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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 9400 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. RN D'CO PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 26/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Biscardo, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 04/09/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TORRI DEL
BENACO al Num. 18 - PARTE II - SERIE A - ANNO1999 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) quanto alla residenza familiare sita in Grezzana (VR), Via Paolo Caliari n. 11 e meglio descritta al n.10 delle premesse, la signora irrevocabilmente si obbliga per ogni effetto di legge a Parte_2
trasferire al signor , che accetta, la propria quota pari a 1/2 (un mezzo) di piena proprietà, Parte_1
essendo la rimante quota di ½ sin all'intero già di titolarità di esso cessionario, su detta consistenza immobiliare contraddistinta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Grezzana al foglio 60, mappale
688 sub. 4(abitazione) e mappale 688 sub. 17(autorimessa pertinenziale), mediante idoneo atto notarile esecutivo dei presenti accordi patrimoniali da stipularsi entro e non oltre il 31/10/2025 e, in ogni caso, entro il termine ultimo di 12 mesi dall'effettiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi oggi intercorrente e per il quale in questa sede si è congiuntamente richiesto il relativo scioglimento. Detti beni dovranno essere trasferiti liberi da ogni peso, vincolo, diritto di prelazione di terzi o da terzi vantato, privilegio, iscrizione o trascrizione pregiudizievoli, dandosi reciprocamente atto le parti che il finanziamento a garanzia del quale gravava ipoteca sugli stessi è stato estinto come risulta la dichiarazione ai sensi dell'art. 40-Bis del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) di in data 09/04/2020. Controparte_1
I signori e precisano che detto trasferimento è sorretto dalla “causa Parte_1 Parte_2
familiare” e nello specifico è volto a concentrare nella persona di la piena ed esclusiva Parte_1 proprietà di detta consistenza immobiliare, adibita a residenza familiare, anche al fine di permettere al medesimo di adempiere le obbligazioni assunte di cui infra, in quanto anch'esse sorrette dalla “causa familiare”. Conseguentemente il predetto trasferimento viene sin d'ora espressamente concordato ed accettato senza corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi oggi intercorrente, come effettivo e definitivo riconoscimento della reale ed integrale titolarità immobiliare in capo al signor;
Parte_1
3) il sig. , nell'ottica sopra indicata, di regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali Parte_1
con il proprio coniuge, si obbliga a versare alla signora , al momento della stipula del Parte_2
definitivo atto notarile di trasferimento a suo favore della proprietà dei suddetti immobili, di cui alla precedente lettera a), da stipularsi entro e non oltre il come sopra concordato termine del 31/10/2025, la complessiva somma "una tantum" di euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero), importo concordemente inteso, in ogni caso, sostitutivo di ogni eventuale assegno di mantenimento e/o divorzile (per quanto quest'ultimo venga espressamente riconosciuto dalla signora Parte_2 come non dovuto);
4) quanto al mantenimento della figlia maggiorenne attualmente non economicamente autosufficiente
, fermo restando l'obbligo di entrambi i ricorrenti di contribuire alle spese come indicate e Persona_1
concordate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, che si ha qui come integralmente riportato e trascritto, ed al mantenimento della suddetta ed in particolare alla miglior prosecuzione degli studi universitari delle medesima sino alla completa indipendenza economica della stessa, secondo le reali possibilità di ognuno commisurate al proprio reddito ed al patrimonio personale mobiliare, il signor si assume per ogni effetto di legge verso la signora , che accetta, l'obbligo Parte_1 Parte_2
di provvedere in via principale al mantenimento della figlia suddetta fino alla conclusione degli studi universitari ed al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima. Le parti all'uopo convengono che potrà continuare a vivere fino alla propria indipendenza economica, e Persona_1
compatibilmente con le proprie scelte di vita, presso la casa sita in Grezzana (VR), Via Paolo Caliari n.
1, come sopra definitivamente trasferita in piena proprietà al padre. Detta obbligazione di mantenimento verrà meno in caso di abbandono prematuro degli studi e ove, conclusi od abbondonati i medesimi, la figlia abbia raggiunto la completa indipendenza economica familiare. Persona_1
5) quanto al mantenimento della figlia maggiorenne attualmente economicamente non totalmente autosufficiente , fermo restando l'obbligo di entrambi i ricorrenti di contribuire alle spese Persona_2
come indicate e concordate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, che si ha qui come integralmente riportato e trascritto, ed al mantenimento della suddetta sino alla completa indipendenza economica della stessa, secondo le reali possibilità di ognuno commisurate al proprio reddito ed al patrimonio personale mobiliare, il signor assume per ogni effetto di legge Parte_1 verso la signora , che accetta, l'obbligo di provvedere in via principale al Parte_2
mantenimento della figlia suddetta finché la stessa non abbia raggiunto la completa indipendenza economica ed anche nell'eventualità che la medesima figlia decidesse di riprendere a tempo pieno gli studi universitari. Detta obbligazione di mantenimento verrà meno in caso di abbandono prematuro degli studi e ove, non intrapresi e/o conclusi i medesimi, la figlia abbia raggiunto la Persona_2
completa indipendenza economica.
Ai fini fiscali le Parti attestano che i trasferimenti patrimoniali concordati con il presente atto, sono consensualmente ritenuti da entrambi elementi funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, si invocano sin d'ora tutti i benefici fiscali ed esenzioni previsti dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni (come chiariti con la circolare 21 giugno 2012, n. 27 e confermati nelle Circolari 29 maggio 2013, n.18 e 21 febbraio 2014, n. 2/E).
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti l'assenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m. I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza .
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
RN D'CO
N. 9400 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. RN D'CO PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 26/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Biscardo, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 04/09/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TORRI DEL
BENACO al Num. 18 - PARTE II - SERIE A - ANNO1999 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) quanto alla residenza familiare sita in Grezzana (VR), Via Paolo Caliari n. 11 e meglio descritta al n.10 delle premesse, la signora irrevocabilmente si obbliga per ogni effetto di legge a Parte_2
trasferire al signor , che accetta, la propria quota pari a 1/2 (un mezzo) di piena proprietà, Parte_1
essendo la rimante quota di ½ sin all'intero già di titolarità di esso cessionario, su detta consistenza immobiliare contraddistinta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Grezzana al foglio 60, mappale
688 sub. 4(abitazione) e mappale 688 sub. 17(autorimessa pertinenziale), mediante idoneo atto notarile esecutivo dei presenti accordi patrimoniali da stipularsi entro e non oltre il 31/10/2025 e, in ogni caso, entro il termine ultimo di 12 mesi dall'effettiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi oggi intercorrente e per il quale in questa sede si è congiuntamente richiesto il relativo scioglimento. Detti beni dovranno essere trasferiti liberi da ogni peso, vincolo, diritto di prelazione di terzi o da terzi vantato, privilegio, iscrizione o trascrizione pregiudizievoli, dandosi reciprocamente atto le parti che il finanziamento a garanzia del quale gravava ipoteca sugli stessi è stato estinto come risulta la dichiarazione ai sensi dell'art. 40-Bis del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) di in data 09/04/2020. Controparte_1
I signori e precisano che detto trasferimento è sorretto dalla “causa Parte_1 Parte_2
familiare” e nello specifico è volto a concentrare nella persona di la piena ed esclusiva Parte_1 proprietà di detta consistenza immobiliare, adibita a residenza familiare, anche al fine di permettere al medesimo di adempiere le obbligazioni assunte di cui infra, in quanto anch'esse sorrette dalla “causa familiare”. Conseguentemente il predetto trasferimento viene sin d'ora espressamente concordato ed accettato senza corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi oggi intercorrente, come effettivo e definitivo riconoscimento della reale ed integrale titolarità immobiliare in capo al signor;
Parte_1
3) il sig. , nell'ottica sopra indicata, di regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali Parte_1
con il proprio coniuge, si obbliga a versare alla signora , al momento della stipula del Parte_2
definitivo atto notarile di trasferimento a suo favore della proprietà dei suddetti immobili, di cui alla precedente lettera a), da stipularsi entro e non oltre il come sopra concordato termine del 31/10/2025, la complessiva somma "una tantum" di euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero), importo concordemente inteso, in ogni caso, sostitutivo di ogni eventuale assegno di mantenimento e/o divorzile (per quanto quest'ultimo venga espressamente riconosciuto dalla signora Parte_2 come non dovuto);
4) quanto al mantenimento della figlia maggiorenne attualmente non economicamente autosufficiente
, fermo restando l'obbligo di entrambi i ricorrenti di contribuire alle spese come indicate e Persona_1
concordate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, che si ha qui come integralmente riportato e trascritto, ed al mantenimento della suddetta ed in particolare alla miglior prosecuzione degli studi universitari delle medesima sino alla completa indipendenza economica della stessa, secondo le reali possibilità di ognuno commisurate al proprio reddito ed al patrimonio personale mobiliare, il signor si assume per ogni effetto di legge verso la signora , che accetta, l'obbligo Parte_1 Parte_2
di provvedere in via principale al mantenimento della figlia suddetta fino alla conclusione degli studi universitari ed al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima. Le parti all'uopo convengono che potrà continuare a vivere fino alla propria indipendenza economica, e Persona_1
compatibilmente con le proprie scelte di vita, presso la casa sita in Grezzana (VR), Via Paolo Caliari n.
1, come sopra definitivamente trasferita in piena proprietà al padre. Detta obbligazione di mantenimento verrà meno in caso di abbandono prematuro degli studi e ove, conclusi od abbondonati i medesimi, la figlia abbia raggiunto la completa indipendenza economica familiare. Persona_1
5) quanto al mantenimento della figlia maggiorenne attualmente economicamente non totalmente autosufficiente , fermo restando l'obbligo di entrambi i ricorrenti di contribuire alle spese Persona_2
come indicate e concordate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, che si ha qui come integralmente riportato e trascritto, ed al mantenimento della suddetta sino alla completa indipendenza economica della stessa, secondo le reali possibilità di ognuno commisurate al proprio reddito ed al patrimonio personale mobiliare, il signor assume per ogni effetto di legge Parte_1 verso la signora , che accetta, l'obbligo di provvedere in via principale al Parte_2
mantenimento della figlia suddetta finché la stessa non abbia raggiunto la completa indipendenza economica ed anche nell'eventualità che la medesima figlia decidesse di riprendere a tempo pieno gli studi universitari. Detta obbligazione di mantenimento verrà meno in caso di abbandono prematuro degli studi e ove, non intrapresi e/o conclusi i medesimi, la figlia abbia raggiunto la Persona_2
completa indipendenza economica.
Ai fini fiscali le Parti attestano che i trasferimenti patrimoniali concordati con il presente atto, sono consensualmente ritenuti da entrambi elementi funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, si invocano sin d'ora tutti i benefici fiscali ed esenzioni previsti dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni (come chiariti con la circolare 21 giugno 2012, n. 27 e confermati nelle Circolari 29 maggio 2013, n.18 e 21 febbraio 2014, n. 2/E).
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti l'assenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m. I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza .
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
RN D'CO