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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2737 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA C/O CP_1
AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVAZIONE
Nella causa civile con riuniti i numeri di R.G.L. 2193/2021, 1355/2021 e
1475/2021
La presente controversia trae origine dal ricorso ex art. 442 c.p.c., con cui la ricorrente ha adito questo Tribunale per il riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2014 e la conseguente attribuzione delle relative prestazioni previdenziali.
L' si è costituito in giudizio eccependo l'intervenuta decadenza del diritto CP_1
azionato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito con modificazioni in L. 11 marzo 1970, n. 83), e contestando nel merito la fondatezza della pretesa. La ricorrente ha sostenuto di aver prestato regolare attività lavorativa agricola alle dipendenze della società cooperativa indicata e che la mancata iscrizione negli elenchi fosse dipesa da un errore amministrativo, richiedendo pertanto l'accertamento giudiziale del proprio diritto.
L'art. 22, comma 1, del D.L. 7/1970 stabilisce un termine decadenziale di 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla conoscenza dello stesso per l'instaurazione dell'azione giudiziaria.
L' ha sostenuto che, a partire dall'art. 38, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, CP_1
n. 98 (convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111), la pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sul proprio sito istituzionale ha valore di notifica. In tale ottica, la mancata iscrizione della ricorrente per l'anno 2014, resa nota mediante pubblicazione telematica in data 15 giugno 2017, ha fatto decorrere il termine decadenziale, spirato il 13 ottobre 2017. Il ricorso introduttivo, depositato il 1° settembre 2018, risulta quindi tardivo.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 15813/2009; Cass. Civ. n.
20795/2010; Cass. Civ. n. 9622/2015) ha ribadito il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 22 del D.L. 7/1970, confermando che il decorso dello stesso determina l'improponibilità dell'azione.
In aggiunta, si osserva che il principio di certezza delle situazioni giuridiche e della stabilità degli atti amministrativi, così come delineato dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 192/2005), impedisce che l'azione sia proposta oltre i termini stabiliti dalla legge, con la conseguenza di rendere inammissibile qualsiasi richiesta tardiva di reiscrizione agli elenchi nominativi.
L'intervenuta decadenza risulta dirimente e preclusiva dell'analisi del merito. La questione, dunque, deve essere considerata assorbente e non vi è luogo a esaminare la fondatezza della pretesa sostanziale della ricorrente.
Va, inoltre, sottolineato che la decadenza dell'azione, essendo preordinata alla tutela dell'interesse pubblico alla certezza e stabilità delle situazioni previdenziali,
è sottratta alla disponibilità delle parti e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale orientamento è conforme all'interpretazione consolidata della Suprema Corte, la quale ha ribadito che l'inosservanza dei termini previsti per l'impugnazione degli atti amministrativi comporta l'irrevocabilità degli stessi, salvo eventuali profili di illegittimità sopravvenuti.
Considerata la complessità interpretativa della normativa e la recente evoluzione giurisprudenziale che potrebbe aver indotto in errore la parte ricorrente, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Si evidenzia, altresì, che la normativa di settore, così come interpretata dalla giurisprudenza più recente, ha generato un quadro di non univoca applicazione, inducendo spesso i soggetti interessati a formulare ricorsi sulla base di un ragionevole convincimento della fondatezza delle proprie pretese. Per tale ragione, in conformità ai principi di equità processuale, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'intervenuta decadenza della ricorrente dal diritto di proporre azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 7/1970;
2. Dichiara l'improponibilità del ricorso;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 06/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo