Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1417/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 16 aprile 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] ( C.F. ), personalmente e nella qualità Parte_1 C.F._1
di legale rappresentante della Giochi e servizi SRL, elettivamente domiciliato in Bari c.so Vittorio Emanuele
n. 124 presso lo studio degli avv. Alessandro Sisto ed Emanuela Ruggiero dai quale è rappresentato e difeso,
per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui P.IVA_1
Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATA
Per l'appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti
2 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 3 settembre 2019,il Tribunale di Palermo, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, così provvedeva: .
[...]
rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente;
2) conferma l'efficacia dell'Ordinanza-Ingiunzione emessa, prot. n. 27294 del 11.4.2017, notificata in data 20.04.2017 dall'
[...]
–Palermo; 3) Nulla sulle spese. Controparte_4 CP_2
Esponeva il primo giudice che , in qualità di titolare della Sala Giochi con sede in Parte_1
Cinisi, Via Regina Margherita n.11, con ricorso del 16/5/2017, aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione prot. n. 27294 dell' 11.4.2017, notificata in data 20.04.2017, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 20.008,75, di cui € 20.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 1 comma 923 della Legge n. 208/15, ed €. 8,75, per spese di notifica.
L'ordinanza ingiunzione era stata emessa a seguito di un controllo effettuato in data 19/10/2017, nel corso del quale i funzionari dell' avevano accertato e contestato al ricorrente, Controparte_1
nella qualità di titolare, la presenza di nr. 2 PC, marca “Fujitsu” che, attraverso la connessione telematica, consentivano di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari on line (www.Betaland.it) da soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio autorizzatorio, in violazione dell'art. 7, comma 3 quater del D.L.
n.158/2012, conv. in legge 189/2012.
Dall'accertamento svolto dagli agenti verbalizzanti, che costituiva atto pubblico e faceva piena prova di quanto ivi accertato fino a querela di falso, era emerso, all'interno del locale, la presenza di due videoterminali, PC, accesi, che attraverso la connessione telematica al Web consentivano di effettuare giochi a distanza in modalità on line. Da una prova di funzionamento, risultava che si trattava di apparecchiatura collegata a server esterno, tramite rete telematica, all'indirizzo internet.www.Betaland.it/live/Live/Live Default , cosicchè idonea ad accedere ad apposita CP_5
sezione di giochi promozionali e a consentire, in modalità on-line, l'effettuazione di giochi da casinò
e cioè gioco della slot machine, roulette, bingo, etc..
Dagli accertamenti eseguiti era, altresì, emerso che, al momento dell'accesso, gli agenti avevano rinvenuto due avventori intenti a giocare con i personal computers sulla piattaforma di gioco che simulavano il Poker on line,connessi al sitowww.Betaland.it/Live/Live Default . CP_5 4
A fronte di tali elementi probatori non erano stati offerti dall'opponente elementi tali da contrastare e superare gli indizi desumibili dai rilievi operati dagli agenti verbalizzanti assistiti da fede privilegiata.Tali circostanze imponevano di ritenere che il ricorrente aveva posto a disposizione dei clienti i due personal computers con la finalità di consentire la connessione ai siti di gioco e non per la libera navigazione sul web, come invece dalla stessa sostenuto.
Neppure poteva ritenersi che, attesa la tipologia di internet point dell'esercizio in oggetto, i computers fossero utilizzati per la libera navigazione degli utenti in piena autonomia, ricorrendo tale fattispecie solo quando l'attività di navigazione veniva svolta senza intermediazione da parte del titolare dell'esercizio stesso.
In conclusione, all'esito del giudizio, risultava provata la responsabilità del ricorrente e conseguentemente doveva ritenersi legittimo l'operato dell'Ente resistente e, pertanto, il ricorso andava rigettato, con conferma della Ordinanza Ingiunzione impugnata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che gli apparecchi in Parte_1
questione non presentavano assolutamente caratteristiche tali da poterne determinare l'appartenenza al novero dei cd. TO, secondo la precisa descrizione tecnico-funzionale desumibile dalla Circolare
ADM n. 0019453 del 6/3/2014; la richiamata Circolare precisava, altresì, che l'uso di apparecchiature con le caratteristiche “TO” all'interno di locali commerciali era ritenuto illegale, a differenza dell'uso e della messa a disposizione dei clienti “di personal computer, tablet p.c., iPad ecc.,” che consentivano “la libera navigazione sul web” e, cioè, non erano “bloccati” sulla homepage di un sito di gioco.
Non sussisteva, pertanto, alcun profilo di violazione dell'art. 7, comma 3-quater, D.L. n.152/2012
(c.d. Decreto Balduzzi), ora sanzionato dall'art. 1, comma 923, L.n.208/2015, in quanto, diversamente da quanto affermato dai verbalizzanti, tale ultima disposizione non consentiva in alcun modo di sanzionare la sola messa a disposizione di terminali di accesso alla rete internet, ove questi non impedivano di accedere a siti web rivolti all'offerta di gioco.
La circolare del 19.12.2016, n. Reg. Uff. 0031127 avente ad oggetto “Navigazione internet negli esercizi con attività di Internet Point” aveva chiarito che “ la semplice messa a disposizione del pubblico di apparecchiature che consentivano la connessione ad internet in locali esercenti tale attività
non era in contrasto con le disposizioni vigenti, purchè si trattasse di apparecchiature che consentivano la navigazione libera, senza alcuna preimpostata connessione sui siti di giochi ”. 5
La sentenza oggetto di impugnazione fondava la decisione sulla presenza nell'internet point de quo di due avventori e sulla circostanza che l'attività svolta con i computers veniva svolta con la sua intermediazione, senza che venisse chiarito in che cosa era consistita detta attività di intermediazione atteso che – peraltro –nel locale de quo non vi era un accesso bloccato sui siti di gioco e gli utenti potevano avvalersi di un accesso diretto ad internet (e non ai siti di gioco) ed accedere al sito prescelto mediante proprio account e tanto valeva, a titolo d'esempio, anche per Facebook, Google, Instagram,
Linked-in ed ogni altro sito che richiedeva una chiave di accesso.
In definitiva, nella qualità di titolare di Internet Point, aveva messo a disposizione le postazioni per la libera navigazione internet e poichè non vi era una norma che imponeva ai titolari di tale attività
di bloccare l'accesso ai siti di gioco, era evidente che la sua condotta non poteva essere sanzionata.
Inoltre , in corso di ispezione, non era stata accertata la presenza, a titolo esemplificativo, di stampanti per le ricevute di giocata, ricevute di giocata o palinsesti (tanto al fine di determinare la promiscuità
o la prevalenza dell'uso dei p.c. ai fini di gioco).
Neanche tale circostanza era stata presa in considerazione dal giudicante, il quale aveva ritenuto semplicemente non condivisibile la sua tesi difensiva.
L si costituiva in giudizio Parte_2
esponendo che l'appello era improcedibile.
La sentenza appellata era stata pubblicata il 03/09/2019. Il deposito del ricorso era avvenuto il
03/03/2020. La notifica del ricorso era avvenuta, tuttavia, in data 15/09/2020, cioè un giorno prima dell'udienza inizialmente fissata per il 16/09/2020.
La presente controversia verteva in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss.
l.n. 689/1981.Ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 150/2011: “1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Era pertanto applicabile al caso di specie l'art. 435 c.p.c. che così prevedeva: “1. Il presidente della
Corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
2. L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
3. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni”. 6
In relazione al termine previsto al comma 3, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell' art. 435
c.p.c. , comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.”
Nondimeno, riteneva che nel caso di specie il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile.
In primo luogo perché non si era costituita entro l'udienza del 16/09/2020 (né si vede come ciò poteva essere possibile, essendo stato notificato l'appello il giorno prima). A partire dall'udienza del
16/09/2020 non era pervenuta alcuna ulteriore notifica del nuovo decreto di rinvio e da ciò doveva desumersi che controparte non aveva mai chiesto alla Corte di autorizzare la rinnovazione ex art. 291
c.p.c.
In secondo luogo perché alla sentenza della Corte di Cassazione sopra esaminata la giurisprudenza di merito aveva introdotto una importante eccezione: “L'esecuzione della notifica, a cura del difensore e mediante PEC, nel pomeriggio inoltrato del giorno precedente l'udienza fissata per la discussione ex art. 435 c.p.c. , e nella piena consapevolezza del vizio dell'attività posta in essere, integra una condotta inidonea a concretizzare il raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali cioè la stessa debba comunque considerarsi eseguita ex lege . Si tratta di una condotta del tutto extra ordinem e non rispondente al fine proprio dell'atto bensì meramente volto, da un lato, ad aggirare la sanzione dell'improcedibilità prevista per l'inerzia colpevole dell'appellante, e, dall'altro, ad ottenere un ordine di rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c. Per di più questa è una condotta tale da inficiare in maniera diretta il diritto di difesa e si pone in contrasto con il principio di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. , sicché essa deve considerarsi, sul piano processuale, tamquam non esset”(Corte appello , Roma , sez. lav. , 14/10/2019 , n. 3439).
Eccepiva pertanto, l'improcedibilità del gravame.
Nel merito affermava che l'appello era infondato. La sentenza impugnata si fondava infatti sull'esatta interpretazione e puntuale applicazione della Legge Balduzzi, che prevedeva che era sanzionabile la pura e semplice messa a disposizione del pubblico di apparecchiature idonee a consentire ai clienti il gioco on line, sia esso riconducibile a soggetti autorizzati che non autorizzati. Evidentemente, la ratio
della norma consisteva nel rendere di fatto illegittime tutte quelle forme di gioco on line aperte al
Contr pubblico che, pur se svolte su piattaforme di rete monitorate, registrate ed autorizzate da , non 7
consentivano di tutelare la salute pubblica dal dilagante gioco d'azzardo patologico e dal gioco d'azzardo minorile.
Nel caso specifico i pc verificati durante l'ispezione consentivano di effettuare gioco on line, e, pertanto,costituivano idoneo presupposto per l'applicazione della sanzione de qua.
All'atto dell'accesso, era stata accertata la presenza di due signori identificati in e Controparte_7
, intenti a giocare con i due personal computer sulle piattaforme di gioco on-line che Controparte_8
simulavano il gioco del poker. Il sito sul quale erano connessi era il seguente:
www.Betaland.it/live/live default.aspx.
La norma sanzionatoria applicata nel caso in esame si rivolgeva al divieto di consentire attraverso qualsiasi apparecchiatura (non soltanto i TOTEM come sostenuto dal ricorrente a pag.2 del ricorso in appello) di giocare su piattaforme on line e quindi per qualsiasi apparecchiatura si intendeva anche un semplice personal computer.
Non era pertinente, quindi, la censura di cui in ricorso secondo la quale l' avrebbe confuso la CP_1
tipologia delle apparecchiature in esame con i c.d. “totem; pur avendo in effetti in comune i totem con i pc sequestrati al ricorrente la caratteristica indiscutibile di indirizzare decisamente il cliente verso un determinato sito di gioco, i totem avevano specificità diverse, ma non vi era alcun punto dell'impugnata ordinanza ingiunzione che faceva riferimento alla categoria dei totem..
Il ricorrente citava, a tal proposito, la circolare ADM n.19453 del 06.03.2014 sostenendo che riguarderebbe solo gli apparecchi totem. L'eccezione non coglieva nel segno perché la stessa circolare individuava non solo nei totem (che all'epoca della sua uscita erano più diffusi) ma anche in altre apparecchiature, come i pc, il divieto della messa a disposizione per gioco on line.
La stessa prevedeva infatti che: “relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet,
p.c., ipad ecc, ... la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione per consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma ....”
Dunque, questa circolare, più volte citata dal ricorrente, non prevedeva che queste apparecchiature debbano essere “bloccate sulla homepage di un sito di gioco”, come egli erroneamente riteneva, ma individuava come discriminante tra condotta lecita e illecita la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, quindi non l'astratta idoneità di un apparecchio a connettersi, ma la circostanza che tali videoterminali venivano messi a disposizione del pubblico per il gioco on line (come nel caso di specie era incontestabilmente avvenuto). 8
Il richiamo, poi, da parte del ricorrente della circolare n.31127 del 19.12.2016, che riguardava solo la libera navigazione sul web dei siti internet, era priva di pregio per due ordini di motivi: in primo luogo perché dalla ricerca dell'Anagrafe Tributaria effettuata dall'ufficio al momento della verifica non risultava che il locale del ricorrente fosse un internet point, bensì una ditta individuale intestata allo stesso solo a seguito di più recente interrogazione dell'Anagrafe Tributaria era risultato che Parte_1
lo stesso svolgeva anche attività di internet point, ma solo dal 02.01.2017, che era data successiva a quella della verifica che aveva dato luogo al processo verbale redatto il 19.10.2016.
In secondo luogo perché, come lo stesso ricorrente scriveva: “purché si tratti di apparecchiature che consentano –appunto –la navigazione libera, senza alcuna preimpostata connessione a siti di gioco”, circostanza quest'ultima smentita dal verbale di accertamento, ove invece si rilevava che i PC in esame avevano, all'interno della propria cronologia, l'indirizzo internet: www.betaland.it/live/livedefault.aspx, attraverso il quale effettuare giochi da casinò, come quello del poker on line, il che dimostrava senza dubbio che gli apparecchi avevano connessione preimpostata a siti di gioco.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso di appello, l'intermediazione dell'esercente si configurava anche con la sua sola messa a disposizione di PC, come era avvenuto nel caso di specie.
La più recente circolare dell' prot.n.15762 del 16.02.2016 Controparte_1
precisava che, durante l'attività di controllo, il rinvenimento di qualunque apparecchiatura messa a disposizione in un esercizio pubblico e destinata a qualunque forma di gioco anche promozionale costituiva di per sé violazione del divieto, che legittimava il sequestro delle apparecchiature medesime e l'attivazione del procedimento sanzionatorio.
L'accesso a sito di gioco d'azzardo risultava dimostrato da quanto verbalizzato dai funzionari dell' durante l'accesso. CP_1
Era sufficiente, infatti, per applicare la sanzione prevista la consapevolezza del titolare che i pc venissero usati per il gioco, sia esso regolare o non regolare.
Tra l'altro, l'odierno ricorrente, avrebbe potuto oscurare questi i siti internet utilizzati per gioco d'azzardo.
Se la Sala Giochi in questione fosse, come asserito dallo un semplice internet point, avrebbe Parte_1
dovuto svolgere esclusivamente tale attività, ossia mettere i computer a disposizione dei clienti esclusivamente per la libera navigazione, inibendo tutte le altre attività che erano diverse da quest'ultima. 9
Concludendo, l'ordinanza-ingiunzione contestata era corretta, così come era corretta la sentenza appellata, che era pertanto meritevole di piena conferma.
All'odierna udienza del 16 aprile 2025, procedutasi alla discussione. la causa veniva decisa come da allegato dispositivo.
Infondata è l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
Invero è pacifico che nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell'appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.( Cass n. 22166 del 12/09/2018; da ultimo: Cass. n. 43 del 04/01/2022).
L'eventuale mala fede del notificante, in violazione del principio di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. , nell'omettere di rispettare il termine in oggetto, in assenza di specifica norma che preveda in tale caso l'insanabilità della notifica è, pertanto, irrilevante.
Si è pertanto verificata, nella specie, la sanatoria della nullità della notifica, a seguito della costituzione dell'appellata.
Dal verbale di accertamento in atti, si rileva che all'intermo del locale della adibito a sala Parte_1
giochi e scommesse è stata rinvenuta la presenza di nr. 2 PC, marca “Fujitsu” che, attraverso la connessione telematica, consentivano di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari on line (www.Betaland.it) da soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio autorizzatorio, in violazione dell'art. 7, comma
3 quater del D.L. n.158/2012, conv. in legge 189/2012.
Dall'accertamento svolto dagli agenti verbalizzanti - che costituisce atto pubblico e fa piena prova di quanto ivi accertato fino a querela di falso - è emersa la presenza, all'interno del locale,di due videoterminali, PC, accesi, che, attraverso la connessione telematica al Web, consentivano di effettuare giochi a distanza in modalità on line. Da una prova di funzionamento, risultava che si trattava di apparecchiatura collegata a server esterno, tramite rete telematica, all'indirizzo internet
.www.Betaland.it/live/Live/Live Default , cosicchè idoneo ad accedere ad apposita sezione dei CP_5
giochi promozionali e, cioè gioco da casinò e consentire, in modalità on-line l'effettuazione di uno dei seguenti giochi promozionali e cioè, gioco della slot machine, roulette, bingo ...). 10
Dall'accertamento eseguito è, altresì, emerso che, al momento dell'accesso,g li agenti avevano rinvenuto due avventori identificati in e in intenti a giocare con i Controparte_7 CP_8
personal computers sulla piattaforma di gioco che simulavano il Poker on line,connessi al sitowww.Betaland.it/Live/Live Default . CP_5
Lo dichiarava il 19 ottobre 2016 ai funzionari addetti alla verifica di essere in buona fede Parte_1
in quanto, supportato dal concessionario che offriva, il servizio non ha proceduto a spegnere il computer e ad allontanare i clienti.
Tanto premesso si osserva che, ai fini della configurabilità della violazione in esame non rileva la circostanza che i terminali che venivano utilizzata non fossero dotati di un dispositivo per l'inserimento di denaro .
Le apparecchiature, installate all'interno dell'esercizio della sono state infatti trovati Parte_1
mentre venivano utilizzati da e da per giocare con i personal Controparte_7 CP_8
computers sulla piattaforma di gioco che simulavano il Poker on line, connessi al sitowww.Betaland.it/Live/Live Default ASPX.
D'altronde essendo utilizzata l'apparecchiatura in un sala giochi e scommesse, vi era un onere di controllo da parte del gestore rafforzato, anche considerando che la sua qualità professionale gli imponeva una specifica diligenza.
Nella specie addirittura dalle stesse dichiarazioni rese dallo si rileva che lo stesso era Parte_1
consapevole che l'apparecchiature venivano utilizzate per giochi d'azzardo e ciò nonostante ha omesso di impedire l'uso vietato del computer, ritenendo per evidente errore di diritto giuridicamente irrilevante che detto uso fosse legittimo in quanto esercitato in un sito autorizzato,
E' inoltre irrilevante che le apparecchiature non contenessero, al loro interno, il software di gioco in quanto lo stesso risiedeva all'esterno dell'apparecchio, nel server della www.Betaland.it
Pertanto, l'odierna appellato, al fine di evitare tale collegamento, avrebbe dovuto predisporre le necessarie inibizioni sui siti di gioco, oscurandoli, mediante la predisposizione di una procedura di blocco da installare sul p.c. in oggetto attraverso un software, scaricabile dal sito della
[...]
www.adm.gov.it. Tale procedura di blocco, relativa ai “siti soggetti ad Controparte_1
inibizione”, doveva essere predisposta con riferimento al PC messo a disposizione degli utenti in pubblici esercizi, tramite l'installazione sullo stesso della stringa, scaricabile dal sito della
[...]
contenente il file di controllo Controparte_1
“b2bedb6a0d307300914be7f82141bece02c0444e05dd6c5b8791ca36c1a380f4”, secondo quanto 11
previsto dal Decreto Direttoriale 2 gennaio 2007 AAMS di “inibizione dei siti di gioco non autorizzati”, che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge Finanziaria
2006, con lo scopo di contrastare le truffe on-line connesse al gioco d'azzardo.
E' evidente, infatti, che la disposizione dell'art. 7, comma 3quater del DL 158/2012 che vieta la
“messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco ricomprende anche la condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non ha impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet.
Invero essendo prevedibile che il cliente possa utilizzare il computer messo a disposizione per attività di gioco è quantomeno colposa l'attività del gestore che non adotta i necessari accorgimenti per evitare l'uso vietato del computer, rimanendo quindi irrilevante la circostanza che detto uso – per scopi diversi dal gioco d'azzardo – sia lecito.
Ne conseguiva che l'appellante avrebbe dovuto esclusivamente mettere il computer a disposizione dei clienti solo per la libera navigazione sul web, inibendo tutte le altre attività diverse da quest'ultima.
D'altronde l a formulazione dell'art. 7, comma 3-quaterche vieta la “messa a disposizione …di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme messe a disposizione dai concessionari online” ha un ampio contenuto e non si riferisce
, quindi soltanto a quelle apparecchiature esclusivamente destinate al gioco on-line, ma si estende appunto a tutte le apparecchiature – compresi i semplici P.C. – che possono essere utilizzati per giochi d'azzardo on-line.
Neppure assume alcun rilievo la differente formulazione dei divieti posti dall'all'art. 7, comma
3quater del DL 158/2012 – dove si parla di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica,
consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco- mentre nella disposizione introdotta dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, relativa al divieto di offerta di giochi promozionali, venga utilizzata la espressione “qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web “ , non rilevandosi alcuna differenzae sostanziale tra le due espressioni normative entrambe dirette ad impedire l'utilizzazione non consentita di collegamenti on line.
In definitiva limitare il divieto alle sole apparecchiature collegate in modo permanente con una piattaforma di gioco online dei concessionari appare del tutto in contrasto sia con la lettera che con 12
la ratio della disposizione legislativa di cui all'art. 7, comma 3 quater del DL 158/12, diretta ad impedire che il fenomeno delle ludopatia possa essere incrementato in esercizi pubblici.
Quindi la condotta vietata può pure ricomprendere anche i semplici Personal Computer a navigazione libera - e non può limitarsi soltanto ai c.d. TO , e cioè a quelle apparecchiature destinate esclusivamente al gioco d'azzardo- sebbene la loro detenzione ed uso sia lecita.
In definitiva, nella specie, i Personal computer sequestrati e poi confiscati con l'ordinanza impugnata rientravano senz'altro tra le “apparecchiature che consentono ai clienti, attraverso la connessione telematica di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line” di cui all'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 158/2012.
Infine si ritiene di non condividere le ordinanza della Cassazione n.171 del 2024, n. 20483 del 2024
e 20485 del 2024 di remissione della norma per cui è causa alla Corte Costituzionale.
E' da escludere . infatti, che la norma in oggetto possa ritenersi viziata da incostituzionalità in considerazione del fatto che - secondo la vigente interpretazione giurisprudenziale- risulta applicabile sia al caso in cui siano stati messi a disposizione strumenti quali, ad esempio, i c.d. totem, nei quali non vi e' facolta' di scelta dell'utente in ordine al sito al quale collegarsi, essendo tali strumenti caratterizzati da una preimpostazione di schermata che indirizza direttamente l'utente al sito di gioco concessionario (che peraltro nella prassi fornisce all'esercente anche lo strumento fisico), sia al caso in cui siano stati messi a disposizione strumenti a navigazione libera, nei quali e' l'utente che sceglie l'indirizzo internet al quale collegarsi, potendo quindi collegarsi anche, ma non solo, ai siti di gioco on-line con le proprie credenziali e con un proprio conto di gioco.
E' stato ritenuto che la norma determina l'insorgere di un obbligo di vigilanza, con conseguente rilevanza di condotte omissive, in capo all'esercente, non essendo descritta in alcun modo la condotta omissiva rilevante, lasciando spazio ad un margine di discrezionalita' dell'amministrazione del tutto contrastante con i principi costituzionali in materia di potere sanzionatorio della pubblica amministrazione.
In conclusione, è stato affermato che la norma appare incostituzionale sia in termini di determinatezza sia in termini di ragionevolezza, dovendo, la tutela del diritto alla salute che la sottende subire un ragionevole bilanciamento con il diritto di liberta' di impresa nonche' con il diritto alla privacy degli utenti. Infine, la norma appare incostituzionale anche in termini di colpevolezza,
punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella messa a disposizione del mezzo stesso. 13
Le suesposte considerazioni non appaiono condivisibili. Invero l'esistenza di un obbligo di vigilanza da parte del proprietario o gestore di una apparecchiatura internet posta a disposizione del pubblico deriva dal contenuto dalla stessa attività svolta che esige che essa sia svolta in conformità a legge. In
altri termini il diritto alla libertà di impresa non può spingersi fino al punto di giustificare determinate omissioni ( nella specie vigilanza sulle apparecchiature ) dalla quali possa sorgere un pericolo per la salute degli utenti e neppure può invocarsi in proposto il rispetto della privacy dell'utente che, indubbiamente, deve trovare una limitazione al fine di evitare che l'apparecchiature possa essere utilizzata per giochi d'azzardo.
In proposito va rilevato che la circostanza che uno degli strumenti attraverso cui l'esercente potrebbe evitare di incorrere nella sanzione de qua e' costituito dalla impostazione di filtri di accesso a determinati siti internet all'interno delle apparecchiature messe a disposizione degli utenti non sia prevista da alcuna disposizione normativa è del tutto irrilevante, in considerazione del fatto che egli ha indubbiamente l'obbligo di impedire l'illegittimo uso del computer, con conseguente dovere di attivarsi in proposito.
Ne' rileva l'eventuale sussistenza di autorizzazioni di cui potrebbe essere dotato l'esercente all'esercizio di giochi a distanza, punendo, la norma, la mera messa a disposizione del mezzo anche da parte di esercenti concessionari o dotati di autorizzazione.
Nè può dubitarsi della legittimità costituzionale della norma in oggetto in considerazione del fatto che essa prevede la sanzione fissa di euro 20.000,00.
E' noto che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la previsione di sanzioni amministrative rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell'interessato per ipotesi di gravità
marcatamente diversa (sentenza n. 88 del 2019), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all'illecito commesso (sentenza n. 112 del 2019; sentenza n. 185 del 2021; sentenza n. 40 del 2023 ).
Tuttavia con riferimento alla norma in oggetto la previsione di una sanzione fissa nell'importo di euro
20.000,00 non appare irragionevole, in considerazione sia del fatto che le condotte omissione poste in essere in violazione di detta norma hanno tutte lo stesso contenuto lesivo e sia in considerazione del fatto che l'ammontare di tale sanzione non appare affatto esorbitante se rapportata al danno sociale
( potenzialmente alla salute ) che essa può apportare.
In definitiva la scelta nella determinazione dell'ammontare della sanzione per la violazione in oggetto appare di natura politica-legislativa, compito attribuito esclusivamente al legislatore. 14
Va pertanto rigettato l'appello proposto.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza resa in data 3 settembre 2019 Parte_3
dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese del grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025 della I sezione Civile della Corte
di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE