CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore Dott. Cinzia Alcamo Consigliere Dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 1026/2022, promossa in grado d'appello DA
Parte_1
[.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cacciatore Appellante CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Marcello Controparte_1
Anania Appellata All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTIVI 1)Con la sentenza n. 1765/2022 il Tribunale G.L. di Palermo, decidendo sulla opposizione dell'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2019, ha statuito: “dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
si dichiarano compensate le spese di lite tra le parti”. Oggetto del decreto ingiuntivo era il pagamento della indennità risarcitoria e dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 3, l. n. 300/70 in conseguenza della sentenza n. 4/2019 dello stesso Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di . CP_1
Era, però, accaduto che, con la sentenza di questa Corte n. 787/2019, con- fermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8216/2022, la predetta sentenza n. 4/2019 era stata annullata essendo stato ritenuto legittimo il li-
1 cenziamento e, per tale ragione, il Tribunale è addivenuto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, e ha disposto la compensazione delle spese processuali per “l'intervento delle sentenze sopra richiamate della Corte di appello e della Suprema Corte in epoca successiva al depo- sito del ricorso”. 2)Tale sentenza è stata appellata da limitatamente al regola- CP_2 mento delle spese processuali. Lamenta l'appellante la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere il Tri- bunale disposto la compensazione delle spese in difetto dei requisiti di soc- combenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza;
ad avviso dell'appellante doveva essere applicato il cri- terio di soccombenza virtuale stante la fondatezza della opposizione.
Aggiunge che le sentenze della Corte di appello e della Corte di cassazione assumevano rilievo solo ex art. 336 cpc. Deduce che il Tribunale aveva disposto la compensazione sulla base della sola sopravvenienza in corso di causa della sentenza di annullamento della Corte di cassazione e “senza considerare neppure l'infondatezza della do- manda della lavoratrice rispetto alle eccezioni sollevate dall'odierno ap- pellante”.
si è costituta per resistere al gravame. CP_1
3)Esame dell'appello.
La proposta impugnazione non attinge l'esito decisorio, che ha ravvisato nell' annullamento della sentenza n. 4/2019, intervenuto in corso di causa, la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto difetto di in- teresse alla decisione sul merito, ma il solo regolamento delle spese per il quale l'appellante invoca il principio di soccombenza virtuale.
Deve senz'altro convenirsi con l'appellante che la sopravvenuta caducazio- ne della sentenza n. 4/2019 ha determinato l'insussistenza della pretesa azionata con il ricorso monitorio che su tale titolo, non definitivo, basava la relativa prova documentale. L'effetto espansivo esterno di cui all'art. 366, secondo comma, c.p.c., che riguarda atti o provvedimenti dipendenti dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata, com- portano infatti il venir meno (fin dalla data della sentenza di riforma, con effetto ex tunc) di tale titolo esecutivo e degli atti dipendenti dallo stesso. Come correttamente rilevato dal Tribunale, la sopravvenuta caducazione del titolo ha assorbito il merito della opposizione, nel senso che ha fatto venire meno l'interesse alla decisione sui relativi motivi;
tuttavia proprio il contenuto della pronuncia imponeva, ai fini del regolamento delle spese in
2 questo giudizio, l'applicazione della regola della soccombenza virtuale da valutare in base alla domanda che nei giudizi di tipo impugnatorio, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, è cristallizzata nei motivi dell'opposizione, ed è proprio per tale ragione che la caducazione del titolo per motivi diversi da quelli dedotti in opposizione non mette capo ad una pronuncia di accoglimento. Orbene, nella specie, l'appellante dopo avere segnalato che avverso la sen- tenza n. 4/2019 era stata proposta impugnazione il cui auspicato accogli- mento avrebbe escluso ogni ragione creditoria, aveva dedotto la insussi- stenza del credito per indennità risarcitoria per l'asserita decadenza in cui era incorsa la lavoratrice nell'esercizio, il 16/1/2019, della opzione ex art. 18 comma 3, l. n. 300/70 rispetto alla ordinanza della fase sommaria del procedimento ex art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, depositata il 14.5.2018 di cui la lavoratrice aveva avuto conoscenza. Aveva poi sostenuto la errata quantificazione di tutte le somme pretese per- chè frutto di calcoli in base “a criteri non noti e non in linea con i dettami della contrattazione collettiva”. Orbene, è certamente vero che l'ordine di reintegrazione a seguito della or- dinanza ex art. 1, co. 49, l. 92/2012 consente al lavoratore di esercitare l'opzione di cui comma 3 dell'art. 18, come modificato ("al lavoratore è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegra- zione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenzia- le"). Il contenuto di tale provvedimento giudiziale, infatti, è del tutto sovrappo- nibile a quello della sentenza all'esito del giudizio a cognizione ordinaria (prima dell'entrata in vigore del procedimento previsto dalla l. n. 92 del 2012) ed è dotato di "efficacia esecutiva" che "non può essere sospesa o re- vocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giu- dizio" di opposizione (art. 1, co. 50) . Solo in tal senso può ritenersi che l'ordinanza di reintegrazione pronunciata all'esito della fase sommaria del cd. rito "Fornero" sia equipollente alla sen- tenza richiesta dalla norma statutaria ai fini dell'esercizio di opzione perchè, come la sentenza, può avere il contenuto reintegratorio che è il presupposto della scelta (in termini Cass. 16024/18). Ma diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, tale sovrapposi- zione non può estendersi anche all'effetto decadenziale, che deriva dal de- corso del termine pure indicato dalla norma ma con decorrenza dalla co- municazione della “sentenza” (oltre che dall'invito a riprendere servizio se anteriore alla predetta comunicazione), ossia da un atto processuale tipico
3 che è quello finale del giudizio e poiché le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione, non sono estensibili alle fattispecie non previste, de- ve escludersi che dall'ordinanza ex art. 1, comma 49, l n. 92/2012 possa anche decorrere il termine che occupa. Da qui la virtuale infondatezza del motivo. L'esito virtuale non sarebbe stato favorevole neanche per il secondo motivo che era generico dato che ignorava il richiamo il contenuto delle buste paga e i dati reddituali ivi riportati che aveva posto a base del conteg- CP_1 gio per la quantificazione del credito. Tanto è sufficiente a giustificare il regolamento delle spese qui impugnato, perché la decisione sui motivi di opposizione non sarebbe stata favorevole all'odierno appellante, sicchè l'esito del giudizio è dipeso esclusivamente dalla sopravvenuta caducazione della sentenza n. 4/2019. Pertanto, corretta la motivazione della impugnata sentenza nei termini so- pra argomentati, l'appello va respinto. 4)L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione anche delle spese di questo grado.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1765/2022 del Tribunale di Palermo. Dichiara compensate le spese di questo grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 20 febbraio 2025.
Il Presidente Maria G. Di Marco
4
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore Dott. Cinzia Alcamo Consigliere Dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 1026/2022, promossa in grado d'appello DA
Parte_1
[.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cacciatore Appellante CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Marcello Controparte_1
Anania Appellata All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTIVI 1)Con la sentenza n. 1765/2022 il Tribunale G.L. di Palermo, decidendo sulla opposizione dell'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2019, ha statuito: “dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
si dichiarano compensate le spese di lite tra le parti”. Oggetto del decreto ingiuntivo era il pagamento della indennità risarcitoria e dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 3, l. n. 300/70 in conseguenza della sentenza n. 4/2019 dello stesso Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di . CP_1
Era, però, accaduto che, con la sentenza di questa Corte n. 787/2019, con- fermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8216/2022, la predetta sentenza n. 4/2019 era stata annullata essendo stato ritenuto legittimo il li-
1 cenziamento e, per tale ragione, il Tribunale è addivenuto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, e ha disposto la compensazione delle spese processuali per “l'intervento delle sentenze sopra richiamate della Corte di appello e della Suprema Corte in epoca successiva al depo- sito del ricorso”. 2)Tale sentenza è stata appellata da limitatamente al regola- CP_2 mento delle spese processuali. Lamenta l'appellante la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere il Tri- bunale disposto la compensazione delle spese in difetto dei requisiti di soc- combenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza;
ad avviso dell'appellante doveva essere applicato il cri- terio di soccombenza virtuale stante la fondatezza della opposizione.
Aggiunge che le sentenze della Corte di appello e della Corte di cassazione assumevano rilievo solo ex art. 336 cpc. Deduce che il Tribunale aveva disposto la compensazione sulla base della sola sopravvenienza in corso di causa della sentenza di annullamento della Corte di cassazione e “senza considerare neppure l'infondatezza della do- manda della lavoratrice rispetto alle eccezioni sollevate dall'odierno ap- pellante”.
si è costituta per resistere al gravame. CP_1
3)Esame dell'appello.
La proposta impugnazione non attinge l'esito decisorio, che ha ravvisato nell' annullamento della sentenza n. 4/2019, intervenuto in corso di causa, la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto difetto di in- teresse alla decisione sul merito, ma il solo regolamento delle spese per il quale l'appellante invoca il principio di soccombenza virtuale.
Deve senz'altro convenirsi con l'appellante che la sopravvenuta caducazio- ne della sentenza n. 4/2019 ha determinato l'insussistenza della pretesa azionata con il ricorso monitorio che su tale titolo, non definitivo, basava la relativa prova documentale. L'effetto espansivo esterno di cui all'art. 366, secondo comma, c.p.c., che riguarda atti o provvedimenti dipendenti dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata, com- portano infatti il venir meno (fin dalla data della sentenza di riforma, con effetto ex tunc) di tale titolo esecutivo e degli atti dipendenti dallo stesso. Come correttamente rilevato dal Tribunale, la sopravvenuta caducazione del titolo ha assorbito il merito della opposizione, nel senso che ha fatto venire meno l'interesse alla decisione sui relativi motivi;
tuttavia proprio il contenuto della pronuncia imponeva, ai fini del regolamento delle spese in
2 questo giudizio, l'applicazione della regola della soccombenza virtuale da valutare in base alla domanda che nei giudizi di tipo impugnatorio, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, è cristallizzata nei motivi dell'opposizione, ed è proprio per tale ragione che la caducazione del titolo per motivi diversi da quelli dedotti in opposizione non mette capo ad una pronuncia di accoglimento. Orbene, nella specie, l'appellante dopo avere segnalato che avverso la sen- tenza n. 4/2019 era stata proposta impugnazione il cui auspicato accogli- mento avrebbe escluso ogni ragione creditoria, aveva dedotto la insussi- stenza del credito per indennità risarcitoria per l'asserita decadenza in cui era incorsa la lavoratrice nell'esercizio, il 16/1/2019, della opzione ex art. 18 comma 3, l. n. 300/70 rispetto alla ordinanza della fase sommaria del procedimento ex art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, depositata il 14.5.2018 di cui la lavoratrice aveva avuto conoscenza. Aveva poi sostenuto la errata quantificazione di tutte le somme pretese per- chè frutto di calcoli in base “a criteri non noti e non in linea con i dettami della contrattazione collettiva”. Orbene, è certamente vero che l'ordine di reintegrazione a seguito della or- dinanza ex art. 1, co. 49, l. 92/2012 consente al lavoratore di esercitare l'opzione di cui comma 3 dell'art. 18, come modificato ("al lavoratore è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegra- zione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenzia- le"). Il contenuto di tale provvedimento giudiziale, infatti, è del tutto sovrappo- nibile a quello della sentenza all'esito del giudizio a cognizione ordinaria (prima dell'entrata in vigore del procedimento previsto dalla l. n. 92 del 2012) ed è dotato di "efficacia esecutiva" che "non può essere sospesa o re- vocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giu- dizio" di opposizione (art. 1, co. 50) . Solo in tal senso può ritenersi che l'ordinanza di reintegrazione pronunciata all'esito della fase sommaria del cd. rito "Fornero" sia equipollente alla sen- tenza richiesta dalla norma statutaria ai fini dell'esercizio di opzione perchè, come la sentenza, può avere il contenuto reintegratorio che è il presupposto della scelta (in termini Cass. 16024/18). Ma diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, tale sovrapposi- zione non può estendersi anche all'effetto decadenziale, che deriva dal de- corso del termine pure indicato dalla norma ma con decorrenza dalla co- municazione della “sentenza” (oltre che dall'invito a riprendere servizio se anteriore alla predetta comunicazione), ossia da un atto processuale tipico
3 che è quello finale del giudizio e poiché le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione, non sono estensibili alle fattispecie non previste, de- ve escludersi che dall'ordinanza ex art. 1, comma 49, l n. 92/2012 possa anche decorrere il termine che occupa. Da qui la virtuale infondatezza del motivo. L'esito virtuale non sarebbe stato favorevole neanche per il secondo motivo che era generico dato che ignorava il richiamo il contenuto delle buste paga e i dati reddituali ivi riportati che aveva posto a base del conteg- CP_1 gio per la quantificazione del credito. Tanto è sufficiente a giustificare il regolamento delle spese qui impugnato, perché la decisione sui motivi di opposizione non sarebbe stata favorevole all'odierno appellante, sicchè l'esito del giudizio è dipeso esclusivamente dalla sopravvenuta caducazione della sentenza n. 4/2019. Pertanto, corretta la motivazione della impugnata sentenza nei termini so- pra argomentati, l'appello va respinto. 4)L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione anche delle spese di questo grado.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1765/2022 del Tribunale di Palermo. Dichiara compensate le spese di questo grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 20 febbraio 2025.
Il Presidente Maria G. Di Marco
4