Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1148/2021 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 20 maggio 2021 (al convenuto ) ed il 18 maggio 2021 (alla CP_1
convenuta Controparte_2
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Teresa Valerio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona via Carmelitani Scalzi n. 20 e presso l'indirizzo pec: Email_1
- attrice -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 CodiceFiscale_2 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15 luglio 2024, dall'avv. Enrico
D'Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Arsenio via G.
Florenzano n. 12
- convenuto -
Pagina 1 di 16
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per Controparte_2 P.IVA_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Matteo Liut ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portogruaro borgo Sant'Agnese n. 99
- convenuta -
con la chiamata in causa di
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2
P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di risposta, P.IVA_3 dall'avv. Giovanni Roveda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano viale
Coni Zugna n. 5
- terza chiamata -
Oggetto: vendita di cose immobili.
Causa iscritta a ruolo il 13 maggio 2021 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio come da foglio depositato telematicamente il 9 settembre
2024:
“A) Nel merito:
1) Nei confronti del sig. - Domande in via tra loro subordinata” [rectius: CP_1
subordinate]
“1/a) Accertarsi e dichiararsi, per le causali tutte di cui in narrativa di citazione, di Memorie ex art. 183 comma VI cpc e di Note scritte 24.2.2022 e 15.06.2022 l'annullamento per dolo ex artt. 1427-1439 c.c. e, in subordine, per errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427-
1429-1431 c.c. del contratto 13.3.2020 a rogito del Notaio di Rep Persona_1
n. 70606 e Racc. n. 36304, stipulato tra la signora ed il sig. Parte_1 CP_1
e, conseguentemente, condannarsi il sig. : i) a restituire alla sig.ra CP_1 Pt_1
Pagina 2 di 16 la somma di € 130 mila da questa corrisposta all'atto di vendita, ex art. 2033 c.c. Pt_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo;
ii) a ristorare alla sig.ra i danni per complessivi € 10.658,09 (di cui € 3.675,00 per imposte e Parte_1 onorari atto notarile;
€ 4.758,00 importo provvigione al mediatore;
€ 702,53 premio polizza incendio;
€ 1.522,56 spese perizia Ing. ante CTU: docc. 7-8-20-21), oltre alle Per_2
spese successive di cui verrà fornita prova documentale, oltre rivalutazione sino alla data della presente decisione ed interessi legali, somma sulla quale andranno calcolati gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza di accoglimento della domanda al giorno del saldo effettivo;
iii) a risarcire alla sig.ra gli ulteriori danni da liquidarsi Parte_1
anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., rigettandosi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni contraria avversa domanda ed eccezione.
1/b) Accertarsi e dichiararsi, per le causali tutte di cui in narrativa di citazione, di Memorie ex art. 183 comma VI cpc e di Note scritte 24.2.2022 e 15.06.2022, la risoluzione per consegna di aliud pro alio ex art. 1453 c.c. del contratto 13.3.2020 a rogito del Notaio
di Rep n. 70606 e Racc. n. 36304, stipulato tra la signora Persona_1 Parte_1
ed il sig. e conseguentemente, dichiarandosi risolto il medesimo
[...] CP_1
contratto, condannarsi il sig. i) a restituire ex art. 1458 c.c. alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma di € 130 mila da questa corrisposta all'atto della stipula del contratto di
[...]
vendita, ex art. 2033 c.c. oltre interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo;
ii) a ristorare alla sig.ra i danni per complessivi € 10.658,09 (di Parte_1 cui € 3.675,00 per imposte e onorari atto notarile;
€ 4.758,00 importo provvigione al mediatore;
€ 702,53 premio polizza incendio;
€ 1.522,56 spese perizia Ing. ante Per_2
CTU: docc. 7-8-20-21) oltre alle spese successive di cui verrà fornita prova documentale oltre rivalutazione sino alla data della presente decisione ed interessi legali, somma sulla quale andranno calcolati gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza di accoglimento della domanda al giorno del saldo effettivo;
iii) oltre al risarcimento, a favore della sig.ra , degli ulteriori danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art. Parte_1
1226 c.c., rigettandosi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni contraria avversa domanda ed eccezione.
1/c) Accertarsi e dichiararsi, per le causali tutte di cui in narrativa di citazione, di Memorie ex art. 183 comma VI cpc e di Note scritte 24.2.2022 e 15.06.2022, la risoluzione per
Pagina 3 di 16 mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. del contratto 13.3.2020 a rogito del Notaio
di Rep n. 70606 e Racc. n. 36304, stipulato tra la signora Persona_1 Parte_1
ed il sig. e conseguentemente, dichiarandosi risolto il medesimo
[...] CP_1
contratto, condannarsi il sig. i) a restituire ex art. 1458 c.c. alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma di € 130 mila da questa corrisposta all'atto di vendita, ex art. 2033 c.c.
[...]
oltre interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo;
ii) a ristorare alla sig.ra i danni per complessivi € 10.658,09 (di cui € 3.675,00 per imposte e Parte_1 onorari atto notarile;
€ 4.758,00 importo provvigione al mediatore;
€ 702,53 premio polizza incendio;
€ 1.522,56 spese perizia Ing. ante CTU: docc. 7-8-20-21), oltre alle Per_2
spese successive di cui verrà fornita prova documentale, oltre rivalutazione sino alla data della presente decisione ed interessi legali, somma sulla quale andranno calcolati gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza di accoglimento della domanda al giorno del saldo effettivo;
iii) a risarcire alla sig.ra gli ulteriori danni da liquidarsi Parte_1
anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., rigettandosi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni contraria avversa domanda ed eccezione.
1/d) Accertarsi e dichiararsi, per le causali tutte di cui in narrativa di citazione, di Memorie ex art. 183 comma VI cpc e di Note scritte 24.2.2022 e 15.06.2022, la risoluzione per vizi ex artt. 1490-1492 c.c. del contratto 13.3.2020 a rogito del Notaio Persona_1
di Rep n. 70606 e Racc. n. 36304, stipulato tra la signora ed il sig. Parte_1 CP_1
e per l'effetto ex artt. 1492-1493-1494 c.c. condannarsi il sig. a) a
[...] CP_1 restituire alla sig.ra la somma di € 130 mila da questa corrisposta all'atto Parte_1
di vendita con gli interessi legali dalla data della domanda e sino al giorno del saldo effettivo;
b) a rimborsare alla sig.ra le spese ed i pagamenti per Parte_1 complessivi € 10.658,09 (di cui € 3.675,00 per imposte e onorari atto notarile;
€ 4.758,00 importo provvigione al mediatore;
€ 702,53 premio polizza incendio;
€ 1.522,56 spese perizia Ing. ante CTU: docc. 7-8-20-21), oltre alle spese successive di cui verrà Per_2
fornita prova documentale con la rivalutazione e gli interessi legali fino al saldo effettivo.
Trattandosi di debito di valore, il predetto importo andrà rivalutato sino alla data della presente decisione e sullo stesso decorreranno interessi nella misura legale. Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della sentenza di accoglimento della domanda e sino al giorno del saldo effettivo;
c) a risarcire ex art. 1494
Pagina 4 di 16 c.c. alla sig.ra , i danni tutti dalla stessa in conseguenza patiti, da liquidarsi Parte_1
anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., rigettandosi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni contraria avversa domanda ed eccezione.
2) Nei confronti dell'agente società “ Controparte_2
Accertarsi e dichiararsi, per le causali tutte di cui in narrativa di citazione, di Memorie ex art. 183 comma VI cpc e di Note scritte 24.2.2022 e 15.06.2022, che l'agenzia di intermediazione, società “ in persona del socio e Presidente del Controparte_2
Cda sig. e, comunque, del suo legale rappresentante pro-tempore è Parte_2
stata inadempiente agli obblighi di legge e al dovere di informativa nei confronti della sig.ra e, conseguentemente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1759 c.c. Parte_1 condannarsi la società “ in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, a risarcire alla sig.ra i danni tutti alla stessa provocati, danni Parte_1
dei quali si chiede al Giudice la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., rigettandosi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni contraria avversa domanda ed eccezione.
3) Nei confronti di entrambi i convenuti ex art. 2055 c.c.
3/a) Accertarsi e dichiararsi, per le causali tutte di cui in narrativa di citazione, di Memorie ex art. 183 comma VI cpc e di Note scritte 24.2.2022 e 15.06.2022, che il sig. CP_1
e l'agenzia di intermediazione, società “ nella persona del sig. Controparte_2
e, comunque, del suo legale rappresentante pro-tempore, hanno tenuto Parte_2 nel corso delle trattive” [rectius: trattative] “e nella formazione del contratto
(proposta/accettazione 4/5.11.2019; preliminare 29.11.2019 e contratto 13.3.2020) un comportamento scorretto e contrario a buona fede, omettendo di riferire alla sig.ra Parte_1
circostanze che se dalla stessa conosciute non l'avrebbero condotta alla
[...] sottoscrizione della proposta e poi del contratto e, per l'effetto, condannarsi in via tra loro solidale ex art. 2055 c.c. il sig. e la società “ in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento a favore della sig.ra di tutti i danni alla stessa provocati ex artt. 1337 e 2043 c.c., danni dei Parte_1
quali si chiede al Giudice la liquidazione in via equitativa ex art. 2056 c.c., rigettandosi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni contraria avversa domanda ed eccezione.
3/b) Accertarsi e dichiararsi, per le causali tutte di cui in narrativa di citazione, di Memorie
Pagina 5 di 16 ex art. 183 comma VI cpc e di Note scritte 24.2.2022 e 15.06.2022, che essendo i locali di cui all'atto di compravendita 13.3.2020 afflitti da infiltrazioni e umidità, la sig.ra Parte_1
ha subito e continua a subire un grave e rilevante danno alla salute, danno che
[...] aggrava la patologia invalidante da cui è affetta e, per l'effetto, condannarsi in via tra loro solidale ex art. 2055 c.c., il sig. e la società “ in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento a favore della sig.ra dei danni alla salute che, conseguentemente, la stessa ha subito e Parte_1
continua a subire ex artt. 2043-2059 c.c., danni dei quali si chiede al Giudice la liquidazione in via equitativa ex art. 2056 c.c., rigettandosi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni contraria avversa domanda ed eccezione.
3/c) Rigettarsi con la miglior formula tutte le eccezioni anche preliminari formulate dai convenuti sig. e società “ in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nel rito e nel merito e comunque per tutte le ragioni esposte in citazione, nelle Memorie ex art. 183 comma VI cpc e nelle Note scritte 24.2.2022 e 15.06.2022.
B) In via istruttoria:
1) Si dà atto che sono stati prodotti i documenti da n. 1 a n. 26 e relativi subb.
2) Si chiede ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova (da n. 1 a n. 40) formulati in memoria istruttoria 3.3.2022 con i testi ivi indicati dei quali si ribadisce ammissibilità e rilevanza;
si contestano in quanto infondate, pretestuose ed irrilevanti le eccezioni svolte dai Convenuti (e dalla Terza chiamata) e si ribadiscono le opposizioni ai capitoli avversari come da replica ex art. 183 comma 6 cpc del 23.5.2022 e da Note scritte 15.06.2022 con richiesta, in denegata ipotesi di ammissione, di abilitazione alla prova contraria con i testi indicati.
3) Si chiede ammettersi CTU medico-legale volta ad accertare l'aggravamento dello stato di salute della sig.ra in conseguenza della permanenza negli ambienti Parte_1
acquistati ai fini della quantificazione del relativo danno e/o comunque, volta ad accertare il danno alla salute che la sig.ra patisce in seguito alla permanenza Parte_1 nell'immobile acquistato. Si rileva che nessuna contestazione hanno formulato i convenuti sulla richiesta CTU medico-legale. Per mero scrupolo difensivo si contesta la natura
Pagina 6 di 16 asseritamente esplorativa eccepita dalla Terza chiamata, società “ CP_3 rilevandone l'infondatezza, in quanto trattasi di accertamenti “tecnici” in ordine ai quali l'attrice, sig.ra , ha tempestivamente e ritualmente svolto tutte le Parte_1
necessarie allegazioni e deduzioni, anche producendo in riferimento al suo stato di salute ed al relativo aggravamento, i certificati medici che lo comprovano (docc. 1 e 1-bis) ed i certificati Inps 8.2.2022 che riconoscono l'aggravamento dell'invalidità all'80% ed il conseguente handicap ai sensi della Legge 109/1992 (doc. 25).
C) In ogni caso:
Spese e compenso di causa interamente rifusi con rimborso forfetario e refusione integrale delle spese di CTU e di CTP con Cp e Iva”.
Per il convenuto : come da foglio depositato telematicamente l'11 CP_1
settembre 2024:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- Rigettarsi, per i motivi esposti, le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti del convenuto signor , poiché infondate in fatto e in diritto. CP_1
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la convenuta come da foglio depositato telematicamente Controparte_2
il 13 settembre 2024:
“Nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Nel merito e in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società di assicurazioni Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire
[...]
la comparente, condannando la terza chiamata a manlevare la comparente convenuta, ad
Pagina 7 di 16 ogni effetto, per quanto la stessa dovesse essere tenuta a fare/risarcire in favore dell'attrice;
In via istruttoria, dando atto della produzione documentale siccome già avvenuta in atti, si insiste per l'ammissione del capitolo istruttorio dedotto in memoria 183, 6° comma n. 2 con il teste ivi indicato”.
Per la terza chiamata: come da foglio depositato telematicamente il 13 settembre 2024:
“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di
Pordenone:
1. Respingere le domande formulate nei confronti di perché infondate Controparte_2
in fatto ed in diritto.
Con 2. In via subordinata, limitare ogni pronuncia nei confronti di nei limiti, condizioni, massimali, scoperti, franchigia previsti dalla polizza inter partes, se e quando ci sia una situazione di fatto coperta dalla descrizione del rischio prevista da tale polizza.
3. In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice , premesso che, Parte_1
avvalendosi di aveva acquistato da un Controparte_2 CP_1
appartamento sito in Portogruaro via Ettore Tito n. 2/E, ha evocato avanti al Tribunale di
Pordenone il venditore e l'agenzia di intermediazione, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“A) Nel merito:
1) Nei confronti del sig. - Domande in via tra loro subordinata” [rectius: CP_1
subordinate]
“1/a) Accertarsi e dichiararsi per le causali tutte di cui in narrativa, l'annullamento per dolo ex artt. 1427-1439 c.c. e, in subordine, per errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427-
1429-1431 c.c. del contratto 13.3.2020 a rogito del Notaio di Rep Persona_1
Pagina 8 di 16 n. 70606 e Racc. n. 36304, stipulato tra la signora ed il sig. Parte_1 CP_1
e, conseguentemente, condannarsi il sig. : i) a restituire alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma di € 130 mila da questa corrisposta all'atto di vendita, ex art. 2033 c.c.
[...]
oltre interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo;
ii) a ristorare alla sig.ra i danni per complessivi € 10.658,09 (di cui € 3.675,00 per imposte e Parte_1 onorari atto notarile;
€ 4.758,00 importo provvigione al mediatore;
€ 702,53 premio polizza incendio;
€ 1.522,56 spese perizia Ing. : docc. 7-8-20-21), oltre alle spese Per_2
successive di cui verrà fornita prova documentale, oltre rivalutazione sino alla data della presente decisione ed interessi legali, somma sulla quale andranno calcolati gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza di accoglimento della domanda al giorno del saldo effettivo;
iii) a risarcire alla sig.ra gli ulteriori danni da liquidarsi anche in Parte_1
via equitativa ex art. 1226 c.c..
1/b) Accertarsi e dichiararsi per le causali di cui in narrativa e per consegna di aliud pro alio la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto 13.3.2020 a rogito del Notaio
[...]
di Rep n. 70606 e Racc. n. 36304, stipulato tra la signora ed Persona_1 Parte_1
il sig. e conseguentemente, dichiarandosi risolto il medesimo contratto, CP_1
condannarsi il sig. i) a restituire ex art. 1458 c.c. alla sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di € 130 mila da questa corrisposta all'atto della stipula del contratto di vendita, ex art. 2033 c.c. oltre interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo;
ii) a ristorare alla sig.ra i danni per complessivi € 10.658,09 (di cui € Parte_1
3.675,00 per imposte e onorari atto notarile;
€ 4.758,00 importo provvigione al mediatore;
€ 702,53 premio polizza incendio;
€ 1.522,56 spese perizia Ing. : docc. 7-8-20-21) Per_2
oltre alle spese successive di cui verrà fornita prova documentale oltre rivalutazione sino alla data della presente decisione ed interessi legali, somma sulla quale andranno calcolati gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza di accoglimento della domanda al giorno del saldo effettivo;
iii) oltre al risarcimento degli ulteriori danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c..
1/c) Accertarsi e dichiararsi per le causali di cui in narrativa, la risoluzione per mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. del contratto 13.3.2020 a rogito del Notaio Persona_1
di Rep n. 70606 e Racc. n. 36304, stipulato tra la signora ed il sig. Parte_1 CP_1
e conseguentemente, dichiarandosi risolto il medesimo contratto, condannarsi il sig.
[...]
Pagina 9 di 16 i) a restituire ex art. 1458 c.c. alla sig.ra la somma di € 130 CP_1 Parte_1
mila da questa corrisposta all'atto di vendita, ex art. 2033 c.c. oltre interessi legali dalla data della domanda al giorno del saldo effettivo;
ii) a ristorare alla sig.ra i Parte_1 danni per complessivi € 10.658,09 (di cui € 3.675,00 per imposte e onorari atto notarile;
€
4.758,00 importo provvigione al mediatore;
€ 702,53 premio polizza incendio;
€ 1.522,56 spese perizia Ing. : docc. 7-8-20-21), oltre alle spese successive di cui verrà Per_2
fornita prova documentale, oltre rivalutazione sino alla data della presente decisione ed interessi legali, somma sulla quale andranno calcolati gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza di accoglimento della domanda al giorno del saldo effettivo;
iii) a risarcire alla sig.ra gli ulteriori danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art. Parte_1
1226 c.c..
1/d) Accertarsi e dichiararsi per le causali di cui in narrativa la risoluzione per vizi ex art. 1490-1492 c.c. del contratto 13.3.2020 a rogito del Notaio di Rep Persona_1
n. 70606 e Racc. n. 36304, stipulato tra la signora ed il sig. Parte_1 CP_1
e per l'effetto ex artt. 1492-1493-1494 c.c. condannarsi il sig. a) a restituire CP_1 alla sig.ra la somma di € 130 mila da questa corrisposta all'atto di vendita Parte_1
con gli interessi legali dalla data della domanda e sino al giorno del saldo effettivo;
b) a rimborsare alla sig.ra le spese ed i pagamenti per complessivi € Parte_1
10.658,09 (di cui € 3.675,00 per imposte e onorari atto notarile;
€ 4.758,00 importo provvigione al mediatore;
€ 702,53 premio polizza incendio;
€ 1.522,56 spese perizia Ing.
: docc. 7-8-20-21), oltre alle spese successive di cui verrà fornita prova Per_2
documentale con la rivalutazione e gli interessi legali fino al saldo effettivo. Trattandosi di debito di valore, il predetto importo andrà rivalutato sino alla data della presente decisione e sullo stesso decorreranno interessi nella misura legale. Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della sentenza di accoglimento della domanda e sino al giorno del saldo effettivo;
c) a risarcire ex art. 1494 c.c. alla sig.ra , i danni Parte_1
tutti dalla stessa in conseguenza patiti, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c..
2) Nei confronti dell'agente società “ Controparte_2
Accertarsi e dichiararsi per le causali tutte di cui in narrativa che l'agenzia di
Pagina 10 di 16 intermediazione, società “ in persona del socio e Presidente del Controparte_2
Cda sig. e, comunque, del suo legale rappresentante pro-tempore è Parte_2
stata inadempiente agli obblighi di legge e al dovere di informativa nei confronti della sig.ra e, conseguentemente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1759 c.c. Parte_1 condannarsi la società “ in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore a risarcire alla sig.ra i danni tutti alla stessa provocati, danni Parte_1
dei quali si chiede al Giudice la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
3) Nei confronti di entrambi i convenuti ex art. 2055 c.c.
3/a) Accertarsi e dichiararsi per le causali tutte di cui in narrativa, che il sig. e CP_1
l'agenzia di intermediazione, società “ nella persona del sig. Controparte_2
e, comunque, del suo legale rappresentante pro-tempore, hanno tenuto Parte_2 nel corso delle trattive” [rectius: trattative] “e nella formazione del contratto
(proposta/accettazione 4/5.11.2019 e contratto 13.3.2020) un comportamento scorretto e contrario a buona fede, omettendo di riferire alla sig.ra circostanze che se Parte_1 dalla stessa conosciute non l'avrebbero condotta alla sottoscrizione del contratto e, per l'effetto, condannarsi in via tra loro solidale ex art. 2055 c.c. il sig. e la CP_1 società “ in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
risarcimento a favore della sig.ra di tutti i danni alla stessa provocati ex Parte_1
artt. 1337 e 2043 c.c., danni dei quali si chiede al Giudice la liquidazione in via equitativa ex art. 2056 c.c.
3/b) Accertarsi e dichiararsi per le causali tutte di cui in narrativa, che essendo i locali di cui all'atto di compravendita 13.3.2020 afflitti da infiltrazioni e umidità, la sig.ra Parte_1
ha subito e continua a subire un grave e rilevante danno alla salute, danno che
[...] aggrava la patologia invalidante da cui è affetta e, per l'effetto, condannarsi in via tra loro solidale ex art. 2055 c.c., il sig. e la società “ in CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento a favore della sig.ra dei danni alla salute che la stessa ha subito e continua a subire ex artt. Parte_1
2043-2059 c.c., danni dei quali si chiede al Giudice la liquidazione in via equitativa ex art. 2056 c.c.
B) In via istruttoria:
Pagina 11 di 16 1) Si producono i documenti da n. 1) a n. 21) e relativi subb. richiamati in narrativa.
2) Si chiede ammettersi CTU volta ad accertare le infiltrazioni ed il grado di umidità presente nell'abitazione di Portogruaro, Via Ettore Tito n. 2/E anche al fine della quantificazione del risarcimento dei danni tutti patiti dalla sig.ra . Parte_1
3) Si chiede ammettersi CTU medico-legale volta ad accertare l'aggravamento dello stato di salute della sig.ra in conseguenza della permanenza negli ambienti Parte_1
acquistati ai fini della quantificazione del relativo danno.
4) Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa del presente atto (omesso ogni giudizio e valutazione e da leggersi in forma positiva), da aversi qui ritrascritte quali capitoli, di prova premessa la formula di rito “Vero che” con riserva di integrare e riformulare le stesse nelle memorie ex art. 183 comma VI cpc di cui si chiede sin d'ora la concessione dei termini.
5) Si indicano a testi su tutti i capitoli i sigg.ri , , CP_5 Testimone_1 Tes_2
e il P.I. con riserva d'altri.
[...] Testimone_3
6) Riservato ogni ulteriore produzione e deduzione anche istruttoria al momento in cui controparti avranno formulato le proprie difese.
C) In ogni caso:
Spese e compenso di causa interamente rifusi oltre rimborso forf. Cpa e Iva”.
1.2 I convenuti ed si sono costituiti con separate CP_1 Controparte_2
comparse, chiedendo entrambi il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto;
ha, altresì, chiesto di essere autorizzata a Controparte_2
chiamare in manleva la propria compagnia di assicurazione.
1.3 Si è, infine, costituita la terza chiamata Controparte_3
(di seguito solo terza chiamata o , associandosi alle difese svolte dalla
[...] CP_3
propria assicurata per contrastare le infondate richieste attoree.
1.4 Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., è stata, quindi, espletata Ctu sull'immobile, affidata all'ing. Per_3
Pagina 12 di 16 . CP_6
1.5 Da ultimo, all'udienza del 13 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti di termine sino al 25 ottobre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al
14 novembre 2024 per il deposito delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande proposte da vanno rigettate. Parte_1
Come emerge, anzitutto, dalla lettura degli atti di causa, l'attrice formula, in primo luogo, nei confronti del venditore le seguenti domande, in via fra di loro CP_1
subordinata:
- di annullamento del contratto di compravendita stipulato inter partes il 13 marzo 2020 per dolo ex artt. 1427-1439 c.c. o per errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427-1249-
1431 c.c.,
- di risoluzione del medesimo contratto per consegna di aliud pro alio ex art. 1453 c.c. o per mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. o per vizi ex art. 1490-1992 c.c.,
- di condanna, in ogni caso, alla restituzione del prezzo di € 130.000,00 versato, al ristoro dei danni di € 10.658,09 (per le spese sostenute a titolo di imposte ed onorari dell'atto notarile, provvigione al mediatore, premio polizza incendio e perizia) ed al risarcimento degli ulteriori danni patiti.
L'attrice chiede, in secondo luogo, la condanna di al Controparte_2
risarcimento dei danni provocati per essersi resa inadempiente agli obblighi di legge ed al dovere di informativa.
L'attrice chiede, infine, la condanna in solido di entrambi i convenuti sia al risarcimento dei danni cagionati per la condotta scorretta e contraria a buona fede tenuta nel corso delle trattative e nella formazione del contratto sia al risarcimento dei danni alla salute subiti a causa della presenza di infiltrazioni ed umidità nell'immobile acquistato.
Orbene, la domanda di annullamento, sotto i duplici profili dedotti, non merita, come detto, accoglimento, poiché l'attrice non si è validamente offerta di provare che il venditore
Pagina 13 di 16 le ha dolosamente occultato la problematica (infiltrazioni) che affliggeva l'immobile compravenduto o l'ha, comunque, indotta in errore mediante una falsa rappresentazione della realtà, avendo ella formulato, sul punto, capitoli totalmente irrilevanti a sostegno delle proprie allegazioni meritali, mentre il Ctu non ha potuto accertare che il vizio fosse già esistente ben prima dell'avvio delle trattative negoziali fra le parti.
Appare utile, allo scopo, evidenziare quanto l'attrice stessa ha ammesso sin dalla citazione introduttiva della lite.
, nel ricostruire gli eventi, ha, difatti, dichiarato di essersi trasferita Parte_1
nell'appartamento nel giugno 2020, riconoscendo che allora, quando aveva fatto ridipingere la parete della camera da letto più grande, non vi era alcuna traccia di infiltrazioni;
infatti, le prime avvisaglie (scrostamento dell'intonaco ed umidità sul muro) si sono appalesate verso la metà di febbraio 2021, tanto è vero che, solo a partire da quel momento, ella ha iniziato ad indagare sulle cause dell'evento, incaricando di un approfondimento prima il p.i. ed in seguito l'ing. . Testimone_3 Persona_4
E, come detto, nessuno dei capitoli di prova testimoniale articolati dall'attrice nella memoria istruttoria è diretto a fornire la dimostrazione degli elementi costitutivi dell'azione qui in esame (raggiri del venditore o sue condotte idonee a trarla in errore).
Né tale dimostrazione può ricavarsi dalle prove indiziarie in atti richiamate
(realizzazione di uno zoccolo alla base della parete della camera matrimoniale, letto e sovrastante armadio lasciati dal venditore nella cameretta, ritinteggiatura/intonacatura delle pareti), giacché le singole circostanze, anche se unitariamente considerate, non consentono di ritenere per dimostrato che conoscesse o potesse conoscere CP_1
le problematiche oggi lamentate.
Un tanto si dice anche in ragione del fatto che il Ctu ing. ha, Controparte_7
come si è accennato, chiarito che, non essendo noti i fattori oggettivi che hanno, nel caso di specie, influito sulla progressione delle infiltrazioni (quali, ad esempio, la quantità di acqua venuta a contatto con la parete, la durata del contatto, l'estensione del contatto, la provenienza dell'acqua), non è tecnicamente possibile affermare che tale problematica abbia avuto origine antecedentemente all'acquisto dell'immobile.
Pagina 14 di 16 E per la stessa considerazione appena indicata (ossia proprio poiché non si può asserire che le infiltrazioni fossero presenti in epoca antecedente alla stipula del contratto di compravendita) deve rigettarsi anche la domanda di risoluzione per i vari profili dedotti da , posto che pure tali capi di domanda presuppongono che Parte_1 CP_1
le abbia venduto un bene già a quel tempo viziato o che di tale vizio egli sia, comunque, tenuto a rispondere.
Ne consegue, all'evidenza e per le medesime ragioni, il rigetto della domanda attorea di condanna dell'agenzia di intermediazione al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di legge e dei doveri di informativa, dovendosi, similmente, escludere che essa, pur conoscendo ovvero pur essendo in grado di conoscere il vizio di che trattasi, abbia omesso, intenzionalmente o meno, di informare l'acquirente.
Vanno, di riflesso, respinte le domande di condanna di entrambi i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati per la condotta scorretta e contraria a buona fede tenuta nel corso delle trattative e nella formazione del contratto nonché dei danni alla salute subiti.
2.2 Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento della domanda subordinata di manleva, proposta da nei confronti della terza Controparte_2
chiamata.
2.3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
La medesima attrice, questa volta in applicazione del principio di causalità, va anche condannata a rifondere le spese processuali sopportate da (liquidate come CP_3
in dispositivo sulla scorta dei sopra indicati criteri), la cui chiamata in garanzia si è resa necessaria per il denegato accoglimento delle domande azionate da . Parte_1
2.4 Vanno, da ultimo, poste a definitivo ed integrale carico dell'attrice le spese di Ctu, nella misura già liquidata in corso di causa in favore dell'ing. . Controparte_7
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
Pagina 15 di 16 1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti, dichiarando, per l'effetto, assorbita ogni altra domanda;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti e dalla terza chiamata, che liquida, in favore di ciascuna di tali parti, in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge;
3) pone a definitivo ed integrale carico dell'attrice le già liquidate spese di Ctu.
Così deciso in Pordenone il 20 gennaio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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