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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 46/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giovanni Caruso che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona dell'omonimo Controparte_1 C.F._2
titolare, con sede in Messina,
resistente contumace
oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 gennaio 2019 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_2
premesso di aver lavorato alle dipendenze della continuativamente dal 2 luglio Controparte_1
2015 al 30 settembre 2017, in forza di un contratto di lavoro formalizzato solo in data 24 luglio 2015, espletando mansioni di installatore impianti termoidraulici ed elettrici VI liv. per i dipendenti di aziende Pt_3
e cooperative dei settori metalmeccanico e installazione di impianti 2013-2016, con orario di lavoro dalle 7 alle 16 e pausa pranzo di 1 ora, lamentava di aver percepito una retribuzione pari a 200 euro a settimana, inferiore alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché di non aver usufruito di ferie (ad eccezione delle giornate del 14 e 15 agosto), festività e permessi retribuiti e di non aver ricevuto alcun emolumento a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, tfr e indennità sostitutiva del preavviso. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento in proprio favore della somma complessiva di 43.658 euro, di cui 24.300 euro per differenze retributive dal 2 luglio 2015 al 30 settembre 2017, 6.800 euro per tredicesima e quattordicesima mensilità, 3.966 euro per ferie e permessi non goduti, 3.820 euro per tfr, 1.700 euro per indennità sostitutiva del preavviso e 9.072 euro per lavoro straordinario, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Nella contumacia del convenuto, espletata la prova testimoniale, disposta ctu contabile e sostituita l'udienza del 27 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo). Inoltre, laddove agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (v. Cass. n. 2537/2022, n. 4076/2018, n. 3714/2009, n. 1389/2003).
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto: - copia parziale dell'estratto conto previdenziale (1 CP_2
pagina su 2) aggiornato al 14 settembre 2017 dal quale risulta che nei periodi 24 luglio – 31 dicembre 2015,
12 gennaio – 30 giugno 2016 e 16 maggio – 31 luglio 2017 egli ha lavorato alle dipendenze della Idroclim di
Centorrino Giovani in forza di un contratto part time; - copia della lettera di dimissioni del 30 settembre 2017 rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. in ragione dell'asserito mancato pagamento delle retribuzioni (in ordine alla quale tuttavia non vi è prova dell'avvenuta notifica al datore di lavoro); - copia della lettera di messa in mora inoltrata via pec a quest'ultimo in data 21 settembre 2018 e rimasta senza riscontro;
- copia della richiesta di intervento inoltrata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data 29 settembre 2017 (sui cui esiti nulla è stato documentato).
Dei testimoni escussi, e , entrambi ex dipendenti dell'impresa, solo Controparte_3 Testimone_1
il primo ha confermato il periodo di lavoro indicato in ricorso (2 luglio 2015 – 30 settembre 2017) ma fino al maggio 2017, epoca di cessazione del suo rapporto;
generiche sono, invece, le dichiarazioni rese sul punto dal
, il quale non è stato in grado di indicare né la durata del proprio rapporto di lavoro, né il periodo durante Tes_1
il quale egli avrebbe lavorato insieme al limitandosi a precisare: “io ho lavorato per un periodo, ma Pt_2
non ricordo per quanto tempo;
non ricordo l' anno;
ricordo solo che ho lavorato insieme al ricorrente per un breve periodo;
(…) ricordo che quando ho iniziato a lavorarvi il ricorrente era già lì al lavoro”.
Parimenti generiche sono, poi, le dichiarazioni rese dal teste in ordine al presunto lavoro straordinario svolto (“a volte l'orario di lavoro si protraeva fino a tardi;
ma non ricordo sino a quando, forse una volta anche sino alle 20,00”) e al mancato godimento da parte del ricorrente delle ferie e dei permessi retribuiti, in relazione ai quali egli ha riferito di non essere a conoscenza dei fatti.
Il teste ha, invece, confermato che il godeva ogni anno, quali giorni di ferie, CP_3 Pt_2
unicamente del 14 e del 15 agosto, oltre che, come giorni liberi, dei soli festivi e che l'orario, pari a 8 ore giornaliere (dalle 7 alle 16, con un'ora di pausa pranzo), poteva prolungarsi anche sino alle 20, in base alle esigenze di servizio;
egli, però, ha riferito di avere relazioni di parentela e vicinanza con entrambe le parti (“mia mamma è cugina di;
è mio cognato”), nonché della contemporanea pendenza, CP_1 Parte_2 all'epoca dell'escussione, di un procedimento contro il resistente, il che vale a rendere sul punto scarsamente attendibili le sue dichiarazioni.
In tale carente contesto probatorio, non può attribuirsi valore di mancata contestazione alla contumacia della convenuta;
né, difettando la prova degli elementi costitutivi delle pretese azionate in giudizio, può essere attribuita efficacia confessoria all'ingiustificata assenza del all'udienza fissata per il suo CP_1
interrogatorio formale, trattandosi di comportamento valutabile dal giudice ex art. 232 c.p.c., unitamente ad ogni altro elemento di prova.
Si rammenta, infatti, che in materia contrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218, 1453 e
2697 c.c., l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione;
ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del relativo diritto, tra i quali l'adempimento.
Va poi rilevato che nelle controversie di lavoro sono assoggettate a tale vantaggioso criterio di riparto dell'onere probatorio le sole pretese relative alla retribuzione ordinaria, alle mensilità aggiuntive, al tfr e, in generale, a tutti gli emolumenti che la legge o la contrattazione collettiva di settore riconoscono al lavoratore senza ulteriori specifiche condizioni;
sono, invece, assoggettate al criterio generale di cui all'art. 2697 c.c. le voci relative alla maggiorazione per il lavoro festivo o domenicale, al lavoro straordinario e/o supplementare e all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (qui richieste), per i quali grava sul lavoratore un orario probatorio rigoroso, tanto nell'an che nel quantum.
La S.C. ha, infatti, chiarito che il lavoratore che agisce in giudizio “per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n.
26985 del 2009; n. 22751 del 2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; n. 4223 del 1992)” (v. ex multis Cass. n. 15258/2024).
Il medesimo rigore è richiesto, poi, per la prova dell'avvenuto espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, incombendo sul lavoratore che richiede il relativo compenso non già la generica prova dell'an e cioè dell'effettivo espletamento della prestazione oltre i limiti legalmente o contrattualmente stabiliti, bensì anche la prova della sua esatta collocazione temporale, vale a dire l'indicazione del quantum di ore per le quali l'attività lavorativa si è protratta oltre il normale orario di lavoro (v. ex multis Cass. n. 16150/2018).
In definitiva, le pretese volte alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e al compenso per lavoro straordinario, nonché quella relativa al riconoscimento dell'avvenuto espletamento di attività lavorativa anche oltre i periodi regolarizzati, vanno integralmente respinte.
3.- Va del pari respinta la domanda relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Il ricorrente ha, infatti, prodotto copia della lettera di dimissioni datata 30 settembre 2017 e indirizzata alla ditta , con la quale egli avrebbe manifestato alla datrice di lavoro, in maniera inequivocabile, la CP_1
volontà di recedere unilateralmente dal rapporto per giusta causa ex art. 2119 c.c. in ragione dell'asserito mancato pagamento delle retribuzioni;
non vi è, però, prova dell'effettiva consegna e/o notifica di tale atto alla datrice di lavoro, né l'istante ha allegato copia della ricevuta telematica di trasmissione delle dimissioni tramite patronato, così come riferito in sede di richiesta di intervento presentata al competente ITL il 29 settembre
2017 (ove, peraltro, viene indicata quale data delle dimissioni proprio il 29 settembre); ne consegue che trattandosi di atto unilaterale recettizio (v. Cass. n. 33632/2021) e non essendovi prova che esse siano state portate a conoscenza del datore di lavoro, alle stesse non può in questa sede riconoscersi alcun effetto.
4.- Quanto, invece, ai periodi regolarizzati (24 luglio – 31 dicembre 2015, 12 gennaio – 30 giugno 2016
e 16 maggio – 31 luglio 2017) entrambi i testimoni escussi hanno confermato le effettive mansioni svolte e l'orario di lavoro osservato dal escluso lo straordinario. Pt_2
Ne consegue che, in mancanza di prova dell'esatto adempimento datoriale, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento delle somme ancora dovute a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima mensilità (prevista rispettivamente dagli artt. 102 c.c.n.l. di categoria) e tfr. Nulla spetta invece per la quattordicesima, non prevista dalla contrattazione di settore.
Per la determinazione di tali somme è possibile utilizzare gli analitici conteggi elaborati dal nominato ctu, dott. corredati da tabelle agevolmente consultabili e le cui conclusioni, adeguatamente motivate e Per_1
conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di settore, sono rimaste prive di contestazioni.
Occorre tuttavia decurtare le somme quantificate per voci ritenute non dovute.
La va, quindi, condannata a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_2
la somma complessiva di 5.332,61 euro, di cui 1.183,37 per tredicesima e 1.056,34 per tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
5.- L'accoglimento non integrale della pretesa e la sensibile riduzione del dovuto rispetto a quanto richiesto giustificano la compensazione di ¾ delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, applicati i minimi per la semplicità, in 674 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta, nella contumacia della Controparte_1
1) condanna tale impresa individuale a corrispondere in favore di la somma Parte_2
complessiva lorda di 5.332,61 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità e tfr, dovuti per l'attività di installatore impianti termoidraulici ed elettrici VI liv. di categoria, svolta dal 24 luglio al 31 dicembre 2015, dal 12 Pt_3
gennaio al 30 giugno 2016 e dal 16 maggio al 31 luglio 2017;
2) condanna, altresì, la resistente a rimborsare al ricorrente ¼ delle spese del giudizio, liquidato in 674 euro oltre spese generali, iva e cpa, distratto in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 28.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro