendita da inabilità professionale, il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ.
e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene
pagina 4 di 7 della lavorazione svolta, tenuto conto che l'attuale tabella all.4 al d.P.R. n.1124 del 1965 è formulata indicando, per alcune malattie, la tradizionale lavorazione costituita da mansione tipica e per altre, onde ampliare la tutela del lavoratore e in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indicando l'agente patogeno e, genericamente, tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore patogeno. Conseguentemente, nel primo caso è sufficiente che il lavoratore alleghi e provi - con testi, con il libretto di lavoro, con la non contestazione del convenuto - di esser stato addetto alla mansione tipica, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori”: Cass. civ., Sez. lavoro, 15/05/2007, n. 11087).
3.Va inoltre osservato che il CTU, a seguito di percorso motivazionale immune da vizi logici e da vizi tecnici, che questo GL ritiene di dover condividere, ha accertato che Parte_1
è affetto da spondilodiscoartrosi cervicale;
spondilodiscoartrosi lombare con ernia
[...]
discale L5-S1 e segni EMG di interessamento radicolare a sinistra;
note di gonartrosi bilaterale.
Ad avviso del ctu, sono soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento della spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L5-S1 e segni EMG di interessamento radicolare a sinistra quale malattia professionale, ciò alla luce delle mansioni di cui al ricorso ed alla prova espletata (esposizione alla movimentazione manuale dei carichi in condizioni climatiche non sempre favorevoli, tutte potenzialmente idonee a causare la malattia per la quale è stata avanzata la richiesta di malattia professionale).
Invece, il ctu ha ritenuto non soddisfatto il nesso di causalità materiale per il riconoscimento della spondilodiscoartrosi cervicale e per le note di gonartrosi bilaterale in ginocchia vare.
Ha concluso il ctu nel senso che il quadro clinico menomativo osservato a carico del rachide lombare, facendo riferimento alla voce 213 della tabella delle menomazioni del 12.07.2000 allegata al DM n. 38/2000, è da valutare nella misura dell'8% (otto per cento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vanno, inoltre, condivise le conclusioni del ctu anche in relazione alle osservazioni, mosse da parte ricorrente tramite il proprio ctp, circa il mancato riconoscimento del nesso causale per la problematica della spondilosi cervico-lombare e per la meniscopatia degenerativa dovuta alle posture incongrue delle ginocchia (ginocchia flesse).
Quanto alla prima patologia, il ctu ha infatti osservato che:
“le posture incongrue del rachide cervicale per armare le linee non erano attività che venivano svolte costantemente ma solo occasionalmente in quanto questa non era attività primaria;
se
avesse avuto delle problematiche osteoarticolari del tratto cervicale avrebbe Parte_1
pagina 5 di 7 certamente effettuato accertamenti strumentali in corso di attività lavorativa, avrebbe consultato almeno il suo medico curante se non uno specialista ortopedico ed avrebbe goduto di periodi di malattia: di tutto ciò non si ha contezza negli atti di causa e gli esami citati sono successivi al pensionamento avvenuto nel 2013; gli esami effettuati documentano delle note degenerative, cioè dei quadri iniziali di fenomeni degenerativi a carico del rachide cervicale;
i quadri radiografici osteodegenerativi sono considerati fisiologici con il trascorrere dell'età ed il Sig. , all'epoca in cui si sottoponeva a tali accertamenti, aveva 62 anni Parte_1
e, quindi, il quadro radiologico descritto è assolutamente compatibile con l'età e, di conseguenza, viene considerato un quadro fisiologico per la sua età e non un quadro patologico che differisce in modo sostanziale dalla media delle persone tanto da assurgere a malattia che potrebbe configurare, ove fosse provata l'esposizione al rischio, la malattia professionale”.
Quanto alla carenza di nesso causale rispetto alla meniscopatia degenerativa, il ctu ha inoltre rilevato che:
“le posture incongrue non possono causare una malattia da sovraccarico delle ginocchia ma solo se queste vengono mantenute per lunghi periodi di tempo come, ad esempio, nei piastrellisti i quali hanno le ginocchia flesse e poggiate sul pavimento per poter procedere ad effettuare il loro lavoro;
se il avesse avuto delle problematiche osteoarticolari delle Parte_1
ginocchia avrebbe certamente effettuato accertamenti strumentali in corso di attività lavorativa, avrebbe consultato almeno il suo medico curante se non uno specialista ortopedico ed avrebbe goduto di periodi di malattia: di tutto ciò non si ha contezza negli atti di causa e gli esami citati sono successivi al pensionamento avvenuto nel 2013; l'esame RMN del 21.03.2015 documentava al ginocchio sinistro delle “note di condropatia del piatto tibiale mediale” ed al ginocchio destro delle “lesione intrastrutturale del corno posteriore del menisco mediale con associata condropatia del piatto tibiale”, cioè dei quadri iniziali di fenomeni degenerativi parziali a carico delle ginocchia;
i quadri radiografici osteodegenerativi sono considerati fisiologici con il trascorrere dell'età ed il Sig. , all'epoca in cui si Parte_1
sottoponeva a tali accertamenti, aveva 62 anni e, quindi, il quadro radiologico descritto è assolutamente compatibile con l'età e, di conseguenza, viene considerato un quadro fisiologico per la sua età e non un quadro patologico che differisce in modo sostanziale dalla media delle persone tanto da assurgere a malattia che potrebbe configurare, ove fosse provata l'esposizione al rischio, la malattia professionale”.
Il Tribunale ritiene di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU perché
pagina 6 di 7 rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che sono del tutto convincenti, fondate sull'esame scrupoloso della documentazione clinico-sanitaria presente in atti, acquisita nel contraddittorio tra le parti, sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dal periziando, sulla visita medica di quest'ultimo e con applicazione di criteri obiettivi.
Le considerazioni del ctu sono quindi da condividere;
pertanto, incontestate le modalità di svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente, recepite e condivise le conclusioni del ctu rispetto alle osservazioni mosse da parte ricorrente, la domanda va accolta nei limiti delle conclusioni e delle valutazioni rese dal ctu, sopra riportate.
Il ricorso deve così essere parzialmente accolto, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, a percepire le prestazioni di cui all'art.13, decreto legislativo n.38/00, rapportate alla menomazione dell'8%, condannando l a CP_1
corrispondergli la conseguente prestazione.
4.In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda (rispetto alle malattie professionali prospettate e alla percentuale invocata in ricorso), le spese di lite vanno compensate per la metà, mentre la restante metà va posta a carico dell' CP_1
Le spese di ctu vanno poste integralmente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.In parziale accoglimento della domanda, riconosce in capo al ricorrente Parte_1
il diritto a percepire le prestazioni di cui all'art.13, decreto legislativo n.38/00,
[...] rapportato alla menomazione dell'8% dalla domanda amministrativa, condannando l a CP_1
corrispondergli la conseguente prestazione, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
2.Compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna l al pagamento CP_1
in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in Parte_1
detta proporzione in euro 1.000,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Campobasso, 21 marzo 2025 . Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele INELLA e Maria Parte_1
Antonietta DE SANTIS presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Ersilia DI TILLO ERSILIA, elettivamente domiciliato CP_1 in Campobasso, via Insorti d'Ungheria 70
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver espletato dall' 1.09.1974 alle dimissioni Parte_1 del 31.10.2013, presso l , attività di lavoro consistente in lavori di Controparte_2
costruzione/manutenzione/smantellamento ed ammodernamento di elettrodi aerei e sotterranei a media e bassa tensione (precisamente: dal 1.09.1974 al 31.12.2005) e di misurazione e controllo cabine, con annesso trasporto di lastre di piombo, guida di mezzi meccanici su strade sconnesse, turni di reperibilità notturna e diurna per gestione di guasti su elettrodotti (precisamente: dal 1.01.2006 al 31.10.2013) e che, a seguito dello svolgimento di tali mansioni, aveva contratto patologie quali: “ERNIA DISCALE LOMBARE”,
“MENISCOPATIA DEGENERATIVA” e “SPONDILODISCOARTROSI CERVICALE”, ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, previo CP_1
riconoscimento della natura professionale delle malattie contratte.
pagina 1 di 7 L' si costituiva in giudizio sostenendo che non era stata provata l'esposizione al rischio ed CP_1
il nesso causale.
********
1.Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
In ragione di consolidato orientamento della S.C., il dies a quo della decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la rendita per inabilità CP_1
permanente va ricercato nel momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia indennizzabile.
La S.C. (Sez. L. Ordinanza n. 2842 del 06/02/2018) ha infatti affermato che “a seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con
l'esistenza della stessa”.
Nella indicata sentenza sono evidenziati i tre elementi rilevanti che il Giudice deve indagare al fine di accertare il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato, che offrano all'assicurato tale ragionevole probabilità di conoscenza: 1) esistenza della malattia;
2) natura professionale;
3) grado di indennizzabilità.
Pertanto, occorre verificare se la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8257 del
24/05/2003, id. n. 27323 del 12/12/2005, n. 10441 dell'8/3/2007, n. 14281 del 28/06/2011).
Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la S.C. ha da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2/08/2003; id. n.
16178 del 18/8/2004; n. 8249 del 11/04/2011, n. 12317 del 7 giugno 2011, n. 14281 del
28/06/2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il pagina 2 di 7 fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità
(cfr. Cass. n. 13806 del 2023).
Si aggiunga che, ad avviso della S.C., l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza, ma altro non
è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie: la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva, invece, (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia.
Tanto premesso, nel caso in esame, i referti allegati, risalenti al 2015, attestano solo l'emergere di alcune patologie, giammai l'origine professionale;
deve quindi ritenersi, valutato il complessivo materiale probatorio di cui si dispone, che la effettiva consapevolezza/conoscibilità della malattia professionale in capo al ricorrente possa essere collocata nella data di presentazione delle domande amministrative del 23.06.2020 e
24.06.2020.
Peraltro, come noto, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n.
1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di CP_3
diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato. (Cass. Sez. L., 11/10/2022, n.
29532, Rv. 665832 - 01).
Di conseguenza, in applicazione dei menzionati principi, visti i rigetti delle domande amministrative, collocati nell'ottobre 2020, nonché la successiva impugnativa per via gerarchica, con ulteriore rigetto del 19.10.2022 in seguito a visita collegiale medica, preso atto della proposizione del presente ricorso in data 20.12.2022, notificato all' il CP_1
22.12.2022, il termine prescrizionale non risulta spirato perché, da ultimo, interrotto dalla notifica della domanda giudiziaria.
L'eccezione va, quindi, rigettata.
pagina 3 di 7 2.Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.
Dalla prova testimoniale svolta (con escussione di due ex colleghi di lavoro) è emerso che nel corso della sua attività lavorativa il ricorrente ha svolto le mansioni ed attività analiticamente descritte in ricorso.
I testimoni hanno infatti confermato che il ricorrente: ha svolto mansioni di costruzione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di elettrodotti a media e bassa tensione, comportanti deforestazione e taglio alberi, scavi e getti per sostegni, trasporto a picchetto dei sostegni, loro verticalizzazione manuale, lavori in altezza, stesura e tesatura conduttori;
ha svolto mansioni di addetto rete, attività di misurazione e controllo delle cabine, trasportando a mano lastre di piombo dal punto in cui poteva accedere il mezzo fino alla cabina;
ha svolto lavoro straordinario e turni di reperibilità notturna e diurna per la gestione degli interventi su guasti e guida di automezzi aziendali;
ha partecipato per diversi giorni consecutivi agli interventi urgenti eseguiti in occasione dell'emergenza neve a Campobasso e provincia;
ha operato in cantieri inaccessibili ai mezzi meccanici, effettuando quindi i vari trasporti manualmente;
ha effettuato carichi e scarichi manualmente, non disponendo -in molte occasioni- di muletti elevatori;
ha effettuato trasporto e successiva verticalizzazione dei sostegni e dei contropali di legno.
