Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/03/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02621/2025REG.PROV.COLL.
N. 02850/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2850 del 2024, proposto da
NZ TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Bertolin, Christian Giordano, Andrea Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
LB GO S.p.A., LB GO S.p.A. (Ora Capri Footwear TRs S.r.l.), non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00932/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Sviluppo Toscana Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e udito l’avvocato Emanuele Bertolin. Si dà atto che l'avv. Nicola Gentini ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla società NZ TR s.p.a. contro la Regione Toscana e nei confronti di Sviluppo Toscana s.p.a. e dei Ministeri indicati in epigrafe per l’annullamento:
- del decreto a firma del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamento atmosferico della Regione Toscana del 22 novembre 2022, n. 23558, con il quale è stato disposto di procedere: - alla revoca del contributo concesso a NZ TR s.p.a. nell'ambito del POR FESR 2014-2020 ( Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese – bando 2017 ) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico dell’immobile sito in Calenzano, Via Vittorio Emanuele n. 10; - al recupero della somma di euro 101.425,31, " maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento "; - al rimborso forfettariamente previsto dal bando pari ad € 1.489,00 “ a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria ”;
- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi e segnatamente: - della nota Dirigente Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, priva di data e protocollo, con cui è stato trasmesso il menzionato decreto dirigenziale n. 23558/2022; - della nota Sviluppo Toscana s.p.a. 11/7/2022, prot. n. 2022 00014527 (prot. Regione n. 279027 del 12/7/2022); - della relazione finale Sviluppo Toscana s.p.a. 10/11/2022, prot. n. 2022 00022854 (prot. Regione n. 430280 dell’11/11/2022);
nonché per l'accertamento del diritto della società ricorrente a veder confermato il contributo di €. 200.000,00, concesso con decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamento della Regione Toscana 21/12/2017, n. 19363, sussistendo tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando di riferimento ed avendo NZ TR s.p.a. portato a termine correttamente e proficuamente l'intervento ammesso al finanziamento, e per la condanna della Regione Toscana e di Sviluppo Toscana S.p.a. alla corresponsione in favore della Società ricorrente dell'importo di euro 98.574,69 a titolo di contributo ancora spettante alla società ricorrente, nonché alla restituzione alla stessa delle somme che venissero pagate o riscosse in corso di causa in forza dell'impugnato decreto dirigenziale 22/11/2022, n. 23558, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi.
1.1.I fatti e le vicende procedimentali sono esposti come segue nella sentenza gravata:
- la società NZ TR S.p.a., con sede in Calenzano (FI), produttrice di materiali per l’edilizia, è proprietaria di un immobile adibito a showroom e sede operativa situato nel suddetto comune, alla Via Vittorio Emanuele n. 10;
- in data 5 settembre 2017 la società presentava domanda di partecipazione al bando suddetto, con riferimento ad un progetto che prevedeva la realizzazione, sull’immobile de quo , di un « Intervento di riqualificazione degli interni e degli esterni e rifacimento della rete impiantistica e della copertura ai fini del miglioramento dell'isolamento termico »;
- il progetto era composto da cinque interventi. L’intervento 1.a concerneva la fornitura e posa in opera di una struttura in legno lamellare; l’intervento 2.a riguardava invece l’installazione di nuovi serramenti ed infissi; entrambi (1.a e 2.a) costituivano oggetto dell’autorizzazione ambientale n. 37/2016, rilasciata dal Comune di Calenzano, ai sensi dell’art. 146 d. lgs. 42/2004, oltre che della s.c.i.a. edilizia presentata presso lo stesso Comune in data 14 settembre 2016, ai sensi dell’art. 145, l.r. n. 65/2014 e art. 19, legge n. 241/1990;
- vi era poi l’intervento 3.a, che prevedeva l’installazione di un nuovo impianto a pompa di calore; e l’intervento 4.a, relativo all’installazione di un nuovo impianto a pompa di calore per acqua sanitaria. Riguardo a detti interventi nn. 3.a e 4.a la società aveva presentato il 22 luglio 2016 una s.c.i.a. edilizia ai sensi dell’art. 145, l.r. n. 65/2014 e art. 19, legge n. 241/1990 presso il Comune di Calenzano;
-era infine previsto l’intervento 5.b, afferente all’installazione di un impianto fotovoltaico. Con riferimento a quest’ultimo intervento, la società aveva presentato in data 8 agosto 2017 un’istanza di autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 146, d.lgs n. 42/2004;
- in sede di domanda di partecipazione (All. 5 del fascicolo di parte ricorrente), al punto n. 29, la società ricorrente aveva espressamente dichiarato: « 29. di avere presentato almeno la richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione di ciascun intervento del progetto »;
- inoltre nell’Allegato L – Dichiarazione titoli abilitativi, il legale rappresentante della società aveva dichiarato: « di aver presentato la richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell’intervento (caso 1) […] e si impegna pertanto a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, la dichiarazione del tecnico che attesti il possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento [immediata cantierabilità] allegando il suddetto titolo »;
- la domanda di NZ TR Sp.a. veniva inserita, in posizione utile, nella graduatoria di ammissione a contributo, approvata con decreto n. 18153 del 1° dicembre 2017. Al progetto presentato dalla società, ammesso al beneficio con decreto dirigenziale n. 19363 del 21 dicembre 2017, era riconosciuto un aiuto pari a €. 200.000,00, a fronte di un investimento di €.543.641,40;
- nel contempo NZ TR S.p.a., il 1° marzo 2018, presentava al Comune di Calenzano una segnalazione certificata di inizio attività edilizia;
- la società sottoscriveva il contratto conseguente all’ammissione a contributo (paragrafo 6.2 del bando) in data 7 marzo 2018, la Regione il successivo 21 marzo;
- il 3 dicembre 2018 la società chiedeva l’erogazione del contributo a titolo di stato avanzamento lavori (SAL), che veniva corrisposto per l’importo di €.101.425,31;
- in data 2 marzo 2020, completati i lavori, l’impresa NZ TR S.p.A. chiedeva l’erogazione del contributo a titolo di saldo;
- Sviluppo Toscana S.p.a., individuata dal punto 5.1 del bando quale organismo intermedio deputato allo svolgimento dell’attività istruttoria, chiedeva più volte integrazioni di natura tecnica e contabile all’odierna ricorrente, per la rendicontazione a saldo, segnalandole ogni volta che « la documentazione presentata risulta incompleta rispetto a quanto previsto dal Bando di riferimento » (pec del 4 dicembre 2020; pec del 21 giugno 2021; pec del 2 dicembre 2021);
- con nota dell’11 luglio 2022 Sviluppo Toscana S.p.a. comunicava a NZ TR S.p.a. l’avvio del procedimento di revoca totale dell’agevolazione, in quanto: «[…] l’impresa non risulta, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, aver presentato la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare l’intervento, ciò in contraddizione a quanto dichiarato nell’allegato L alla domanda di agevolazione; […] alla data di sottoscrizione del contratto l’impresa non risulta in possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell’intervento (così detta immediata cantierabilità) […]»;
- NZ TR S.p.a. presentava le proprie memorie endoprocedimentali;
- infine, con il decreto n. 23558 del 22 novembre 2022 il Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi pubblici locali, recependo le considerazioni del soggetto istruttore, stabiliva « 1. di procedere alla revoca del contributo pari a € 200.000,00 concesso con D.D. n. 19363 del 21/12/2017 alla società NZ TR S.p.a. per il progetto CUP 022 […]; 2. di procedere conseguentemente […] al recupero della somma di euro 101.425,31 erogata a titolo di stato avanzamento lavori e indebitamente percepita dall'impresa, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.)[…]; 3. di dichiarare l’economia per l’importo di € 98,574,69 pari alla differenza tra il contributo pubblico concesso con decreto dirigenziale n. 19363/2017 e la somma erogata a titolo di stato avanzamento lavori […]; 4. di dichiarare la variazione in diminuzione degli accertamenti per la somma di € 83.788,49 corrispondente alla quota UE e STATO […]; 7. di applicare, per quanto espresso in narrativa, il rimborso forfettario previsto dal paragrafo 8.7 del bando pari a € 1.489,00 a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria 8. di stabilire che l'impresa NZ TR S.p.a. [….], provveda al versamento dell'importo di € 103.263,74 (Euro centotremiladuecentosessantatre/74) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente decreto mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Regione Toscana Tesoreria Regionale presso Banco BPM spa [….]; di autorizzare il Settore Contabilità, trascorso inutilmente il termine indicato al punto 9 senza che la somma sia stata incassata, a procedere senza ulteriore preavviso al recupero coattivo, ai sensi di legge e del Regolamento di Contabilità approvato con D.P.G.R. n.61/R del 19.12.2001 e s.m.i. in quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011 […]»;
- la società NZ TR S.p.a., con l’atto introduttivo del presente giudizio, impugnava il suddetto decreto di revoca chiedendone l’annullamento.
1.2. Il tribunale - esposti i motivi di ricorso, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione ed accolta invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - ha ritenuto che, sulla base delle disposizioni del bando pure riportate in motivazione, “ il beneficiario, a pena di inammissibilità del progetto, al tempo della presentazione della domanda di ammissione a contributo, deve aver presentato tutte le domande dirette a conseguire i titoli abilitativi in sede energetica ed edilizia, relativi alla totalità degli interventi finanziati; nonché (immediata cantierabilità) aver conseguito il possesso di titoli abilitativi pienamente idonei a consentire l’immediata esecuzione degli interventi medesimi, tanto sotto il profilo edilizio che energetico, al tempo della sottoscrizione del contratto (art. 3.1, art. 4.3, art. 5.2del bando). In particolare, ai sensi del riportato art. 6.1, la mancanza del titolo abilitativo edilizio al tempo della sottoscrizione del contratto determina ex se la decadenza dal contributo. Nel contempo, le inesatte dichiarazioni rilasciate all’Amministrazione integrano un’ulteriore causa di decadenza, in virtù dell’art. 8.4 del bando ”, senza alcun limite temporale per rilevare tale mancanza.
1.3. Dato quanto sin qui esposto, il tribunale ha respinto i motivi di gravame come segue:
- il primo motivo, ritenendo inapplicabile l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990;
- il terzo motivo, ritenendo l’insussistenza dell’immediata “cantierabilità” al tempo della sottoscrizione del contratto (7 marzo 2018) dell’intervento 5.b; e ritenendo altresì che alla data di presentazione della domanda (5 settembre 2017) non fosse stata depositata nemmeno l’istanza per ottenere il titolo legittimante la sua esecuzione;
- conseguentemente, il secondo motivo, per mancanza di una situazione di legittimo affidamento tutelabile in capo alla società;
- il quarto motivo, ritenendo legittimo l’uso, da parte della Regione Toscana della motivazione per relationem , essendosi riportata nel provvedimento impugnato alla documentazione elaborata dal soggetto istruttore, Sviluppo Toscana;
- il quinto motivo, in applicazione degli articoli 6.1. e 8.4 del bando, non sussistendo i presupposti per la revoca parziale ex art. 8.6 ed escludendo i vizi di irragionevolezza e sproporzione del provvedimento adottato dall’amministrazione, anche in ragione della finalità di tutela della par condicio tra operatori economici e della trasparenza ed imparzialità dell’ agere amministrativo;
- il sesto motivo, a carattere consequenziale, dato che il recupero delle somme trovava titolo nell’art. 12, comma 2 del contratto, applicabile in caso di revoca, e comunque negli artt. 8.6 e 8.7 del bando.
1.4. Respinto il ricorso, le spese processuali sono state poste a carico della ricorrente, secondo il criterio della soccombenza, in favore della Regione Toscana, mentre sono state compensate con le amministrazioni centrali delle quali è stata disposta l’estromissione dal giudizio.
2. La società NZ TR ha proposto appello con nove motivi.
2.1. La Regione Toscana si è costituita per resistere all’appello.
2.2. Con ordinanza cautelare del 30 agosto 2024, n. 3199 è stata sospesa l’esecutività della sentenza appellata.
2.3. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 l’appello è stato assegnato a sentenza, previo deposito di memoria della società appellante e di replica della Regione Toscana.
3. Si ritiene che abbia portata assorbente il secondo motivo di appello.
Esso attiene infatti alla causa di decadenza dal contributo, riguardante il momento in cui l’intervento n. 5.b (installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura) si sarebbe potuto ritenere “cantierabile”, ovvero il momento in cui la società ha richiesto ed ottenuto il titolo per la sua esecuzione.
3.1. Col terzo motivo del ricorso introduttivo la società ricorrente aveva dedotto che, alla data di presentazione della domanda (5 settembre 2017), aveva correttamente presentato al Comune le pratiche edilizie e paesaggistiche volte ad ottenere i titoli abilitativi necessari all’avvio dei lavori e che, alla data di sottoscrizione del contratto (7 marzo 2018), era in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per realizzare il complessivo programma di recupero dell’edificio sotto il profilo energetico.
3.2. Il tribunale ha ritenuto che - contrariamente a quanto dedotto dalla società - ai fini della “ cantierabilità sotto il profilo edilizio dell’intervento consistente nell’installazione di pannelli solari ” non fosse sufficiente la s.c.i.a. depositata il 1° marzo 2018. Ad avviso del primo giudice, l’intervento previsto dalla s.c.i.a. non sarebbe stato quello indicato alla lettera 5.b del contributo, bensì quello, affatto diverso, costituito dalla realizzazione di una “ nuova copertura a falda con demolizione della copertura attuale ”, come attestato anche dal tecnico nella propria “Dichiarazione titoli abilitativi” del 1° marzo 2018 e come desumibile dalla disamina della “relazione tecnica” allegata alla suddetta s.c.i.a.
Il tribunale ha poi ritenuto che l’installazione dei pannelli solari, non oggetto di detta s.c.i.a., fosse stata invece oggetto della s.c.i.a. del 29 aprile 2019, posteriore di quasi un anno rispetto alla data di sottoscrizione del contratto.
3.2.1. Dalla suddetta ricostruzione in fatto, il tribunale ha tratto la duplice conseguenza che:
- alla data della sottoscrizione del contratto (7 marzo 2018) l’intervento di installazione dei pannelli solari non fosse cantierabile;
- al tempo della presentazione della domanda di ammissione al contributo (5 settembre 2017) non fosse stata nemmeno depositata l’istanza volta ad ottenere il titolo edilizio legittimante l’esecuzione dell’intervento denominato 5.b.
3.2.2. Ritenuta perciò la mancanza dei detti due requisiti richiesti per il conseguimento del contributo, il tribunale ha concluso che la decadenza della NZ TR era stata dichiarata correttamente “ in attuazione degli artt. 6.1 del bando, con conseguente revoca dell’ammissione, ex artt. 8.4 e 8.6 del medesimo bando, e legittimità del recupero delle somme erogate, disposta ai sensi dell’art. 12 del contratto ”.
3.3. La società appellante lamenta che la decisione sia scaturita da un’erronea valutazione della fattispecie e delle disposizioni del bando e del contratto nonché da un’errata disamina della documentazione prodotta nel fascicolo di causa.
3.3.1. L’assunto di fondo della NZ TR è che, alla data di sottoscrizione del contratto, la società disponesse dei titoli abilitativi necessari per l’immediata cantierabilità del complessivo progetto di riqualificazione (compreso l’intervento denominato 5.b), come peraltro verificato dagli stessi uffici della Regione Toscana che, prima della sottoscrizione del contratto e, comunque, in occasione dell’erogazione del contributo a titolo di stato di avanzamento lavori, avevano ritenuto sussistenti tutti i requisiti previsti dal bando per l’ammissione al finanziamento di che trattasi.
4. Il motivo di appello è fondato.
4.1. In punto di fatto, risulta quanto segue dalla documentazione prodotta dall’appellante:
- in data 8/8/2017 NZ TR presentava al Comune di Calenzano istanza di autorizzazione ambientale ex art. 146, d.lgs. n. 42/2004;
- nella relazione tecnica 31/7/2017 (doc. n. 28), allegata alla suddetta istanza, si precisava: " sempre al fine di rendere l'edificio energicamente performante ed autosufficiente, in aggiunta alla nuova copertura coibentata, la proprietà ha predisposto un progetto per la collocazione di una serie di pannelli fotovoltaici. Tale impianto ha una potenza totale pari a 80.000 kW e una produzione di energia annua pari a 96 329.98 kWh (equivalente a 1 204.12 kWh/kW), derivante da 320 moduli che occupano una superficie di 521.28 m² ";
- i pannelli fotovoltaici in questione risultavano chiaramente riportati nella tavola 11 unita alla citata relazione tecnica (doc. n. 29);
- il 31/10/2017 il Comune di Calenzano rilasciava l'autorizzazione paesaggistica n. 86/2017 (doc. n. 32) per la realizzazione di tutti gli interventi richiesti con l'istanza dell'8/8/2017, ivi compresa, quindi, l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura;
- successivamente, in data 1°/3/2018 la Società presentava allo stesso Comune una s.c.i.a. in variante (doc. n. 34) a quelle del 22/7/2016 (n. 365) e del 14/9/2016 (n. 425), relative agli interventi 1 e 2;
- in particolare, nella predetta s.c.i.a. 1°/3/2018 veniva: espressamente richiamata l'autorizzazione paesaggistica n. 86/2017 (doc. n. 32); precisato che i lavori avrebbero riguardato anche la demolizione della vecchia copertura e la realizzazione di una nuova " con struttura portante in legno lamellare, e pannelli sandwich, per la creazione di una copertura a capanna " (v. pag. 5); specificato che tra i lavori già autorizzati sotto il profilo paesaggistico, l'unico intervento che non sarebbe stato realizzato riguardava le " vele metalliche esterne, per le quali sarà depositata nuova istanza paesaggistica " (v. pag. 5).
4.2. Date tali risultanze, l’errore in cui è incorso il primo giudice appare essere quello, addebitatogli dalla parte appellante, di averne effettuato una lettura parcellizzata e decontestualizzata, che l’ha condotto ad un’errata ricostruzione della sequenza procedimentale.
Va, infatti, premesso che il T.a.r. ha riconosciuto che la realizzabilità dell’intervento 5.b era stata assentita sotto il profilo ambientale con l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal SUAP del Comune di Calenzano in data 31 ottobre 2017. Sebbene sia evidente che quest’ultima non rilevasse ai fini della cantierabilità sotto il profilo edilizio dell’intervento consistente nell’installazione dei pannelli solari, così come, irrilevante sarebbe, in sé considerata, la relazione tecnica allegata alla domanda di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, tuttavia di quest’ultima il tribunale si sarebbe dovuto occupare perché nella s.c.i.a. in variante presentata, appunto a fini edilizi, in data 1 marzo 2018 l’autorizzazione paesaggistica n. 86/2017 veniva espressamente richiamata.
Tale richiamo consente invero di riferire i lavori oggetto della s.c.i.a. del 1° marzo 2018, ed in particolare quelli di demolizione della vecchia copertura e la realizzazione di una nuova “ con struttura portante in legno lamellare, e pannelli sandwich, per la creazione di una struttura a capanna ”, anche all’installazione dei pannelli fotovoltaici, oggetto della richiamata autorizzazione paesaggistica. D’altronde, che l’installazione dei pannelli solari fosse compresa nella s.c.i.a. in questione si può ricavare a contrario dalla precisazione ivi contenuta che l’unico intervento oggetto dell'autorizzazione n. 86/2017 che non sarebbe stato realizzato era quello delle “ vele metalliche esterne ”, per il quale sarebbe stata depositata nuova istanza paesaggistica: tutti gli altri, compreso quindi l’intervento denominato 5.b, possono essere ritenuti oggetto di s.c.i.a. del 1° marzo 2018.
Da tale data anche l'intervento relativo all'installazione dei pannelli fotovoltaici sarebbe stato perciò immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2, legge n. 241/1990.
Nel medesimo senso depone l'art. 145, comma 5, l.r. Toscana n. 65/2014, secondo cui " La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione " e " l'inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA ".
4.3. La ricostruzione che precede non appare smentita, ma piuttosto confermata, dalla vicenda successiva relativa alla s.c.i.a. del 29 aprile 2019.
Per come si evince dalla successione degli atti sopra riportati, nonché dal contenuto della s.c.i.a. del 29 aprile 2019, questa non è la prima, inoltrata dalla società, nemmeno con riferimento all’intervento di installazione dei pannelli fotovoltaici.
