Articolo 1 della Legge 28 marzo 2001, n. 145
Articolo 2
Versione
9 maggio 2001
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
Entrata in vigore il 9 maggio 2001
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