Tali attività sono state svolte in modo continuativo e ripetitivo.
L' , come detto, non ha specificamente contestato in fatto quanto dedotto dal ricorrente, CP_1 avendo invece dedotto l'assenza di documentazione dalla quale risulti l'esposizione del ricorrente al rischio e l'assenza del nesso causale.
La Cassazione ha precisato che, pur laddove vi è l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità", il lavoratore ha l'onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, spettando poi all'istituto assicuratore dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 03/04/2008, n. 8638; vedi anche, con riferimento al vecchio regime, ma trattasi di principio generale “in tema di onere probatorio nelle cause per rendita da inabilità professionale, il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ.
e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene
pagina 4 di 7 della lavorazione svolta, tenuto conto che l'attuale tabella all.4 al d.P.R. n.1124 del 1965 è formulata indicando, per alcune malattie, la tradizionale lavorazione costituita da mansione tipica e per altre, onde ampliare la tutela del lavoratore e in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indicando l'agente patogeno e, genericamente, tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore patogeno. Conseguentemente, nel primo caso è sufficiente che il lavoratore alleghi e provi - con testi, con il libretto di lavoro, con la non contestazione del convenuto - di esser stato addetto alla mansione tipica, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori”: Cass. civ., Sez. lavoro, 15/05/2007, n. 11087).
3.Va inoltre osservato che il CTU, a seguito di percorso motivazionale immune da vizi logici e da vizi tecnici, che questo GL ritiene di dover condividere, ha accertato che Parte_1
è affetto da spondilodiscoartrosi cervicale;
spondilodiscoartrosi lombare con ernia
[...]
discale L5-S1 e segni EMG di interessamento radicolare a sinistra;
note di gonartrosi bilaterale.
Ad avviso del ctu, sono soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento della spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale L5-S1 e segni EMG di interessamento radicolare a sinistra quale malattia professionale, ciò alla luce delle mansioni di cui al ricorso ed alla prova espletata (esposizione alla movimentazione manuale dei carichi in condizioni climatiche non sempre favorevoli, tutte potenzialmente idonee a causare la malattia per la quale è stata avanzata la richiesta di malattia professionale).
Invece, il ctu ha ritenuto non soddisfatto il nesso di causalità materiale per il riconoscimento della spondilodiscoartrosi cervicale e per le note di gonartrosi bilaterale in ginocchia vare.
Ha concluso il ctu nel senso che il quadro clinico menomativo osservato a carico del rachide lombare, facendo riferimento alla voce 213 della tabella delle menomazioni del 12.07.2000 allegata al DM n. 38/2000, è da valutare nella misura dell'8% (otto per cento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vanno, inoltre, condivise le conclusioni del ctu anche in relazione alle osservazioni, mosse da parte ricorrente tramite il proprio ctp, circa il mancato riconoscimento del nesso causale per la problematica della spondilosi cervico-lombare e per la meniscopatia degenerativa dovuta alle posture incongrue delle ginocchia (ginocchia flesse).
Quanto alla prima patologia, il ctu ha infatti osservato che:
“le posture incongrue del rachide cervicale per armare le linee non erano attività che venivano svolte costantemente ma solo occasionalmente in quanto questa non era attività primaria;
se
avesse avuto delle problematiche osteoarticolari del tratto cervicale avrebbe Parte_1
pagina 5 di 7 certamente effettuato accertamenti strumentali in corso di attività lavorativa, avrebbe consultato almeno il suo medico curante se non uno specialista ortopedico ed avrebbe goduto di periodi di malattia: di tutto ciò non si ha contezza negli atti di causa e gli esami citati sono successivi al pensionamento avvenuto nel 2013; gli esami effettuati documentano delle note degenerative, cioè dei quadri iniziali di fenomeni degenerativi a carico del rachide cervicale;
i quadri radiografici osteodegenerativi sono considerati fisiologici con il trascorrere dell'età ed il Sig. , all'epoca in cui si sottoponeva a tali accertamenti, aveva 62 anni Parte_1
e, quindi, il quadro radiologico descritto è assolutamente compatibile con l'età e, di conseguenza, viene considerato un quadro fisiologico per la sua età e non un quadro patologico che differisce in modo sostanziale dalla media delle persone tanto da assurgere a malattia che potrebbe configurare, ove fosse provata l'esposizione al rischio, la malattia professionale”.
Quanto alla carenza di nesso causale rispetto alla meniscopatia degenerativa, il ctu ha inoltre rilevato che:
“le posture incongrue non possono causare una malattia da sovraccarico delle ginocchia ma solo se queste vengono mantenute per lunghi periodi di tempo come, ad esempio, nei piastrellisti i quali hanno le ginocchia flesse e poggiate sul pavimento per poter procedere ad effettuare il loro lavoro;
se il avesse avuto delle problematiche osteoarticolari delle Parte_1
ginocchia avrebbe certamente effettuato accertamenti strumentali in corso di attività lavorativa, avrebbe consultato almeno il suo medico curante se non uno specialista ortopedico ed avrebbe goduto di periodi di malattia: di tutto ciò non si ha contezza negli atti di causa e gli esami citati sono successivi al pensionamento avvenuto nel 2013; l'esame RMN del 21.03.2015 documentava al ginocchio sinistro delle “note di condropatia del piatto tibiale mediale” ed al ginocchio destro delle “lesione intrastrutturale del corno posteriore del menisco mediale con associata condropatia del piatto tibiale”, cioè dei quadri iniziali di fenomeni degenerativi parziali a carico delle ginocchia;
i quadri radiografici osteodegenerativi sono considerati fisiologici con il trascorrere dell'età ed il Sig. , all'epoca in cui si Parte_1
sottoponeva a tali accertamenti, aveva 62 anni e, quindi, il quadro radiologico descritto è assolutamente compatibile con l'età e, di conseguenza, viene considerato un quadro fisiologico per la sua età e non un quadro patologico che differisce in modo sostanziale dalla media delle persone tanto da assurgere a malattia che potrebbe configurare, ove fosse provata l'esposizione al rischio, la malattia professionale”.
Il Tribunale ritiene di dover condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU perché
pagina 6 di 7 rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che sono del tutto convincenti, fondate sull'esame scrupoloso della documentazione clinico-sanitaria presente in atti, acquisita nel contraddittorio tra le parti, sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dal periziando, sulla visita medica di quest'ultimo e con applicazione di criteri obiettivi.
Le considerazioni del ctu sono quindi da condividere;
pertanto, incontestate le modalità di svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente, recepite e condivise le conclusioni del ctu rispetto alle osservazioni mosse da parte ricorrente, la domanda va accolta nei limiti delle conclusioni e delle valutazioni rese dal ctu, sopra riportate.
Il ricorso deve così essere parzialmente accolto, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, a percepire le prestazioni di cui all'art.13, decreto legislativo n.38/00, rapportate alla menomazione dell'8%, condannando l a CP_1
corrispondergli la conseguente prestazione.
4.In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda (rispetto alle malattie professionali prospettate e alla percentuale invocata in ricorso), le spese di lite vanno compensate per la metà, mentre la restante metà va posta a carico dell' CP_1
Le spese di ctu vanno poste integralmente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.In parziale accoglimento della domanda, riconosce in capo al ricorrente Parte_1
il diritto a percepire le prestazioni di cui all'art.13, decreto legislativo n.38/00,
[...] rapportato alla menomazione dell'8% dalla domanda amministrativa, condannando l a CP_1
corrispondergli la conseguente prestazione, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
2.Compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna l al pagamento CP_1
in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in Parte_1
detta proporzione in euro 1.000,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Campobasso, 21 marzo 2025 . Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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