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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 09.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 514 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Antonella Ciriello ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benendictis resistente
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Gianluca Fava e Carlo Caruso resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafata ricorrente, a seguito dell'intimazione di pagamento n. 028202190046698
78000 ricevuta in data 14.12.2021, ha proposto opposizione contro 4 avvisi di addebito ad CP_ essa sottesi (meglio indicati in atti) aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione
Aziende con dipendenti e alla Gestione speciale Commercianti, eccependo, nel merito,
l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti in essi riportati. Nel costituirsi in giudizio, gli Enti convenuti hanno chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone variamente l'infondatezza, anche sotto il profilo dell'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti alla procedura esecutiva dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l. n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni). Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora
(cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Sicuramente inammissibili, pertanto, risultano essere i motivi di opposizione concernenti la pretesa nullità dell'intimazione di pagamento, notificata il 14.12.2021 ed impugnata con ricorso depositato il 22.01.2022.
CP_ Venendo al merito, si osserva che l – smentendo la contraria affermazione attorea – ha documentato di aver regolarmente notificato (per “compiuta giacenza”) tutti gli avvisi di addebito di che trattasi in corrispondenza delle date indicate nell'intimazione di pagamento per cui è causa, ossia in un arco temporale compreso tra il mese di giugno del 2012 e il CP_ mese di maggio del 2013 (cfr. fascic. ).
Ne consegue che la mancata instaurazione del giudizio di opposizione all'iscrizione a ruolo nel termine di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/'99 (40 gg.), che è decorso dalla data della notifica dei titoli opposti, ha reso incontestabile la pretesa contributiva in essi contenuta1, e CP_ inammissibili le questioni afferenti al merito della pretesa creditoria dell . Cionondimeno, parte ricorrente deduce, altresì, la prescrizione dei crediti per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica dei titoli esecutivi fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione (14.12.2021).
Sennonché, emerge dalla documentazione versata in atti dal Concessionario che plurimi sono stati gli atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito impugnati (v. produz. A.d.E.R.); in particolare, il decorso della prescrizione risulta essere stato utilmente interrotto (anche con riguardo al titolo di più risalente formazione) dai seguenti atti di intimazione:
“- per l'AVA n. 32820120001978607000, in data 10/02/2017 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 02820179002271564000;
- per l'AVA n. 32820120002309157000, in data 24/04/2017è stato notificato l'avviso di intimazione n. 02820179004491436000;
- per l'AVA n. 32820120004694106000, in data05/09/2017 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 02820179012910562000;
- per l'AVA n.32820130000739056000, in data 14/11/2017 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 02820179017881618000…”.
Invero, è infondata la doglianza afferente alla notifica a mezzo PEC degli anzidetti atti interruttivi, che secondo la difesa attorea dovrebbe ritenersi inesistente in quanto eseguita in violazione del quadro normativo che impone all di Controparte_3 utilizzare solo la posta elettronica certificata ufficiale
( ) e non indirizzi che non sono censiti in alcun Email_1 registro pubblico (nella specie, t): sul Email_3 punto, infatti, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6015/2023 del 28.02.2023, nel richiamare le conclusioni espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15979 del
18.05.2022, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso addotto dalla società ricorrente, affermando che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario – come nel caso di specie – di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”.
Quanto alla provenienza dell'indirizzo PEC del destinatario della notifica, l ha CP_4 documentato di averlo correttamente estratto dal registro delle imprese (v. visura storica all.).
1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. Tanto vale a dimostrare l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, poiché evidentemente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti portati dai titoli opposti.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese si compensano in ragione della complessità dei profili esaminati.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione.
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 09.12.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008: “In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del