Articolo 2 della Legge 5 gennaio 1955, n. 7
Articolo 1
Versione
10 febbraio 1955
Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si fara' fronte per lire 40.000.000 con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1954-55 e per lire 260.000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti all'erario dalle modificazioni alle tariffe di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco lavorato disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1955
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