Invero, la nuova pratica edilizia risulta essere stata presentata per eseguire delle varianti agli interventi già autorizzati (da ritenersi consentite, in difetto di contestazione da parte dell’amministrazione, ed in applicazione del punto 6.4 del bando), a seguito di presentazione altresì di una nuova pratica paesaggistica poi approvata con autorizzazione paesaggistica n. 114/2018. Orbene, l’ultima s.c.i.a., presentata appunto nell’aprile 2019, conteneva, oltre alle modifiche apportate all’originaria impostazione progettuale, gli interventi già oggetto delle precedenti s.c.i.a. (nn. 356/2016, 425/2016 e 72/2018), tra i quali - come detto – era da reputarsi compreso l’intervento di installazione dei pannelli fotovoltaici.
4.4. Non appare decisiva in senso contrario alla ricostruzione che precede la relazione tecnica di cui al documento 42, sulla quale si è soffermato pure il T.a.r.
Secondo quest’ultimo, da tale relazione tecnica si evincerebbe che l’intervento segnalato con la pratica del 1° marzo 2018, dunque antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, non avrebbe previsto “ in alcun modo l’installazione di pannelli solari ”: in realtà, dalla lettura del documento in questione – che è datato 5 aprile 2018 – risulta che detto intervento necessitava di un riposizionamento.
Da ciò si può allora trarre conferma che esso fosse compreso nella s.c.i.a. del 1° marzo 2018 e che questa fosse valida ed efficace alla data di sottoscrizione del contratto del 7 marzo 2018, laddove il rinvio del posizionamento e l’aggiornamento della progettazione resi necessari per le varianti in corso d’opera non avrebbero potuto porre nel nulla la fattibilità edilizia dell’intervento alla detta data del 7 marzo 2018, proprio perché si trattava di varianti non vietate, né contestate come vietate da parte dell’amministrazione.
4.5. Quanto poi alla sussistenza dei requisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo (in data 5 settembre 2017, integrata il 15 novembre 2017), risulta dagli atti che la società, oltre ad avere già richiesto in data 8 agosto 2017 l’autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 anche per l’intervento 5.b, aveva presentato, per il tramite del suo progettista, la “dichiarazione titoli abilitativi” in data 20 ottobre 2017 (doc. 8) con la quale faceva presente che dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata depositata “ variante in corso d’opera alle SCIA già depositate ”, come appunto accaduto il 1° marzo 2018.
Trattandosi di adeguare delle s.c.i.a. già depositate, corrispondeva al vero quanto dichiarato nell’allegato L alla domanda di agevolazione.
L’ammissione a contributo di cui al decreto del 1° dicembre 2017, n. 18153 (doc. 9), ribadita con decreto del 21 dicembre 2017 n. 19363 (doc. 10), confermano che alla data di presentazione della domanda la società era in regola con quanto richiesto dal bando.
4.6. D’altronde la difesa regionale ha precisato, in corso di causa, che per la revoca del contributo è risultata determinante l’assenza, non alla data di presentazione della domanda, ma alla data di sottoscrizione del contratto, del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell’intervento 5.b.
Le produzioni sopra riepilogate consentono però di ritenere che questo fosse eseguibile alla data del 7 marzo 2018, in conformità a quanto richiesto dall’art. 3.1 del bando.
4.7. Il provvedimento di revoca impugnato di cui al decreto 22 novembre 2022, basato sulla violazione di tale ultima norma del bando, nonché sugli artt. 6.1 e 8.4 del bando, è perciò illegittimo e va annullato, così come gli atti presupposti e consequenziali impugnati in primo grado.
5. L’accoglimento del motivo di appello sin qui esaminato comporta l’assorbimento dei motivi restanti.
5.1. L’appello va quindi accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso della società NZ TR e vanno come sopra annullati gli atti impugnati; risultando la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando ed il completamento dell’intervento ammesso, la Regione Toscana va condannata a corrispondere alla società NZ TR quanto ancora dovuto a titolo di contributo de quo , oltre interessi fino al soddisfo.
Trattandosi di debito di valuta, in difetto di specifica allegazione del maggior danno, non spetta rivalutazione monetaria.
6. Considerata la peculiarità della vicenda procedimentale, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, dovendosi porre a carico della Regione Toscana il rimborso del contributo unificato dei due gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso della società NZ TR, secondo quanto specificato in motivazione.
Compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO