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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Negli appelli riuniti iscritti ai nn. r.g. 416/2022 e 485/2022 promossi da:
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANDREONI ER e dell'avv. CATANI ERICA ( ) C/O AVV. BERGAMI VALENTINA STRADA C.F._1 Controparte_2
BOLOGNA; ( C/O AVV. VALENTINA Parte_1 C.F._2
BERGAMI VIA NAZARIO SAURO 8 BOLOGNA;
BERGAMI VALENTINA ( ) CORSO MERO DOMICILIATARIO - VIA NAZARIO SAURO 8 C.F._3
BOLOGNA; ,
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. , CP_4 C.F._5
C.F. ), CP_5 C.F._6
C.F. ), CP_6 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. CASSIANI MARCO
APPELLATI
E da
C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. , CP_4 C.F._5
C.F. ), CP_5 C.F._6
C.F. ), CP_6 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. CASSIANI MARCO
APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 11 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CATANI ERICA Parte_1
( ) C/O AVV. VALENTINA BERGAMI VIA NAZARIO SAURO 8 C.F._1
BOLOGNA; ANDREONI ER ( ) C/O AVV. VALENTINA C.F._8
BERGAMI VIA N. SAURO 8 BOLOGNA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “A) quanto all'appello promosso da Controparte_1 Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, ed in accoglimento del presente appello, così giudicare in riforma della Sentenza n. 788/2021 emessa inter partes dal Tribunale di Rimini in data 7.09.2021 e pubblicata in data 8.09.2021, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Maria Lico, all'esito del giudizio sub R.G. n. 4297/2018 del Tribunale di Rimini, non notificata: in accoglimento dei motivi di appello proposti da , riformare i capi impugnati della sentenza di primo grado che Controparte_1 hanno erroneamente ritenuto: Part
non provato il credito vantato da nei confronti della società e dei Sig.ri , e;
Controparte_3 CP_5 CP_4 CP_6 in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito pari ad Euro 108.453,55 in favore di e per l'effetto condannare la società ed i Sig.ri Controparte_1 Controparte_3 CP_5
, e al pagamento in favore di della somma
[...] CP_4 CP_6 Controparte_1 pari ad Euro 108.453,55, ovvero a quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia”. B) quanto all'appello promosso da Controparte:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.;
- in via preliminare di merito, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei novum di controparte di cui al terzo ed al quarto motivo di appello per le motivazioni indicate in atto;
- nel merito, in via principale, previo rigetto dell'avversa richiesta di remissione sul ruolo per l'ammissione dei mezzi istruttori avversarsi perché inammissibile e infondata, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutti i motivi di appello avversario ivi inclusa, per l'effetto, rigettarlo integralmente”;
“in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per e “a) quanto al procedimento R.G. Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
n. 416/2022 le seguenti testuali
CONCLUSIONI
<<voglia l corte di appello adita ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa>
- In via preliminare, in rito, in accoglimento della istanza ex art. 335 c.p.c. proposta, disporre la riunione del procedimento R.G. n. 485/2022 della Corte di Appello di Bologna, al presente procedimento R.G. n. 416/2022;
- Nel merito: accertare e dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi di appello avversari, e per l'effetto rigettare integralmente il gravame proposto ex adverso, e confermare, sul punto, la sentenza di primo grado (nelle statuizioni ivi emesse in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata ex adverso in primo grado, e disattesa).
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da rifondersi al sottoscritto
Procuratore antistatario>>. b) quanto al procedimento R.G. n. 485/2022 le seguenti testuali
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI
<<piaccia all corte di appello adita ogni contraria istanza disattesa previa sospensione>
della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ovvero declaratoria dell'insussistenza, in capo alla stessa, di efficacia esecutiva e previa ammissione di tutte le prove tempestivamente e ritualmente dedotte in primo grado ma non ammesse, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, riformare integralmente la sentenza n. 788/2021 Sent., n. 4297/2018 R.G., pronunciata dal Tribunale Ordinario di Rimini in composizione Monocratica, in data 07.09.2021, depositata il 08.09.2021, così accogliendo le conclusioni precisate dagli appellanti in primo grado e che, di seguito, vengono riproposte:
<<piaccia all corte di appello adita ogni contraria istanza disattesa previa sospensione>
previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, n. 2, e non ammessi [ed, in particolare, per l'ammissione della prova per interpello e per testimoni sui capitoli da 1) a 19) della predetta memoria istruttoria e prova contraria, diretta ed indiretta;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; CTU contabile], previo accertamento delle irregolarità contabili presenti nei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, così come specificatamente individuati in narrativa, con particolare riferimento ai profili relativi all'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e competenze, di tassi usurari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, di interessi anatocistici, nonché alla violazione del dovere di trasparenza nella quale è incorsa l'allora odierna Controparte_7 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, accertare la corretta entità del debito CP_8 residuo che dovrà essere corrisposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
– tempore in favore dell'Istituto di credito convenuto e, previa declaratoria della nullità delle fideiussioni rilasciate dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare che gli stessi CP_4 CP_5 nulla devono in favore dell di credito convenuto. CP_9
In subordine, sempre previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa in istruttoria, accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo garantito rispettivamente dai Sigg.ri e . CP_4 CP_5
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Procuratori, in quanto antistatari.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.>>
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori, in quanto antistatari.”
IN FATTO
1. e agivano in giudizio per sentir accertare Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
l'invalidità di rapporti, di varia tipologia, intercorsi con diverse banche, tra le quali la CP_1
[...]
2. Si costituiva, tra le altre, quest'ultima, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di quanto dovuto alla banca in relazione ai rapporti dedotti.
3. Disposta la separazione delle cause relative a ciascuna delle banche convenute, con sentenza n.
788/2021 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti della CP_10
pagina 3 di 11 , nonchè la riconvenzionale spiegata dalla banca, e Controparte_11
compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare il giudice, respinte le pregiudiziali eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria sammarinese e dichiarata l'improcedibilità delle domande nei confronti di rilevava che parte attrice non aveva specificato il contenuto delle censure CP_6
mosse con riguardo ai rapporti indicati (di conto corrente, apertura di credito, anticipazione SBF, mutuo chirografario), limitandosi ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione a una serie di profili critici potenzialmente afferenti ai contratti bancari (a titolo esemplificativo usura, commissione di massimo scoperto illegittima, invalidità della fideiussione omnibus per indeterminatezza).
Non potevano pertanto essere oggetto di valutazione doglianze connotate da una tale genericità e astrattezza, in quanto un accertamento fondato sulla mera prospettazione in astratto di un vizio aveva natura inevitabilmente esplorativa e pertanto inammissibile.
Andava perciò ribadita l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei termini richiesti da parte attrice in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto un eventuale ordine in tal senso rivolto alla banca non avrebbe avuto un esito rilevante ai fini del giudizio poiché, pur a fronte di una produzione documentale in ottemperanza allo stesso, la fase processuale in cui tale attività si collocava non avrebbe consentito di meglio specificare le doglianze attoree, in ragione del perfezionarsi di decadenze allegatorie.
In questa prospettiva, la mancata attivazione dello strumento di cui all'art. 119 TUB, sebbene non valesse a impedire il ricorso all'art. 210 c.p.c., si poneva, comunque, come ostativa alla possibilità di rimessione in termini per l'espletamento dell'attività di specifica allegazione di cui l'attore era onerato, fondandosi tale istituto sulla non imputabilità alla parte del mancato tempestivo compimento dell'attività processuale, circostanza che nel caso di specie avrebbe potuto fondarsi esclusivamente sull'avvenuto inoltro alla banca della richiesta ex art. 119 TUB anteriormente allo spirare delle decadenze allegatorie.
Nel caso di specie, invece, la richiesta ex art. 119 TUB era datata 15.1.2019, data in cui erano spirate tutte le decadenze relative all'attività di allegazione dei fatti.
Era altresì infondata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta di pagamento della somma di euro 108.453,55 nei confronti di e a titolo di CP_3 CP_3 CP_4 CP_5
saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 12693, in quanto non adeguatamente provata dalla documentazione prodotta dalla banca (docc. 46 e 47), inidonea a fornire prova del credito trattandosi di estratti delle risultanze contabili dei quali un notaio sammarinese aveva certificato la conformità a pagina 4 di 11 quanto risultante da una schermata video e non essendo stati prodotto gli estratti conto completi relativi ai rapporti dedotti.
Andava infine rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata da parte attrice nella comparsa conclusionale, fondata sulla circostanza che la garanzia costituiva contratto “a valle” di una intesa anticoncorrenziale, in quanto sfornita di supporto probatorio relativamente all'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e alla conformità delle fideiussioni oggetto di causa alla stessa.
Né era meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai garanti per indeterminatezza dell'oggetto, essendo nelle stesse specificato l'ammontare massimo garantito, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c.
4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto separati appelli da un lato Controparte_1
e dall'altro e successivamente riuniti. Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2025 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 deducono “violazione e falsa applicazione artt. 101 comma 2, 183 comma 4 c.p.c.”, in quanto, in primo luogo, l'asserita ritenuta genericità ed astrattezza delle censure sollevate si porrebbe in contrasto con quanto ritenuto dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, che aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
in ogni caso, gli odierni appellanti hanno promosso un giudizio di mero accertamento chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare quale fosse, alla data di proposizione della domanda, l'effettivo ammontare del credito residuo vantato dalla banca convenuta in relazione alla complessiva posizione debitoria della CP_3
di cui e erano fideiussori e al momento della costituzione nel giudizio di primo
[...] CP_5 CP_4
grado e l'odierna appellata ha preso posizione in maniera specifica e circostanziata in merito ai rapporti e alle censure dedotte in giudizio, senza nulla eccepire in ordine alla presunta genericità della domanda.
6. Con il secondo motivo si deduce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio nonché del diritto di difesa e del principio di disponibilità dei mezzi di prova” per non avere il tribunale dato ingresso alle prove costituende, seppur tempestivamente richieste (segnatamente, prova per interpello e per testimoni, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile, oltre che prova contraria, diretta ed indiretta) senza alcuna congrua motivazione.
In particolare, l'affermazione secondo la quale “un eventuale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca non avrebbe avuto un esito rilevante ai fini del giudizio in quanto, pur a fronte di
pagina 5 di 11 una produzione documentale della banca in ottemperanza all'ordine, la fase processuale in cui tale attività si colloca non avrebbe consentito di meglio specificare le doglianze attoree, in ragione del perfezionarsi di decadenze allegatorie” sarebbe del tutto erronea per le ragioni già esposte in merito alla illegittima ritenuta genericità ed astrattezza della domanda: l'accertamento "del perfezionarsi di decadenze allegatorie" sarebbe infatti conseguenza immediata e diretta dell'accertamento della inammissibilità della domanda per genericità e astrattezza della stessa, che è stata però rilevata d'ufficio solo in sede di decisione e senza gli inviti previsti dal codice di rito.
Nè parrebbe condivisibile la mancata ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per mancata attivazione dello strumento di cui all'art. 119 TUB, ritenuta "ostativa alla possibilità di essere rimessi in termini per l'espletamento dell'attività di specifica allegazione di cui l'attore è onerato", in quanto la richiesta ex art. 119 TUB era stata avanzata tempestivamente e una volta che la domanda era già stata precisata.
7. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 287 del 1990, degli artt. 115, 116 c.p.c., dell'art. 1938 c.c.” per avere il primo giudice errato nel ritenere priva di supporto probatorio l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e della conformità delle fideiussioni oggetto di causa all'intesa stessa.
La nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto conformi al modello dell'ABI censurato dalla
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 emergerebbe infatti per tabulas dall'esame delle fideiussioni stesse, stipulate su moduli uniformi predisposti unilateralmente e imposti dalla banca, redatti da quest'ultima in conformità dello schema contrattuale denominato “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” e stilato dall'Associazione
Bancaria Italiana nell'ottobre 2002, costituente fatto notorio.
Si censura inoltre il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai garanti per indeterminatezza dell'oggetto per essere in esse specificato l'ammontare massimo garantito conformemente a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c., poiché la semplice lettura di dette fideiussioni renderebbe evidente la loro nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., non contenendo alcuna identificazione delle operazioni bancarie o finanziarie oggetto della garanzia stessa.
Pertanto, il fatto che nelle stesse sia specificato l'ammontare massimo garantito non le renderebbe conformi a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c.
8. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In primo luogo va evidenziato al riguardo che, diversamente da quanto affermato dai sopraindicati appellanti, la banca ha immediatamente contestato, fin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo pagina 6 di 11 grado, il carattere generico e astratto delle censure sollevate nei confronti dei rapporti dedotti in giudizio.
Né assume rilevanza alcuna il contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'indeterminatezza e genericità delle allegazioni contenute in atto di citazione e la diversa valutazione espressa al riguardo dall'ordinanza emessa nel corso del giudizio di primo grado dal magistrato originariamente assegnatario del fascicolo, in quanto, come stabilito dall'art. 177, co. 1, c.p.c., “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa”; in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato appunto che “La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa” (Cass.,. n. 25183/2021).
9. Ciò posto, si osserva che il primo giudice ha correttamente ritenuto la “genericità e astrattezza” delle
“censure rivolte ai rapporti di cui è causa” per essersi gli originari attori limitati “ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in relazione ad una serie di profili critici che possono afferire ai rapporti bancari”; si osserva invero che, effettivamente, le doglianze non contengono alcun concreto riferimento agli specifici rapporti oggetto di causa, dovendosi al riguardo anche sottolineare che sono state promosse cumulativamente, con un unico atto di citazione, più domande nei confronti una pluralità di banche in relazione ai contratti intrattenuti con ciascuna di esse.
In ogni caso, anche il motivo di appello risulta generico e indeterminato, in quanto neppure richiama le specifiche censure formulate al fine di evidenziare, con argomentazioni pertinenti e dettagliate, la loro sufficiente determinatezza, ma si limita anche in questa sede a rilievi astratti e aspecifici, senza mai effettuare un concreto richiamo ai singoli rapporti oggetto di causa ed, eventualmente, alla documentazione contabile prodotta dalla banca.
Deve pertanto concludersi che gli originari attori, oggi appellanti, non hanno adempiuto all'onere, dal quale erano gravati, di allegare specificamente, prima ancora che di provare, i fatti posti a fondamento della domanda, carenza che non può essere colmata, come condivisibilmente ritenuto dal tribunale, tramite richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di c.t.u. contabile.
Per altro verso si osserva che, come affermato dalla più recente giurisprudenza (Cass., n. 23861/2022),
“Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio,
a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non
pagina 7 di 11 necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (conforme a Cass., n. 24641/2021; nel stesso senso la successiva
Cass., n. 9082/2023).
Nel caso di specie, la richiesta ex art. 119 TUB è stata effettuata per la prima volta in corso di causa e soltanto in data 15.1.2019, quando erano già maturate tutte le decadenze allegatorie.
10. Va infine disatteso anche il terzo motivo.
Come è noto le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, hanno affermato il principio secondo il quale i contratti di fideiussione conformi al modello predisposto dall'ABI nel 2003 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
In particolare le clausole contestate sono la “clausola di reviviscenza” (art. 2, secondo cui il fideiussore
è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6 “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e la clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8 che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Ne consegue che un'eventuale nullità potrebbe comunque riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
11. Tanto premesso in linea generale, si rileva che le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate con istituto di credito sammarinese, a garanzia di prestiti ed agevolazioni concesse in favore di società sammarinese;
si dubita pertanto circa l'applicabilità della L. 287/1990 nei confronti dell'appellata.
In ogni caso, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione in senso proprio e non di mera difesa;
ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., unica eccezione che potrebbe rilevare nel caso di specie, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (così da ultimo Cass., n.
pagina 8 di 11 8023/2024), mentre nella fattispecie in esame non risulta essere mai stata formalmente sollevata dalla parte oggi appellante.
12. Infine, l'assunto secondo il quale le fideiussioni omnibus oggetto di causa necessiterebbero, per la loro validità, della specifica individuazione dei rapporti garantiti, è priva di fondamento giuridico, stante appunto la natura “omnibus” di dette garanzie, e tenuto conto, per altro verso, che la stessa parte appellante ammette che ciascuno di detti contratti rechi l'indicazione dell'importo massimo garantito.
13. L'appello in esame va dunque nel complesso respinto.
14. Passando all'appello proposto da con il primo motivo l'appellante Controparte_1
contesta la ritenuta improcedibilità nei confronti di dalla pretesa creditoria fatta valere CP_6
con la domanda riconvenzionale, avendo quest'ultima carattere autonomo e coinvolgendo pertanto tutti
Contr le parti attrici del procedimento di primo grado e, pertanto, anche
15. Con il secondo motivo lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto non provata la pretesa creditoria della banca sulla base della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, e segnatamente il doc. 46, consistente in un estratto del conto corrente n. 02/01/43021 (già n. 2/02/10/5505663), recante un saldo debitore di € 80.345,67, e il doc. 47, ossia l'estratto della posizione n. 02/81/00872 (già n. 5/02/09/0404092) a valere CP_12 sull'affidamento promiscuo n. 10/02/09/0000021 recante un saldo debitore di € 28.107,88, entrambi attestati conformi alla schermata video del terminale da notaio pubblico sammarinese, per un debito complessivo di € 108.453,55, richiesto in via riconvenzionale.
In proposito, dovrebbe tenersi conto dell'efficacia probatoria di dette attestazioni, essendo normativamente previsto che l'atto sottoscritto da notaio fornisca piena prova fino a querela di falso e/o
– comunque – se la scrittura non è espressamente disconosciuta dalla parte.
Al riguardo, né la società né e hanno Controparte_3 CP_5 CP_4 CP_6
proposto querela di falso avverso l'atto del notaio, né hanno disconosciuto e/o contestato i saldi delle due posizioni, essendo le contestazioni formulate del tutto pretestuose. Part In ogni caso, con la propria comparsa di costituzione in primo grado avrebbe provveduto al deposito degli estratti e scalari trimestrali riferiti al conto corrente n. 02/01/43021 e degli estratti e scalari trimestrali del conto anticipi SBF n. 2/02/29/2007332 e del conto anticipi fatture n.
2/02/43/5000840 riferiti alla posizione n. 02/81/00872, sicchè la prova risulterebbe CP_12
adeguatamente fornita.
16. Procedendo immediatamente all'esame del secondo motivo, in quanto potenzialmente assorbente, si osserva che le attestazioni di conformità alla schermata video del terminale del saldo debitorio delle due posizioni sopra indicate rese da un notaio non costituiscono prova del credito vantato, in quanto pagina 9 di 11 assimilabili, tutt'al più, all'estratto di saldaconto previsto dal previgente art. 50 TUB ai soli fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo e ora non più sufficiente neppure a tal fine, prevedendo attualmente l'art. 50 che sia prodotto non già un mero saldaconto, ossia un documento contente il saldo riassuntivo finale del rapporto di conto corrente, bensì un vero e proprio estratto conto, certificato conforme da uno dei dirigenti della banca.
17. Quanto poi agli estratti conto, con relativi scalari, di cui al doc. 42, i suddetti documenti non possono in realtà definirsi tali ai sensi dell'art. 119 TUB, che prevede che l'estratto conto debba consistere in una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto e che quindi debba contenere tutte le informazioni necessarie al riguardo;
nel caso di specie, invece, sono stati prodotti meri elenco di operazioni, senza l'indicazione delle causali, di quali importi siano stati addebitati a titolo di interessi, di commissioni o altri oneri, e privi dell'indicazione e specificazione delle condizioni applicate;
essi, pertanto, non consentono di ricostruire l'effettivo dare-avere tra le parti e quindi non costituiscono adeguata prova della pretesa creditoria vantata dalla banca.
18. La doglianza deve essere pertanto rigettata, con conseguente assorbimento del primo motivo.
19. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
20. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da CP_3
e nonchè l'appello proposto da
[...] CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_1
e compensa tra le parti le spese di lite del grado.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, il 3.6.2025
Il Presidente est.
dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Negli appelli riuniti iscritti ai nn. r.g. 416/2022 e 485/2022 promossi da:
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANDREONI ER e dell'avv. CATANI ERICA ( ) C/O AVV. BERGAMI VALENTINA STRADA C.F._1 Controparte_2
BOLOGNA; ( C/O AVV. VALENTINA Parte_1 C.F._2
BERGAMI VIA NAZARIO SAURO 8 BOLOGNA;
BERGAMI VALENTINA ( ) CORSO MERO DOMICILIATARIO - VIA NAZARIO SAURO 8 C.F._3
BOLOGNA; ,
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. , CP_4 C.F._5
C.F. ), CP_5 C.F._6
C.F. ), CP_6 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. CASSIANI MARCO
APPELLATI
E da
C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. , CP_4 C.F._5
C.F. ), CP_5 C.F._6
C.F. ), CP_6 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. CASSIANI MARCO
APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 11 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CATANI ERICA Parte_1
( ) C/O AVV. VALENTINA BERGAMI VIA NAZARIO SAURO 8 C.F._1
BOLOGNA; ANDREONI ER ( ) C/O AVV. VALENTINA C.F._8
BERGAMI VIA N. SAURO 8 BOLOGNA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “A) quanto all'appello promosso da Controparte_1 Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, ed in accoglimento del presente appello, così giudicare in riforma della Sentenza n. 788/2021 emessa inter partes dal Tribunale di Rimini in data 7.09.2021 e pubblicata in data 8.09.2021, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Maria Lico, all'esito del giudizio sub R.G. n. 4297/2018 del Tribunale di Rimini, non notificata: in accoglimento dei motivi di appello proposti da , riformare i capi impugnati della sentenza di primo grado che Controparte_1 hanno erroneamente ritenuto: Part
non provato il credito vantato da nei confronti della società e dei Sig.ri , e;
Controparte_3 CP_5 CP_4 CP_6 in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito pari ad Euro 108.453,55 in favore di e per l'effetto condannare la società ed i Sig.ri Controparte_1 Controparte_3 CP_5
, e al pagamento in favore di della somma
[...] CP_4 CP_6 Controparte_1 pari ad Euro 108.453,55, ovvero a quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia”. B) quanto all'appello promosso da Controparte:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.;
- in via preliminare di merito, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei novum di controparte di cui al terzo ed al quarto motivo di appello per le motivazioni indicate in atto;
- nel merito, in via principale, previo rigetto dell'avversa richiesta di remissione sul ruolo per l'ammissione dei mezzi istruttori avversarsi perché inammissibile e infondata, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutti i motivi di appello avversario ivi inclusa, per l'effetto, rigettarlo integralmente”;
“in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per e “a) quanto al procedimento R.G. Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
n. 416/2022 le seguenti testuali
CONCLUSIONI
<<voglia l corte di appello adita ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa>
- In via preliminare, in rito, in accoglimento della istanza ex art. 335 c.p.c. proposta, disporre la riunione del procedimento R.G. n. 485/2022 della Corte di Appello di Bologna, al presente procedimento R.G. n. 416/2022;
- Nel merito: accertare e dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto di tutti i motivi di appello avversari, e per l'effetto rigettare integralmente il gravame proposto ex adverso, e confermare, sul punto, la sentenza di primo grado (nelle statuizioni ivi emesse in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata ex adverso in primo grado, e disattesa).
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da rifondersi al sottoscritto
Procuratore antistatario>>. b) quanto al procedimento R.G. n. 485/2022 le seguenti testuali
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI
<<piaccia all corte di appello adita ogni contraria istanza disattesa previa sospensione>
della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ovvero declaratoria dell'insussistenza, in capo alla stessa, di efficacia esecutiva e previa ammissione di tutte le prove tempestivamente e ritualmente dedotte in primo grado ma non ammesse, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, riformare integralmente la sentenza n. 788/2021 Sent., n. 4297/2018 R.G., pronunciata dal Tribunale Ordinario di Rimini in composizione Monocratica, in data 07.09.2021, depositata il 08.09.2021, così accogliendo le conclusioni precisate dagli appellanti in primo grado e che, di seguito, vengono riproposte:
<<piaccia all corte di appello adita ogni contraria istanza disattesa previa sospensione>
previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, n. 2, e non ammessi [ed, in particolare, per l'ammissione della prova per interpello e per testimoni sui capitoli da 1) a 19) della predetta memoria istruttoria e prova contraria, diretta ed indiretta;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; CTU contabile], previo accertamento delle irregolarità contabili presenti nei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, così come specificatamente individuati in narrativa, con particolare riferimento ai profili relativi all'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e competenze, di tassi usurari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, di interessi anatocistici, nonché alla violazione del dovere di trasparenza nella quale è incorsa l'allora odierna Controparte_7 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, accertare la corretta entità del debito CP_8 residuo che dovrà essere corrisposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
– tempore in favore dell'Istituto di credito convenuto e, previa declaratoria della nullità delle fideiussioni rilasciate dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare che gli stessi CP_4 CP_5 nulla devono in favore dell di credito convenuto. CP_9
In subordine, sempre previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa in istruttoria, accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo garantito rispettivamente dai Sigg.ri e . CP_4 CP_5
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti
Procuratori, in quanto antistatari.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.>>
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori, in quanto antistatari.”
IN FATTO
1. e agivano in giudizio per sentir accertare Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
l'invalidità di rapporti, di varia tipologia, intercorsi con diverse banche, tra le quali la CP_1
[...]
2. Si costituiva, tra le altre, quest'ultima, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di quanto dovuto alla banca in relazione ai rapporti dedotti.
3. Disposta la separazione delle cause relative a ciascuna delle banche convenute, con sentenza n.
788/2021 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti della CP_10
pagina 3 di 11 , nonchè la riconvenzionale spiegata dalla banca, e Controparte_11
compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare il giudice, respinte le pregiudiziali eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria sammarinese e dichiarata l'improcedibilità delle domande nei confronti di rilevava che parte attrice non aveva specificato il contenuto delle censure CP_6
mosse con riguardo ai rapporti indicati (di conto corrente, apertura di credito, anticipazione SBF, mutuo chirografario), limitandosi ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione a una serie di profili critici potenzialmente afferenti ai contratti bancari (a titolo esemplificativo usura, commissione di massimo scoperto illegittima, invalidità della fideiussione omnibus per indeterminatezza).
Non potevano pertanto essere oggetto di valutazione doglianze connotate da una tale genericità e astrattezza, in quanto un accertamento fondato sulla mera prospettazione in astratto di un vizio aveva natura inevitabilmente esplorativa e pertanto inammissibile.
Andava perciò ribadita l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei termini richiesti da parte attrice in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto un eventuale ordine in tal senso rivolto alla banca non avrebbe avuto un esito rilevante ai fini del giudizio poiché, pur a fronte di una produzione documentale in ottemperanza allo stesso, la fase processuale in cui tale attività si collocava non avrebbe consentito di meglio specificare le doglianze attoree, in ragione del perfezionarsi di decadenze allegatorie.
In questa prospettiva, la mancata attivazione dello strumento di cui all'art. 119 TUB, sebbene non valesse a impedire il ricorso all'art. 210 c.p.c., si poneva, comunque, come ostativa alla possibilità di rimessione in termini per l'espletamento dell'attività di specifica allegazione di cui l'attore era onerato, fondandosi tale istituto sulla non imputabilità alla parte del mancato tempestivo compimento dell'attività processuale, circostanza che nel caso di specie avrebbe potuto fondarsi esclusivamente sull'avvenuto inoltro alla banca della richiesta ex art. 119 TUB anteriormente allo spirare delle decadenze allegatorie.
Nel caso di specie, invece, la richiesta ex art. 119 TUB era datata 15.1.2019, data in cui erano spirate tutte le decadenze relative all'attività di allegazione dei fatti.
Era altresì infondata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta di pagamento della somma di euro 108.453,55 nei confronti di e a titolo di CP_3 CP_3 CP_4 CP_5
saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 12693, in quanto non adeguatamente provata dalla documentazione prodotta dalla banca (docc. 46 e 47), inidonea a fornire prova del credito trattandosi di estratti delle risultanze contabili dei quali un notaio sammarinese aveva certificato la conformità a pagina 4 di 11 quanto risultante da una schermata video e non essendo stati prodotto gli estratti conto completi relativi ai rapporti dedotti.
Andava infine rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata da parte attrice nella comparsa conclusionale, fondata sulla circostanza che la garanzia costituiva contratto “a valle” di una intesa anticoncorrenziale, in quanto sfornita di supporto probatorio relativamente all'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e alla conformità delle fideiussioni oggetto di causa alla stessa.
Né era meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai garanti per indeterminatezza dell'oggetto, essendo nelle stesse specificato l'ammontare massimo garantito, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c.
4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto separati appelli da un lato Controparte_1
e dall'altro e successivamente riuniti. Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2025 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 deducono “violazione e falsa applicazione artt. 101 comma 2, 183 comma 4 c.p.c.”, in quanto, in primo luogo, l'asserita ritenuta genericità ed astrattezza delle censure sollevate si porrebbe in contrasto con quanto ritenuto dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, che aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
in ogni caso, gli odierni appellanti hanno promosso un giudizio di mero accertamento chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare quale fosse, alla data di proposizione della domanda, l'effettivo ammontare del credito residuo vantato dalla banca convenuta in relazione alla complessiva posizione debitoria della CP_3
di cui e erano fideiussori e al momento della costituzione nel giudizio di primo
[...] CP_5 CP_4
grado e l'odierna appellata ha preso posizione in maniera specifica e circostanziata in merito ai rapporti e alle censure dedotte in giudizio, senza nulla eccepire in ordine alla presunta genericità della domanda.
6. Con il secondo motivo si deduce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio nonché del diritto di difesa e del principio di disponibilità dei mezzi di prova” per non avere il tribunale dato ingresso alle prove costituende, seppur tempestivamente richieste (segnatamente, prova per interpello e per testimoni, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile, oltre che prova contraria, diretta ed indiretta) senza alcuna congrua motivazione.
In particolare, l'affermazione secondo la quale “un eventuale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca non avrebbe avuto un esito rilevante ai fini del giudizio in quanto, pur a fronte di
pagina 5 di 11 una produzione documentale della banca in ottemperanza all'ordine, la fase processuale in cui tale attività si colloca non avrebbe consentito di meglio specificare le doglianze attoree, in ragione del perfezionarsi di decadenze allegatorie” sarebbe del tutto erronea per le ragioni già esposte in merito alla illegittima ritenuta genericità ed astrattezza della domanda: l'accertamento "del perfezionarsi di decadenze allegatorie" sarebbe infatti conseguenza immediata e diretta dell'accertamento della inammissibilità della domanda per genericità e astrattezza della stessa, che è stata però rilevata d'ufficio solo in sede di decisione e senza gli inviti previsti dal codice di rito.
Nè parrebbe condivisibile la mancata ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per mancata attivazione dello strumento di cui all'art. 119 TUB, ritenuta "ostativa alla possibilità di essere rimessi in termini per l'espletamento dell'attività di specifica allegazione di cui l'attore è onerato", in quanto la richiesta ex art. 119 TUB era stata avanzata tempestivamente e una volta che la domanda era già stata precisata.
7. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 287 del 1990, degli artt. 115, 116 c.p.c., dell'art. 1938 c.c.” per avere il primo giudice errato nel ritenere priva di supporto probatorio l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e della conformità delle fideiussioni oggetto di causa all'intesa stessa.
La nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto conformi al modello dell'ABI censurato dalla
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 emergerebbe infatti per tabulas dall'esame delle fideiussioni stesse, stipulate su moduli uniformi predisposti unilateralmente e imposti dalla banca, redatti da quest'ultima in conformità dello schema contrattuale denominato “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” e stilato dall'Associazione
Bancaria Italiana nell'ottobre 2002, costituente fatto notorio.
Si censura inoltre il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai garanti per indeterminatezza dell'oggetto per essere in esse specificato l'ammontare massimo garantito conformemente a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c., poiché la semplice lettura di dette fideiussioni renderebbe evidente la loro nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., non contenendo alcuna identificazione delle operazioni bancarie o finanziarie oggetto della garanzia stessa.
Pertanto, il fatto che nelle stesse sia specificato l'ammontare massimo garantito non le renderebbe conformi a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c.
8. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In primo luogo va evidenziato al riguardo che, diversamente da quanto affermato dai sopraindicati appellanti, la banca ha immediatamente contestato, fin dalla comparsa di risposta nel giudizio di primo pagina 6 di 11 grado, il carattere generico e astratto delle censure sollevate nei confronti dei rapporti dedotti in giudizio.
Né assume rilevanza alcuna il contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'indeterminatezza e genericità delle allegazioni contenute in atto di citazione e la diversa valutazione espressa al riguardo dall'ordinanza emessa nel corso del giudizio di primo grado dal magistrato originariamente assegnatario del fascicolo, in quanto, come stabilito dall'art. 177, co. 1, c.p.c., “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa”; in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato appunto che “La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa” (Cass.,. n. 25183/2021).
9. Ciò posto, si osserva che il primo giudice ha correttamente ritenuto la “genericità e astrattezza” delle
“censure rivolte ai rapporti di cui è causa” per essersi gli originari attori limitati “ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in relazione ad una serie di profili critici che possono afferire ai rapporti bancari”; si osserva invero che, effettivamente, le doglianze non contengono alcun concreto riferimento agli specifici rapporti oggetto di causa, dovendosi al riguardo anche sottolineare che sono state promosse cumulativamente, con un unico atto di citazione, più domande nei confronti una pluralità di banche in relazione ai contratti intrattenuti con ciascuna di esse.
In ogni caso, anche il motivo di appello risulta generico e indeterminato, in quanto neppure richiama le specifiche censure formulate al fine di evidenziare, con argomentazioni pertinenti e dettagliate, la loro sufficiente determinatezza, ma si limita anche in questa sede a rilievi astratti e aspecifici, senza mai effettuare un concreto richiamo ai singoli rapporti oggetto di causa ed, eventualmente, alla documentazione contabile prodotta dalla banca.
Deve pertanto concludersi che gli originari attori, oggi appellanti, non hanno adempiuto all'onere, dal quale erano gravati, di allegare specificamente, prima ancora che di provare, i fatti posti a fondamento della domanda, carenza che non può essere colmata, come condivisibilmente ritenuto dal tribunale, tramite richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di c.t.u. contabile.
Per altro verso si osserva che, come affermato dalla più recente giurisprudenza (Cass., n. 23861/2022),
“Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio,
a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non
pagina 7 di 11 necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (conforme a Cass., n. 24641/2021; nel stesso senso la successiva
Cass., n. 9082/2023).
Nel caso di specie, la richiesta ex art. 119 TUB è stata effettuata per la prima volta in corso di causa e soltanto in data 15.1.2019, quando erano già maturate tutte le decadenze allegatorie.
10. Va infine disatteso anche il terzo motivo.
Come è noto le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, hanno affermato il principio secondo il quale i contratti di fideiussione conformi al modello predisposto dall'ABI nel 2003 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
In particolare le clausole contestate sono la “clausola di reviviscenza” (art. 2, secondo cui il fideiussore
è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6 “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e la clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8 che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Ne consegue che un'eventuale nullità potrebbe comunque riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
11. Tanto premesso in linea generale, si rileva che le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate con istituto di credito sammarinese, a garanzia di prestiti ed agevolazioni concesse in favore di società sammarinese;
si dubita pertanto circa l'applicabilità della L. 287/1990 nei confronti dell'appellata.
In ogni caso, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione in senso proprio e non di mera difesa;
ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., unica eccezione che potrebbe rilevare nel caso di specie, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (così da ultimo Cass., n.
pagina 8 di 11 8023/2024), mentre nella fattispecie in esame non risulta essere mai stata formalmente sollevata dalla parte oggi appellante.
12. Infine, l'assunto secondo il quale le fideiussioni omnibus oggetto di causa necessiterebbero, per la loro validità, della specifica individuazione dei rapporti garantiti, è priva di fondamento giuridico, stante appunto la natura “omnibus” di dette garanzie, e tenuto conto, per altro verso, che la stessa parte appellante ammette che ciascuno di detti contratti rechi l'indicazione dell'importo massimo garantito.
13. L'appello in esame va dunque nel complesso respinto.
14. Passando all'appello proposto da con il primo motivo l'appellante Controparte_1
contesta la ritenuta improcedibilità nei confronti di dalla pretesa creditoria fatta valere CP_6
con la domanda riconvenzionale, avendo quest'ultima carattere autonomo e coinvolgendo pertanto tutti
Contr le parti attrici del procedimento di primo grado e, pertanto, anche
15. Con il secondo motivo lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto non provata la pretesa creditoria della banca sulla base della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, e segnatamente il doc. 46, consistente in un estratto del conto corrente n. 02/01/43021 (già n. 2/02/10/5505663), recante un saldo debitore di € 80.345,67, e il doc. 47, ossia l'estratto della posizione n. 02/81/00872 (già n. 5/02/09/0404092) a valere CP_12 sull'affidamento promiscuo n. 10/02/09/0000021 recante un saldo debitore di € 28.107,88, entrambi attestati conformi alla schermata video del terminale da notaio pubblico sammarinese, per un debito complessivo di € 108.453,55, richiesto in via riconvenzionale.
In proposito, dovrebbe tenersi conto dell'efficacia probatoria di dette attestazioni, essendo normativamente previsto che l'atto sottoscritto da notaio fornisca piena prova fino a querela di falso e/o
– comunque – se la scrittura non è espressamente disconosciuta dalla parte.
Al riguardo, né la società né e hanno Controparte_3 CP_5 CP_4 CP_6
proposto querela di falso avverso l'atto del notaio, né hanno disconosciuto e/o contestato i saldi delle due posizioni, essendo le contestazioni formulate del tutto pretestuose. Part In ogni caso, con la propria comparsa di costituzione in primo grado avrebbe provveduto al deposito degli estratti e scalari trimestrali riferiti al conto corrente n. 02/01/43021 e degli estratti e scalari trimestrali del conto anticipi SBF n. 2/02/29/2007332 e del conto anticipi fatture n.
2/02/43/5000840 riferiti alla posizione n. 02/81/00872, sicchè la prova risulterebbe CP_12
adeguatamente fornita.
16. Procedendo immediatamente all'esame del secondo motivo, in quanto potenzialmente assorbente, si osserva che le attestazioni di conformità alla schermata video del terminale del saldo debitorio delle due posizioni sopra indicate rese da un notaio non costituiscono prova del credito vantato, in quanto pagina 9 di 11 assimilabili, tutt'al più, all'estratto di saldaconto previsto dal previgente art. 50 TUB ai soli fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo e ora non più sufficiente neppure a tal fine, prevedendo attualmente l'art. 50 che sia prodotto non già un mero saldaconto, ossia un documento contente il saldo riassuntivo finale del rapporto di conto corrente, bensì un vero e proprio estratto conto, certificato conforme da uno dei dirigenti della banca.
17. Quanto poi agli estratti conto, con relativi scalari, di cui al doc. 42, i suddetti documenti non possono in realtà definirsi tali ai sensi dell'art. 119 TUB, che prevede che l'estratto conto debba consistere in una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto e che quindi debba contenere tutte le informazioni necessarie al riguardo;
nel caso di specie, invece, sono stati prodotti meri elenco di operazioni, senza l'indicazione delle causali, di quali importi siano stati addebitati a titolo di interessi, di commissioni o altri oneri, e privi dell'indicazione e specificazione delle condizioni applicate;
essi, pertanto, non consentono di ricostruire l'effettivo dare-avere tra le parti e quindi non costituiscono adeguata prova della pretesa creditoria vantata dalla banca.
18. La doglianza deve essere pertanto rigettata, con conseguente assorbimento del primo motivo.
19. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
20. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da CP_3
e nonchè l'appello proposto da
[...] CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_1
e compensa tra le parti le spese di lite del grado.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, il 3.6.2025
Il Presidente est.
dott. Manuela Velotti
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