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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1585/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14073/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollena Trocchia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 REGISTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – RI, Regione Campania, Comune di Pollena Trocchia, Camera di Commercio di Napoli, Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità della intimazione di pagamento ed illegittimità della pretesa creditoria inesistenza ed inesigibilità dei crediti;
- nullità per avvenuta prescrizione dei crediti vantati;
- vizio di motivazione dell'atto impugnato ed illegittimità della pretesa creditoria;
- mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento;
- illegittima applicazione degli interessi moratori.
Chiede:
- annullare pretesa creditoria;
- spese e competenze di giudizio, in favore della procuratrice antistataria. Si costituisce in giudizio Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli.
Chiede:
- l'inammissibilità del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle entrate RI.
Chiede:
- carenza di legittimazione passiva;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio il comune di Pollena Trocchia.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
Non si costituisce in giudizio la Camera Di Commercio Napoli.
All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che dalla documentazione esibita da Agenzia delle Entrate RI, le cartelle sono state ritualmente notificate. La mancata impugnazione delle cartelle determina, l'inammissibilità della sua impugnazione successiva attraverso atti che ne costituiscono la logica ed obbligata esecuzione;
- che l'eccezione di prescrizione è infondata, tenuto conto degli atti interruttivi depositati, non è maturata la prescrizione.
Nel caso in esame il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14073/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollena Trocchia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 REGISTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019861241000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – RI, Regione Campania, Comune di Pollena Trocchia, Camera di Commercio di Napoli, Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità della intimazione di pagamento ed illegittimità della pretesa creditoria inesistenza ed inesigibilità dei crediti;
- nullità per avvenuta prescrizione dei crediti vantati;
- vizio di motivazione dell'atto impugnato ed illegittimità della pretesa creditoria;
- mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento;
- illegittima applicazione degli interessi moratori.
Chiede:
- annullare pretesa creditoria;
- spese e competenze di giudizio, in favore della procuratrice antistataria. Si costituisce in giudizio Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli.
Chiede:
- l'inammissibilità del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle entrate RI.
Chiede:
- carenza di legittimazione passiva;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio il comune di Pollena Trocchia.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
Non si costituisce in giudizio la Camera Di Commercio Napoli.
All'Udienza del 29/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che dalla documentazione esibita da Agenzia delle Entrate RI, le cartelle sono state ritualmente notificate. La mancata impugnazione delle cartelle determina, l'inammissibilità della sua impugnazione successiva attraverso atti che ne costituiscono la logica ed obbligata esecuzione;
- che l'eccezione di prescrizione è infondata, tenuto conto degli atti interruttivi depositati, non è maturata la prescrizione.
Nel caso in esame il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio.