Sentenza breve 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 05/12/2025, n. 22059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22059 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11459/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11459 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad Pakistan, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 18/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;
E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata d'Italia a Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NI RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato.
2. L’intimato Ministero, costituitosi in giudizio, ha dedotto e documentato l’avvenuta fissazione, da parte della competente Sede diplomatica, di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Conseguentemente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
3. All’udienza camerale del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la circostanza dedotta da entrambe le parti – rappresentata, nello specifico, dall’intervenuta attivazione del procedimento volto al rilascio del visto di ingresso – integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a., come del resto sostenuto in modo concorde da entrambe le parti.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve essere valorizzato il comportamento operoso tenuto dall’amministrazione ed il lasso di tempo particolarmente breve tra l’istanza ed il deposito del ricorso. In considerazione di tali circostanze, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate. È posta a carico dell’amministrazione resistente la restituzione alla parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
NI RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RR | AN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.