TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Sara Lanzetta giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 751/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
30/4/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato in [...] il [...], c.f. difesi dall'avv. AN Controparte_1 CodiceFiscale_2 Ianniello, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/4/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 14/7/2007 in Santi Cosma e AN (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia
(nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle Per_1 condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 751/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santi Cosma e AN (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santi
Cosma e AN (LT) dell'anno 2007 al numero 5, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 30/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Sara Lanzetta giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 751/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
30/4/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato in [...] il [...], c.f. difesi dall'avv. AN Controparte_1 CodiceFiscale_2 Ianniello, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/4/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 14/7/2007 in Santi Cosma e AN (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, la figlia
(nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle Per_1 condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 751/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santi Cosma e AN (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santi
Cosma e AN (LT) dell'anno 2007 al numero 5, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 30/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari