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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Elena Catalano Presidente dott. Silvia Brat Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1801/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VI OV e
[...] C.F._4 dell'avv. PAVAN GIUSEPPE ( ) VIA UGO FOSCOLO, 10 35131 PADOVA;
C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA PORCIGLIA, 14 35121 PADOVA presso il difensore avv.
VI OV
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIGLIACCIO Controparte_1 C.F._6
LL e dell'avv. NANNI ALBERTO ( ) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 C.F._7
20121 MILANO;
( ) VIA MANZONI, 12 Parte_5 C.F._8
20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. MIGLIACCIO LL
APPELLATO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 19 Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:
in via preliminare confermarsi/disporsi il sequestro avente ad oggetto il dipinto “La lettura” di
, per il caso in cui– per qualsivoglia motivo/ragione – l'Autorità elvetica avesse a Controparte_2 disporre, nelle more del presente giudizio, la revoca delle attuali disposizioni di conservazione cautelare del dipinto presso caveau di banca svizzera;
nel merito, contrariis reietcis affermare, ove occorra in riforma della sentenza di primo grado, agli effetti civili, la responsabilità di CP_1 in ordine al fatto-reato contestato – riqualificato, ove occorra, come illecito civile ex art. 2043
[...]
c.c. in conformità a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione n.
22065/2021 e, se del caso, anche previa declaratoria di inefficacia e/o invalidità degli atti negoziali posti in essere da aventi ad oggetto il dipinto “La lettura” – e conseguentemente accogliersi le CP_1 conclusioni formulate dagli odierni esponenti (allora parti civili) nell'ambito del procedimento penale di secondo grado avanti la Corte d'Appello penale di Milano, depositate in data 3.2.2021, come seguono: voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in via principale, condannare Controparte_1 alla restituzione del quadro “La lettura” di nonché al risarcimento in favore delle Controparte_2 parti civili (odierni esponenti) del danno non patrimoniale subito per effetto dei fatti-reati ascritti
(riqualificati, ove occorra, come illecito civile ex art. 2043 c.c. in conformità a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione n. 22065/2021 e previa le declaratorie e accertamenti di cui sopra), consistente nel mancato possesso dell'opera originale per un lungo periodo di tempo, ed indicato nella somma di € 300.000 o nella maggiore-minor somma che la Corte dovesse accertare in via di giustizia all'esito del procedimento, e nel danno morale conseguente alla consumazione dei fatti-reati (riqualificati, ove occorra, come illecito civile ex art. 2043 c.c. in conformità a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione n. 22065/2021
e previa le declaratorie e accertamenti di cui sopra), indicato nella somma di € 300.000 o nella maggior-minor somma che la Corte d'Appello dovesse accertare in via di giustizia (danno non patrimoniale per complessivi € 600.000: € 200.000 per , € 200.000 per Parte_1 Pt_2
, € 100.000 per ed € 100.000 per ); in subordine, qualora non
[...] Parte_4 Parte_3 possa essere disposta la restituzione del quadro, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello condannare
[...] al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in una somma non inferiore ad € CP_1
2.000.000, corrispondente al valore del quadro al momento della consumazione del fatto-reato
(riqualificato, ove occorra, come illecito civile ex art. 2043 c.c. in conformità a quanto statuito dalla sentenza delle SSUU nr 22065/21 e previa le declaratorie e accertamenti di cui sopra), oltre agli pagina 2 di 19 interessi legali dalla data del fatto-reato (riqualificato, ove occorra, come illecito civile ex art. 2043
c.c. in conformità a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione n.
22065/2021 e previa le declaratorie e accertamenti di cui sopra) al saldo. Voglia altresì condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto dei fatti-reati ascritti (riqualificati, ove occorra, come illecito civile ex art. 2043 c.c. in conformità a quanto statuito dalla sentenza delle
Sezioni Unite penali della Cassazione n. 22065/2021 e previa le declaratorie e accertamenti di cui sopra), consistente nel mancato possesso dell'opera originale per un lungo periodo di tempo, ed indicato nella somma di € 300.000 o nella maggiore-minor somma che la Corte dovesse accertare in via di giustizia all'esito del procedimento, e nel danno morale conseguente alla consumazione dei fatti- reati (riqualificati, ove occorra, come illecito civile ex art. 2043 c.c. in conformità a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione n. 22065/2021 e previa le declaratorie e accertamenti di cui sopra), indicato nella somma di € 300.000 o nella maggiore-minor somma che la
Corte d'Appello dovesse accertare in via di giustizia (danno non patrimoniale per complessivi €
600.000: € 200.000 per , € 200.000 per , € 100.000 per Parte_1 Parte_2 [...] ed € 100.000 per ); in ulteriore subordine, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Parte_4 Parte_3 pronunciare condanna generica di alla restituzione del quadro o, qualora non Controparte_1 sia possibile disporre la restituzione, al risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi e al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato alle parti civili (odierni esponenti)
per effetto dei fatti-reati ascritti (riqualificati, ove occorra, come illecito civile ex art. 2043 c.c. in conformità a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione n. 22065/2021
e previa le declaratorie e accertamenti di cui sopra), disponendo altresì in favore delle costituite parti civili (odierni esponenti) il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad €
2.000.000; voglia in ogni caso disporre la restituzione del bene in sequestro agli aventi diritto Pt_2
, , , ; voglia l'Ill.ma Corte di Appello
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 condannare al pagamento delle spese di patrocinio e giudizio sostenute dalle Controparte_1
Parti Civili costituite (odierni esponenti). In via istruttoria, come già precisato nel precedente atto di
p.c. del 11.6.2024 (premesso che è già in atti la copia autentica delle sentenze penali del duplice grado di merito e di quella di legittimità) disporsi, ove occorra, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio comprensivo del fascicolo delle indagini preliminari (proc. RGNR n. 11692/12 Trib. Padova), del dibattimento di primo grado (proc. RGNR n. 46483/2014 e RG TRIB. n. 10841/2015 Trib. Milano), dell'appello (proc. RGA n. 5367/2017 Corte App. Milano) e del giudizio di cassazione (proc. RG n.
24038/2021); in replica alle produzioni a corredo delle memorie avversarie, che si contestano in toto:
pagina 3 di 19 dichiararsi inammissibili la relazione dott. (doc. 4 avv.), gli atti di definizione agevolata Per_1 relativi ad accertamenti fiscali delle annualità 2007 e 2009 (docc. 5 e 6 avv.) come pure l'Ordinanza di soccombenza parziale Cass. n. 6874/2023 (doc. 8 avv.) perché: afferenti procedimenti tributari non pendenti all'epoca delle sommarie informazioni cui è stato sentito il né del successivo CP_1 interrogatorio dello stesso;
irrilevanti ai fini pretesi ex adverso ed anzi controproducenti per controparte, in quanto (a) dimostrano la qualità di operatore professionista di e (b) non CP_1 accompagnati dalla produzione dei ricorsi né delle Sentenze intermedie;
si rinnova la contestazione di irrilevanza e comunque non conformità delle copie agli originali ex art. 2712 c.c. con riferimento ai doc. 14.A e 19 avversari nonché relativamente ai documenti prodotti da e Controparte_1 [...] in sede penale e denominati “Avviso di addebito, duplicato” del 20.11.2009, Pt_6
“Determinazione dell'avente diritto” del 18.11.2009, “Appointment of Operating Manager” del
18.7.2012; Sempre in via istruttoria dichiararsi inammissibili ex art. 345 co. 3 c.p.c. e in ogni caso irrilevanti i certificati di autenticità (doc. 28 avv.) e l'estratto della Monografia Novembre 2004 edita da IA Marescalchi (doc. 29 avv.) in quanto tardivamente prodotti da controparte in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.9.2024. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande/eccezioni nuove”
Per Controparte_1
“Piaccia a codesta Corte Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiamato tutto quanto dedotto ed esposto nei precedenti gradi di giudizio e ribadita qui ogni domanda ivi svolta, per tutti i motivi di cui in narrativa:
(i) in via preliminare/pregiudiziale: a.- in ottemperanza del disposto della sentenza n. 11628/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Penale, rinnovare l'audizione del teste sui Parte_6 capitoli di prova indicati nella lista testimoniale che si allega sub 27) e segnatamente: - Prof.
[...]
Piazza Mirabello 1 Milano, affinché abbia ad indicare chi acquistò da il quadro Pt_6 CP_1 per cui è procedimento. Le modalità dell'acquisto e il successivo invio del quadro in oggetto in esposizione temporanea in Italia nella disponibilità del signor;
CP_1
b.- autorizzare ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 e 345 c.p.c. la produzione e acquisizione in questo giudizio dei seguenti documenti (allegati al presente atto per consentirne la disamina), trattandosi di documenti venuti a materiale esistenza dopo la celebrazione del procedimento penale di primo grado e di appello e segnatamente venuti ad esistenza nel 2019, come meglio descritto in narrativa e qui di seguito elencati: - domanda di definizione agevolata presentata da per CP_1
l'accertamento tributario di cui all'anno 2007 (all. 5);
pagina 4 di 19 - richiesta di definizione agevolata periodo di imposta 2009 ed attestati di pagamento (parziali): debito da pagare per la definizione euro. 1.302.395 (all.6);
- ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato che debba essere riconosciuto in relazione all'accertamento almeno il costo presunto delle opere asseritamente vendute a riduzione dell'importo accertato ed ha rimesso sul ruolo la vertenza tributaria in considerazione del fatto che aveva CP_1 corrisposto soltanto euro 469.193,63 a fronte di quanto dovuto per la definizione agevolata di euro
1.302.295,06 (all. 7), (ii) nel merito:
- confermata in via incidentale e per quanto occorrer possa la pronuncia assolutoria resa dal
Tribunale di Milano con la sentenza n. 12732/2016 del 9 novembre 2016, depositata in data 23 maggio
2017 e, quindi, confermata in via incidentale i fatti che hanno condotto all'assoluzione con formula piena del Sig. dal reato di ricettazione ex art. 648 c.p. ivi ascrittogli;
Controparte_1
- respingere in ogni sua parte, anche istruttoria, l'atto di appello notificato dai Signori Parte_1
, e , quindi, rigettare tutte le domande, restitutorie e risarcitorie e/o di
[...] Parte_2 Pt_3 altra natura, nonché rigettare tutte le conclusioni e istanze, anche istruttorie, ivi formulate, in quanto inesistenti, inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni indicate in narrativa;
(iii) inoltre:
- emettere ogni altro provvedimento, dichiarazione o statuizione del caso;
(iv) in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: disporsi in ogni caso l'acquisizione dei documenti di cui alla narrativa e qui di seguito elencati e del fascicolo relativo al procedimento penale svoltosi dinanzi al Tribunale Penale di Milano, Sez. III
Penale in composizione monocratica, dott.ssa Patrizia Lacaita, Giudice, di cui alla sentenza n. 12732 del 09/11/2016: atti e documenti acquisiti al dibattimento e verbali di dibattimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e presentavano denuncia querela, in data 20 giugno 2011, nei confronti di Pt_1 Parte_7 CP_3
per i reati previsti e puniti dagli articoli 640, 61 n. 7 e 11CP e 178 D. Lgs 42/2004.
[...]
Affermavano che:
- nel 1996 avevano acquistato da , noto gallerista, un quadro di , CP_3 Controparte_2
intitolato “La lettura”, olio su tela di dimensioni 92x73, collocandolo nella loro casa sita in
Padova. Insieme al dipinto, consegnava dichiarazione di autenticità e garanzia, con CP_3 indicazione dei cataloghi in cui era stata pubblicata e delle sue esposizioni (doc. 5 fascicolo attoreo primo grado), e una stima, effettuata dallo stesso , (allegata alla denuncia CP_3
pagina 5 di 19 querela del 17 giugno 2011), che era stata utilizzata anche per stipulare contratti assicurativi relativi al quadro;
- successivamente al decesso di , divenivano comproprietari del quadro i figli Persona_2
e dopo il decesso di quest'ultima, avvenuto nel 2015, le succedevano Controparte_4 Pt_7
CP_5 Parte_4
- nel 2003 e 2004 l'opera era esposta, da , che l'aveva chiesta in prestito ai , CP_3 Pt_1
in occasione di due mostre, di cui restava documentazione nelle pubblicazioni di cui agli allegati 8 e 9 della denuncia querela.
- in data 14 ottobre 2006, i consegnavano il quadro, in prestito, insieme ad altri quattro, a Pt_1
per esporlo nella manifestazione fieristica “Art Verona”, tenutasi dal 19 al 23 CP_3 ottobre 2006. Le dichiarazioni di autenticità rimanevano in possesso della famiglia . Pt_1
- al termine dell'esposizione, non restituiva il quadro originale, ma una copia fotografica CP_3
su tela, inserita all'interno della cornice originale. I se ne accorgevano solo in data 17 Pt_1
Dicembre 2010, quando il direttore del dipartimento di arte moderna e contemporanea di incaricato di effettuare una valutazione del patrimonio di opere di arte moderna della CP_6 famiglia, poneva domande sul quadro. Il 25 Marzo 2011, signor , International Persona_3
Director del reparto di arte impressionista e moderna a Londra confermava trattarsi di una riproduzione
- i venivano allora a sapere di procedimenti penali nei confronti di per Pt_1 CP_3
bancarotta fraudolenta e per avere sostituito con copie fotografiche quadri originali, ricevuti in prestito dai proprietari, per essere esposti negli anni 2006 e 2007.
Nel corso delle indagini emergeva che avrebbe chiesto a soggetto terzo di “anticare CP_3 artificialmente” la fotografia su tela riproducente il quadro “La lettura” e di montarvi un passe-partout, per adattare la fotografia alla cornice originale. Inoltre, , titolare della “galleria Controparte_1
Bonaparte” di Milano, ne avrebbe ottenuto la temporanea esportazione negli Stati Uniti e reimportazione in Italia nel 2010, con coinvolgimento della società ST OV, con sede negli USA. veniva indagato per ricettazione e per violazione dell'obbligo giornaliero di registrazione dei CP_1 movimenti delle opere, previsto dall'articolo 128 TULPS.
nel corso delle indagini, affermava di aver acquistato l'opera, in buona fede, da , CP_1 CP_3 nell'ottobre 2006, recatosi alla mostra mercato “Art Verona”. Il pagamento sarebbe avvenuto tramite bonifico dalla SV (e precisamente da conto intestato alla società Moga, di cui sosteneva CP_1 di essere titolare) su conto corrente di San Marino, indicato dallo avrebbe poi venduto CP_3 CP_1 il quadro, nell'autunno 2009, alla ST OV consegnandolo a delegato della stessa. pagina 6 di 19 In data 25 giugno 2013, il Tribunale di Padova condannava ad un anno di reclusione, al CP_3 pagamento di euro 300 di multa e di euro 3.000.000,00 quale risarcimento in favore delle parti civili, per il reato di truffa aggravata.
Nel Marzo 2013, il dipinto, previamente consegnato alle autorità elvetiche, veniva da queste CP_1 sottoposto a sequestro. veniva soggetto a indagini penali, effettuate dalla Procura della CP_1
Repubblica presso il Tribunale di Milano, all'esito delle quali veniva imputato dei reati di CP_1 ricettazione ex art. 648, 61 nr. 7 c.p., e del reato di esportazione illecita di opera d'arte, ex art. 174 D.
Lgs. 42/2004. e e e si costituivano parte civile, per Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 ottenere la restituzione del quadro e la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non
CP_1 patrimoniali. Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza nr. 12732/16 di assoluzione di ex
CP_1 art. 530 c.p.p., da tutti i capi di imputazione, disponendo la restituzione del quadro in sequestro a chi provasse di averne diritto, affermando che non vi era prova rispetto alla commissione dei reati da parte di e che non risultava che lo stesso fosse il legittimo proprietario del quadro.
CP_1 non impugnava la sentenza, mentre le parti civili impugnavano la decisione avanti la Corte
CP_1
d'Appello, per quel che riguarda la statuizione civile.
La Corte d'Appello di Milano, sezione quarta penale, con sentenza nr. 788 del 3 Febbraio 2021, ha affermato di poter statuire sugli effetti civili solo relativamente al reato sub a) (articoli 648 e 61 nr. 7
c.p.), essendo l'ulteriore reato prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
Affermava sussistere la responsabilità dell'imputato, ai soli effetti civili, per il reato di ricettazione, condannandolo a risarcire le parti civili, per i danni non patrimoniali, con provvisionale immediatamente esecutiva di euro 100.000,00 per ciascuna delle tre parti civili, ed ordinando la restituzione del quadro a favore delle parti civili costituite. La Corte d'appello affermava che la versione dei fatti fornita da era implausibile, e fondata su documentazione lacunosa ed CP_1 inattendibile, anche in considerazione della divergenza tra le dichiarazioni rese dall'imputato e quelle rese da Riteneva pertanto provata la tesi accusatoria. CP_3 ricorreva in Cassazione avverso la sentenza d'appello, deducendo violazione di legge e vizio di CP_1 motivazione per l'omessa rinnovazione degli esami dei testimoni e e per la mancanza CP_3 Pt_6 di una motivazione cosiddetta “rafforzata”. Chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, o, in subordine, con rinvio, per procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'articolo 603 nr. 3 bis c.p.p.. Le parti civili si opponevano.
La Corte di Cassazione, sezione seconda penale, con sentenza nr. 11628 del 9.9.22, affermava che le decisioni del primo e del secondo giudice erano conformi nel ritenere dimostrata la materialità del reato di ricettazione, divergendo solo quanto all'elemento psicologico, escluso dal Tribunale e riconosciuto pagina 7 di 19 dalla Corte d'Appello. Affermava altresì che: “il giudice d'appello, che riformi ai soli effetti civili la sentenza sull' attore di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto anche d'ufficio a rinnovare l'istruttoria dibattimentale”.
La Suprema Corte rilevava che le dichiarazioni del teste erano state ritenute attendibili Parte_6 dal Tribunale, ma non dalla Corte d'Appello, che le aveva ritenute inattendibili in forza dei pregressi rapporti di con e per via della sua accertata non estraneità a condotte illecite di Pt_6 CP_1 ricettazione di opere di , anche contraffatte. Essendo le sue dichiarazioni potenzialmente CP_2 decisive, era necessaria la rinnovazione dell'escussione di tale teste.
La Cassazione, pertanto, annullava la sentenza della Corte d'appello con rinvio. Poiché l'annullamento era disposto ai soli effetti civili, il rinvio veniva disposto, ai sensi dell'articolo 622 c.p.p., dinanzi alla
Corte d'Appello civile. La Corte si rifaceva ad arresto delle Sezioni Unite penali, secondo il quale “in caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di Cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato
l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello”.
I riassumevano tempestivamente il giudizio avanti questa Corte. si costituiva. Pt_1 CP_1
Il Consigliere istruttore escuteva, all'udienza del 29.10.2024, il teste Parte_6
Alla medesima udienza il Consigliere Istruttore, ai sensi dell'articolo 352 cpc, assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 15 Aprile
2025, da tenersi con trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.. Le memorie, prescritte dall'articolo 352 cpc e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cpc, venivano depositate dalle parti. La causa veniva trattenuta in decisione dal collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno innanzitutto fatto valere i principi statuiti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo i quali, al giudizio civile instaurato ex art. 622 c.p.p., si applicano le regole proprie del giudizio civile e non quelle del giudizio penale, con conseguenze relative sia alla tempestività dell'assolvimento agli oneri di allegazione e prova, sia al regime probatorio, sia allo standard probatorio del “più probabile che non” che deve essere applicato, trattandosi di giudizio civile.
Hanno affermato che sarebbe stato consapevole della provenienza illecita del dipinto quando CP_1 ne ha trattato l'acquisto, nell'ottobre 2006, con . avrebbe sempre operato, in tale CP_3 CP_1 vicenda, con grave colpa e in assenza di buona fede, non avendo utilizzato il minimo di diligenza, che permette di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dei diritti altrui. La sentenza pagina 8 di 19 penale di secondo grado ha affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione, oltre che dell'elemento soggettivo. Sarebbe stato rinvenibile, in capo al in ogni caso, CP_1
l'elemento soggettivo del reato, nella forma del dolo eventuale, o, in subordine, della colpa grave. avrebbe, infatti, omesso ogni cautela, di cui all'articolo 64 del D. Lgs. 42/2004 nel trattare con CP_1
relativamente alla provenienza e all'autenticità del quadro;
tale condotta sarebbe stata illecita CP_3 anche alla luce della sua attività professionale come gallerista. L'art. 64 D. Lgs 42/2004, nel testo allora vigente, disponeva che il venditore professionale: “ ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto è apposta su copia fotografica degli stessi”. non CP_3 risulta aver procurato adeguate certificazioni a ai fini della successiva circolazione del dipinto CP_1 sul mercato, mentre ha dichiarato di non essere stato interessato ad acquisire alcuna CP_1 certificazione (interrogatorio del 24 gennaio 2023 pagina 22 sub doc 8). Pertanto, con la sua CP_1 condotta omissiva, ha contribuito alla circolazione illecita del bene.
Ulteriori elementi, a riprova della consapevolezza del della provenienza delittuosa del bene, CP_1 sarebbero:
- l'omessa annotazione delle operazioni dell'ottobre 2006 nei registri delle gallerie di entrambe le parti contraenti ( e , come previsto dalla art. 128 TULPS, sia al momento dell'acquisto, che CP_1 CP_3 in occasione dell'importazione temporanea e successiva riesportazione da parte del Tale CP_1 articolo di legge, ai commi 1 e 2, stabilisce che: “i commercianti gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia che dall'amministrazione dello Stato punto essi devono tenere un registro dell'operazione di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni di cui al primo comma stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento”;
- il fatto che si è trattato di una vendita in “nero”, con pagamento “estero su estero” cioè con bonifico tra banche di paesi (SV e San Marino) all'epoca inseriti nella cosiddetta “black list”;
- il fatto che ha ricevuto il bene in condizioni diverse rispetto a quelle, in cui ha dichiarato di CP_1 averlo visto alla fiera di Verona, essendo stata rimossa la cornice, che è stata restituita ai . Pt_1
pur essendo un professionista nel campo, non risulta avere chiesto conto a delle mutate CP_1 CP_3
pagina 9 di 19 condizioni del dipinto. Nella sua relazione, il dott. che ha avuto accesso al caveau Persona_4 della Banca di Stato del Canton Ticino di Lugano, nel Febbraio 2014, per esaminare il dipinto, rilevava che la tela si presentava senza i bordi originali, tagliati, e con il telaio in stato assai precario. Tali condizioni avrebbero dovuto fare sorgere interrogativi nell'acquirente, relativamente alla provenienza del bene, soprattutto in un acquirente “esperto” come il CP_1
- avrebbe fornito varie versioni, diverse tra loro, degli eventi. In particolare, nel settembre 2012 CP_1 affermava, modificando la sua versione rispetto a quelle precedenti, di avere trattato l'ingresso CP_1 dell'opera in Italia con , asseritamente già gallerista in Milano, e di non conoscere il Controparte_7 nome del titolare della società Moga Corporation, dal cui conto corrente era uscite le somme utilizzate per pagare Tuttavia, il , morto suicida circa due mesi prima del rilascio di tale CP_3 CP_7 informazioni, risultava essere stato persona indigente, non in grado di trattare dipinti di tale valore. In altre occasioni, invece, dichiarava di essere il dominus della società Moga;
CP_1
- non solo sarebbe stato reticente, ma avrebbe anche dato più volte informazioni fuorvianti, nei CP_1 vari interrogatori a cui veniva sottoposto;
in particolare di scarsa credibilità era la giustificazione, data da secondo cui non avrebbe detto il vero, in un primo tempo, alla Polizia Giudiziaria, per CP_1 timore di una verifica fiscale;
- la scrittura privata denominata “Chiasso ottobre 2006” non consentirebbe di ritenere che la compravendita tra e di questo quadro e di altri sia avvenuta in un contesto di liceità, CP_1 CP_3 non solo a causa dei pagamenti tramite bonifici “estero su estero”, da parte di soggetti non identificati e tra banche di paesi contenuti nella cosiddetta “black list”, ma anche perché sussiste disaccordo tra e circa l'identificazione dei quadri asseritamente ceduti in permuta dal secondo al CP_3 CP_1 primo. La scrittura, inoltre, collocherebbe la consegna del quadro, di cui è causa, da a CP_3 CP_1
a Chiasso, al fine ricondurre l'operazione ad un contesto di extraterritorialità, mentre ha CP_1 dichiarato che il quadro gli è stato consegnato a Milano. Pertanto, gli appellanti sostengono che la scrittura sia stata redatta ex post, per fornire una apparenza di liceità all'operazione;
- ha prodotto una fotocopia del bonifico, per euro 900.000,00, con cui avrebbe in parte pagato CP_1 il quadro, senza fornire alcuna prova, relativa alla riconducibilità a sé del conto corrente, da cui il bonifico è stato effettuato, intestato a Moga Corporation, società iscritta al registro delle imprese delle
British Virgin Islands e domiciliata a Chiasso. Su questo punto avrebbe reso dichiarazioni CP_3 contraddittorie;
il conto corrente, beneficiario del bonifico, non risulterebbe tra quelli intestati a che ha affermato di aver utilizzato un conto corrente intestato ad altro soggetto, senza fornire CP_3 ulteriori indicazioni Tale circostanza sarebbe stata nota, o conoscibile, a con l'uso dell'ordinaria CP_1
pagina 10 di 19 diligenza, dovendo lo stesso preoccuparsi, in qualità di acquirente, di chi fosse destinatario della somma bonificata, trattandosi di soggetto diverso dal venditore;
- il corrispettivo pattuito, in base alla scrittura privata “Chiasso ottobre 2006”, sarebbe pari a euro
1.675.000,00. Il dipinto, prima della sottrazione nel 2006, sarebbe stato recentemente esaminato da esperti, che avevano concordato nel fissarne il valore in due milioni di euro. L'acquisto ad un importo di molto inferiore a quello di stima costituirebbe ulteriore indizio a carico del Inoltre, non CP_1 sarebbe stata data prova del trasferimento dell'intera somma asseritamente pattuita;
- l'esportazione clandestina, attuata nel 2009 da verso gli USA, sarebbe avvenuta, secondo CP_1
a seguito della vendita del dipinto al Nonostante che già nella primavera del CP_1 Pt_6 CP_1
2010, fosse al corrente che, dietro alla società ST OV, ci fosse avrebbe reso Pt_6 dichiarazioni in questo senso solo successivamente. All' esportazione clandestina del 2009 sarebbe seguita la successiva importazione temporanea in Italia, attuata da e dai suoi complici per CP_1 determinare una cesura tra i e il dipinto, dal momento che l'opera sarebbe risultata come Pt_1 proveniente dagli Stati Uniti, in assenza di una precedente esportazione dall'Italia. Infatti,
l'esportazione dall'Italia agli USA del 2009 del quadro sarebbe avvenuta clandestinamente, non essendo stata rilasciata la prevista autorizzazione all'esportazione dell'opera, ed essendo essa avvenuta in violazione dell'articolo 174 del D. Lgs. 42/2004.
- e sarebbero risultati coinvolti in precedenti vicende, attinenti ai reati di ricettazione e CP_1 Pt_6 contraffazione di opere d'arte, come dalla sentenza del Tribunale di Milano del 09/03/2009 (doc 8 bis, fasc. di primo grado), confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del Pt_1
20/05/2013 (doc 8 ter, fasc. Toffano di primo grado). Gli appellanti hanno sottolineato come la Corte
d'Appello abbia ritenuto la versione di inattendibile, essendosi questi “evidentemente prestato, Pt_6 anche in forza dei pregressi rapporti con il e la sua accertata non estraneità a condotte CP_1 illecite relative ad opere del , a figurare quale proprietario per averla acquistata in CP_2 buonafede, per evitare comunque che la medesima fosse restituita ai medesimi proprietari”. Già nell'ottobre 2006, quando ha acquisito il quadro da pendeva a suo carico, insieme a CP_1 CP_3
e altri due soggetti, un procedimento penale, avente ad oggetto operazioni di contraffazione Pt_6 delle opere di . Nel medesimo procedimento penale, avrebbe reso dichiarazioni, CP_2 CP_3 come teste, relative al traffico di quadri, in cui sarebbero stati coinvolti anche e In Pt_6 CP_1 ogni caso, già dai primi anni 2000 sarebbe stata nota, nell'ambito dei collezionisti e professionisti del ramo, tra cui si annoveravano e la circolazione in Italia di opere di Pt_6 CP_1 CP_3 [...]
contraffatte, o a rischio di contraffazione;
CP_2
pagina 11 di 19 - successivamente all'acquisto del dipinto da avrebbe sempre agito come dominus del CP_1 CP_3 quadro, avendolo, nel 2009, esportato clandestinamente dall'Italia; poi fatto rientrare in Italia in regime di importazione temporanea per un anno;
poi messo a disposizione dell'autorità SV nel 2013. Tale situazione rende improbabile una posizione di dominus del dipinto in capo a (tramite ST Pt_6
OV, società di cui era dominus e che avrebbe acquistato il quadro da secondo Pt_6 CP_1 quest'ultimo), perché altrimenti si sarebbe occupato dell'importazione temporanea in Italia e Pt_6 avrebbe opposto la bontà del suo acquisto a anziché recepirne la richiesta restitutoria;
CP_1
- ha effettuato pagamenti in nero, estero su estero, di talché egli non poteva non rendersi conto CP_1 dell'opacità che permeava l'operazione, in contrasto con ogni buona pratica commerciale e con i principi di legalità. Inoltre, un teste escusso dal Giudice di primo grado (verbale udienza 24 Febbraio
2016 sub doc 8) aveva affermato che alla fiera di Verona avrebbe detto di non essere CP_3 proprietario, essendo proprietari i . Avendo dichiarato di aver visto il dipinto alla Pt_1 CP_1 medesima fiera di Verona, risulta presumibile che la medesima dichiarazione sia stata resa a CP_1
Pertanto, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che la scrittura privata “Chiasso ottobre 2006” possa rappresentare un principio di prova per iscritto, a conferma di quanto rappresentato da CP_3
Gli appellanti hanno pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado;
che sia affermata la responsabilità di in ordine al fatto di reato contestato, da Controparte_1 riqualificarsi, ove occorra, come illecito ex art. 2043 c.c.. Hanno chiesto la condanna di alla CP_1 restituzione del quadro, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale, subito che consisterebbe nel mancato possesso dell'opera originale per un lungo periodo di tempo, da liquidarsi complessivamente in euro 300.000,00, o nella somma di giustizia, e nel danno morale conseguente alla consumazione dei fatti-reati, indicato nella somma complessiva di euro 300.000,00. Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo di cui si chiede il risarcimento sarebbe pari a euro 200.000 per Pt_1
; 200.000 per e 100.000 per e , ciascuno. In
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 subordine, qualora non possa essere disposta la restituzione del quadro, hanno chiesto la condanna di al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in una somma non inferiore ad euro CP_1
2.000.000,00, oltre interessi, al tasso legale, dalla data del fatto reato al saldo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale come sopra quantificato. Hanno chiesto, inoltre, la condanna di alla CP_1 rifusione delle spese.
costituitosi, ha affermato che nel presente giudizio non muta la natura risarcitoria della CP_1 domanda proposta ai sensi dell'articolo 74 c.p., dinanzi al giudice penale;
pertanto, l'accertamento del nesso causale deve essere condotto secondo il criterio dell'elevata credibilità razionale;
inoltre, il giudice del rinvio deve valutare incidentalmente l'esistenza del fatto di reato, alla luce delle norme che pagina 12 di 19 regolano la responsabilità penale. Per tale ragione, ha contestato la richiesta degli appellanti di CP_1 non escutere il teste Ha affermato che non vi sarebbe alcuna contestazione di reato in Pt_6 concorso tra e nella presente fattispecie. Le condotte di e sarebbero Pt_8 Pt_6 CP_1 Pt_6 slegate, e dotate di autonomia probatoria fattuale;
non vi sarebbe alcun indizio che vi fossero stati accordi illeciti tra e quando acquistò il dipinto alla fiera di Verona. CP_1 Pt_6 CP_1 CP_1 afferma che le dichiarazioni, da lui rese originariamente in sede di sommarie informazioni, in qualità di teste, non sarebbero ricostruttive della realtà; quelle che rilevano sono quelle rese al Pubblico Ministero di Padova, immediatamente dopo aver appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di ricettazione. Le ragioni addotte da a giustificazione tale comportamento (timore per un CP_1 contemporaneo accertamento fiscale) sarebbero esaustive e condivisibili, e non costituenti indizio di reità, secondo il Tribunale di Milano. Nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero, in data
24 gennaio 2013, avrebbe indicato con chiarezza le ragioni, per le quali avrebbe evitato di CP_1 riferire, nell'immediatezza, come teste, sull'acquisto e la successiva rivendita dal quadro, poiché all'epoca erano in atto accertamenti fiscali, volti a contestargli la compravendita di quadri di notevole valore, che la Agenzia delle Entrate riteneva di ricondurre alla sua attività come commerciante d'arte. ha escluso la consapevolezza della provenienza illecita del bene, al momento dell'acquisto da CP_1
consapevolezza necessaria per l'accertamento incidentale dell'esistenza del reato di
CP_3 ricettazione. Ha affermato che la fiera di Verona sarebbe stata manifestazione finalizzata alla compravendita di opere d'arte, e non alla mera esposizione delle stesse;
che sarebbe stato,
CP_3 all'epoca, uno dei galleristi più noti e importanti, con una solida reputazione di correttezza;
che i primi articoli di stampa, relativi alle attività illecite di risalirebbero a oltre un anno dopo l'acquisto,
CP_3 fatto da nell'ottobre 2006; che la scrittura privata “Chiasso ottobre 2006” sarebbe stata redatta CP_1 al momento della compravendita del quadro;
che e si sarebbero recati a Chiasso,
CP_3 CP_1 affinché fosse effettuato il bonifico relativo a parte del prezzo, avendo indicato che egli CP_1 acquistava attraverso Moga Corporation, ed essendo stato a indicare il conto corrente di San
CP_3
Marino, a favore del quale effettuare il bonifico;
che, in parte, il quadro sarebbe stato pagato tramite la permuta di tre altri quadri;
che il consulente di parte avrebbe attestato che il prezzo, CP_8 pagato da a per il quadro sarebbe congruo, tenuto conto del valore dei tre dipinti CP_1 CP_3 oggetto della permuta;
che la vendita del quadro a sarebbe avvenuta anni dopo l'acquisto dal Pt_6 quadro da;
di non avere fatto mistero dell'acquisto del quadro da e di averlo CP_3 CP_3 esposto in casa propria per tre anni, dopo averlo fatto restaurare, di talché, negli ambienti dei collezionisti e commercianti d'arte, la notizia che fosse il proprietario del quadro sarebbe stata CP_1 nota;
che, con le comunicazioni dovute alla Soprintendenza per l'importazione temporanea del quadro pagina 13 di 19 in Italia, sarebbe emerso un collegamento tra il quadro e la sua persona, che avrebbe comportato problematiche di tipo fiscale, di talché le mancate comunicazioni di legge sarebbero correlabili a tale problematica, e non all' asserita ricettazione;
che aveva riferito al Tribunale di circostanze Pt_6 relative a come fosse pervenuto nelle sue mani il quadro negli Stati Uniti e gli accertamenti effettuati sulla legittimità dell'acquisto di tale quadro all'estero. Questi accadimenti, successivi di tre anni all'acquisto del dipinto, sarebbero irrilevanti rispetto al fatto di reato contestato, come presupposto per le domande risarcitorie e restitutorie degli appellanti;
l'insussistente consapevolezza in capo a CP_1 della truffa, perpetrata da in danno degli appellanti, dovrebbe essere valutata con riferimento al CP_3 momento dell'acquisto e non a momenti successivi. ha affermato che la dichiarazione, rilasciata dal dott. sarebbe priva di data (doc. 4, CP_1 Per_4 richiamato a pag. 26 dell'atto di appello); sarebbe un documento non acquisito al dibattimento dinanzi al Tribunale, anche se datato antecedentemente al procedimento davanti al Tribunale e alla Corte di
Appello. Inoltre, riferirebbe su circostanze di cui non sarebbe diretta a conoscenza, ma che Per_4 sarebbero la sintesi di quanto gli sarebbe stato riferito dalla restauratrice cui avrebbe Per_5 CP_1 affidato il restauro del quadro. Il documento di sarebbe inammissibile sia perché tardivo, Per_4 sia perché sarebbe impossibile conoscere la data di effettiva emissione. I tagli della tela, a cui farebbe riferimento, sarebbero conseguenze di un precedente grossolano restauro, risalente Per_4 ad epoca imprecisata.
Ha concluso, chiedendo: la rinnovazione dell'escussione del teste l'autorizzazione Pt_6 all'acquisizione in giudizio di alcuni documenti, venuti ad esistenza dopo la celebrazione del procedimento penale di primo grado e di appello;
la conferma della pronuncia assolutoria, resa dal
Tribunale di Milano con la sentenza numero 12732/2016 del 9 novembre 2016; la reiezione dell'appello, con vittoria di spese del presente giudizio.
La Corte osserva che risulta accertato, essendo definitive le statuizioni relative, che:
- il quadro è divenuto di proprietà dei nel 1996, i quali mai lo hanno alienato;
Pt_1
- sussistono i reati ascritti allo in particolare, il quadro è stato sottratto ai legittimi CP_3
proprietari nel 2006, nel corso del prestito concesso dai a per l'esposizione alla Pt_1 CP_3 fiera di Verona, e venduto, pur non avendone lo la titolarità, al CP_3 CP_1
- sussiste l'elemento materiale del reato di ricettazione in capo al CP_1
Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del suddetto reato, in capo a il cui CP_1 accertamento si rende necessario, come presupposto per la decisione sulle domande di natura civilistica, avanzate dagli odierni appellanti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello pagina 14 di 19 non abbia seguito le prescrizioni della Cassazione a Sezioni Unite, relativamente alla rinnovazione dell'escussione del teste avendo ritenuto di valutarne l'attendibilità diversamente da quanto Pt_6 fatto dal Tribunale.
Il Consigliere Istruttore ha escusso il teste all'udienza del 29.10.2024. Pt_6
Al riguardo si rileva, in primo luogo, come il teste abbia dichiarato di essere stato “beneficiario” della società ST OV, che sarebbe stata acquirente del quadro da , che, a sua volta, Persona_6
l'avrebbe acquistato da Questi, invece, ha affermato di avere venduto il quadro alla società CP_1
ST OV, il cui dominus sarebbe Non si versa pertanto nell'ipotesi di incapacità a Pt_6 testimoniare per conflitto di interessi di cui all'art. 246 c.p.c., dato che, in ogni caso, acquirente del quadro non risulterebbe essere direttamente ma società di cui il medesimo sarebbe Pt_6
“beneficiario”.
In punto credibilità del teste, non risulta contestato dal e risulta provato per tabulas, che CP_1 si sia reso colpevole di reati contro il patrimonio, in concorso con altri, compreso il Pt_6 CP_1 reati che hanno comportato la contraffazione e il traffico di opere del medesimo autore, , in CP_2 date di poco antecedenti all'acquisto, da parte di del quadro. Risulta, pertanto, provato come il CP_1 abbia avuto, nel 2006, una pregressa frequentazione con il consistente, tra l'altro, in Pt_6 CP_1 attività illecite molto simili a quelle di cui è causa. Non si tratta, pertanto, di teste di elevata credibilità, stante la pregressa attività illecita nel medesimo campo (contraffazione e vendita di opere di
[...]
), ed in concorso con CP_2 CP_1
Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni, rese dal deve rilevarsi che esse sono lacunose, Pt_6 contraddittorie, anche relativamente a dichiarazioni rese precedentemente, e sprovviste della benché minima rispondenza con elementi probatori documentali o di altro genere. In particolare:
- nel corso della precedente escussione come teste, nel procedimento penale (cfr. pag. 35, verbale ud. 8.6.2016, sub doc. 8 fasc. appellanti), descrisse come un mero Pt_6 Per_6 intermediario;
sarebbe esistito un accordo tra i due, in virtù del quale sarebbe stata successivamente riconosciuta una commissione del 20-25%, su eventuale futura vendita, da a;
nelle dichiarazioni rese il 29.10.2024, invece, sostiene che Pt_6 Per_6 Pt_6 CP_1 avrebbe venduto il dipinto al , che poi, nel novembre 2009, lo avrebbe rivenduto al Per_6
La differenza tra le due ricostruzioni è rilevante, discendendo, tra l'altro, dalle due Pt_6 diverse fattispecie plurime conseguenze in merito all'entità e alle modalità di pagamento del prezzo, alle formalità per il trasferimento dell'opera, ed altre, che rimangono non spiegate da
Pt_6
pagina 15 di 19 - , nella versione in cui è mero intermediario, non avrebbe mai riferito a chi Per_6 Pt_6
fosse il proprietario del quadro, né da dove questo provenisse;
avrebbe, in Pt_6 conseguenza di ciò, presunto che il bene fosse già in territorio americano, e che pertanto non fosse necessario attivare alcuna procedura di esportazione. Tali affermazioni risultano scarsamente attendibili, a causa della professione di che avrebbe dovuto essere al Pt_6 corrente delle precauzioni necessarie nell'acquisto di opera di tale importanza e valore, e delle norme relative alla salvaguardia dei beni culturali commerciati internazionalmente. Inoltre, sembra avere voluto ignorare la provenienza dell'opera anche successivamente al suo Pt_6 asserito acquisto, cosa difficilmente credibile, avendo il , secondo quanto affermato da Per_6
saputo che il quadro era in Italia prima della esportazione negli USA;
CP_1
- inverosimile risulta, inoltre, il racconto di quando afferma di non avere stipulato alcun Pt_6
contratto con , e di avere regolato la compravendita tramite scambio di mail, in Per_6 considerazione del fatto che ciò avrebbe costituito un problema per la prova del suo acquisto, e l' eventuale rivendita del bene, e che non vi è traccia agli atti del processo di alcuna comunicazione tra di loro a mezzo posta elettronica;
- inverosimile risulta l'affermazione di secondo la quale avrebbe fatto spedire il quadro Pt_6
a New York, pur non risiedendo in tale città (essendo residente in Italia all'epoca), e non avendo alcun ufficio o altra base, e facendo arrivare un'opera di tale importanza semplicemente presso il domicilio di una sua amica;
- afferma di avere investito risparmi corrispondenti a dieci anni di attività per comprare Pt_6
l'opera, nel novembre 2009, dopo averla a lungo cercata;
tuttavia non spiega perché solo dopo pochi mesi dall'acquisto l'avrebbe rimessa sul mercato.
- afferma che l'iniziativa di inviare, pochi mesi dopo l'esportazione negli Usa, l'opera Pt_6
in Italia, per la rivendita, sarebbe provenuta dal mentre questi afferma al contrario che CP_1 sarebbe opera del (verbale udienza 8.6.2016 – v. sub doc. 8 fasc. appellanti). Del resto, Pt_6 dopo la re-importazione in Italia, né (che all'epoca risiedeva in Italia e avrebbe potuto Pt_6 gestire una vendita autonomamente, o tramite , che operava sul mercato) né Per_6 CP_1
(che a quel punto dovrebbe essere stato spogliato della proprietà del bene, ma, per qualche ignota ragione avrebbe continuato a gestirlo) risultano avere esposto il quadro per un' eventuale vendita, né averlo offerto a mercanti d'arte.
- risulta essere divenuto “beneficiario” della ST OV solo due giorni prima Pt_6
dell'asserito acquisto del quadro;
inoltre, egli risulta avere non conosciuto che era, Persona_7 pacificamente, amministratore della ST OV all'epoca dei fatti. pagina 16 di 19 Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che la rinnovata escussione del lungi dal Pt_6 neutralizzare gli altri indizi di sussistenza dell'elemento soggettivo, proprio della ricettazione, in capo al concorre a ritenere provato tale elemento soggettivo. CP_1
Altri indizi della sussistenza dello stesso in capo al sono infatti i seguenti: CP_1
- che pur essendo un esperto del settore, in quanto noto gallerista, ha acquistato quadro CP_1
di ingente valore senza certificazione di autenticità e provenienza, e senza verificare se l'apparente venditore, fosse titolare dei diritti che gli aveva trasferito;
CP_3
- che ha ottenuto la consegna di quadro a lui noto, per averlo visto alla fiera di Verona ad CP_1
ottobre 2006, in condizioni diverse da quelle in cui l'aveva visto alla fiera, essendo stata rimossa, quanto meno, la cornice;
- che il pagamento dell'acquisto, asseritamente effettuato dal è avvenuto in maniera CP_1
opaca, “estero su estero”, tra due paesi all'epoca sulla “black list”, verso conto corrente non riconducile al venditore, queste sono circostanze idonee a fare sorgere fondati dubbi, in CP_3 un operatore del settore, circa la titolarità del bene in capo al venditore;
- che del trasferimento non è stata effettuata annotazione nei registri della galleria del (o CP_1
in quelli della galleria dello , come prescritto dalla normativa allora in vigore;
CP_3
- che la vendita, da a secondo la scrittura “Chiasso ottobre 2006”, risulta CP_3 CP_1
avvenuta a prezzo di svariate centinaia di migliaia di euro inferiore al valore del bene, come stimato sia da parte di terzi, sia da parte dello stesso, senza che sia stata data una CP_3 spiegazione sufficiente della ragione di tale ingente “sconto”; inoltre, non sono agli atti documenti, idonei a provare che l'intero prezzo, di cui alla scrittura sopra menzionata, sia stato versato da a essendo stato allegati solo un iniziale pagamento di euro CP_1 CP_3
100,000,00, ed uno successivo di euro 900.000,00.
Indizio rilevante, ulteriore, è inoltre il fatto che esportava, senza le autorizzazioni richieste CP_1 dalla legge, il quadro negli Usa, nel 2009, con una operazione, del tutto opaca, di asserita vendita del medesimo alla ST OV di che a tale asserita vendita, tuttavia, seguiva, pochi mesi dopo, Pt_6 la restituzione del quadro al che lo importava nuovamente in Italia, senza che o la CP_1 Pt_6
ST OV nulla obiettassero, pur essendo quest'ultima asseritamente divenuta proprietaria del quadro;
che, infine, (e non o la ST OV) hanno consegnato il quadro alle autorità CP_1 Pt_6 elvetiche, nel 2013, dimostrando così che ne è rimasto dominus di fatto per tutto il tempo. CP_1
Deve rigettarsi l'eccezione di relativa all' asserita irrilevanza delle vicende successive CP_1 all'acquisto del bene nel 2006, essendo tali vicende, di cui stesso si è reso protagonista, CP_1 sintomatiche del tentativo del di coprire le tracce del reato di ricettazione, dallo stesso CP_1
pagina 17 di 19 perpetrato, al fine di rendere nuovamente commerciabile il bene, interrompendo o contraffacendo la catena dei passaggi di proprietà, legittimamente facente capo ai . Consapevole della natura Pt_1 penalmente illecita del suo acquisto, in altre parole, ha cercato di neutralizzare le conseguenze CP_1 di tale natura illecita quanto alla commerciabilità del bene, tramite le finte operazioni, messe in atto con e la ST OV. Pt_6
In considerazione di tutto quanto sopra motivato, deve ritenersi, con accertamento incidentale, sussistente l'elemento soggettivo, in capo all'appellato, del fatto di reato, costituito dalla ricettazione del quadro di cui è causa. Risulta inoltre provato che sia rimasto, dal 2006, possessore del CP_1 quadro, senza che risulti provata l'alienazione del medesimo a o alla ST OV. Pt_6
In accoglimento delle domande degli appellanti, pertanto, ed in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, deve essere condannato alla restituzione dell'opera ai legittimi CP_1 proprietari, non avendo egli, su cui incombe il relativo onere, provato di avere acquisito la proprietà del bene, dato che lo avrebbe compravenduto, in mancanza del requisito della buona fede, da soggetto,
, privo del diritto di proprietà. CP_3
Quanto alle domande risarcitorie degli appellanti, si rileva come questi abbiano chiesto due voci di danno non patrimoniale: quello consistente nel mancato possesso e godimento dell'opera originale per un lungo periodo di tempo, e quello morale conseguente alla consumazione dei fatti-reati. Il danno non patrimoniale, in entrambi questi due aspetti, deve essere riconosciuto agli appellanti. Infatti, la restituzione dell'originale dell'opera non è sufficiente a risarcire gli appellanti per il mancato godimento della stessa per un lunghissimo periodo di tempo, allo stato di quasi venti anni. La liquidazione del danno non può che essere effettuata che in via equitativa, sulla base di parametri quali il valore dell'opera (stimato in due milioni di euro all'epoca della sottrazione, nel 2006) e il tempo durante il quale essa è stata sottratta al legittimo godimento da parte degli appellanti, in conseguenza della commissione di fatti di reato di cui i sono stati persone offese dal reato. Pertanto, Pt_1 deve essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale come sopra CP_1 identificato, che si liquida in via equitativa, tenendo conto del valore dell'opera; del numero di anni
(allo stato di circa 20) durante i quali i legittimi proprietari sono stati privati del godimento dell'opera; della gravità dei fatti di reato accertati incidentalmente e del fatto che i legittimi proprietari sono stati coinvolti incolpevolmente nelle vicende penali, di cui sopra, per molti anni. Tale danno deve essere liquidato in euro 200.000,00 ciascuno, per ed , e in euro 100.000,00, ciascuno, Pt_1 Parte_2 per e Pt_3 Parte_4
pagina 18 di 19 In considerazione della soccombenza di questi deve essere condannato alla rifusione, in favore CP_1 degli appellanti, delle spese di lite del primo grado del giudizio;
del primo grado del giudizio avanti la
Corte di Appello, per il quale non sono stati liquidati compensi per la fase istruttoria, non essendosi essa volta;
del grado di giudizio avanti la Corte di Cassazione;
e del presente grado del giudizio, per il quale sono stati liquidati compensi anche per la fase istruttoria. Le spese sono liquidate sulla base del
DM 147/22, sulla base del decisum, nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 riformando l'impugnata sentenza del Tribunale Penale di Milano, numero 12732/16, in merito alle statuizioni civili;
b) condanna l'appellato alla restituzione del quadro di , denominato CP_1 Controparte_2
“La lettura”, come meglio identificato nella parte motiva, in favore degli odierni appellanti;
c) condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in euro 200.000,00 in CP_1 favore di ed , ciascuno, e in euro 100.000,00 in favore di e Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
, ciascuno, oltre interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, da ottobre 2006
[...] al saldo;
d) condanna al rimborso delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_1 Pt_2
, liquidate in complessivi euro 49.336,00, per compensi,
[...] Parte_3 Parte_4 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, per il primo grado del giudizio;
in euro 31.283,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, per il precedente grado del giudizio avanti la Corte di Appello;
in euro 23.668,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, per il grado del giudizio avanti la Corte di Cassazione;
e in complessivi euro 44.201,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, per il presente grado del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Elena Catalano
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