Articolo 10 della Legge 2 agosto 1990, n. 233
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 agosto 1990
Art. 10. (Prosecuzione volontaria) 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1 luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito e' determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7.
L'importo del contributo volontario minimo non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.
3. Gli assicuratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriore al 1 luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E.
4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Entrata in vigore il 28 agosto 1990
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