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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/10/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice EA EL EV ex art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Tra le parti:
Avv. Pascone Parte_1
e
Avv. Minoli Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3094/24, emesso il 27/12/24 Parte_1 contro di essa dal Giudice Unico di questo Tribunale, con cui le è stato ordinato di pagare entro 40 giorni dalla notifica alla 67.629,48 euro, oltre interessi e spese legali, per fornitura Controparte_1 di energia elettrica in Piazza di San Pantaleo 4 a Roma dal 1/4/22 alla data di cessazione del servizio. Costituendosi la società opposta ha contestato tutte le eccezioni dell'opponente, di seguito esaminate. La mediazione si è svolta con esito negativo a causa dell'assenza dell'opponente. 1) Eccezione di incompetenza territoriale. Si tratta di un'eccezione formulata senza neppure l'indicazione del Tribunale asseritamente competente, già per questo rigettabile. Comunque opera la clausola 23.2 del contratto di somministrazione stipulato tra le parti, che prevede la competenza del Tribunale di Genova per i contratti stipulati con clienti non domestici, quale la
Parte_1
2) Contestazioni di merito. E' pacifico che la aveva in corso il contratto di fornitura di energia elettrica di cui al Parte_1
Pod IT002E5028702A.
ha documentato che gli importi chiesti all'opponente corrispondono esattamente a quelli CP_1 del distributore Areti s.p.a., e che le fatture relative sono state inviate alla in formato Parte_1 sia pdf che xml. Nessuna contestazione sul funzionamento del contatore è stata formulata dall'opponente, la cui opposizione merita di conseguenza rigetto integrale. 3) Le spese di lite. Al rigetto dell'opposizione conseguono la conferma del decreto opposto e la concessione della sua provvisoria esecutività, ed anche la condanna dell'opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite di questa fase processuale. La quantificazione delle stesse deve essere effettuata secondo i valori medi dello scaglione riferibile all'importo del decreto opposto, compreso i valori della fase di trattazione, secondo le indicazioni della Cassazione (ord. n. 2957/23), e di quella della mediazione, a cui l'opponente non ha partecipato, con addebito anche delle spese vive relative. Chi scrive, alla luce della manifesta fondatezza, anche prima del processo, delle difese di
[...]
, ritiene di applicare nella misura massima di un terzo l'aumento dei compensi della parte CP_1 vittoriosa in forza dell'art. 4, comma 8, del DM 55/14.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta dalla contro il decreto ingiuntivo indicato nella Parte_1 motivazione, che dichiara provvisoriamente esecutivo. ON l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 816,60 euro per esborsi della fase mediatoria e 21.828,00 euro complessivi per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 17/10/25 Il Giudice Unico Civile
EA EL EV
Avv. Pascone Parte_1
e
Avv. Minoli Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3094/24, emesso il 27/12/24 Parte_1 contro di essa dal Giudice Unico di questo Tribunale, con cui le è stato ordinato di pagare entro 40 giorni dalla notifica alla 67.629,48 euro, oltre interessi e spese legali, per fornitura Controparte_1 di energia elettrica in Piazza di San Pantaleo 4 a Roma dal 1/4/22 alla data di cessazione del servizio. Costituendosi la società opposta ha contestato tutte le eccezioni dell'opponente, di seguito esaminate. La mediazione si è svolta con esito negativo a causa dell'assenza dell'opponente. 1) Eccezione di incompetenza territoriale. Si tratta di un'eccezione formulata senza neppure l'indicazione del Tribunale asseritamente competente, già per questo rigettabile. Comunque opera la clausola 23.2 del contratto di somministrazione stipulato tra le parti, che prevede la competenza del Tribunale di Genova per i contratti stipulati con clienti non domestici, quale la
Parte_1
2) Contestazioni di merito. E' pacifico che la aveva in corso il contratto di fornitura di energia elettrica di cui al Parte_1
Pod IT002E5028702A.
ha documentato che gli importi chiesti all'opponente corrispondono esattamente a quelli CP_1 del distributore Areti s.p.a., e che le fatture relative sono state inviate alla in formato Parte_1 sia pdf che xml. Nessuna contestazione sul funzionamento del contatore è stata formulata dall'opponente, la cui opposizione merita di conseguenza rigetto integrale. 3) Le spese di lite. Al rigetto dell'opposizione conseguono la conferma del decreto opposto e la concessione della sua provvisoria esecutività, ed anche la condanna dell'opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite di questa fase processuale. La quantificazione delle stesse deve essere effettuata secondo i valori medi dello scaglione riferibile all'importo del decreto opposto, compreso i valori della fase di trattazione, secondo le indicazioni della Cassazione (ord. n. 2957/23), e di quella della mediazione, a cui l'opponente non ha partecipato, con addebito anche delle spese vive relative. Chi scrive, alla luce della manifesta fondatezza, anche prima del processo, delle difese di
[...]
, ritiene di applicare nella misura massima di un terzo l'aumento dei compensi della parte CP_1 vittoriosa in forza dell'art. 4, comma 8, del DM 55/14.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta dalla contro il decreto ingiuntivo indicato nella Parte_1 motivazione, che dichiara provvisoriamente esecutivo. ON l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 816,60 euro per esborsi della fase mediatoria e 21.828,00 euro complessivi per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 17/10/25 Il Giudice Unico Civile
EA EL EV