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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Prima Sezione Civile
N. 907/2024 R.G.
Verbale di udienza
Oggi 13 marzo 2025 alle ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo, sono comparsi:
- per l'appellante , l'avv. Alberto Luppi;
Parte_1
- per l'appellata nessuno Controparte_1
Le suddette parti così hanno concluso nelle note difensive depositate, rispettivamente, in data 7 febbraio 2025 e 22 febbraio 2025:
Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: In via preliminare, ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 401 e 373 cpc, la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 3001/2019 della Corte d'Appello di Venezia pubblicata in data
17/07/2019, derivando dalla stessa un danno grave e irreparabile per i motivi sopra esposti;
In via principale, revocare la sentenza n. 3001/2019 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata in data 17/07/2019 per il motivo di cui all'art. 395 n. 3 cpc, come illustrato in narrativa e per
1 l'effetto, in accoglimento delle domande in parte qua svolte da nell'atto di Parte_1
appello 8.3.2005 e, ove occorra, in riforma della sentenza 1685/2004 Trib. Vicenza, rigettare la domanda di avente ad oggetto l'accertamento della proprietà esclusiva Parte_2
Per_ della soffitta di cui al mapp. 186 III, così come indicata nell'atto di compravendita Notaio
12/2/1952 – oggi incorporata nel mapp. 186 sub 14 – e la condanna dell'odierna istante al rilascio e riduzione in pristino. Spese e compensi professionali interamente rifusi. In via istruttoria: ammettersi le prove per testi articolate nella narrativa della citazione (pag. 12) e ove occorra, disporsi il rinnovo della ctu avente ad oggetto la proprietà della soffitta già mappale 186 III – ora
Per_ 186 sub 14 – dalla data dell'atto Notaio 12/2/52 alla data di acquisto da parte dell'odierna istante”. Si chiede il rigetto di ogni istanza ed eccezione articolata dalla convenuta CP_1
per in persona del l.r.p.t e in proprio: CP_1 CP_1 CP_1
-rigettarsi ogni e qualsiasi domanda ed istanza della sig.ra per i motivi esposti;
- Parte_1
spese e competenze di lite rifuse, con accessori.
L'avv. Luppi discute brevemente riportandosi al contenuto delle proprie note conclusive.
La Corte, esaurita la discussione, si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:30.
Alle ore 16:00, la Corte rientra in aula e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, come parte integrante del presente verbale e che viene contestualmente pubblicata.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 28 maggio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BR), il 25 luglio 1969, e residente in [...], Pailton Fields Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Luppi;
[...]
attrice
contro
C.F. e P.IVA: , con sede Controparte_1 P.IVA_1
3 in Arzignano (VI), piazza Campo Marzio, n. 15, in persona del legale rappresentante pro
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pagnin;
CP_1
convenuta
(C.F. ), nata ad [...] Parte_2 C.F._2
(VI), il 28 febbraio 1946 e residente in [...], lett. G, int. 8,
non costituita;
convenuta contumace
Oggetto: Revocazione ex artt. 395 e ss. c.p.c. della sentenza n. 3001/2019 pubblicata
in data 17 luglio 2019 a definizione del giudizio iscritto al n. 688/2005 R.G. avanti alla Corte d'Appello di Venezia – Seconda Sezione civile.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 25 settembre 1996, Parte_2
conveniva in giudizio avanti la Pretura di Vicenza – poi unificata con Parte_1
il Tribunale di Vicenza – lamentando, per quanto qui di rilievo, che quest'ultima,
proprietaria di un appartamento e detentrice senza titolo dal precedente proprietario di una soffitta, avrebbe demolito il solaio – pavimento della soffitta sopra il proprio appartamento, incorporando parte del suddetto locale soffitta nella sua sottostante cucina e il resto del locale ad altre sue limitrofe soffitte di proprietà, chiedendo, pertanto, la condanna della convenuta al rilascio della soffitta, previa riduzione in pristino;
quest'ultima, costituendosi in giudizio, eccepiva di avere acquistato legittimamente la suddetta soffitta.
4 Con sentenza n. 1685/2004 del 1° settembre 2004, il Tribunale di Vicenza accertava il diritto di proprietà esclusiva dell'attrice sulla soffitta di cui al mappale 186 III e successivamente incorporata nel mappale 186 sub 14, condannando la convenuta al rilascio della stessa, previa riduzione in pristino a proprie spese.
Con atto di citazione notificato il 9 marzo 2005, promuoveva appello Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Vicenza lamentando l'erronea interpretazione dell'atto di compravendita del 1952, la nullità della c.t.u. per violazione del contraddittorio, la permanenza del diritto d'uso in capo a sé medesima nonché l'illegittimità della condanna restitutoria previa riduzione in pristino.
Con atto depositato in data 20 novembre 2009, interveniva nel processo la società CP_3
quale avente causa della , a cui quest'ultima aveva venduto le sue proprietà
[...] Pt_2
nello stabile, compresa la soffitta oggetto di controversia, chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale.
Con sentenza n. 3001/2019, pubblicata in data 17 luglio 2019, la Corte d'Appello di
Venezia, Seconda Sezione Civile, rigettava l'appello e confermava la sentenza gravata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio in favore delle appellate.
Avverso la suddetta decisione, con atto notificato in data 9 ottobre 2019, Parte_1
proponeva ricorso per cassazione;
tuttavia, a seguito di proposta di definizione ex
[...]
art. 380-bis c.p.c., comunicata in data 23 agosto 2023, avente ad oggetto l'inammissibilità
dei motivi articolati, in difetto di istanza di decisione nel termine previsto, il ricorso veniva ritenuto rinunciato, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio giusto provvedimento della Suprema Corte del 17 ottobre 2023 n. 29054/2023.
5 Avverso la sentenza n. 3001/2019 della Corte d'Appello, che per effetto della pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità è passata in giudicato, , in Parte_1
ragione dell'asserito successivo rinvenimento di documenti decisivi che non avrebbe potuto produrre nei pregressi gradi di giudizio per causa alla stessa non imputabile, con atto di citazione del 20 maggio 2024, ha proposto revocazione straordinaria ex art. 395 n.
3 c.p.c..
ha sostenuto di aver rinvenuto in data 22 aprile 2024 l'atto di compravendita Parte_1
a rogito notaio di Vicenza, del 18 luglio 1969, col quale Per_2 Parte_2
aveva acquistato da la quota indivisa di 4/5 di alcuni beni in Vicenza, Controparte_4
ubicati in Contrà Santa Chiara e stradella dei Burci;
in tale rogito non figurerebbe né
l'appartamento al piano terzo né la soffitta controversa al piano quarto, già oggetto di alienazione a terzi nell'ambito dell'atto del Notaio del 12 febbraio 1952. Per_1
Secondo , con l'atto del 1969, letto in uno con l'atto di divisione immobiliare Parte_1
del 7 giugno 1983, non avrebbe disposto interamente di quanto Controparte_4
contenuto nell'atto notarile del 1952, cioè, avrebbe omesso un appartamento al piano terzo e una soffitta al piano quarto. In tal modo, non avrebbe mai Parte_2
acquistato la proprietà del mappale 186 sub 9, e ciò sarebbe confermato dall'atto del notaio del 23 settembre 2016 con cui già acquirente dalla Per_3 CP_3
, vendeva gli immobili a atto dal quale non risulterebbe la soffitta Pt_2 CP_1
controversa.
Indi, la parte ha proposto istanza di revocazione della sentenza n. 3001/2019 della Corte
d'Appello di Venezia per il motivo di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c., e per l'effetto, ha chiesto l'accoglimento delle domande svolte nell'atto di appello dell'8 marzo 2005 e, ove
6 occorra, in riforma della sentenza n. 1685/2004 del Tribunale di Vicenza, il rigetto della domanda della avente ad oggetto l'accertamento della proprietà esclusiva della Pt_2
soffitta di cui al mappale 186 III – oggi incorporata nel mappale 186 sub 14 – e la condanna della al rilascio e riduzione in pristino. Parte_1
con atto di costituzione e risposta del 18 ottobre 2024, ha ritenuto CP_1
inammissibili e infondate le domande di parte attrice, contestando che quest'ultima avrebbe potuto reperire l'atto notarile del 18 luglio 1969 nel corso del processo, stante anche la sua menzione negli atti del giudizio. Inoltre, ha affermato che la sarebbe Pt_2
comunque diventata titolare dei beni di a seguito della sua successione Controparte_4
legittima avvenuta nel 1979, prima degli acquisti della . Parte_1
La causa è stata rimessa in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13 marzo
2025, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive contenenti la precisazione delle conclusioni.
In diritto
L'istanza di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. non è fondata e va pertanto rigettata.
Ai sensi della predetta disposizione “Le sentenze pronunciate in grado di appello […]
possono essere impugnate per revocazione: […] 3) se dopo la sentenza sono stati trovati
uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”. La norma richiede che sussista la compresenza di quattro requisiti: a) il ritrovamento di ulteriori documenti;
b) che ciò sia avvenuto successivamente alla sentenza;
c) che la loro produzione nel corso del giudizio non sia avvenuta per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; d) che detti documenti siano decisivi per la risoluzione della controversia.
7 Nel caso di specie non ricorrono i suddetti requisiti di legge. Parte attrice afferma di aver rinvenuto in data 22 aprile 2024 l'atto di compravendita a rogito notaio del 18 Per_2
luglio 1969 col quale acquistava da la quota indivisa di Parte_2 Controparte_4
4/5 di alcuni beni, senza che dal predetto atto figuri l'acquisto anche della controversa soffitta, la quale sarebbe stata precedentemente ceduta al nel 1952. Parte_3
L'elemento che appare dirimente riguarda la verifica che detto documento non fosse producibile in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Sul punto parte attrice omette di fornire prova di simile impossibilità, limitandosi a richiamare una generica “causa alla stessa non imputabile”, non giustificando specificamente la mancata produzione dell'atto nel corso del giudizio. Né appare sufficiente dar prova che la viveva stabilmente in Inghilterra, considerato che ciò comunque non la Parte_1
esimeva da un'indagine rigorosa della documentazione relativa all'oggetto di lite.
Oltretutto, occorre osservare che il documento rinvenuto costituisce atto pubblico,
depositato presso un pubblico ufficio e a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, e, pertanto, anche della parte attrice, la quale avrebbe potuto reperirlo in qualsiasi momento nel corso del giudizio con l'ordinaria diligenza.
Proprio per il fatto che il documento costituisce atto pubblico, incombe sulla parte attrice l'onere di provare “con particolare rigore […] che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore” (Cass., Sez. L., 20 ottobre 2014, n.
22159/2014), onere che appare ictu oculi non superato visto il silenzio della parte sul punto.
8 La Suprema Corte esclude che l'ignoranza dell'esistenza o dell'ubicazione del documento possa configurare motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. qualora essa sia conseguenza della colpa o negligenza di colui che del documento intende avvalersi;
infatti, osserva che sussiste in capo all'attore uno specifico onere di ricerca che la parte doveva adempiere (Cass., Sez. 2, 5 giugno 1993, n. 6322/1993).
La S.C. si è altresì soffermata sul concetto di “forza maggiore” precisando che ciò
consisterebbe “nell'ignoranza assoluta ed incolpevole del documento” (Cass., Sez. 2, 28
maggio 2014, n. 12000/2014), e prosegue affermando che, se il documento rinvenuto risulta depositato presso un ufficio pubblico e a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, non è configurabile l'ipotesi della forza maggiore (Cass., Sez. 2, 2 febbraio 2004, n. 1814/2004). Pertanto, secondo l'approccio della S.C., sarebbe addirittura superflua un'indagine nel caso concreto, essendo sufficiente a escludere la forza maggiore il semplice fatto che l'atto fosse astrattamente reperibile presso un pubblico ufficio.
In definitiva, anche a ritenere ammissibile l'impugnazione in oggetto ex artt.325-326
c.p.c. (“La revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone
l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo,
ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo
ad una decisione diversa da quella revocanda;
conseguentemente, la parte impugnante è
onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando
nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento” v. Cass., Sez. 5, 19 ottobre 2023,
9 n. 29122/2023; analogamente Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2018, n. 885/2018; Cass., Sez. 2,
11 maggio 2016, n. 9652/2016), non sussistono comunque i presupposti per ritenere che non abbia potuto tempestivamente produrre, nel giudizio di primo Parte_1
grado, per causa di forza maggiore, l'atto di compravendita a rogito notaio di Per_2
Vicenza, del 18 luglio 1969.
Le istanze istruttorie proposte risultano pertanto superflue ai fini della decisione nel merito della causa.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di parte attrice, secondo la regola della soccombenza, sulla base dello scaglione di riferimento “valore indeterminabile – complessità bassa” e tenuto conto, in ragione della semplicità della lite, dei valori minimi cui al D.M. 55/2014 come aggiornato con D.M. 147/2022, e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'istanza di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. della sentenza n. 3001/2019
pubblicata in data 17 luglio 2019 a definizione del giudizio iscritto al n. 688/2005 R.G. avanti alla Corte d'Appello di Venezia – Seconda Sezione civile;
2. condanna parte attrice alla rifusione a favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, 13 marzo 2025
10 Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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