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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 2302/2023
La Corte d'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei
Magistrati
Dott. LUCA BOCCUNI Presidente
Dott. ssa SILVIA BARISON ConSIliere relatore
Dott. ssa SILVIA FRANZOSO ConSIliere
Ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado avente ad oggetto: VENDITA DI IMMOBILI tra
INFANTE Parte_1
CP_1
Entrambi con l'Avv. CALLIPARI NATALE
Appellanti
e
Controparte_2
[...]
Entrambi con l'Avv. INVIDIA ANTONIO
Controparte_3
Controparte_4
Entrambi con l'avv. SCATTOLINI RICCARDO
Appellati
e nei confronti di CP_5
Contumace
ER chiamata sulle conclusioni
- DEGLI APPELLANTI, che hanno chiesto “In via principale:
1) accogliere l'interposto gravame, previa occorrendo ammissione della richiesta di prova orale di cui al prosieguo;
2) per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, come trascritte alle pagg. 47-48 dell'atto di appello e da aversi qui per integralmente richiamate;
In ogni caso:
3) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria:
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetta la prova per interpello e quella per testimoni come articolate alle pagg. 48 ss. dell'atto di appello, da aversi qui per integralmente richiamate”;
- DEGLI APPELLATI E Controparte_2 CP_2
che hanno chiesto “In via preliminare
[...]
1. REVOCARSI la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n.
2026/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 25.10.2023, pubblicata il
26.10.2023 – n. 6591/2020 R.G. – Repert. n. 3761/2023 del 26/10/2023, per le ragioni esposte in atti;
In Via Principale nel Merito
2. Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'appello promosso dai SIg.ri
[...]
e avverso sentenza n. 2026/2023 emessa dal Tribunale di Parte_2 CP_1
Verona in data 25.10.2023, pubblicata il 26.10.2023 – n. 6591/2020 R.G. – Repert.
n. 3761/2023 del 26/10/2023, in quanto infondato e/o inammissibile per tutte le pag. 2/17 ragioni esposte nella narrativa del presente atto [rectius, della comparsa di costituzione in appello];
3. Per l'effetto, Voglia l'Ill.ma Corte adita confermare la sentenza n. 2026/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 25.10.2023, pubblicata il 26.10.2023 – n.
6591/2020 R.G. – Repert. n. 3761/2023 del 26/10/2023 in ogni sua parte;
4. Respingersi ogni e qualsiasi domanda svolta dai coniugi nei confronti dei Parte_3
coniugi in quanto infondata sia in fatto che diritto;
CP_6
5. Respingersi le istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto inammissibili per tutte le ragioni esposte agli atti;
6. Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, alla luce di tutto quanto esposto, condannare i SI.ri , ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” Parte_3 cagionati ai SI.ri , danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € CP_6
5.000,00* ovvero nell'importo maggiore ritenuto di giustizia;
7. Nella denegata e non creduta ipotesi, in cui la causa venga rimessa in istruttoria si ripropongono le domande e le istanze istruttorie formulate in primo grado…” riprodotte e ritrascritte nella nota di precisazione delle conclusioni dep.
27.6.2025;
- DEGLI APPELLATI Controparte_7
he hanno chiesto “In via preliminare
[...]
1. Dichiararsi il difetto assoluto di legittimazione passiva di Controparte_3
condannando gli appellanti alla rifusione in suo confronto delle spese del giudizio, oltre ad accessori di legge (r.s.g. al 15%, c.p.a. al 4%, i.v.a. al 22%);
In Via Principale nel Merito
1. Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'appello promosso dai SIg.ri
e avverso sentenza n. 2026/2023 emessa dal Tribunale Parte_2 CP_1
di Verona in data 25.10.2023, pubblicata il 26.10.2023 – n. 6591/2020 R.G. –
pag. 3/17 Repert. n. 3761/2023 del 26/10/2023, in quanto infondato e/o inammissibile per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2. Per l'effetto, previa revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, Voglia l'Ill.ma Corte adita confermare la sentenza n. 2026/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 25.10.2023, pubblicata il 26.10.2023 – n.
6591/2020 R.G. – Repert. n. 3761/2023 del 26/10/2023 in ogni sua parte;
4. Respingersi ogni e qualsiasi domanda svolta dai coniugi nei confronti del SI. Parte_3
e della in quanto infondata sia in fatto che Controparte_4 Controparte_8
diritto;
5. Respingersi le istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto inammissibili per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
6. Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, alla luce di tutto quanto esposto, condannare gli attori, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati ai convenuti, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 5.000,00* ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia;
7. Nella denegata ipotesi, in cui la causa venga rimessa in istruttoria si ripropongono le domande e le istanze istruttorie formulate in primo grado…” riprodotte e ritrascritte nella nota di precisazione delle conclusioni dep. 27.6.2025; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2026/2023 il Tribunale di VERONA ha respinto le domande proposte, in tesi per responsabilità contrattuale o da contatto sociale, in ipotesi per responsabilità extracontrattuale ed in estremo subordine ai sensi degli artt.
2041 ss. c.c., da e contro Parte_2 CP_1
e nonché Controparte_2 CP_2 Controparte_3
e deducendo che con rogito del 16.2.2016
[...] Controparte_4
avevano acquistato dai primi – e con la mediazione dei secondi – una villa pag. 4/17 bifamiliare in Peschiera del Garda, come da preliminare del 15.12.2015; che in seguito il consorzio CEPAV DUE aveva loro notificato l'esproprio – e contestuale occupazione d'urgenza – disposti con decreto n. 7 del 5.7.2019, per la realizzazione dell'alta velocità (c.d. ) sulla Linea Milano – Verona.
Adducendo l'omessa informativa precontrattuale – da parte sia dei venditori che dell'agenzia immobiliare – circa la possibilità di un simile evento, da quale erano loro derivati danni patrimoniali e non patrimoniali, gli attori ne chiedevano la condanna al risarcimento, quantificato in € 55.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 10.000,00 per danno non patrimoniale.
I convenuti si costituivano e resistevano alle domande attoree, chiedendo il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
e inoltre, eccepivano preliminarmente Controparte_3 CP_4
la propria carenza di legittimazione passiva e per la denegata ipotesi di propria condanna erano autorizzati alla chiamata in manleva del proprio assicuratore,
CP_5
Quest'ultimo rimaneva contumace.
Istruita documentalmente, con rigetto delle istanze di prova orale articolate dalle parti, la causa era decisa in senso sfavorevole agli attori:
1. Considerando pacifico che il vincolo ablatorio fosse stato apposto all'area compravenduta solo dopo il perfezionamento della vendita;
2. Escludendo la culpa in contrahendo dei convenuti, per mancanza della relativa prova, il cui onere gravava sugli attori e che invece non era desumibile dai documenti in atti
(come l'elenco ditte di data – tuttavia non “certa” – 31.3.2014 depositato in causa dagli attori) e non ritraibile dalle prove orali, rigettate perché inconferenti e generiche;
3. Argomentando in merito alle carenze assertive e pag. 5/17 probatorie attoree in ordine agli specifici pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, effettivamente subìti.
Ciò posto, la sentenza di prime cure, dichiarando assorbita ogni altra domanda ed eccezione – compresa quella di carenza di legittimazione passiva sollevata dal mediatore, rigettava quella svolta in principalità dagli attori e li gravava delle spese legali verso tutti convenuti. Le spese legali erano invece compensate tra e Controparte_3 CP_5
Contro tale sentenza ha proposto appello parte acquirente, le cui censure e richieste si possono così riassumere:
1. La sentenza dovrà essere riformata per avere erroneamente posto a carico degli attori l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., detto onere incombendo invece sui convenuti ex art. 1218 c.c. ed essendo rimasto inadempiuto;
2. La sentenza gravata dovrà essere riformata per vizio di motivazione in parte qua, sotto il profilo della carenza, insufficienza e/o contraddittorietà della stessa, con la rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione della prova orale articolata dalla difesa attorea nella memoria dd. 26/07/2021, reiterata nell'udienza di precisazione delle conclusioni e nuovamente proposta in calce all'atto di gravame;
3. La sentenza impugnata dovrà essere riformata in parte qua, sotto il profilo tanto dell'erronea sussunzione, nel fatto notorio, delle circostanze oggetto di prova quanto nel mancato prudente apprezzamento sia del contenuto degli atti defensionali avversari che delle prove documentali offerte;
4. La sentenza impugnata dovrà essere riformata nella parte in cui non ha ritenuto inadempimento imputabile ai Sigg.ri / a titolo di CP_2 CP_2
pag. 6/17 violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il non avere essi avvertito gli odierni appellanti della ricezione dell'avviso ex art. 17
T.U.E.
5. La sentenza gravata dovrà essere riformata nella parte in cui ha ritenuto non provato il diritto al risarcimento dei SIg. Parte_3
negando che essi avessero adeguatamente dedotto e documentato le relative istanze ed attribuendo un (inammissibile) rilievo causale all'atto conclusivo della procedura espropriativa da cui è stato attinto l'immobile oggetto di causa.
*
Gli odierni appellati si sono costituiti deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di fase.
e hanno chiesto anche la condanna degli appellanti ai sensi CP_2 CP_2
dell'art. 96 c.p.c.
– chiamata in causa iussu iudicis – non si è costituita neppure CP_5
nella presente fase di appello.
In esito alla prima comparizione, respinta l'istanza di sospensione della sentenza formulata dagli appellanti nel proprio atto introduttivo, veniva accolta quella da loro presentata in corso di causa adducendo il pericolo di perdita dell'abitazione essendo stati medio tempore attinti dal pignoramento avversario per il recupero coattivo delle spese legali di prime cure.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali, in data 29 settembre 2025 le parti hanno depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione.
pag. 7/17 *
L'appello è infondato e va respinto.
Esaminandone partitamente i motivi, col primo di essi – sopra richiamato – viene in rilievo l'individuazione della disciplina applicabile al rapporto fondamentale dedotto in giudizio.
Il primo Giudice avrebbe, secondo parte appellante, posto a base della propria decisione sfavorevole agli appellanti odierni una qualificazione della dedotta responsabilità in termini aquiliani.
Si tratta a ben vedere di una prospettazione fallace: la sentenza impugnata non si esprime sulla natura della responsabilità in contesa, ma – per quanto si dirà
– non si può ritenere che, in ultima analisi, essa abbia errato nel distribuire tra le parti gli oneri probatori.
A tal fine va premesso che un'ipotesi di responsabilità precontrattuale riguarda il caso in cui il contratto concluso tra le parti sia valido ed efficace ma pregiudizievole. La regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce infatti alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La circostanza che il contratto sia stato validamente concluso non esclude aprioristicamente la ricorrenza di culpa in contrahendo, qualora si accerti che le informazioni omesse nel corso della trattativa, se conosciute, avrebbero indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto, sulla base di un giudizio probabilistico (così tra le altre, C. Cass. Sez. II sent. 5762/2016).
pag. 8/17 Pertanto, è ravvisabile un illecito precontrattuale anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido ma risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (Cass. 24795/2008).
Merita inoltre ricordare che, se è principio consolidato quello per cui “L'art.
1337 cod. civ. è applicabile, non solo ai casi di ingiustificata rottura delle trattative, ma anche a tutte le ipotesi in cui la parte violi il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi, reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto
o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto” (v. da ultimo Cassazione civile sez. I, 19/01/2023, n.1696); è nondimeno assai dibattuta tra gli interpreti la riconducibilità della c.d. responsabilità precontrattuale all'ambito contrattuale oppure extracontrattuale. Con le note conseguenze in tema di distribuzione degli oneri probatori.
La Corte di Cassazione ha a lungo oscillato tra il ritenere che
“La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova” (Cass. Civ. sez. II, n. 24738/2019 ed , n.
16735/2011) e l'affermare – all'opposto – che “La responsabilità precontrattuale, ai sensi degli art. 1337 e 1338 c.c., va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c.” (Cass. civile sez. I, 12/07/2016, n.
14188).
pag. 9/17 Propendendo per la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno, nonché del dolo o della colpa del danneggiante, rimane a carico del danneggiato.
Ipotizzando invece una forma di responsabilità radicata in un “contatto sociale” tra le parti qualificato sub specie iuris dall'obbligo di buona fede c.d. integrativa e dai correlati doveri di informazione e di protezione positivamente sanciti dagli artt. 1175, 1337 e 1338 c.c. in rel. art. 2 Cost., nello svolgersi delle trattative sorge un rapporto obbligatorio che rinviene la propria fonte nel contatto sociale dei contraenti, ossia in un “fatto idoneo” a produrlo “secondo
l'ordinamento giuridico” (art. 1173 c.c.).
In virtù di tale relazione qualificata, una persona - al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa) - affida i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona. Per il che non si verte - com'è del tutto evidente - in un'ipotesi di mero contatto sociale, bensì di un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione.
In questa prospettiva si pongono le SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione, che nell'affermare la validità del c.d. preliminare di preliminare, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, hanno osservato che le cc.dd.
"puntuazioni", pur non dando luogo ad un vero e proprio contratto preliminare sono, tuttavia, vincolanti in relazione ai profili sui quali si è pag. 10/17 raggiunto un accordo irrevocabile ed hanno statuito che «la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico» (Cass., Sez. Un.,
n. 4628/2015).
Del pari, con riferimento alla fattispecie concernente l'erronea scelta del contraente di un contratto di appalto divenuto inefficace e "tamquam non esset" per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, la Corte di Cassazione ha ammesso il risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario. Tale responsabilità - si è osservato - non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al
"contatto qualificato" tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, per avere l'amministrazione indetto la gara e dato esecuzione ad un'aggiudicazione apparentemente legittima, in tal modo provocando la lesione dell'interesse del privato, assimilabile a un diritto soggettivo avente ad oggetto l'affidamento incolpevole Sempre con riferimento alla responsabilità precontrattuale, si è, dipoi, ancora più puntualmente osservato che la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito nella fase che precede la stipula del contratto, non è tenuta a provare l'elemento soggettivo dell'autore dell'illecito (dolo o colpa), versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui la responsabilità precontrattuale costituisce "una figura normativamente qualificata" - in una delle ipotesi previste dall'art. 1173
pag. 11/17 c.c. (Cass. 27648/2011, con impostazione riaffermata da Cass. SS.UU. ord.
8236/2020 sulla responsabilità della PA per illegittimo recesso dalle trattative e ruolo integrativo della buona fede.
In questa cornice ermeneutica, sebbene una recente pronuncia della ER
Sezione della Corte di Cassazione (ord. 12679/2025) abbia riproposto la qualificazione aquiliana della responsabilità precontrattuale, se ne ritiene tuttavia più sistematicamente persuasiva la ricostruzione in termini contrattuali, rectius obbligatori.
L'informativa precontrattuale si colloca nelle trattative – le quali sono un “fatto idoneo a produrre [obbligazioni] secondo l'ordinamento giuridico” (art. 1173 c.c.), ossia per effetto dell'operare della clausola di buona fede c.d. integrativa ex art. 1175
c.c. In questa prospettiva, l'obbligazione di trattare lealmente, se inadempiuta
(o non esattamente adempiuta, come nella specie) è fonte di responsabilità.
La responsabilità precontrattuale, in tal modo qualificata come da inadempimento di un'obbligazione, segue nel giudizio risarcitorio, come il presente, la disciplina dell'art. 1218 c.c. per cui il creditore può limitarsi a dimostrare il rapporto sottostante ed allegarne l'inadempimento, spettando al debitore fornire la c.d. prova liberatoria.
L'attore, peraltro, se può limitarsi ad allegare l'altrui condotta ritenuta fonte di responsabilità, deve tuttavia provare il danno subito (nei limiti del c.d.
“interesse negativo”) ed il nesso causale che lo collega al comportamento generativo dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c. Simmetricamente, il convenuto può invocare l'art. 1225 c.c. al fine di limitare il risarcimento al danno prevedibile al momento in cui è sorto il vincolo obbligatorio da pag. 12/17 “contatto sociale qualificato”, se riesce a dimostrare che la propria condotta lesiva non è dipesa da dolo.
Ne deriva che il creditore che chieda il risarcimento del danno deve provare il rapporto, allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore fornire la prova liberatoria della sua responsabilità. In questo senso, egli dovrà dimostrare l'assenza di culpa in contrahendo o meglio l'oggettiva rispondenza del suo contegno pre-contrattuale alla buona fede oggettiva.
Ciò posto, la sentenza impugnata non sarebbe corretta, se avesse
“direttamente” posto a carico degli attori – asseriti creditori della prestazione informativa – l'onere della prova dell'altrui violazione della correttezza. In realtà, se come detto, in applicazione dell'art. 1218 c.c. erano i debitori della prestazione informativa a dover provare di averla esattamente adempiuta, fornendo le informazioni in loro possesso, trattandosi di prova negativa competeva a controparte – e dunque, in conclusione – agli attori – fornire la prova positiva contraria.
L'obbligo informativo sub iudice e di riflesso l'inadempimento posto a fondamento della domanda risarcitoria attorea hanno ad oggetto la comunicazione, non della possibile espropriazione nel comune di Peschiera, evenienza pacificamente nota nell'ambito della comunità, ma della probabile –
e temporalmente non remota – espropriazione nella località Marinoni, dov'è ubicato l'immobile compravenduto.
Sennonché, avendo la prova dell'ignoranza incolpevole ad oggetto una circostanza negativa, la speculare prova positiva si sostanzia nella dimostrazione che parte venditrice sapeva, o poteva sapere, all'epoca del rogito, dell'(imminente) esproprio de quo.
pag. 13/17 La prova dell'ignoranza incolpevole di tale circostanza da parte dei venditori emerge invero per tabulas. Ed infatti, se come ricorda Cass. II Civ. 6526/2012 la prova liberatoria della responsabilità in contesa ha ad oggetto l'aver fornito alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto e se, come detto, si assume che l'informativa dovesse avere come contenuto il passaggio della in località Marinoni e l'esproprio dell'immobile compravenduto a pochi anni dal rogito, la domanda a cui dare risposta per dirimere la controversia è se i venditori lo sapessero o potessero saperlo prima del 16.2.2016.
Prima della stipula (avvenuta il 16.2.2016) non era ancora stato approvato il progetto (che lo sarebbe stato il 10.7.2017 – delibera CIPE n. 42: v. documenti esibiti in primo grado da CEPAV DUE ex art. 210 c.p.c.) e anzi l'articolo di giornale del 15.9.2015 – doc. 16 att. I grado – fa riferimento ad un'approvazione “molto di là da venire”.
Non emerge pertanto neppure la probabilità del verificarsi di eventi che i venditori dovessero e potessero specificamente conoscere, e comunicare a controparte. Nella delibera del CIPE menzionata nell'atto di cessione volontaria dell'immobile esibito da CEPAV DUE, peraltro, non si fa riferimento alle procedure mediante cui si giunse all'approvazione del progetto definitivo, né tantomeno se illo tempore vi fossero stati coinvolti o notiziati anche e CP_2 CP_2
Non emergono, in conclusioni, informazioni anche solo colposamente taciute dai venditori in sede di trattative e pertanto ne va esclusa la responsabilità azionata ex adverso.
pag. 14/17 Né, per quanto sopra esposto sui principi (ex artt. 2 Cost. e 1175 c.c.) che ne informano genesi e finalità, l'obbligo informativo può sopravvivere alla stipula con cui si concludano le trattative: nella specie, non è in particolare rilevante il silenzio serbato dai venditori “dopo” tale momento, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, lamentando col quarto motivo di appello la mancata comunicazione dell'avviso di esproprio erroneamente inviato a dal il 3.8.2018 (due anni e mezzo dopo il rogito). CP_6 Parte_4
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere privi di pregio il primo, il terzo ed il quarto motivo di gravame – concettualmente tra loro costituenti un unicum in quanto volti a censurare l'apprezzamento del materiale istruttorio da parte del primo Giudice e la sua valorizzazione sub specie iuris.
*
In questo quadro, il restanti motivi di gravame sono assorbiti: il secondo, relativo alla mancata ammissione delle prove orali, correttamente ritenute insuscettibili di dimostrare la conoscenza di un quid venuto ad esistenza successivamente al rogito e irrilevanti se riferite alle generiche “voci” di popolo od ai confronti dei cittadini sul possibile tracciato della;
e parimenti il quinto motivo di appello, riferito all'apprezzamento dei danni subiti dagli attori e della loro quantificazione.
*
Va infine precisato come la reiezione della domanda risarcitoria degli appellanti per carenza, in concreto, di un inadempimento preclude l'esame della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. pure da loro proposta. Al riguardo basti richiamare quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte le cui
Sezioni Unite, con sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023, hanno inteso il principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. circoscrivendo l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento alle sole ipotesi in cui la diversa azione,
pag. 15/17 fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, l'azione ex art. 2041 c.c. resta preclusa già in astratto qualora il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui – come nella specie – essa discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza dei relativi presupposti.
*
L'appello va dunque respinto e la sentenza di prime cure confermata, con esonero dall'approfondimento delle ulteriori istanze, eccezioni e difese delle parti.
*
Le spese di fase – liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale svolta – vanno poste a carico degli appellanti soccombenti sia nei confronti degli appellanti
“venditori” che del mediatore e della sua società. La contumacia di CP_5
esime il Collegio dalla statuizione sulle spese legali nei suoi confronti.
[...]
Per la particolarità della vicenda e la complessità degli argomenti trattati non si ravvisano i presupposti per pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Va invece dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato (art. 13 quater d.P.R.
115/2002).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_2 CP_1
Tribunale di VERONA n. 2026/2023, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pag. 16/17 condanna la parte appellante al pagamento, in favore di CP_2
e in solido tra loro, delle spese del presente grado
[...] CP_2
del giudizio, che liquida in € 10.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore di CP_4
e in solido tra loro, delle spese del
[...] Controparte_3
presente grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
respinge l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da e Controparte_2
nei confronti di e CP_2 Parte_2
; CP_1
nulla per le spese verso CP_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti ed in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conSIlio della SEZIONE TERZA CIVILE, in data 6 ottobre 2025.
Il ConSIliere Relatore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 2302/2023
La Corte d'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei
Magistrati
Dott. LUCA BOCCUNI Presidente
Dott. ssa SILVIA BARISON ConSIliere relatore
Dott. ssa SILVIA FRANZOSO ConSIliere
Ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado avente ad oggetto: VENDITA DI IMMOBILI tra
INFANTE Parte_1
CP_1
Entrambi con l'Avv. CALLIPARI NATALE
Appellanti
e
Controparte_2
[...]
Entrambi con l'Avv. INVIDIA ANTONIO
Controparte_3
Controparte_4
Entrambi con l'avv. SCATTOLINI RICCARDO
Appellati
e nei confronti di CP_5
Contumace
ER chiamata sulle conclusioni
- DEGLI APPELLANTI, che hanno chiesto “In via principale:
1) accogliere l'interposto gravame, previa occorrendo ammissione della richiesta di prova orale di cui al prosieguo;
2) per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, come trascritte alle pagg. 47-48 dell'atto di appello e da aversi qui per integralmente richiamate;
In ogni caso:
3) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria:
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetta la prova per interpello e quella per testimoni come articolate alle pagg. 48 ss. dell'atto di appello, da aversi qui per integralmente richiamate”;
- DEGLI APPELLATI E Controparte_2 CP_2
che hanno chiesto “In via preliminare
[...]
1. REVOCARSI la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n.
2026/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 25.10.2023, pubblicata il
26.10.2023 – n. 6591/2020 R.G. – Repert. n. 3761/2023 del 26/10/2023, per le ragioni esposte in atti;
In Via Principale nel Merito
2. Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'appello promosso dai SIg.ri
[...]
e avverso sentenza n. 2026/2023 emessa dal Tribunale di Parte_2 CP_1
Verona in data 25.10.2023, pubblicata il 26.10.2023 – n. 6591/2020 R.G. – Repert.
n. 3761/2023 del 26/10/2023, in quanto infondato e/o inammissibile per tutte le pag. 2/17 ragioni esposte nella narrativa del presente atto [rectius, della comparsa di costituzione in appello];
3. Per l'effetto, Voglia l'Ill.ma Corte adita confermare la sentenza n. 2026/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 25.10.2023, pubblicata il 26.10.2023 – n.
6591/2020 R.G. – Repert. n. 3761/2023 del 26/10/2023 in ogni sua parte;
4. Respingersi ogni e qualsiasi domanda svolta dai coniugi nei confronti dei Parte_3
coniugi in quanto infondata sia in fatto che diritto;
CP_6
5. Respingersi le istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto inammissibili per tutte le ragioni esposte agli atti;
6. Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, alla luce di tutto quanto esposto, condannare i SI.ri , ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” Parte_3 cagionati ai SI.ri , danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € CP_6
5.000,00* ovvero nell'importo maggiore ritenuto di giustizia;
7. Nella denegata e non creduta ipotesi, in cui la causa venga rimessa in istruttoria si ripropongono le domande e le istanze istruttorie formulate in primo grado…” riprodotte e ritrascritte nella nota di precisazione delle conclusioni dep.
27.6.2025;
- DEGLI APPELLATI Controparte_7
he hanno chiesto “In via preliminare
[...]
1. Dichiararsi il difetto assoluto di legittimazione passiva di Controparte_3
condannando gli appellanti alla rifusione in suo confronto delle spese del giudizio, oltre ad accessori di legge (r.s.g. al 15%, c.p.a. al 4%, i.v.a. al 22%);
In Via Principale nel Merito
1. Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'appello promosso dai SIg.ri
e avverso sentenza n. 2026/2023 emessa dal Tribunale Parte_2 CP_1
di Verona in data 25.10.2023, pubblicata il 26.10.2023 – n. 6591/2020 R.G. –
pag. 3/17 Repert. n. 3761/2023 del 26/10/2023, in quanto infondato e/o inammissibile per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2. Per l'effetto, previa revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, Voglia l'Ill.ma Corte adita confermare la sentenza n. 2026/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 25.10.2023, pubblicata il 26.10.2023 – n.
6591/2020 R.G. – Repert. n. 3761/2023 del 26/10/2023 in ogni sua parte;
4. Respingersi ogni e qualsiasi domanda svolta dai coniugi nei confronti del SI. Parte_3
e della in quanto infondata sia in fatto che Controparte_4 Controparte_8
diritto;
5. Respingersi le istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto inammissibili per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
6. Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, alla luce di tutto quanto esposto, condannare gli attori, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati ai convenuti, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 5.000,00* ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia;
7. Nella denegata ipotesi, in cui la causa venga rimessa in istruttoria si ripropongono le domande e le istanze istruttorie formulate in primo grado…” riprodotte e ritrascritte nella nota di precisazione delle conclusioni dep. 27.6.2025; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2026/2023 il Tribunale di VERONA ha respinto le domande proposte, in tesi per responsabilità contrattuale o da contatto sociale, in ipotesi per responsabilità extracontrattuale ed in estremo subordine ai sensi degli artt.
2041 ss. c.c., da e contro Parte_2 CP_1
e nonché Controparte_2 CP_2 Controparte_3
e deducendo che con rogito del 16.2.2016
[...] Controparte_4
avevano acquistato dai primi – e con la mediazione dei secondi – una villa pag. 4/17 bifamiliare in Peschiera del Garda, come da preliminare del 15.12.2015; che in seguito il consorzio CEPAV DUE aveva loro notificato l'esproprio – e contestuale occupazione d'urgenza – disposti con decreto n. 7 del 5.7.2019, per la realizzazione dell'alta velocità (c.d. ) sulla Linea Milano – Verona.
Adducendo l'omessa informativa precontrattuale – da parte sia dei venditori che dell'agenzia immobiliare – circa la possibilità di un simile evento, da quale erano loro derivati danni patrimoniali e non patrimoniali, gli attori ne chiedevano la condanna al risarcimento, quantificato in € 55.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 10.000,00 per danno non patrimoniale.
I convenuti si costituivano e resistevano alle domande attoree, chiedendo il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
e inoltre, eccepivano preliminarmente Controparte_3 CP_4
la propria carenza di legittimazione passiva e per la denegata ipotesi di propria condanna erano autorizzati alla chiamata in manleva del proprio assicuratore,
CP_5
Quest'ultimo rimaneva contumace.
Istruita documentalmente, con rigetto delle istanze di prova orale articolate dalle parti, la causa era decisa in senso sfavorevole agli attori:
1. Considerando pacifico che il vincolo ablatorio fosse stato apposto all'area compravenduta solo dopo il perfezionamento della vendita;
2. Escludendo la culpa in contrahendo dei convenuti, per mancanza della relativa prova, il cui onere gravava sugli attori e che invece non era desumibile dai documenti in atti
(come l'elenco ditte di data – tuttavia non “certa” – 31.3.2014 depositato in causa dagli attori) e non ritraibile dalle prove orali, rigettate perché inconferenti e generiche;
3. Argomentando in merito alle carenze assertive e pag. 5/17 probatorie attoree in ordine agli specifici pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, effettivamente subìti.
Ciò posto, la sentenza di prime cure, dichiarando assorbita ogni altra domanda ed eccezione – compresa quella di carenza di legittimazione passiva sollevata dal mediatore, rigettava quella svolta in principalità dagli attori e li gravava delle spese legali verso tutti convenuti. Le spese legali erano invece compensate tra e Controparte_3 CP_5
Contro tale sentenza ha proposto appello parte acquirente, le cui censure e richieste si possono così riassumere:
1. La sentenza dovrà essere riformata per avere erroneamente posto a carico degli attori l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., detto onere incombendo invece sui convenuti ex art. 1218 c.c. ed essendo rimasto inadempiuto;
2. La sentenza gravata dovrà essere riformata per vizio di motivazione in parte qua, sotto il profilo della carenza, insufficienza e/o contraddittorietà della stessa, con la rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione della prova orale articolata dalla difesa attorea nella memoria dd. 26/07/2021, reiterata nell'udienza di precisazione delle conclusioni e nuovamente proposta in calce all'atto di gravame;
3. La sentenza impugnata dovrà essere riformata in parte qua, sotto il profilo tanto dell'erronea sussunzione, nel fatto notorio, delle circostanze oggetto di prova quanto nel mancato prudente apprezzamento sia del contenuto degli atti defensionali avversari che delle prove documentali offerte;
4. La sentenza impugnata dovrà essere riformata nella parte in cui non ha ritenuto inadempimento imputabile ai Sigg.ri / a titolo di CP_2 CP_2
pag. 6/17 violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il non avere essi avvertito gli odierni appellanti della ricezione dell'avviso ex art. 17
T.U.E.
5. La sentenza gravata dovrà essere riformata nella parte in cui ha ritenuto non provato il diritto al risarcimento dei SIg. Parte_3
negando che essi avessero adeguatamente dedotto e documentato le relative istanze ed attribuendo un (inammissibile) rilievo causale all'atto conclusivo della procedura espropriativa da cui è stato attinto l'immobile oggetto di causa.
*
Gli odierni appellati si sono costituiti deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di fase.
e hanno chiesto anche la condanna degli appellanti ai sensi CP_2 CP_2
dell'art. 96 c.p.c.
– chiamata in causa iussu iudicis – non si è costituita neppure CP_5
nella presente fase di appello.
In esito alla prima comparizione, respinta l'istanza di sospensione della sentenza formulata dagli appellanti nel proprio atto introduttivo, veniva accolta quella da loro presentata in corso di causa adducendo il pericolo di perdita dell'abitazione essendo stati medio tempore attinti dal pignoramento avversario per il recupero coattivo delle spese legali di prime cure.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali, in data 29 settembre 2025 le parti hanno depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione.
pag. 7/17 *
L'appello è infondato e va respinto.
Esaminandone partitamente i motivi, col primo di essi – sopra richiamato – viene in rilievo l'individuazione della disciplina applicabile al rapporto fondamentale dedotto in giudizio.
Il primo Giudice avrebbe, secondo parte appellante, posto a base della propria decisione sfavorevole agli appellanti odierni una qualificazione della dedotta responsabilità in termini aquiliani.
Si tratta a ben vedere di una prospettazione fallace: la sentenza impugnata non si esprime sulla natura della responsabilità in contesa, ma – per quanto si dirà
– non si può ritenere che, in ultima analisi, essa abbia errato nel distribuire tra le parti gli oneri probatori.
A tal fine va premesso che un'ipotesi di responsabilità precontrattuale riguarda il caso in cui il contratto concluso tra le parti sia valido ed efficace ma pregiudizievole. La regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce infatti alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La circostanza che il contratto sia stato validamente concluso non esclude aprioristicamente la ricorrenza di culpa in contrahendo, qualora si accerti che le informazioni omesse nel corso della trattativa, se conosciute, avrebbero indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto, sulla base di un giudizio probabilistico (così tra le altre, C. Cass. Sez. II sent. 5762/2016).
pag. 8/17 Pertanto, è ravvisabile un illecito precontrattuale anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido ma risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (Cass. 24795/2008).
Merita inoltre ricordare che, se è principio consolidato quello per cui “L'art.
1337 cod. civ. è applicabile, non solo ai casi di ingiustificata rottura delle trattative, ma anche a tutte le ipotesi in cui la parte violi il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi, reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto
o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto” (v. da ultimo Cassazione civile sez. I, 19/01/2023, n.1696); è nondimeno assai dibattuta tra gli interpreti la riconducibilità della c.d. responsabilità precontrattuale all'ambito contrattuale oppure extracontrattuale. Con le note conseguenze in tema di distribuzione degli oneri probatori.
La Corte di Cassazione ha a lungo oscillato tra il ritenere che
“La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova” (Cass. Civ. sez. II, n. 24738/2019 ed , n.
16735/2011) e l'affermare – all'opposto – che “La responsabilità precontrattuale, ai sensi degli art. 1337 e 1338 c.c., va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c.” (Cass. civile sez. I, 12/07/2016, n.
14188).
pag. 9/17 Propendendo per la natura aquiliana della responsabilità precontrattuale la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno, nonché del dolo o della colpa del danneggiante, rimane a carico del danneggiato.
Ipotizzando invece una forma di responsabilità radicata in un “contatto sociale” tra le parti qualificato sub specie iuris dall'obbligo di buona fede c.d. integrativa e dai correlati doveri di informazione e di protezione positivamente sanciti dagli artt. 1175, 1337 e 1338 c.c. in rel. art. 2 Cost., nello svolgersi delle trattative sorge un rapporto obbligatorio che rinviene la propria fonte nel contatto sociale dei contraenti, ossia in un “fatto idoneo” a produrlo “secondo
l'ordinamento giuridico” (art. 1173 c.c.).
In virtù di tale relazione qualificata, una persona - al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa) - affida i propri beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona. Per il che non si verte - com'è del tutto evidente - in un'ipotesi di mero contatto sociale, bensì di un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione.
In questa prospettiva si pongono le SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione, che nell'affermare la validità del c.d. preliminare di preliminare, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, hanno osservato che le cc.dd.
"puntuazioni", pur non dando luogo ad un vero e proprio contratto preliminare sono, tuttavia, vincolanti in relazione ai profili sui quali si è pag. 10/17 raggiunto un accordo irrevocabile ed hanno statuito che «la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico» (Cass., Sez. Un.,
n. 4628/2015).
Del pari, con riferimento alla fattispecie concernente l'erronea scelta del contraente di un contratto di appalto divenuto inefficace e "tamquam non esset" per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, la Corte di Cassazione ha ammesso il risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario. Tale responsabilità - si è osservato - non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al
"contatto qualificato" tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, per avere l'amministrazione indetto la gara e dato esecuzione ad un'aggiudicazione apparentemente legittima, in tal modo provocando la lesione dell'interesse del privato, assimilabile a un diritto soggettivo avente ad oggetto l'affidamento incolpevole Sempre con riferimento alla responsabilità precontrattuale, si è, dipoi, ancora più puntualmente osservato che la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito nella fase che precede la stipula del contratto, non è tenuta a provare l'elemento soggettivo dell'autore dell'illecito (dolo o colpa), versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui la responsabilità precontrattuale costituisce "una figura normativamente qualificata" - in una delle ipotesi previste dall'art. 1173
pag. 11/17 c.c. (Cass. 27648/2011, con impostazione riaffermata da Cass. SS.UU. ord.
8236/2020 sulla responsabilità della PA per illegittimo recesso dalle trattative e ruolo integrativo della buona fede.
In questa cornice ermeneutica, sebbene una recente pronuncia della ER
Sezione della Corte di Cassazione (ord. 12679/2025) abbia riproposto la qualificazione aquiliana della responsabilità precontrattuale, se ne ritiene tuttavia più sistematicamente persuasiva la ricostruzione in termini contrattuali, rectius obbligatori.
L'informativa precontrattuale si colloca nelle trattative – le quali sono un “fatto idoneo a produrre [obbligazioni] secondo l'ordinamento giuridico” (art. 1173 c.c.), ossia per effetto dell'operare della clausola di buona fede c.d. integrativa ex art. 1175
c.c. In questa prospettiva, l'obbligazione di trattare lealmente, se inadempiuta
(o non esattamente adempiuta, come nella specie) è fonte di responsabilità.
La responsabilità precontrattuale, in tal modo qualificata come da inadempimento di un'obbligazione, segue nel giudizio risarcitorio, come il presente, la disciplina dell'art. 1218 c.c. per cui il creditore può limitarsi a dimostrare il rapporto sottostante ed allegarne l'inadempimento, spettando al debitore fornire la c.d. prova liberatoria.
L'attore, peraltro, se può limitarsi ad allegare l'altrui condotta ritenuta fonte di responsabilità, deve tuttavia provare il danno subito (nei limiti del c.d.
“interesse negativo”) ed il nesso causale che lo collega al comportamento generativo dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c. Simmetricamente, il convenuto può invocare l'art. 1225 c.c. al fine di limitare il risarcimento al danno prevedibile al momento in cui è sorto il vincolo obbligatorio da pag. 12/17 “contatto sociale qualificato”, se riesce a dimostrare che la propria condotta lesiva non è dipesa da dolo.
Ne deriva che il creditore che chieda il risarcimento del danno deve provare il rapporto, allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore fornire la prova liberatoria della sua responsabilità. In questo senso, egli dovrà dimostrare l'assenza di culpa in contrahendo o meglio l'oggettiva rispondenza del suo contegno pre-contrattuale alla buona fede oggettiva.
Ciò posto, la sentenza impugnata non sarebbe corretta, se avesse
“direttamente” posto a carico degli attori – asseriti creditori della prestazione informativa – l'onere della prova dell'altrui violazione della correttezza. In realtà, se come detto, in applicazione dell'art. 1218 c.c. erano i debitori della prestazione informativa a dover provare di averla esattamente adempiuta, fornendo le informazioni in loro possesso, trattandosi di prova negativa competeva a controparte – e dunque, in conclusione – agli attori – fornire la prova positiva contraria.
L'obbligo informativo sub iudice e di riflesso l'inadempimento posto a fondamento della domanda risarcitoria attorea hanno ad oggetto la comunicazione, non della possibile espropriazione nel comune di Peschiera, evenienza pacificamente nota nell'ambito della comunità, ma della probabile –
e temporalmente non remota – espropriazione nella località Marinoni, dov'è ubicato l'immobile compravenduto.
Sennonché, avendo la prova dell'ignoranza incolpevole ad oggetto una circostanza negativa, la speculare prova positiva si sostanzia nella dimostrazione che parte venditrice sapeva, o poteva sapere, all'epoca del rogito, dell'(imminente) esproprio de quo.
pag. 13/17 La prova dell'ignoranza incolpevole di tale circostanza da parte dei venditori emerge invero per tabulas. Ed infatti, se come ricorda Cass. II Civ. 6526/2012 la prova liberatoria della responsabilità in contesa ha ad oggetto l'aver fornito alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto e se, come detto, si assume che l'informativa dovesse avere come contenuto il passaggio della in località Marinoni e l'esproprio dell'immobile compravenduto a pochi anni dal rogito, la domanda a cui dare risposta per dirimere la controversia è se i venditori lo sapessero o potessero saperlo prima del 16.2.2016.
Prima della stipula (avvenuta il 16.2.2016) non era ancora stato approvato il progetto (che lo sarebbe stato il 10.7.2017 – delibera CIPE n. 42: v. documenti esibiti in primo grado da CEPAV DUE ex art. 210 c.p.c.) e anzi l'articolo di giornale del 15.9.2015 – doc. 16 att. I grado – fa riferimento ad un'approvazione “molto di là da venire”.
Non emerge pertanto neppure la probabilità del verificarsi di eventi che i venditori dovessero e potessero specificamente conoscere, e comunicare a controparte. Nella delibera del CIPE menzionata nell'atto di cessione volontaria dell'immobile esibito da CEPAV DUE, peraltro, non si fa riferimento alle procedure mediante cui si giunse all'approvazione del progetto definitivo, né tantomeno se illo tempore vi fossero stati coinvolti o notiziati anche e CP_2 CP_2
Non emergono, in conclusioni, informazioni anche solo colposamente taciute dai venditori in sede di trattative e pertanto ne va esclusa la responsabilità azionata ex adverso.
pag. 14/17 Né, per quanto sopra esposto sui principi (ex artt. 2 Cost. e 1175 c.c.) che ne informano genesi e finalità, l'obbligo informativo può sopravvivere alla stipula con cui si concludano le trattative: nella specie, non è in particolare rilevante il silenzio serbato dai venditori “dopo” tale momento, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, lamentando col quarto motivo di appello la mancata comunicazione dell'avviso di esproprio erroneamente inviato a dal il 3.8.2018 (due anni e mezzo dopo il rogito). CP_6 Parte_4
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere privi di pregio il primo, il terzo ed il quarto motivo di gravame – concettualmente tra loro costituenti un unicum in quanto volti a censurare l'apprezzamento del materiale istruttorio da parte del primo Giudice e la sua valorizzazione sub specie iuris.
*
In questo quadro, il restanti motivi di gravame sono assorbiti: il secondo, relativo alla mancata ammissione delle prove orali, correttamente ritenute insuscettibili di dimostrare la conoscenza di un quid venuto ad esistenza successivamente al rogito e irrilevanti se riferite alle generiche “voci” di popolo od ai confronti dei cittadini sul possibile tracciato della;
e parimenti il quinto motivo di appello, riferito all'apprezzamento dei danni subiti dagli attori e della loro quantificazione.
*
Va infine precisato come la reiezione della domanda risarcitoria degli appellanti per carenza, in concreto, di un inadempimento preclude l'esame della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. pure da loro proposta. Al riguardo basti richiamare quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte le cui
Sezioni Unite, con sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023, hanno inteso il principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. circoscrivendo l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento alle sole ipotesi in cui la diversa azione,
pag. 15/17 fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, l'azione ex art. 2041 c.c. resta preclusa già in astratto qualora il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui – come nella specie – essa discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza dei relativi presupposti.
*
L'appello va dunque respinto e la sentenza di prime cure confermata, con esonero dall'approfondimento delle ulteriori istanze, eccezioni e difese delle parti.
*
Le spese di fase – liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale svolta – vanno poste a carico degli appellanti soccombenti sia nei confronti degli appellanti
“venditori” che del mediatore e della sua società. La contumacia di CP_5
esime il Collegio dalla statuizione sulle spese legali nei suoi confronti.
[...]
Per la particolarità della vicenda e la complessità degli argomenti trattati non si ravvisano i presupposti per pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Va invece dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato (art. 13 quater d.P.R.
115/2002).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_2 CP_1
Tribunale di VERONA n. 2026/2023, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pag. 16/17 condanna la parte appellante al pagamento, in favore di CP_2
e in solido tra loro, delle spese del presente grado
[...] CP_2
del giudizio, che liquida in € 10.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore di CP_4
e in solido tra loro, delle spese del
[...] Controparte_3
presente grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
respinge l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da e Controparte_2
nei confronti di e CP_2 Parte_2
; CP_1
nulla per le spese verso CP_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti ed in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conSIlio della SEZIONE TERZA CIVILE, in data 6 ottobre 2025.
Il ConSIliere Relatore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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