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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10767/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato AN NA, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10767/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ticli;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avvocatura distrettuale dello Stato;
- convenuto -
e n e i c o n f r o n t i d i
Controparte_2
e
; Controparte_3
- convenuti contumaci -
OGGETTO: opposizione a decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo. Non sono state depositate note
1 scritte sostitutive d'udienza dal costituito. CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 24/7/2024 dal Tribunale di Palermo, sezione III penale, nell'ambito del procedimento n. 8795/2024 R.G.N.R.; rilevato che il decreto impugnato si fonda sulla seguente motivazione:
“rilevato che l'istante ha dichiarato di essere stato ristretto presso la Casa
Circondariale dal 15.1.2022 al 20.2.2023 e di avere ivi Parte_2
prestato attività lavorativa per un periodo di due mesi, percependo la somma di
€ 500,00 mensili;
di essere attualmente disoccupato e di aver provveduto al proprio sostentamento mediante aiuti economici provenienti dai propri familiari;
considerato che
l'istante ha, tuttavia, omesso di indicare gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare e i redditi da questi percepiti per l'anno d'imposta 2022; - tenuto conto del principio, più volte ribadito dalla
Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità, e dunque da un legame stabile duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo Stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare , il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione i redditi dei familiari conviventi” (Cassazione penale sez. IV , 10/04/2019, n.
37006; sez. IV n. 15715 del 20/3/2015; sez. IV ord. n. 17374 del 17/6/2006; sez.
n. 16160 del 8/2/2001); ritenuto pertanto che non sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza”; considerato che il e l non Controparte_3 Controparte_2
si sono costituiti, sebbene ritualmente citati;
sicché va dichiarata la loro contumacia;
rilevato, invece, che si è costituito il Controparte_1
chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
[...]
2 rilevato, in via preliminare, che va accolta l'eccezione sollevata dal costituito;
CP_1
considerato che, oltre al quale soggetto tenuto al Controparte_3
pagamento dei compensi in caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, soggetto legittimato passivamente è anche l CP_2
, poiché “in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a
[...]
spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare del Controparte_3
rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento” (Cass., Sez. 6,
Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022); ritenuto, per quanto riguarda il merito, che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
rilevato che l'art. 79 D.P.R n. 115/2002, nel definire il contenuto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, stabilisce che “l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”; rilevato che l'art. 94, inserito nel titolo II del D.P.R. n. 115/2002 in cui viene regolato specificatamente il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, stabilisce che “in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato”; e che
3 l'art. 96, comma 1 dispone che “Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata”; rilevato in punto di fatto che l'istante ha dichiarato con autocertificazione del 1/7/2024 di essere stato ristretto presso la Casa Circondariale Palermo-
Pagliarelli dal 15.1.2022 al 20.2.2023 e di avere ivi prestato attività lavorativa per un periodo di due mesi, percependo la somma di € 500,00 mensili;
di essere attualmente disoccupato e di aver provveduto al proprio sostentamento mediante aiuti economici provenienti dai propri familiari” (vedi istanza di ammissione in atti); considerato che l'istante con nota di deposito del 23/9/2024, ha altresì prodotto Certificato di cancellazione anagrafica del Comune di Palermo, dal quale risulta che il è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione Pt_1
residente in data 11/5/2022; rilevato pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di
Palermo, nel caso in specie, i redditi percepiti dai familiari del non Pt_1
possono essere computati ai redditi percepiti da quest'ultimo, in considerazione del fatto che l'istante non ha convissuto (nemmeno fuori dal periodo di detenzione) con i propri familiari, e che gli eventuali aiuti economici sporadici ricevuti non possono confluire nella determinazione del reddito rilevante ai fini della sua ammissione al patrocinio ai sensi dell'art. 76 TUSG;
rilevato, per di più, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del
1992 ha affermato che “la procedura per l'ammissione al beneficio (art.6) è disegnata dal legislatore in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente ad accordare il beneficio.
L'imputato (o uno degli altri soggetti sopra indicati) che aspira al beneficio deve, sì, autocertificare tutti i suoi redditi nell'anno, sia rientranti nell'imponibile
IRPEF, sia esenti o comunque non assoggettati ad IRPEF. Ma il giudice che
4 riceve l'istanza non è tenuto, ne' può entrare nel merito dell'autocertificazione; egli deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio alla stregua dell'autocertificazione>> (art. 6); non può quindi valutarne l'attendibilità, ma deve solo verificare che l'ammontare dei redditi esposti sia, o meno, compreso nel limite di legge e, all'esito di tale controllo documentale (e quindi rapido), accordare, o negare, il beneficio richiesto”; rilevato pertanto che, nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio in materia penale, “la autocertificazione (e le indicazioni allegate) ha valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito della stessa per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dell'ammontare dei redditi esposti [..], ove all'esito delle verifiche da parte dei competenti uffici finanziari la autocertificazione risultasse menzognera vi sarebbero la revoca del beneficio e le conseguenze penali della operata falsità. Tale procedura snella è pienamente attuativa del dettato costituzionale perché la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante (soprattutto se riveste la qualità di imputato).
Indagini e controlli possono essere esperiti successivamente;
ed infatti è successivamente che l'intendente di finanza (cui è inviata copia dell'istanza dell'interessato), verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato (art. 6, 3 co.), disponendo eventualmente anche un controllo a mezzo della Guardia di finanza. Ciò fa tenendo conto che l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza dell'istante. A seguito di tali accertamenti e verifiche, se risulta un reddito superiore al limite legale, l'intendente di finanza propone al giudice competente la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del beneficio, con gli effetti recuperatori (e le rispettive decorrenze) previsti dall'art. 11 in favore dello Stato” (fra tante Cass. penale n. Sentenza n. 2815/1997, Cass. Sentenza n.
10512/2021); ritenuto che, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Parte_1
5 nel procedimento penale n. 8795/2024 R.G.N.R. debba essere accolta, con le statuizioni conseguenziali;
rilevato che, “accolta l'opposizione, la richiesta di ammissione (..) torna a produrre sin dall'origine i relativi effetti, tra cui anche quelli della necessità di dover liquidare il compenso per l'attività prestata dal difensore della parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo quindi fuori gioco per tale giudizio le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (fra tante Cass.
30380/2023 e Cass. n. 35691/2022); sicché le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del e si liquidano come da separato Controparte_3
provvedimento.
Sussistono, invece, giuste ragioni per compensarle tra opponente e
. Controparte_1
Nulla in ordine alle spese tra opponente e . Controparte_2
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_3
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione III penale, in data
24/7/2024, ammette al patrocinio a spese dello Stato nel Parte_1
procedimento penale n. 8795/2024 R.G.N.R., con il difensore dallo stesso designato nella persona dell'avv. Loredana Lo Cascio.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente , ammesso al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato.
Dichiara compensate le spese tra ricorrente e Controparte_1
.
[...]
Nulla in ordine alle spese tra opponente e . Controparte_2
Palermo, 15/12/2025.
Il Giudice
AN NA
6 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato AN NA, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10767/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ticli;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avvocatura distrettuale dello Stato;
- convenuto -
e n e i c o n f r o n t i d i
Controparte_2
e
; Controparte_3
- convenuti contumaci -
OGGETTO: opposizione a decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo. Non sono state depositate note
1 scritte sostitutive d'udienza dal costituito. CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 24/7/2024 dal Tribunale di Palermo, sezione III penale, nell'ambito del procedimento n. 8795/2024 R.G.N.R.; rilevato che il decreto impugnato si fonda sulla seguente motivazione:
“rilevato che l'istante ha dichiarato di essere stato ristretto presso la Casa
Circondariale dal 15.1.2022 al 20.2.2023 e di avere ivi Parte_2
prestato attività lavorativa per un periodo di due mesi, percependo la somma di
€ 500,00 mensili;
di essere attualmente disoccupato e di aver provveduto al proprio sostentamento mediante aiuti economici provenienti dai propri familiari;
considerato che
l'istante ha, tuttavia, omesso di indicare gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare e i redditi da questi percepiti per l'anno d'imposta 2022; - tenuto conto del principio, più volte ribadito dalla
Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità, e dunque da un legame stabile duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo Stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare , il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione i redditi dei familiari conviventi” (Cassazione penale sez. IV , 10/04/2019, n.
37006; sez. IV n. 15715 del 20/3/2015; sez. IV ord. n. 17374 del 17/6/2006; sez.
n. 16160 del 8/2/2001); ritenuto pertanto che non sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza”; considerato che il e l non Controparte_3 Controparte_2
si sono costituiti, sebbene ritualmente citati;
sicché va dichiarata la loro contumacia;
rilevato, invece, che si è costituito il Controparte_1
chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
[...]
2 rilevato, in via preliminare, che va accolta l'eccezione sollevata dal costituito;
CP_1
considerato che, oltre al quale soggetto tenuto al Controparte_3
pagamento dei compensi in caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, soggetto legittimato passivamente è anche l CP_2
, poiché “in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a
[...]
spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare del Controparte_3
rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento” (Cass., Sez. 6,
Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022); ritenuto, per quanto riguarda il merito, che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
rilevato che l'art. 79 D.P.R n. 115/2002, nel definire il contenuto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, stabilisce che “l'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”; rilevato che l'art. 94, inserito nel titolo II del D.P.R. n. 115/2002 in cui viene regolato specificatamente il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, stabilisce che “in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato”; e che
3 l'art. 96, comma 1 dispone che “Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata”; rilevato in punto di fatto che l'istante ha dichiarato con autocertificazione del 1/7/2024 di essere stato ristretto presso la Casa Circondariale Palermo-
Pagliarelli dal 15.1.2022 al 20.2.2023 e di avere ivi prestato attività lavorativa per un periodo di due mesi, percependo la somma di € 500,00 mensili;
di essere attualmente disoccupato e di aver provveduto al proprio sostentamento mediante aiuti economici provenienti dai propri familiari” (vedi istanza di ammissione in atti); considerato che l'istante con nota di deposito del 23/9/2024, ha altresì prodotto Certificato di cancellazione anagrafica del Comune di Palermo, dal quale risulta che il è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione Pt_1
residente in data 11/5/2022; rilevato pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di
Palermo, nel caso in specie, i redditi percepiti dai familiari del non Pt_1
possono essere computati ai redditi percepiti da quest'ultimo, in considerazione del fatto che l'istante non ha convissuto (nemmeno fuori dal periodo di detenzione) con i propri familiari, e che gli eventuali aiuti economici sporadici ricevuti non possono confluire nella determinazione del reddito rilevante ai fini della sua ammissione al patrocinio ai sensi dell'art. 76 TUSG;
rilevato, per di più, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del
1992 ha affermato che “la procedura per l'ammissione al beneficio (art.6) è disegnata dal legislatore in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente ad accordare il beneficio.
L'imputato (o uno degli altri soggetti sopra indicati) che aspira al beneficio deve, sì, autocertificare tutti i suoi redditi nell'anno, sia rientranti nell'imponibile
IRPEF, sia esenti o comunque non assoggettati ad IRPEF. Ma il giudice che
4 riceve l'istanza non è tenuto, ne' può entrare nel merito dell'autocertificazione; egli deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio alla stregua dell'autocertificazione>> (art. 6); non può quindi valutarne l'attendibilità, ma deve solo verificare che l'ammontare dei redditi esposti sia, o meno, compreso nel limite di legge e, all'esito di tale controllo documentale (e quindi rapido), accordare, o negare, il beneficio richiesto”; rilevato pertanto che, nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio in materia penale, “la autocertificazione (e le indicazioni allegate) ha valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito della stessa per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dell'ammontare dei redditi esposti [..], ove all'esito delle verifiche da parte dei competenti uffici finanziari la autocertificazione risultasse menzognera vi sarebbero la revoca del beneficio e le conseguenze penali della operata falsità. Tale procedura snella è pienamente attuativa del dettato costituzionale perché la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante (soprattutto se riveste la qualità di imputato).
Indagini e controlli possono essere esperiti successivamente;
ed infatti è successivamente che l'intendente di finanza (cui è inviata copia dell'istanza dell'interessato), verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato (art. 6, 3 co.), disponendo eventualmente anche un controllo a mezzo della Guardia di finanza. Ciò fa tenendo conto che l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza dell'istante. A seguito di tali accertamenti e verifiche, se risulta un reddito superiore al limite legale, l'intendente di finanza propone al giudice competente la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del beneficio, con gli effetti recuperatori (e le rispettive decorrenze) previsti dall'art. 11 in favore dello Stato” (fra tante Cass. penale n. Sentenza n. 2815/1997, Cass. Sentenza n.
10512/2021); ritenuto che, in definitiva, in riforma del decreto impugnato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Parte_1
5 nel procedimento penale n. 8795/2024 R.G.N.R. debba essere accolta, con le statuizioni conseguenziali;
rilevato che, “accolta l'opposizione, la richiesta di ammissione (..) torna a produrre sin dall'origine i relativi effetti, tra cui anche quelli della necessità di dover liquidare il compenso per l'attività prestata dal difensore della parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo quindi fuori gioco per tale giudizio le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (fra tante Cass.
30380/2023 e Cass. n. 35691/2022); sicché le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del e si liquidano come da separato Controparte_3
provvedimento.
Sussistono, invece, giuste ragioni per compensarle tra opponente e
. Controparte_1
Nulla in ordine alle spese tra opponente e . Controparte_2
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_3
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione III penale, in data
24/7/2024, ammette al patrocinio a spese dello Stato nel Parte_1
procedimento penale n. 8795/2024 R.G.N.R., con il difensore dallo stesso designato nella persona dell'avv. Loredana Lo Cascio.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente , ammesso al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato.
Dichiara compensate le spese tra ricorrente e Controparte_1
.
[...]
Nulla in ordine alle spese tra opponente e . Controparte_2
Palermo, 15/12/2025.
Il Giudice
AN NA
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