Articolo 21 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1189
Articolo 20Articolo 22
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30 ottobre 1960
Art. 21.
Le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza.
Alla tabella n. 2, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: "superare il corso di perfezionamento".
Il corso di applicazione per i sottotenenti della Guardia di finanza provenienti dai corsi dell'Accademia iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006 , ha la durata di un anno.
Il nuovo ordine di anzianita' dei sottotenenti che superino il corso di applicazione di cui al precedente comma e' stabilito, in deroga a quanto dispone il primo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , esteso alla Guardia di finanza per effetto dell' articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del corso annuale di applicazione.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1960