Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1585
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità intimazione di pagamento e illegittimità pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che le cartelle sottostanti all'intimazione siano state ritualmente notificate e che la mancata impugnazione delle cartelle renda inammissibile l'impugnazione successiva dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto l'eccezione di prescrizione infondata, sulla base degli atti interruttivi depositati che dimostrano il mancato maturare della prescrizione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo in quanto ha ritenuto l'intimazione valida e i crediti dovuti, in base alla rituale notifica delle cartelle sottostanti e alla mancanza di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo in quanto ha ritenuto l'intimazione valida e i crediti dovuti.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione degli interessi moratori

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo in quanto ha ritenuto l'intimazione valida e i crediti dovuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1585
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1585
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo