Articolo 4 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1198
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 novembre 1960
Art. 4.
L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 3).
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della, spesa dell'Amministrazione stessa.
I capitoli di spesa di detta Amministrazione, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960