Articolo 1 della Legge 15 luglio 1982, n. 446
Articolo 2
Versione
18 luglio 1982
Art. 1.
I pacchi postali da avviare per via di superficie diretti a destinatari residenti in Polonia vengono accettati dagli uffici postali della Repubblica italiana in esenzione da qualsiasi diritto postale e doganale e senza l'osservanza di alcuna formalita' valutaria e doganale.
Entrata in vigore il 18 luglio 1982