TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2944/2015 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2944/2015 R.G.A.C., riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 19 dicembre 2024, vertente:
TRA
• p. i.v.a. , già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante , C.F.:
[...] Parte_2 [...]
, nonché in qualità di fideiussori: , C.F.: C.F._1 Persona_1 [...]
, , C.F.: , C.F._2 Persona_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
C.F.: , , C.F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_4 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Francesco Saccomanno, C.F._5 giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il di lui studio professionale sito in Rosarno (RC), via Tito Speri n. 8,;
-Attori- CONTRO
• cod. fisc. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dr. con Controparte_3 poteri di rappresentanza, come da delibera del CDA del 25 marzo 2014, notar Per_3 raccolta n. 15728, repertorio n. 33190, registrata a il 15 maggio 2014,
[...] CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli in forza di procura speciale
1 apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Palmi, via F. Cilea, n.53;
-Convenuta- E
• (già Controparte_4 [...]
), in persona del legale rappresentante, Dott. Controparte_5 CP_6 giusta procura speciale del 12 giugno 2015 ricevuta dal Notaio di Empoli, Per_4 rep. 19.978 racc. n. 6.488, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli, elettivamente domiciliato a Palmi, via F. Cilea, n. 53, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- E
• C.F. in Controparte_7 P.IVA_3 persona del Dott. legale rappresentante della suddetta Società in CP_8 virtù di procura conferita con atto autenticato per Notar in data 30 Persona_5 dicembre 2020 rep. 49.482, racc. 22.816, registrata a Milano 1 in data 08 gennaio 2021 al n. 676/1T, rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesco Napoli, giusta procura stesa su foglio separato allegato alle rispettive comparse di costituzione ed intervento del 15.03.2021 e del 26.04.2021, presso il cui studio sito in Palmi, alla via Francesco Cilea N° 53, è elettivamente domiciliata,
-Interveniente -
Conclusioni delle parti (udienza di precisazione delle conclusioni 19 dicembre 2024): Parte attrice e parte convenuta precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, depositato sul canale telematico il 10 settembre 2015, la già in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresenante, nonché i fideiussori , , Persona_1 Persona_2 Parte_3
e evocavano in lite, innanzi l'intestato Tribunale, la
[...] Parte_4
e la Controparte_2 Controparte_4
ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, per
[...] sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Relativamente al conto corrente n. 42883.83:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità del contratto dei conti corrente per violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente inefficacia e non Email_1
2 dovutezza, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, di tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese applicati nel corso degli interi rapporti, ovvero, accertare e dichiarare, in subordine, la nullità, per violazione degli artt. 1284 (comma 3), 1346, 2697 e 1418 (comma 2) c.c., della clausola di determinazione degli interessi e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra legali applicati e l'applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari, tenendo in debita considerazione quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.;
3. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi degli art. 1815, comma 2, c.c., dell'esclusione di qualsiasi interesse;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 (comma 2) c.c. della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la non dovutezza, per mancanza di valida pattuizione contrattuale
6. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, con eliminazione di qualsiasi onere corrisposto dal correntista per come disposto dall'art. 117 T.U.B. ovvero dall'art. 1815 (comma 2) c.c., nonché, senza applicazione di alcuna capitalizzazione degli interessi (1283/1284 c.c.) e con esclusione delle commissioni, degli oneri e delle pratiche ritenute illegittime;
Relativamente ai rapporti di mutuo
7. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) relativo ai contratti di mutuo contestati, tenendo in debita considerazione quanto previsto dalla Legge n. 108/96, dall'art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 convertito in Legge 28.02.2001 n. 24 (interpretazione autentica della legge n. 108/1996) e dall'art. 644, comma 4, c.p. e, cioè, che “per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi (anche moratori), spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., di non applicare nessun interesse;
3
9. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, previa consulenza tecnico-contabile, l'esatto dare – avere tra le parti, tenendo conto dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
10. ACCERTARE e DICHIARARE l'invalidità parziale e la nullità del mutuo da € 3.000.000,00 ovvero dell'operazione finanziaria in pool delle banche e CP_4 per simulazione e per violazione degli artt. 1344 e 1418 c.c., e per l'effetto DICHIARARE che la non produzione di effetti tra le parti, nonché la non debenza di ogni e qualsivoglia pretesa della banca, salvo il capitale effettivamente erogato;
11. In via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese per i motivi in narrativa specificati, e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto sempre al tasso legale e con piano di ammortamento con quote capitale costanti;
Relativamente alle garanzie personali e reali
12. ACCERTARE e DICHIARARE l'inefficacia e la risoluzione delle garanzie personali e reali rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
Relativamente alla Centrale Rischi e agli effetti cambiari protestati
13. ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità dell'iscrizione alla Centrale dei Rischi per quanto sopra dedotto e precisato e, per l'effetto, DISPORRE e ORDINARE l'immediata cancellazione di tutte le segnalazioni pregiudizievoli, o, comunque, emettere ogni ed altro dovuto provvedimento di legge, nonché ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità dell'operazione di protesto degli effetti cambiari;
Violazione correttezza e buona fede – risarcimento danni
14. ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte delle banche convenute delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti intervenuti con la Parte_1
nonché l'illegittimità delle condotte assunte e spiegate in narrativa e per l'effetto
[...]
CONDANNARE le medesime al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per l'evidente compromissione patrimoniale subita, oltre che per il danno alla all'immagine, nonché per i danni da segnalazione illegittima (protesto effetto cambiario) e per tutti i danni indicati nel paragrafo -.D.-;
15. ACCERTARE e DICHIARARE, previo ricalcolo dei rapporti per come specificato, l'esatto dare – avere tra le parti e CONDANNARE, in ogni caso, le convenute a rettificare i saldi contabili e, in caso di risultanze attive, a restituire in favore degli aventi diritto le relative somme, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come per legge;
16. CONDANNARE le banche convenute al risarcimento del danno, in caso di resistenza in giudizio, con responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.;
17. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
4 18. ACCOGLIERE, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte istante, con la emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge”. A sostegno delle pretese deduceva: che la proprietaria delle Parte_1 strutture ricettive Regent Hotel e Villaggio Cala Morgana, situate a Catona, località turistica della provincia di Reggio Calabria, aveva intrattenuto rapporti contrattuali con la ovvero con la Controparte_9 CP_2 [...]
a partire Controparte_10 CP_4 dall'anno 2003; più precisamente, il 27 marzo 2003, aveva stipulato con la
[...] un mutuo ipotecario di originari € 516.000,00, il 15 febbraio 2006 con la CP_4 medesima un secondo mutuo ipotecario di € 1.200.000,00, il 24 ottobre CP_4
2006, con la un terzo mutuo ipotecario di euro 400.000,00, il 15 aprile 2008, con entrambe le banche un mutuo ipotecario di € 3.000.000,00, CP_4 mentre nel 2003 aveva acceso il contratto di conto corrente n. 42883.83, sul quale veniva concessa un'apertura di credito di € 50.000,00 nonché una ulteriore linea di credito (anticipo su fatture) per altri € 50.000,00; i superiori contratti di mutuo erano assistiti da garanzie reali sugli immobili descritti in contratto nonché da fideiussione personale rilasciata da , e Persona_1 Per_2 Pt_3 Parte_4
tra i coniugi e e la era
[...] Parte_3 Parte_4 CP_4 intercorso anche, in data 7 agosto 2007, un mutuo di credito fondiario di € 430.000,00, assistito da garanzia reale sugli immobili descritti in contratto;
i rapporti di mutuo del 27 marzo 2003, del 15 febbraio 2006, del 24 ottobre 2006, del 7 agosto 2007, venivano estinti mediante l'impiego delle somme derivanti dal contratto di mutuo del 15 aprile 2008, sicchè gli unici rapporti ancora in essere con gli istituti di credito convenuti erano il mutuo ipotecario del 15 aprile 2008 ed il conto corrente acceso nel 2003; detti rapporti risultavano viziati da diverse illegittimità contrattuali;
in particolare, sul conto corrente, nel corso del tempo, erano stati applicati interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, nonché spese e commissioni illegittime;
tutti i contratti di mutuo risultavano essere stati conclusi in violazione della legge n. 108 del 1996 e dell'art 1815, comma 2, c.c. nella misura in cui erano stati pattuiti, promessi ed applicati interessi usurari;
il contratto di mutuo del 2008 presentava una ulteriore patologia, in quanto l'intera somma mutuata veniva utilizzata per estinguere tutte le esposizioni debitorie intrattenute dagli attori con gli istituti di credito convenuti, con ciò comportando una evidente nullità del suddetto mutuo atteso che non si realizzava la traditio delle somme, ma le stesse venivano usate per ripianare esposizioni derivanti da pregressi rapporti viziati;
le reiterate condotte illegittime poste in essere dalle convenute ed CP_4 avevano prodotto ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali che trovavano ampia quantificazione nella consulenza prodotta;
in particolare, in relazione al conto corrente n. 42883.83, mancava un vero e proprio contratto di apertura di conto
5 corrente ovvero non esisteva “diversa documentazione redatta e sottoscritta ai sensi degli artt. 117 T.U.B. e/o 1284 c.c.”; allo stesso erano stati applicati interessi superiori al tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996, con la conseguente nullità della clausola degli interessi usurari e la non debenza di alcun interesse;
il rapporto di conto corrente bancario era successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ma in nessun documento intervenuto tra le parti era mai stata specificatamente approvata la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
nel corso del rapporto e nella misura individuata dalla consulenza di parte erano state applicate commissioni di massimo scoperto, spese ed oneri senza valida pattuizione contrattuale, che, siccome non dovuti, dovevano essere restituiti al correntista;
le relazioni tecniche depositate dimostravano, altresì, come le banche, relativamente a tutti i mutui in causa, avevano previsto ed applicato interessi, nei quali si computavano quelli moratori, superiori al tasso soglia;
il mutuo concesso solo ed esclusivamente per ripianare una preesistente posizione debitoria derivante da scopertura in conto corrente ovvero altri mutui viziati da nullità per violazione della legge n. 108/1996 era illegittimo, sicchè andava dichiarata la nullità del mutuo del 15 aprile 2008 e delle relative garanzie annesse;
occorreva considerare ancora che il piano di ammortamento alla francese, previsto nel mutuo in causa, generava fenomeni anatocistici e/o usurari e/o di incremento del tasso non previsti contrattualmente;
le convenute avevano inoltre segnalato illegittimamente la società attrice in Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia e, nel 2006, avevano avviare la procedura di protesto di un effetto cambiario nonostante la capienza delle risorse appartenente alla e rinvenienti sul conto corrente in causa;
dette condotte avevano Parte_1 fortemente pregiudicato l'immagine della società sia nei confronti dei clienti/fornitori che delle banche, ma soprattutto avevano limitato, sino ad escluderlo, l'accesso al mercato del credito;
risultava chiaro che, a causa delle numerose illegittimità perpetrate dagli istituti bancari, doveva essere dichiarata l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate, nonché delle ipoteche iscritte di cui andava ordinata l'immediata cancellazione, e doveva essere accertata la responsabilità contrattuale e precontrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente diritto della società al riconoscimento dei danni;
invero, le condotte illegittime avevano comportato una crisi di liquidità e, quindi, ritardi nei pagamenti con lesione dell'immagine della società, impossibilità di gestione quotidiana dell'azienda e investimenti utili alla modernizzazione della stessa, esclusione della società dal mercato del credito ed elisione del rating creditorio della stessa;
più precisamente, i danni patiti erano da perdita di fatturato e redditività, da perdita di avviamento nelle relazioni con i clienti (perdita di chances) e da minore capacità attrattiva di nuovi clienti (perdita di chances), danno all'immagine ed alla reputazione aziendale nei rapporti con i fornitori, con i clienti e
6 con altri istituti di credito, da mancata redditività delle operazioni di sviluppo e danno all'immagine ed alla reputazione dei soci/garanti; infine, la società attrice aveva subito dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalla illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia.
Instaurato regolarmente il contradittorio si costituiva in giudizio, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 10 novembre 2015, la deducendo, preliminarmente, Controparte_2
l'improcedibilità delle domande attoreee per mancato espletamento della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/10, ovvero del procedimento alternativo istituito in attuazione dell'art. 128 bis del TUB. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva “relativamente a tutti i rapporti sottesi alle contrarie contestazioni” dei quali non era parte, atteso che non le risultava di avere stipulato i contratti di mutuo del 27 marzo 2003, del 15 febbraio 2006 e del15 aprile 2008. Nel merito, deduceva: che la ricostruzione storica operata dalla società attrice era mendace, in quanto la non aveva mai imposto i mutui alla correntista né determinate CP_2 condizioni contrattuali, le quali erano invece frutto di paritetiche trattative;
la destinazione del capitale mutuato col contratto del 15 aprile 2008 era stata stabilita nel pieno rispetto della volontà dei contraenti;
che i due sconfinamenti, segnalati nell'utilizzazione del mutuo, erano dipesi dalla condotta della mutuataria, la quale aveva sospeso i pagamenti determinando, di fatto, la produzione di anomalie e la segnalazione pregiudizievole da parte dell'operatore creditizio;
che, in ogni caso, gli episodi di segnalazione non avevano prodotto alcun danno, per altro “solo liberamente allegato”, ma di fatto inesistente e non riconducibile ad alcuna asserita condotta antigiuridica della convenuta. In relazione al contratto di conto corrente ed all'istanza di restituzione degli addebiti, eccepiva l'intervenuta prescrizione, quanto meno delle operazioni solutorie, del credito avente ad oggetto indebiti registratisi in epoca anteriore al decimo anno precedente la domanda giudiziale, e deduceva l'infondatezza delle contrarie rivendicazioni, atteso che, per un verso, il contratto in parola era stato regolarmente concluso per iscritto, con indicazione di tutte le condizioni praticate in ordine al saggio di interesse ed alla sua misura numerico- percentuale, alla capitalizzazione periodica degli interessi ed all'applicazione della cms e degli oneri gravanti sul rapporto, per altro verso, insussistente era la denunciata violazione della legge n. 108/1996, in quanto era stato applicato un saggio di interesse contenuto entro i limiti di legge. Con riferimento ai mutui contestava le avverse allegazioni evidenziando la superficiale articolazione e comunque, l'infondatezza delle censure. Infine, denunciava la genericità della richiesta risarcitoria sia in ordine all'an che in ordine al quantum. Chiedeva, quindi, il rigetto delle pretese avversarie con condanna di spese e competenze di lite.
7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 15.12.2015, si costituiva in giudizio, a mezzo del medesimo procuratore della superiore CP_4 la eccependo l'improcedibilità per difetto Controparte_4 di mediazione e la carenza di legittimazione passiva in relazione al contratto di conto corrente intercorso tra la e la , Parte_5 Controparte_2 avendo concluso con la società attrice ed i fideiussori i soli contratti di mutuo del 27 marzo 2003, del 15 febbraio 2006 e del 15 aprile 2008. In relazione ai suddetti mutui, ne contestava tutte le censure avverse, eccependo, in ultimo, che la richiesta risarcitoria era carente sia per an che per quantum.
All'udienza di prima comparizione del 21 gennaio 2026, il G.o.t. istruttore, su richiesta di parte attrice concedeva un rinvio per “dar modo al procuratore dell'attore di depositare il verbale di mediazione” (si veda processo verbale cartaceo dell'udienza de qua). All'udienza successiva, dell'undici febbraio 2016, la convenuta CP_4 ribadiva il mancato espletamento della procedura di mediazione nei propri riguardi. Con ordinanza pronunciata fuori dell'anzidetta udienza, depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2016, il G.o.t. invitava le parti a procedere alla mediazione anche avverso la assegnando il termine di 15 giorni e rifissando l'udienza in Controparte_4 data 13 ottobre 2016.
All'udienza del 13 ottobre 2016, parte attrice rilevava di avere espletato il tentativo di mediazione e avere depositato telematicamente il relativo verbale con esito negativo. Il G.o.t. ne dava atto e, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 27 dicembre 2017, il G.o.t. “osservato che è allegata una consulenza di parte dalla quale parrebbero emergere criticità in ordine ai rapporti contrattuali dedotti;
ritenuto opportuno disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio; ritenuta l'ammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c.” ammetteva la C.t.u. chiesta dall'attore, nominando il consulente, ordinava viepiù “alla l'esibizione in Controparte_2 giudizio della documentazione richiesta anche nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2, punto 13, depositata da parte attrice”, e fissava l'udienza del 10 maggio 2018 per il conferimento dell'incarico, la specificazione dei quesiti ed il giuramento di rito.
All'udienza del 10 maggio 2018, il G.o.t. istruttore disponeva che il C.T.U. nominato, presente per il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito, rispondesse ai quesiti di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., punto 12, di parte attrice, “non avendo, peraltro, parte convenuta chiesto l'integrazione con ulteriori quesiti” (così processo verbale dell'udienza cartaceo).
8 Depositata la relazione di C.T.U. in data 11 febbraio 2019, dopo la concessione di proroghe richieste, all'udienza successiva al deposito, del 21 marzo 2019, le parti chiedevano un rinvio per trattative di bonario componimento. All'udienza successiva del 24 ottobre 2019, parte convenuta contestava la consulenza tecnica d'ufficio e chiedeva la convocazione del C.T.U. a chiarimenti. La causa veniva rimessa all'udienza del 12 marzo 2020 per valutare le richieste di parte convenuta.
Seguivano dei rinvii di udienza, disposti d'ufficio, per l'emergenza epidemiologica da Sars-Covid 19.
Subentrata nel ruolo istruttorio, con ordinanza del 24 maggio 2021, la scrivente
“ritenuto opportuno, per una definitiva tacitazione delle critiche sollevate all'elaborato tecnico d'ufficio da parte convenuta, che il C.T.U. risponda alle note controdeduttive del 12 marzo 2019 redatte dal C.T.P. della medesima parte, chiarendo e/o eventualmente integrando quanto già contenuto nella risposta alle osservazioni trasmesse dalla stessa parte dopo la comunicazione della bozza di C.T.U.” invitava il C.T.U. a rispondere alle suddette note entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e fissava l'udienza dell'otto luglio 2021 per chiudere la fase istruttoria.
Intanto, con “comparsa di costituzione e intervento” del 15 marzo 2021, interveniva nel giudizio (con il patrocinio dell'avv.to Francesco Napoli) la
[...] facendo genericamente proprie “tutte le conclusioni, Controparte_11 istanze, richieste, eccezioni, deduzioni, produzioni e comunque difese già avanzate nell'interesse della Controparte_12
.
[...]
La stessa società (con identico difensore) interveniva con “comparsa di costituzione e intervento” del 26 aprile 2021, facendo genericamente proprie “tutte le conclusioni, istanze, richieste, eccezioni, deduzioni, produzioni e comunque difese già avanzate nell'interesse della . Controparte_2
Depositati, con ritardo, i chiarimenti richiesti, con ordinanza del 18 gennaio 2022, pronunciata fuori udienza, questa Giudice “rilevato che, secondo quanto hanno statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597/2020, “in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento”; 9 che, sempre secondo il Supremo Consesso, “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”; ritenuto che debba essere chiarita, rivisitata e, alla stregua del superiore criterio, integrata la C.t.u., espletata e depositata nel giudizio prima della sentenza in questione, e che, quindi, il nominato C.t.u., dott. , sulla base del giuramento già prestato, previo ritiro Persona_6 del fascicolo cartaceo di parte convenuta, ove indispensabile”, disponeva che il già nominato C.T.U., dott. procedesse a fornire i chiarimenti e le Persona_6 integrazioni enunciati in premessa.
Depositati i chiarimenti, dopo la concessione di proroghe richieste, con ordinanza del 2.08.2024 pronunciata fuori udienza, questa Giudice “ritenuto che il C.T.U. ha risposto, in sede di integrazione all'elaborato peritale, ai rilievi mossi da questo Tribunale e che le risultanze tecniche non abbisognano di ulteriori chiarimenti e specificazioni né la C.T.U. è affetta da vizi che ne inficiano la validità, sì da giustificare la richiesta di rinnovazione dell'indagine contabile formulata dalla convenuta all'udienza del 9 marzo 2023; ritenuta la causa matura per la decisione”, dichiarava chiusa la fase istruttoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2024 chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva assegnata a sentenza con i suddetti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
10 2. - Va, in premessa, osservato che, anche a seguito dell'intervento nel processo ex art. 111 c.p.c. della società in Controparte_11 successione dei rapporti bancari oggetto di causa, e sia nell'interesse della
[...] che della Controparte_2 Controparte_4
l'odierno giudizio prosegue, ai sensi del primo comma della
[...] disposizione richiamata, tra le parti costituite ab origine, e, quindi, tra la parte attrice e i due citati istituti di credito, non potendosi procedere ad estromissioni di queste ultime in difetto del consenso di tutte le parti in causa per come richiesto dal terzo comma dell'anzidetta norma.
2.1 - Il che assorbe ogni questione in merito alla cessione, nulla dovendosi disporre neppure sulle spese di lite della suddetta interveniente.
3. – Sempre in via preliminare, posta la procedibilità dell'azione attorea per l'avvenuto esperimento, anche nel corso del giudizio, della mediazione obbligatoria, occorre puntualizzare che le domande che parte attrice ha formulato in relazione al contratto di conto corrente bancario n. 42883.83, acceso nel 2003, attengono all'accertamento e declaratoria della nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117, comma 3, T.U.B. (si veda conclusione n. 1) ovvero, in via subordinata, all'accertamento e declaratoria della nullità di interessi ultralegali (sempre conclusione n. 1), di interessi usurari (conclusione 2 e 3), di tassi anatocistici ed oneri applicati nel corso del rapporto (conclusione 4), di commissioni di massimo scoperto e spese (conclusione 5) e disponibilità fondi non pattuite, con richiesta finale (si veda conclusione n. 6) “previa rettifica del saldo contabile” di ricalcolo dell'esatto dare-avere tra le parti “sulla base della riclassificazione contabile, con eliminazione di qualsiasi onere corrisposto dal correntista per come disposo dall'art. 117 T.U.B. ovvero dall'art. 1815 (comma 2) c.c. nonché, senza applicazione di alcuna capitalizzazione degli interessi (1283/1284 c.c.) e con esclusione delle commissioni, degli oneri e delle pratiche ritenute illegittime”.
4. – Ebbene, tanto posto, va accolta la domanda rassegnata nel n. 1 delle conclusioni del libello introduttivo di accertamento e declaratoria della “nullità del contratto dei conti corrente per violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente Controparte_13 inefficacia e non dovutezza, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, di tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese applicati nel corso degli interi rapporti”.
4.1 – In ordine alla domanda in questione, parte attrice ha dedotto che
“…Relativamente al conto corrente n. 42883.83 occorre rilevare l'integrale mancanza di un vero e proprio contratto di apertura di conto corrente ovvero di diversa documentazione
11 redatta e sottoscritta dai sensi degli artt. 117 T.U.B. e/o 1284 c.c.”. Ha, quindi, allegato che non esiste alcun contratto di conto corrente bancario scritto, eccependone la nullità.
4.2 – La che, costituendosi in giudizio, ha Controparte_2 rilevato la propria legittimazione passiva in ordine all'anzidetto rapporto di conto corrente bancario dedotto dagli attori, e, premettendo che “la domanda di violazione dell'art. 117 del TUB o dell'art. 1284 c.c. è infondata”, ha replicato che “il contratto di apertura di credito in conto corrente è stato regolarmente concluso per iscritto, ed esso indica i tassi e le condizioni praticate;
in particolare, enunciando, con riferimento al saggio di interesse, la misura numerico-percentuale di questo” aggiungendo viepiù che “tanto relega nel nulla la contraria deduzione secondo cui il rapporto svoltosi tra le parti non sarebbe stato assistito dall'instaurazione formale prescritta dalla legge” (si veda pagina 13 della comparsa di costituzione e risposta).
4.3 – Ora, l'art. 117 del Testo Unico Bancario, nel testo in vigore al momento dell'asserita accensione del contratto bancario in parola, statuiva, al primo comma, che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” ed al terzo comma che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
4.4 - Secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, nell'ipotesi in cui il correntista lamenti la nullità di clausole contrattuali deducendo l'esistenza di un contratto, ha l'onere di produrlo, viceversa qualora deduca l'inesistenza di qualsiasi pattuizione contrattuale ovviamente non sarà tenuto alla produzione di qualcosa che afferma non esistere e sarà, quindi, onere della banca provvedere al deposito del contratto, al fine di contrastare la pretesa (cfr., ex multis, Trib. Roma sez. XVI, 28/05/2019, n. 11196; Tribunale di Nuoro, sent. n. 98 del 22 febbraio 2022). Invero, anche la Suprema Corte di Cassazione per cui “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo” (così Cass. Civ. sent. n. 9201/2015), nella recente ordinanza n. 6480 del 9 marzo 2021, parte motiva, ha avuto modo di precisare che “tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto 12 dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
4.5 – Sennonchè, la che ha sostenuto, per Controparte_2 come sopra evidenziato, che il contratto di conto corrente bancario esiste, “è stato regolarmente concluso per iscritto” e, quindi, formalizzato, non ha provato il perfezionamento nella forma scritta del contratto in questione. Non è stato versato nell'incarto processuale alcun contratto di conto corrente bancario, segnatamente quello n. 42883.83 asseritamente concluso dalla con la Parte_1 [...]
. La circostanza è stata cristallizzata anche dal consulente Controparte_2 tecnico d'ufficio, il quale, sia nel primo deposito dell'elaborato peritale che nella integrazione del 19 luglio 2022, ha rappresentato “l'assenza nella documentazione agli atti e nei fascicoli di causa del contratto di conto corrente, che regola e disciplina il rapporto oggetto di causa”, aggiungendo l'impossibilità di “individuare le voci contrattuali pattuite in quanto non è presente il contratto di conto corrente” (così pag. 13 della relazione integrativa).
4.6 – Ne deriva l'accoglimento della domanda attorea di declaratoria di nullità del contratto di conto corrente bancario per mancata prova della sua conclusione per iscritto, ai sensi dell'art. 117 del TUB.
4.7 – L'accoglimento della domanda di declaratoria “principale” per l'assenza del testo contrattuale scritto assorbe la disamina delle istanze che parte attrice ha formulato ai successivi numeri 2, 3, 4, 5, 6 delle conclusioni del libello introduttivo
“Relativamente al conto corrente n. 42883.83”.
5. – Per quanto concerne le domande che sono state proposte in relazione ai contratti di mutuo, va osservato quanto segue.
5.1 – In prima battuta, deve rilevarsi che parte attrice ha dedotto della esistenza ed operatività, al momento dell'instaurazione della lite, del solo contratto di “Mutuo ipotecario, per notar Avv. , di originari € 3.000.000,00, stipulato con la Persona_7
la in data 15.04.2008, rep. n. 17194, racc. n. 7116, della durata di anni CP_4
20, al tasso variabile euribor 6 m + 1,85%, assistito da garanzia reale sugli immobili 13 descritti in contratto, nonché da fideiussione personale rilasciata da , Persona_1 Per_2
e fino alla concorrenza di € 6.000.000,00”,
[...] Parte_3 Parte_4 essendo, gli altri rapporti di mutuo ipotecario, conclusi il 27 marzo 2003, il 15 febbraio 2006, il 24 ottobre 2006, e quello di credito fondiario, stipulato in data 7 agosto 2008 stati, “estinti mediante l'impiego delle somme derivanti dal contratto di mutuo del 15.04.2008”.
5.2 – In seconda battuta, va rilevato che, in conseguenza di quanto riportato nel precedente punto, la stessa parte attrice ha eccepito che “il mutuo concesso solo ed esclusivamente al fine di ripianare una preesistente posizione debitoria derivante da scopertura in conto corrente… ovvero altri mutui… è da costante giurisprudenza ritenuto illegittimo, con la conseguenza che dovrà essere dichiarata la nullità del mutuo e delle relative garanzie annesse”. Più precisamente, “il mutuo ipotecario di € 3.000.000,00 del 15.04.2008 è stato utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria rinveniente sul conto corrente n. 42883.83 ovvero per estinguere i mutui di cui in narrativa. A prescindere dall'indubbia illegittimità della singola operazione occorre porre l'attenzione sulla circostanza per la quale a fronte di un mutuo per € 3.000.000,00 (erogato di fatto € 2.980.500,00), gli stessi mutuanti si “auto-accreditavano” unilateralmente somme per circa
€ 2.800.000,00, con la conseguenza che, tenuto conto della prima rata (€ 91.834,66) corrisposta dalla mutuataria il 14.11.2008, la società mutuataria non riceveva e, quindi, gestiva la liquidità richiesta perché necessaria ai fini della continuità aziendale” (così pag. 22 atto di citazione).
5.3 – Infine, la medesima parte, rispetto al piano di ammortamento “alla francese” dell'anzidetto mutuo, ha precisato “con un piano di ammortamento alla francese, il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare”, aggiungendo quindi che “il problema è stabilire se l'applicazione di tale tasso in un piano di ammortamento alla francese generi fenomeni anatocistici e/o usurari, e/o di incremento del tasso non previsti (rectius, non percepibili) contrattualmente”.
6. – Orbene i superiori profili sono stati superati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, intervenendo a Sezioni Unite, ha statuito sia la validità del mutuo cosiddetto “solutorio” che la legittimità dell'applicazione del cd. “metodo di ammortamento alla francese” - con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce -.
14 6.1 – In particolare, relativamente al primo profilo le recenti Sezioni Unite della Cassazione n. 5841 del 5 marzo 2025 hanno sentenziato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
6.2 – In merito al piano di ammortamento alla francese, il Supremo Consesso, con arresto n. 15130 del 29 maggio 2024 reso a Sezioni Unite, ha statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
6.3 – Inoltre, con successiva, e più recente ordinanza, n. 7382 del 19 marzo 2025, la Corte di Cassazione (si veda parte motiva della suddetta pronuncia) ha ulteriormente precisato che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile. Le Sezioni unite ― enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione
15 di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
16 ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
6.3.1 – Ed ha, quindi, enunciato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
6.4 – Vanno, pertanto, rigettate le domande avanzate dagli attori nelle conclusioni 10 ed 11 del libello introduttivo nonché in quelle di cui ai numeri 7 ed 8 nella parte in cui si sottintende, per la causa petendi articolata nella premessa, un riferimento agli interessi anatocistici ovvero ad incrementi di tassi non previsti dai contraenti per
17 effetto del piano di ammortamento alla francese ovvero in ragione della natura del mutuo solutorio.
7. – Per quanto concerne le domande formulate ai numeri 7, 8 e 9 delle conclusioni attoree di accertamento e declaratoria di nullità dei contratti di mutuo per violazione della Legge n. 108/1996, le stesse vanno rigettate in quanto: a) da quanto accertato dal C.T.U. “per nessuno dei mutui oggetto di analisi” è “stato superato il tasso soglia” (cfr. pag. 25 della relazione integrativa depositata il 19 luglio 2022); b) “per i mutui stipulati successivamente al 01/04/2003 non si verifica mai il superamento del tasso soglia di mora” (cfr. pag. 31 della citata relazione integrativa); c) anche se il C.T.U. ha accertato che “il tasso soglia di mora viene superato esclusivamente per il mutuo stipulato in data 27/03/2003 (5 giorni prima del periodo in cui ha avuto inizio la rilevazione della maggiorazione media di mora)”, trattandosi di contratto estinto per volontà della stessa parte attrice, e, quindi, essendo, per sua consapevole intenzione, privo di validità ed efficacia già all'atto dell'instaurazione del giudizio, non è possibile alcun intervento, recte pronuncia di nullità, su un regolamento contrattuale già sciolto e non più esistente;
d) in relazione all'unico contratto di mutuo ancora in essere ovverosia quello stipulato il 15 aprile 2008, nulla è stato rilevato in termini di superamento del tasso soglia anche per interessi moratori.
8. – In conseguenza di quanto sopra detto in merito ai contratti di mutuo nonché in ordine al contratto di conto corrente bancario, per il quale la declaratoria di nullità per difetto di testo scritto assorbe la questione degli addebiti non dovuti (anatocismo, interessi ultralegali, cms), va respinta la domanda articolata al numero 12 delle conclusioni attoree. Invero, al suddetto numero, gli attori hanno chiesto al Giudice adito di “accertare e dichiarare l'inefficacia e la risoluzione delle garanzie personali e reali rilasciate in favore della presunta debitrice principale”, sulla scorta di
“tutte le anomalie inerenti i rapporti di conto corrente e di mutuo. Addebiti non dovuti (anatocismo, interessi ultralegali, cms) e condotte illegittime, tra le quali merita attenzione l'applicazione di interessi usurari in violazione dell'art. 644 codice penale, nonché della Legge n. 108 del 1996” (questa la causa petendi della richiesta di “illegittimità delle garanzie personali e reali” (cfr. pag. 24 atto di citazione).
9. – Deve essere accolta, alla luce di quanto allegato e provato dalle parti, la domanda di cui al numero 13 dell'atto di citazione.
18 9.1 - La società attrice ha infatti dedotto che “le banche MPps e hanno CP_4 proceduto a segnalare illegittimamente la società attrice in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e, nel 2006, ad avviare la procedura di protesto di un effetto cambiario, nonostante la capienza delle risorse appartenenti alla e rinvenienti sul c/c acceso presso Parte_1 la e che “l'illegittimità di entrambe le condotte veniva, per stessa ammissione delle banche, riconosciuta e giustificata in un caso nei tempi necessari al completamento della pratica di rinegoziazione del mutuo ed nell'altro caso in un mero “disguido” in cui era occorsa la (così pag. 26 atto di citazione).
9.2 – Ebbene, all'anzidetta allegazione circa le (due, del 2011 e del 2012, giusta quanto esposto a pag. 6 dell'atto di citazione) illegittime iscrizioni nella Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, gli istituti di credito convenuti hanno replicato, senza formulare specifiche ed oggettive contestazioni sugli eventi e sulle ragioni sopra addotte, che, per altro, risultano documentate, come tra breve si dirà, osservando che
“artata appare essere l'enunciazione delle presunte illegittime iscrizioni di segnalazioni nella Centrale dei Rischi, stante che la portata dei relativi avvenimenti è stata successivamente sminuita dall'operatore creditizio non per finalità di ammissione di una oggettiva responsabilità, ma solo, ed ancora una volta, onde assecondare le esigenze della cliente” aggiungendo che “in ogni caso, gli episodi testè enumerati hanno una rilevanza trascurabile nell'economia degli eventi per cui è lite”.
9.3 – Ora, dalla documentazione che parte attrice ha allegato all'atto introduttivo del giudizio, per come ridepositata, in formato leggibile dal sistema, dietro sollecitazione di questa decidente, in data 24 marzo 2022, si evince chiaramente l'illegittimità delle suddette iscrizioni laddove la CP_2 Controparte_2 ha, con comunicazioni inviate alla società attrice, ammesso confessoriamente
[...] trattarsi di segnalazioni dovute a sconfinamenti c.d. tecnici e non a condotte effettivamente imputabili alla società attrice. Più precisamente, l'istituto di credito in parola ha, con missiva del 21 dicembre 2011, ammesso, in relazione alla segnalazione del dicembre 2011, che “lo sconfinamento consistente rilevato in C.R. è da attribuire ai tempi tecnici necessari al completamento della pratica di rinegoziazione del mutuo” e, in relazione a quella di settembre 2012, “che la segnalazione rilevata in Centrale Rischi è da imputare ad uno sconfinamento tecnico, verificatosi nelle more del perfezionamento dell'operazione di sospensione della quota capitale delle rate di finanziamento in essere presso di noi, da Voi richiesta ai sensi dell'Accordo ABI 28/02/2012”.
9.4 – La società attrice ha altresì allegato l'illegittimo protesto subito nell'anno 2006
“allorquando per un mero “disguido” … la banca, nonostante il c/c risultava essere capiente, non procedeva al pagamento di un effetto cambiario a favore della con ciò CP_14
19 comportando l'avvio del procedimento di protesto e tutte le relative conseguenze fortemente dannose”.
9.5 – Ebbene, la suddetta allegazione non solo non è stata contestata dalla CP_4 il che significando che la circostanza deve ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.,
[...] ma la stessa risulta viepiù debitamente documentata dalla missiva del 5 maggio 2006, depositata dalla parte attrice, inviata dal suddetto istituto di credito alla società attrice nella quale lo stesso dichiara “che l'effetto di cui all'oggetto risulta protestato per un disguido, lo stesso è stato regolarmente pagato in data 04/04/2006 con bonifico bancario n. 17003515201 disposto dal debitore medesimo”.
9.6 – Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità della iscrizione del 2011 e del 2012 alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed ordinata l'immediata cancellazione delle segnalazioni de quibus effettuate a carico della società già Parte_1 nonché l'illegittimità del protesto Controparte_1 cambiario elevato nell'anno 2006.
10. – Ciò posto, gli attori, in conseguenza dell'assunta applicazione di interessi illegittimi, usurari ed anatocistici, dell'asserita “illegittimità dell'operazione finanziaria in pool” per euro 3.000.000,00, dell'illegittimo protesto e delle illegittime segnalazioni in CR, hanno proposto azione di risarcimento di danni non patrimoniali e patrimoniali (si veda pag. 29 e 30 dell'atto di citazione).
10.1 - Orbene, premesso quanto sopra enunciato in merito alla mancata prova del contratto di conto corrente bancario n. 42883.83 e alla conseguente impossibilità di accertare interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, nonchè in merito al riscontrato non superamento del tasso soglia del contratto di mutuo ancora in essere (secondo quanto emerso dall'incarto processuale) tra le parti, e, quindi, posto che si è accertata l'assenza di interessi usurari e si è dichiarata la legittimità dell'operazione del mutuo c.d. solutorio, sicchè non vi è, rispetto ai superiori fatti, condotta illegittima degli istituti di credito convenuti, la domanda risarcitoria va respinta.
10.2 – Invero, nelle richiamate pagine 29 e 30 dell'atto di citazione, gli attori hanno allegato:
1) che l'“applicazione di interessi e condizioni illegittime”, che non è emersa per come sopra chiarito, sarebbe stata tale “da comportare una crisi di liquidità e, quindi, conseguenti ritardi nei pagamenti con relativa lesione dell'immagine della società”;
2) che “l'illegittimità dell'operazione finanziaria in pool per € 3.000.000,00”, che si è sopra visto non essere tale alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di
20 Cassazione, avrebbe “sostanzialmente, reso impossibile per la società continuare la propria attività aziendale a causa dei crescenti oneri derivanti dal mutuo e dalla mancanza di liquidità necessaria tanto per la gestione quotidiana dell'azienda che per gli investimenti utili alla modernizzazione della stessa”. Infine, l'ultima deduzione per la quale l' “illegittimità protesto assegno e segnalazione in Centrale Rischi” avrebbe “escluso la società dal mercato del credito elidendo il rating creditorio della stessa” non è stata provata: non risulta alcuna documentazione dimostrativa della chiusura di rapporti di credito ovvero di totale esclusione dal mercato del credito a seguito dell'illegittimo protesto del 2006 e/o in conseguenza delle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia del 2011 e del 2012.
10.3 – Il tutto senza considerare la genericità ed indeterminatezza della quantificazione dei danni, in riferimento alle allegate tipologie di pregiudizi, nonché in ordine all'individuazione dei criteri di calcolo. Gli attori si sono limitati ad affermare che vanno riconosciuti una serie di danni, specificamente indicati a pag. 30 della citazione e a chiedere la condanna delle convenute “al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti pe l'evidente compromissione patrimoniale subita, oltre che per il danno alla immagine, nonché per i danni da segnalazione illegittima (protesto effetto cambiario) e per tutti i danni indicati nel paragrafo – D”.
11.- Assorbita ogni altra questione e richiesta.
12. - Le spese vanno compensate in ragione del 30%, rispetto alla Controparte_2 titolare del rapporto di conto corrente bancario e autrice delle
[...] segnalazioni e protesto illegittimi, ed interamente rispetto alla
[...]
tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande Controparte_4 attoree e dell'applicazione, ai fini del decidere sui rapporti di mutuo, della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione formatasi nel corso del processo.
12.1 - Le restanti spese (relativamente alla posizione della Controparte_2
vanno poste a carico dell'istituto di credito convenuto, e vengono
[...] liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore - come segue, avuto riguardo al valore (indeterminabile) dichiarato della causa, al netto della compensazione (dei valori
21 medi): € 1.190,70 per la fase di studio, € 842,80 per la fase introduttiva, € 1.264,20 per la fase istruttoria, € 2.033,50 per la fase decisionale, per un totale di € 5.331,20. L'anzidetta parte convenuta deve a parte attrice anche € 400,40 per spese documentate.
13. - Le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, ma non avverso il C.T.U., e vengono liquidate con separato decreto di pari data.
14.- Alla luce del superiore pronunciamento di accoglimento solo parziale delle domande attoree, va esclusa la temerarietà della lite denunciata, per ottenere ristoro risarcitorio, dalla parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa n. 2944/2015 R.G.A.C. proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e da , , Persona_1 Persona_2 Parte_3
e contro in
[...] Parte_4 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, ed Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e con l'intervento di
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda di cui al n. 1 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di conto corrente bancario n. 42883.83 per mancata prova della sua conclusione per iscritto;
- accoglie la domanda articolata al n. 13;
- e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle segnalazioni, effettuate dalla
[...] nell'anno 2011 e nell'anno 2012 a carico della Controparte_2
nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e ne ordina Parte_1
l'immediata cancellazione;
- e, per l'effetto, dichiara illegittimo il protesto cambiario elevato dalla
[...]
a carico della società nell'anno 2006; Controparte_2 Parte_1
- rigetta le domande articolate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dell'atto di citazione;
- dichiara assorbite le ulteriori domande articolate ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 15;
- compensa per intero le spese di lite tra parte attrice e la convenuta
[...]
Controparte_4
- compensa nella misura del 30% le spese di lite tra parte attrice e
[...]
Controparte_2
22 - condanna a rimborsare agli attori, in solido Controparte_2 tra loro, le restanti spese di lite che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, al netto della compensazione, nella complessiva somma di euro 5.731,60, di cui euro 400,40 per spese vive ed euro 5.331,20 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro ma non avverso il C.T.U., le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo che vengono liquidate con separato decreto di pari data;
- rigetta la richiesta attorea di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Così deciso in Reggio Calabria, 22 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
23
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2944/2015 R.G.A.C., riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 19 dicembre 2024, vertente:
TRA
• p. i.v.a. , già Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante , C.F.:
[...] Parte_2 [...]
, nonché in qualità di fideiussori: , C.F.: C.F._1 Persona_1 [...]
, , C.F.: , C.F._2 Persona_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
C.F.: , , C.F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_4 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Francesco Saccomanno, C.F._5 giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il di lui studio professionale sito in Rosarno (RC), via Tito Speri n. 8,;
-Attori- CONTRO
• cod. fisc. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dr. con Controparte_3 poteri di rappresentanza, come da delibera del CDA del 25 marzo 2014, notar Per_3 raccolta n. 15728, repertorio n. 33190, registrata a il 15 maggio 2014,
[...] CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli in forza di procura speciale
1 apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Palmi, via F. Cilea, n.53;
-Convenuta- E
• (già Controparte_4 [...]
), in persona del legale rappresentante, Dott. Controparte_5 CP_6 giusta procura speciale del 12 giugno 2015 ricevuta dal Notaio di Empoli, Per_4 rep. 19.978 racc. n. 6.488, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli, elettivamente domiciliato a Palmi, via F. Cilea, n. 53, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- E
• C.F. in Controparte_7 P.IVA_3 persona del Dott. legale rappresentante della suddetta Società in CP_8 virtù di procura conferita con atto autenticato per Notar in data 30 Persona_5 dicembre 2020 rep. 49.482, racc. 22.816, registrata a Milano 1 in data 08 gennaio 2021 al n. 676/1T, rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesco Napoli, giusta procura stesa su foglio separato allegato alle rispettive comparse di costituzione ed intervento del 15.03.2021 e del 26.04.2021, presso il cui studio sito in Palmi, alla via Francesco Cilea N° 53, è elettivamente domiciliata,
-Interveniente -
Conclusioni delle parti (udienza di precisazione delle conclusioni 19 dicembre 2024): Parte attrice e parte convenuta precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, depositato sul canale telematico il 10 settembre 2015, la già in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresenante, nonché i fideiussori , , Persona_1 Persona_2 Parte_3
e evocavano in lite, innanzi l'intestato Tribunale, la
[...] Parte_4
e la Controparte_2 Controparte_4
ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, per
[...] sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Relativamente al conto corrente n. 42883.83:
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità del contratto dei conti corrente per violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente inefficacia e non Email_1
2 dovutezza, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, di tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese applicati nel corso degli interi rapporti, ovvero, accertare e dichiarare, in subordine, la nullità, per violazione degli artt. 1284 (comma 3), 1346, 2697 e 1418 (comma 2) c.c., della clausola di determinazione degli interessi e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra legali applicati e l'applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari, tenendo in debita considerazione quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p.;
3. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del T.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi degli art. 1815, comma 2, c.c., dell'esclusione di qualsiasi interesse;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 (comma 2) c.c. della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la non dovutezza, per mancanza di valida pattuizione contrattuale
6. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, con eliminazione di qualsiasi onere corrisposto dal correntista per come disposto dall'art. 117 T.U.B. ovvero dall'art. 1815 (comma 2) c.c., nonché, senza applicazione di alcuna capitalizzazione degli interessi (1283/1284 c.c.) e con esclusione delle commissioni, degli oneri e delle pratiche ritenute illegittime;
Relativamente ai rapporti di mutuo
7. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) relativo ai contratti di mutuo contestati, tenendo in debita considerazione quanto previsto dalla Legge n. 108/96, dall'art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 convertito in Legge 28.02.2001 n. 24 (interpretazione autentica della legge n. 108/1996) e dall'art. 644, comma 4, c.p. e, cioè, che “per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi (anche moratori), spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., di non applicare nessun interesse;
3
9. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, previa consulenza tecnico-contabile, l'esatto dare – avere tra le parti, tenendo conto dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
10. ACCERTARE e DICHIARARE l'invalidità parziale e la nullità del mutuo da € 3.000.000,00 ovvero dell'operazione finanziaria in pool delle banche e CP_4 per simulazione e per violazione degli artt. 1344 e 1418 c.c., e per l'effetto DICHIARARE che la non produzione di effetti tra le parti, nonché la non debenza di ogni e qualsivoglia pretesa della banca, salvo il capitale effettivamente erogato;
11. In via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese per i motivi in narrativa specificati, e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto sempre al tasso legale e con piano di ammortamento con quote capitale costanti;
Relativamente alle garanzie personali e reali
12. ACCERTARE e DICHIARARE l'inefficacia e la risoluzione delle garanzie personali e reali rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
Relativamente alla Centrale Rischi e agli effetti cambiari protestati
13. ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità dell'iscrizione alla Centrale dei Rischi per quanto sopra dedotto e precisato e, per l'effetto, DISPORRE e ORDINARE l'immediata cancellazione di tutte le segnalazioni pregiudizievoli, o, comunque, emettere ogni ed altro dovuto provvedimento di legge, nonché ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità dell'operazione di protesto degli effetti cambiari;
Violazione correttezza e buona fede – risarcimento danni
14. ACCERTARE e DICHIARARE la violazione da parte delle banche convenute delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti intervenuti con la Parte_1
nonché l'illegittimità delle condotte assunte e spiegate in narrativa e per l'effetto
[...]
CONDANNARE le medesime al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per l'evidente compromissione patrimoniale subita, oltre che per il danno alla all'immagine, nonché per i danni da segnalazione illegittima (protesto effetto cambiario) e per tutti i danni indicati nel paragrafo -.D.-;
15. ACCERTARE e DICHIARARE, previo ricalcolo dei rapporti per come specificato, l'esatto dare – avere tra le parti e CONDANNARE, in ogni caso, le convenute a rettificare i saldi contabili e, in caso di risultanze attive, a restituire in favore degli aventi diritto le relative somme, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come per legge;
16. CONDANNARE le banche convenute al risarcimento del danno, in caso di resistenza in giudizio, con responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.;
17. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
4 18. ACCOGLIERE, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte istante, con la emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge”. A sostegno delle pretese deduceva: che la proprietaria delle Parte_1 strutture ricettive Regent Hotel e Villaggio Cala Morgana, situate a Catona, località turistica della provincia di Reggio Calabria, aveva intrattenuto rapporti contrattuali con la ovvero con la Controparte_9 CP_2 [...]
a partire Controparte_10 CP_4 dall'anno 2003; più precisamente, il 27 marzo 2003, aveva stipulato con la
[...] un mutuo ipotecario di originari € 516.000,00, il 15 febbraio 2006 con la CP_4 medesima un secondo mutuo ipotecario di € 1.200.000,00, il 24 ottobre CP_4
2006, con la un terzo mutuo ipotecario di euro 400.000,00, il 15 aprile 2008, con entrambe le banche un mutuo ipotecario di € 3.000.000,00, CP_4 mentre nel 2003 aveva acceso il contratto di conto corrente n. 42883.83, sul quale veniva concessa un'apertura di credito di € 50.000,00 nonché una ulteriore linea di credito (anticipo su fatture) per altri € 50.000,00; i superiori contratti di mutuo erano assistiti da garanzie reali sugli immobili descritti in contratto nonché da fideiussione personale rilasciata da , e Persona_1 Per_2 Pt_3 Parte_4
tra i coniugi e e la era
[...] Parte_3 Parte_4 CP_4 intercorso anche, in data 7 agosto 2007, un mutuo di credito fondiario di € 430.000,00, assistito da garanzia reale sugli immobili descritti in contratto;
i rapporti di mutuo del 27 marzo 2003, del 15 febbraio 2006, del 24 ottobre 2006, del 7 agosto 2007, venivano estinti mediante l'impiego delle somme derivanti dal contratto di mutuo del 15 aprile 2008, sicchè gli unici rapporti ancora in essere con gli istituti di credito convenuti erano il mutuo ipotecario del 15 aprile 2008 ed il conto corrente acceso nel 2003; detti rapporti risultavano viziati da diverse illegittimità contrattuali;
in particolare, sul conto corrente, nel corso del tempo, erano stati applicati interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, nonché spese e commissioni illegittime;
tutti i contratti di mutuo risultavano essere stati conclusi in violazione della legge n. 108 del 1996 e dell'art 1815, comma 2, c.c. nella misura in cui erano stati pattuiti, promessi ed applicati interessi usurari;
il contratto di mutuo del 2008 presentava una ulteriore patologia, in quanto l'intera somma mutuata veniva utilizzata per estinguere tutte le esposizioni debitorie intrattenute dagli attori con gli istituti di credito convenuti, con ciò comportando una evidente nullità del suddetto mutuo atteso che non si realizzava la traditio delle somme, ma le stesse venivano usate per ripianare esposizioni derivanti da pregressi rapporti viziati;
le reiterate condotte illegittime poste in essere dalle convenute ed CP_4 avevano prodotto ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali che trovavano ampia quantificazione nella consulenza prodotta;
in particolare, in relazione al conto corrente n. 42883.83, mancava un vero e proprio contratto di apertura di conto
5 corrente ovvero non esisteva “diversa documentazione redatta e sottoscritta ai sensi degli artt. 117 T.U.B. e/o 1284 c.c.”; allo stesso erano stati applicati interessi superiori al tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996, con la conseguente nullità della clausola degli interessi usurari e la non debenza di alcun interesse;
il rapporto di conto corrente bancario era successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ma in nessun documento intervenuto tra le parti era mai stata specificatamente approvata la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
nel corso del rapporto e nella misura individuata dalla consulenza di parte erano state applicate commissioni di massimo scoperto, spese ed oneri senza valida pattuizione contrattuale, che, siccome non dovuti, dovevano essere restituiti al correntista;
le relazioni tecniche depositate dimostravano, altresì, come le banche, relativamente a tutti i mutui in causa, avevano previsto ed applicato interessi, nei quali si computavano quelli moratori, superiori al tasso soglia;
il mutuo concesso solo ed esclusivamente per ripianare una preesistente posizione debitoria derivante da scopertura in conto corrente ovvero altri mutui viziati da nullità per violazione della legge n. 108/1996 era illegittimo, sicchè andava dichiarata la nullità del mutuo del 15 aprile 2008 e delle relative garanzie annesse;
occorreva considerare ancora che il piano di ammortamento alla francese, previsto nel mutuo in causa, generava fenomeni anatocistici e/o usurari e/o di incremento del tasso non previsti contrattualmente;
le convenute avevano inoltre segnalato illegittimamente la società attrice in Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia e, nel 2006, avevano avviare la procedura di protesto di un effetto cambiario nonostante la capienza delle risorse appartenente alla e rinvenienti sul conto corrente in causa;
dette condotte avevano Parte_1 fortemente pregiudicato l'immagine della società sia nei confronti dei clienti/fornitori che delle banche, ma soprattutto avevano limitato, sino ad escluderlo, l'accesso al mercato del credito;
risultava chiaro che, a causa delle numerose illegittimità perpetrate dagli istituti bancari, doveva essere dichiarata l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate, nonché delle ipoteche iscritte di cui andava ordinata l'immediata cancellazione, e doveva essere accertata la responsabilità contrattuale e precontrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente diritto della società al riconoscimento dei danni;
invero, le condotte illegittime avevano comportato una crisi di liquidità e, quindi, ritardi nei pagamenti con lesione dell'immagine della società, impossibilità di gestione quotidiana dell'azienda e investimenti utili alla modernizzazione della stessa, esclusione della società dal mercato del credito ed elisione del rating creditorio della stessa;
più precisamente, i danni patiti erano da perdita di fatturato e redditività, da perdita di avviamento nelle relazioni con i clienti (perdita di chances) e da minore capacità attrattiva di nuovi clienti (perdita di chances), danno all'immagine ed alla reputazione aziendale nei rapporti con i fornitori, con i clienti e
6 con altri istituti di credito, da mancata redditività delle operazioni di sviluppo e danno all'immagine ed alla reputazione dei soci/garanti; infine, la società attrice aveva subito dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalla illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia.
Instaurato regolarmente il contradittorio si costituiva in giudizio, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 10 novembre 2015, la deducendo, preliminarmente, Controparte_2
l'improcedibilità delle domande attoreee per mancato espletamento della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/10, ovvero del procedimento alternativo istituito in attuazione dell'art. 128 bis del TUB. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva “relativamente a tutti i rapporti sottesi alle contrarie contestazioni” dei quali non era parte, atteso che non le risultava di avere stipulato i contratti di mutuo del 27 marzo 2003, del 15 febbraio 2006 e del15 aprile 2008. Nel merito, deduceva: che la ricostruzione storica operata dalla società attrice era mendace, in quanto la non aveva mai imposto i mutui alla correntista né determinate CP_2 condizioni contrattuali, le quali erano invece frutto di paritetiche trattative;
la destinazione del capitale mutuato col contratto del 15 aprile 2008 era stata stabilita nel pieno rispetto della volontà dei contraenti;
che i due sconfinamenti, segnalati nell'utilizzazione del mutuo, erano dipesi dalla condotta della mutuataria, la quale aveva sospeso i pagamenti determinando, di fatto, la produzione di anomalie e la segnalazione pregiudizievole da parte dell'operatore creditizio;
che, in ogni caso, gli episodi di segnalazione non avevano prodotto alcun danno, per altro “solo liberamente allegato”, ma di fatto inesistente e non riconducibile ad alcuna asserita condotta antigiuridica della convenuta. In relazione al contratto di conto corrente ed all'istanza di restituzione degli addebiti, eccepiva l'intervenuta prescrizione, quanto meno delle operazioni solutorie, del credito avente ad oggetto indebiti registratisi in epoca anteriore al decimo anno precedente la domanda giudiziale, e deduceva l'infondatezza delle contrarie rivendicazioni, atteso che, per un verso, il contratto in parola era stato regolarmente concluso per iscritto, con indicazione di tutte le condizioni praticate in ordine al saggio di interesse ed alla sua misura numerico- percentuale, alla capitalizzazione periodica degli interessi ed all'applicazione della cms e degli oneri gravanti sul rapporto, per altro verso, insussistente era la denunciata violazione della legge n. 108/1996, in quanto era stato applicato un saggio di interesse contenuto entro i limiti di legge. Con riferimento ai mutui contestava le avverse allegazioni evidenziando la superficiale articolazione e comunque, l'infondatezza delle censure. Infine, denunciava la genericità della richiesta risarcitoria sia in ordine all'an che in ordine al quantum. Chiedeva, quindi, il rigetto delle pretese avversarie con condanna di spese e competenze di lite.
7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 15.12.2015, si costituiva in giudizio, a mezzo del medesimo procuratore della superiore CP_4 la eccependo l'improcedibilità per difetto Controparte_4 di mediazione e la carenza di legittimazione passiva in relazione al contratto di conto corrente intercorso tra la e la , Parte_5 Controparte_2 avendo concluso con la società attrice ed i fideiussori i soli contratti di mutuo del 27 marzo 2003, del 15 febbraio 2006 e del 15 aprile 2008. In relazione ai suddetti mutui, ne contestava tutte le censure avverse, eccependo, in ultimo, che la richiesta risarcitoria era carente sia per an che per quantum.
All'udienza di prima comparizione del 21 gennaio 2026, il G.o.t. istruttore, su richiesta di parte attrice concedeva un rinvio per “dar modo al procuratore dell'attore di depositare il verbale di mediazione” (si veda processo verbale cartaceo dell'udienza de qua). All'udienza successiva, dell'undici febbraio 2016, la convenuta CP_4 ribadiva il mancato espletamento della procedura di mediazione nei propri riguardi. Con ordinanza pronunciata fuori dell'anzidetta udienza, depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2016, il G.o.t. invitava le parti a procedere alla mediazione anche avverso la assegnando il termine di 15 giorni e rifissando l'udienza in Controparte_4 data 13 ottobre 2016.
All'udienza del 13 ottobre 2016, parte attrice rilevava di avere espletato il tentativo di mediazione e avere depositato telematicamente il relativo verbale con esito negativo. Il G.o.t. ne dava atto e, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 27 dicembre 2017, il G.o.t. “osservato che è allegata una consulenza di parte dalla quale parrebbero emergere criticità in ordine ai rapporti contrattuali dedotti;
ritenuto opportuno disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio; ritenuta l'ammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c.” ammetteva la C.t.u. chiesta dall'attore, nominando il consulente, ordinava viepiù “alla l'esibizione in Controparte_2 giudizio della documentazione richiesta anche nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2, punto 13, depositata da parte attrice”, e fissava l'udienza del 10 maggio 2018 per il conferimento dell'incarico, la specificazione dei quesiti ed il giuramento di rito.
All'udienza del 10 maggio 2018, il G.o.t. istruttore disponeva che il C.T.U. nominato, presente per il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito, rispondesse ai quesiti di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., punto 12, di parte attrice, “non avendo, peraltro, parte convenuta chiesto l'integrazione con ulteriori quesiti” (così processo verbale dell'udienza cartaceo).
8 Depositata la relazione di C.T.U. in data 11 febbraio 2019, dopo la concessione di proroghe richieste, all'udienza successiva al deposito, del 21 marzo 2019, le parti chiedevano un rinvio per trattative di bonario componimento. All'udienza successiva del 24 ottobre 2019, parte convenuta contestava la consulenza tecnica d'ufficio e chiedeva la convocazione del C.T.U. a chiarimenti. La causa veniva rimessa all'udienza del 12 marzo 2020 per valutare le richieste di parte convenuta.
Seguivano dei rinvii di udienza, disposti d'ufficio, per l'emergenza epidemiologica da Sars-Covid 19.
Subentrata nel ruolo istruttorio, con ordinanza del 24 maggio 2021, la scrivente
“ritenuto opportuno, per una definitiva tacitazione delle critiche sollevate all'elaborato tecnico d'ufficio da parte convenuta, che il C.T.U. risponda alle note controdeduttive del 12 marzo 2019 redatte dal C.T.P. della medesima parte, chiarendo e/o eventualmente integrando quanto già contenuto nella risposta alle osservazioni trasmesse dalla stessa parte dopo la comunicazione della bozza di C.T.U.” invitava il C.T.U. a rispondere alle suddette note entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e fissava l'udienza dell'otto luglio 2021 per chiudere la fase istruttoria.
Intanto, con “comparsa di costituzione e intervento” del 15 marzo 2021, interveniva nel giudizio (con il patrocinio dell'avv.to Francesco Napoli) la
[...] facendo genericamente proprie “tutte le conclusioni, Controparte_11 istanze, richieste, eccezioni, deduzioni, produzioni e comunque difese già avanzate nell'interesse della Controparte_12
.
[...]
La stessa società (con identico difensore) interveniva con “comparsa di costituzione e intervento” del 26 aprile 2021, facendo genericamente proprie “tutte le conclusioni, istanze, richieste, eccezioni, deduzioni, produzioni e comunque difese già avanzate nell'interesse della . Controparte_2
Depositati, con ritardo, i chiarimenti richiesti, con ordinanza del 18 gennaio 2022, pronunciata fuori udienza, questa Giudice “rilevato che, secondo quanto hanno statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19597/2020, “in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento”; 9 che, sempre secondo il Supremo Consesso, “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”; ritenuto che debba essere chiarita, rivisitata e, alla stregua del superiore criterio, integrata la C.t.u., espletata e depositata nel giudizio prima della sentenza in questione, e che, quindi, il nominato C.t.u., dott. , sulla base del giuramento già prestato, previo ritiro Persona_6 del fascicolo cartaceo di parte convenuta, ove indispensabile”, disponeva che il già nominato C.T.U., dott. procedesse a fornire i chiarimenti e le Persona_6 integrazioni enunciati in premessa.
Depositati i chiarimenti, dopo la concessione di proroghe richieste, con ordinanza del 2.08.2024 pronunciata fuori udienza, questa Giudice “ritenuto che il C.T.U. ha risposto, in sede di integrazione all'elaborato peritale, ai rilievi mossi da questo Tribunale e che le risultanze tecniche non abbisognano di ulteriori chiarimenti e specificazioni né la C.T.U. è affetta da vizi che ne inficiano la validità, sì da giustificare la richiesta di rinnovazione dell'indagine contabile formulata dalla convenuta all'udienza del 9 marzo 2023; ritenuta la causa matura per la decisione”, dichiarava chiusa la fase istruttoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2024 chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva assegnata a sentenza con i suddetti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
10 2. - Va, in premessa, osservato che, anche a seguito dell'intervento nel processo ex art. 111 c.p.c. della società in Controparte_11 successione dei rapporti bancari oggetto di causa, e sia nell'interesse della
[...] che della Controparte_2 Controparte_4
l'odierno giudizio prosegue, ai sensi del primo comma della
[...] disposizione richiamata, tra le parti costituite ab origine, e, quindi, tra la parte attrice e i due citati istituti di credito, non potendosi procedere ad estromissioni di queste ultime in difetto del consenso di tutte le parti in causa per come richiesto dal terzo comma dell'anzidetta norma.
2.1 - Il che assorbe ogni questione in merito alla cessione, nulla dovendosi disporre neppure sulle spese di lite della suddetta interveniente.
3. – Sempre in via preliminare, posta la procedibilità dell'azione attorea per l'avvenuto esperimento, anche nel corso del giudizio, della mediazione obbligatoria, occorre puntualizzare che le domande che parte attrice ha formulato in relazione al contratto di conto corrente bancario n. 42883.83, acceso nel 2003, attengono all'accertamento e declaratoria della nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117, comma 3, T.U.B. (si veda conclusione n. 1) ovvero, in via subordinata, all'accertamento e declaratoria della nullità di interessi ultralegali (sempre conclusione n. 1), di interessi usurari (conclusione 2 e 3), di tassi anatocistici ed oneri applicati nel corso del rapporto (conclusione 4), di commissioni di massimo scoperto e spese (conclusione 5) e disponibilità fondi non pattuite, con richiesta finale (si veda conclusione n. 6) “previa rettifica del saldo contabile” di ricalcolo dell'esatto dare-avere tra le parti “sulla base della riclassificazione contabile, con eliminazione di qualsiasi onere corrisposto dal correntista per come disposo dall'art. 117 T.U.B. ovvero dall'art. 1815 (comma 2) c.c. nonché, senza applicazione di alcuna capitalizzazione degli interessi (1283/1284 c.c.) e con esclusione delle commissioni, degli oneri e delle pratiche ritenute illegittime”.
4. – Ebbene, tanto posto, va accolta la domanda rassegnata nel n. 1 delle conclusioni del libello introduttivo di accertamento e declaratoria della “nullità del contratto dei conti corrente per violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente Controparte_13 inefficacia e non dovutezza, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, di tutti gli addebiti per interessi, commissioni e spese applicati nel corso degli interi rapporti”.
4.1 – In ordine alla domanda in questione, parte attrice ha dedotto che
“…Relativamente al conto corrente n. 42883.83 occorre rilevare l'integrale mancanza di un vero e proprio contratto di apertura di conto corrente ovvero di diversa documentazione
11 redatta e sottoscritta dai sensi degli artt. 117 T.U.B. e/o 1284 c.c.”. Ha, quindi, allegato che non esiste alcun contratto di conto corrente bancario scritto, eccependone la nullità.
4.2 – La che, costituendosi in giudizio, ha Controparte_2 rilevato la propria legittimazione passiva in ordine all'anzidetto rapporto di conto corrente bancario dedotto dagli attori, e, premettendo che “la domanda di violazione dell'art. 117 del TUB o dell'art. 1284 c.c. è infondata”, ha replicato che “il contratto di apertura di credito in conto corrente è stato regolarmente concluso per iscritto, ed esso indica i tassi e le condizioni praticate;
in particolare, enunciando, con riferimento al saggio di interesse, la misura numerico-percentuale di questo” aggiungendo viepiù che “tanto relega nel nulla la contraria deduzione secondo cui il rapporto svoltosi tra le parti non sarebbe stato assistito dall'instaurazione formale prescritta dalla legge” (si veda pagina 13 della comparsa di costituzione e risposta).
4.3 – Ora, l'art. 117 del Testo Unico Bancario, nel testo in vigore al momento dell'asserita accensione del contratto bancario in parola, statuiva, al primo comma, che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” ed al terzo comma che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
4.4 - Secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, nell'ipotesi in cui il correntista lamenti la nullità di clausole contrattuali deducendo l'esistenza di un contratto, ha l'onere di produrlo, viceversa qualora deduca l'inesistenza di qualsiasi pattuizione contrattuale ovviamente non sarà tenuto alla produzione di qualcosa che afferma non esistere e sarà, quindi, onere della banca provvedere al deposito del contratto, al fine di contrastare la pretesa (cfr., ex multis, Trib. Roma sez. XVI, 28/05/2019, n. 11196; Tribunale di Nuoro, sent. n. 98 del 22 febbraio 2022). Invero, anche la Suprema Corte di Cassazione per cui “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo” (così Cass. Civ. sent. n. 9201/2015), nella recente ordinanza n. 6480 del 9 marzo 2021, parte motiva, ha avuto modo di precisare che “tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto 12 dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
4.5 – Sennonchè, la che ha sostenuto, per Controparte_2 come sopra evidenziato, che il contratto di conto corrente bancario esiste, “è stato regolarmente concluso per iscritto” e, quindi, formalizzato, non ha provato il perfezionamento nella forma scritta del contratto in questione. Non è stato versato nell'incarto processuale alcun contratto di conto corrente bancario, segnatamente quello n. 42883.83 asseritamente concluso dalla con la Parte_1 [...]
. La circostanza è stata cristallizzata anche dal consulente Controparte_2 tecnico d'ufficio, il quale, sia nel primo deposito dell'elaborato peritale che nella integrazione del 19 luglio 2022, ha rappresentato “l'assenza nella documentazione agli atti e nei fascicoli di causa del contratto di conto corrente, che regola e disciplina il rapporto oggetto di causa”, aggiungendo l'impossibilità di “individuare le voci contrattuali pattuite in quanto non è presente il contratto di conto corrente” (così pag. 13 della relazione integrativa).
4.6 – Ne deriva l'accoglimento della domanda attorea di declaratoria di nullità del contratto di conto corrente bancario per mancata prova della sua conclusione per iscritto, ai sensi dell'art. 117 del TUB.
4.7 – L'accoglimento della domanda di declaratoria “principale” per l'assenza del testo contrattuale scritto assorbe la disamina delle istanze che parte attrice ha formulato ai successivi numeri 2, 3, 4, 5, 6 delle conclusioni del libello introduttivo
“Relativamente al conto corrente n. 42883.83”.
5. – Per quanto concerne le domande che sono state proposte in relazione ai contratti di mutuo, va osservato quanto segue.
5.1 – In prima battuta, deve rilevarsi che parte attrice ha dedotto della esistenza ed operatività, al momento dell'instaurazione della lite, del solo contratto di “Mutuo ipotecario, per notar Avv. , di originari € 3.000.000,00, stipulato con la Persona_7
la in data 15.04.2008, rep. n. 17194, racc. n. 7116, della durata di anni CP_4
20, al tasso variabile euribor 6 m + 1,85%, assistito da garanzia reale sugli immobili 13 descritti in contratto, nonché da fideiussione personale rilasciata da , Persona_1 Per_2
e fino alla concorrenza di € 6.000.000,00”,
[...] Parte_3 Parte_4 essendo, gli altri rapporti di mutuo ipotecario, conclusi il 27 marzo 2003, il 15 febbraio 2006, il 24 ottobre 2006, e quello di credito fondiario, stipulato in data 7 agosto 2008 stati, “estinti mediante l'impiego delle somme derivanti dal contratto di mutuo del 15.04.2008”.
5.2 – In seconda battuta, va rilevato che, in conseguenza di quanto riportato nel precedente punto, la stessa parte attrice ha eccepito che “il mutuo concesso solo ed esclusivamente al fine di ripianare una preesistente posizione debitoria derivante da scopertura in conto corrente… ovvero altri mutui… è da costante giurisprudenza ritenuto illegittimo, con la conseguenza che dovrà essere dichiarata la nullità del mutuo e delle relative garanzie annesse”. Più precisamente, “il mutuo ipotecario di € 3.000.000,00 del 15.04.2008 è stato utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria rinveniente sul conto corrente n. 42883.83 ovvero per estinguere i mutui di cui in narrativa. A prescindere dall'indubbia illegittimità della singola operazione occorre porre l'attenzione sulla circostanza per la quale a fronte di un mutuo per € 3.000.000,00 (erogato di fatto € 2.980.500,00), gli stessi mutuanti si “auto-accreditavano” unilateralmente somme per circa
€ 2.800.000,00, con la conseguenza che, tenuto conto della prima rata (€ 91.834,66) corrisposta dalla mutuataria il 14.11.2008, la società mutuataria non riceveva e, quindi, gestiva la liquidità richiesta perché necessaria ai fini della continuità aziendale” (così pag. 22 atto di citazione).
5.3 – Infine, la medesima parte, rispetto al piano di ammortamento “alla francese” dell'anzidetto mutuo, ha precisato “con un piano di ammortamento alla francese, il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare”, aggiungendo quindi che “il problema è stabilire se l'applicazione di tale tasso in un piano di ammortamento alla francese generi fenomeni anatocistici e/o usurari, e/o di incremento del tasso non previsti (rectius, non percepibili) contrattualmente”.
6. – Orbene i superiori profili sono stati superati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, intervenendo a Sezioni Unite, ha statuito sia la validità del mutuo cosiddetto “solutorio” che la legittimità dell'applicazione del cd. “metodo di ammortamento alla francese” - con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce -.
14 6.1 – In particolare, relativamente al primo profilo le recenti Sezioni Unite della Cassazione n. 5841 del 5 marzo 2025 hanno sentenziato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
6.2 – In merito al piano di ammortamento alla francese, il Supremo Consesso, con arresto n. 15130 del 29 maggio 2024 reso a Sezioni Unite, ha statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
6.3 – Inoltre, con successiva, e più recente ordinanza, n. 7382 del 19 marzo 2025, la Corte di Cassazione (si veda parte motiva della suddetta pronuncia) ha ulteriormente precisato che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile. Le Sezioni unite ― enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione
15 di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
16 ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
6.3.1 – Ed ha, quindi, enunciato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
6.4 – Vanno, pertanto, rigettate le domande avanzate dagli attori nelle conclusioni 10 ed 11 del libello introduttivo nonché in quelle di cui ai numeri 7 ed 8 nella parte in cui si sottintende, per la causa petendi articolata nella premessa, un riferimento agli interessi anatocistici ovvero ad incrementi di tassi non previsti dai contraenti per
17 effetto del piano di ammortamento alla francese ovvero in ragione della natura del mutuo solutorio.
7. – Per quanto concerne le domande formulate ai numeri 7, 8 e 9 delle conclusioni attoree di accertamento e declaratoria di nullità dei contratti di mutuo per violazione della Legge n. 108/1996, le stesse vanno rigettate in quanto: a) da quanto accertato dal C.T.U. “per nessuno dei mutui oggetto di analisi” è “stato superato il tasso soglia” (cfr. pag. 25 della relazione integrativa depositata il 19 luglio 2022); b) “per i mutui stipulati successivamente al 01/04/2003 non si verifica mai il superamento del tasso soglia di mora” (cfr. pag. 31 della citata relazione integrativa); c) anche se il C.T.U. ha accertato che “il tasso soglia di mora viene superato esclusivamente per il mutuo stipulato in data 27/03/2003 (5 giorni prima del periodo in cui ha avuto inizio la rilevazione della maggiorazione media di mora)”, trattandosi di contratto estinto per volontà della stessa parte attrice, e, quindi, essendo, per sua consapevole intenzione, privo di validità ed efficacia già all'atto dell'instaurazione del giudizio, non è possibile alcun intervento, recte pronuncia di nullità, su un regolamento contrattuale già sciolto e non più esistente;
d) in relazione all'unico contratto di mutuo ancora in essere ovverosia quello stipulato il 15 aprile 2008, nulla è stato rilevato in termini di superamento del tasso soglia anche per interessi moratori.
8. – In conseguenza di quanto sopra detto in merito ai contratti di mutuo nonché in ordine al contratto di conto corrente bancario, per il quale la declaratoria di nullità per difetto di testo scritto assorbe la questione degli addebiti non dovuti (anatocismo, interessi ultralegali, cms), va respinta la domanda articolata al numero 12 delle conclusioni attoree. Invero, al suddetto numero, gli attori hanno chiesto al Giudice adito di “accertare e dichiarare l'inefficacia e la risoluzione delle garanzie personali e reali rilasciate in favore della presunta debitrice principale”, sulla scorta di
“tutte le anomalie inerenti i rapporti di conto corrente e di mutuo. Addebiti non dovuti (anatocismo, interessi ultralegali, cms) e condotte illegittime, tra le quali merita attenzione l'applicazione di interessi usurari in violazione dell'art. 644 codice penale, nonché della Legge n. 108 del 1996” (questa la causa petendi della richiesta di “illegittimità delle garanzie personali e reali” (cfr. pag. 24 atto di citazione).
9. – Deve essere accolta, alla luce di quanto allegato e provato dalle parti, la domanda di cui al numero 13 dell'atto di citazione.
18 9.1 - La società attrice ha infatti dedotto che “le banche MPps e hanno CP_4 proceduto a segnalare illegittimamente la società attrice in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e, nel 2006, ad avviare la procedura di protesto di un effetto cambiario, nonostante la capienza delle risorse appartenenti alla e rinvenienti sul c/c acceso presso Parte_1 la e che “l'illegittimità di entrambe le condotte veniva, per stessa ammissione delle banche, riconosciuta e giustificata in un caso nei tempi necessari al completamento della pratica di rinegoziazione del mutuo ed nell'altro caso in un mero “disguido” in cui era occorsa la (così pag. 26 atto di citazione).
9.2 – Ebbene, all'anzidetta allegazione circa le (due, del 2011 e del 2012, giusta quanto esposto a pag. 6 dell'atto di citazione) illegittime iscrizioni nella Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, gli istituti di credito convenuti hanno replicato, senza formulare specifiche ed oggettive contestazioni sugli eventi e sulle ragioni sopra addotte, che, per altro, risultano documentate, come tra breve si dirà, osservando che
“artata appare essere l'enunciazione delle presunte illegittime iscrizioni di segnalazioni nella Centrale dei Rischi, stante che la portata dei relativi avvenimenti è stata successivamente sminuita dall'operatore creditizio non per finalità di ammissione di una oggettiva responsabilità, ma solo, ed ancora una volta, onde assecondare le esigenze della cliente” aggiungendo che “in ogni caso, gli episodi testè enumerati hanno una rilevanza trascurabile nell'economia degli eventi per cui è lite”.
9.3 – Ora, dalla documentazione che parte attrice ha allegato all'atto introduttivo del giudizio, per come ridepositata, in formato leggibile dal sistema, dietro sollecitazione di questa decidente, in data 24 marzo 2022, si evince chiaramente l'illegittimità delle suddette iscrizioni laddove la CP_2 Controparte_2 ha, con comunicazioni inviate alla società attrice, ammesso confessoriamente
[...] trattarsi di segnalazioni dovute a sconfinamenti c.d. tecnici e non a condotte effettivamente imputabili alla società attrice. Più precisamente, l'istituto di credito in parola ha, con missiva del 21 dicembre 2011, ammesso, in relazione alla segnalazione del dicembre 2011, che “lo sconfinamento consistente rilevato in C.R. è da attribuire ai tempi tecnici necessari al completamento della pratica di rinegoziazione del mutuo” e, in relazione a quella di settembre 2012, “che la segnalazione rilevata in Centrale Rischi è da imputare ad uno sconfinamento tecnico, verificatosi nelle more del perfezionamento dell'operazione di sospensione della quota capitale delle rate di finanziamento in essere presso di noi, da Voi richiesta ai sensi dell'Accordo ABI 28/02/2012”.
9.4 – La società attrice ha altresì allegato l'illegittimo protesto subito nell'anno 2006
“allorquando per un mero “disguido” … la banca, nonostante il c/c risultava essere capiente, non procedeva al pagamento di un effetto cambiario a favore della con ciò CP_14
19 comportando l'avvio del procedimento di protesto e tutte le relative conseguenze fortemente dannose”.
9.5 – Ebbene, la suddetta allegazione non solo non è stata contestata dalla CP_4 il che significando che la circostanza deve ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.,
[...] ma la stessa risulta viepiù debitamente documentata dalla missiva del 5 maggio 2006, depositata dalla parte attrice, inviata dal suddetto istituto di credito alla società attrice nella quale lo stesso dichiara “che l'effetto di cui all'oggetto risulta protestato per un disguido, lo stesso è stato regolarmente pagato in data 04/04/2006 con bonifico bancario n. 17003515201 disposto dal debitore medesimo”.
9.6 – Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità della iscrizione del 2011 e del 2012 alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed ordinata l'immediata cancellazione delle segnalazioni de quibus effettuate a carico della società già Parte_1 nonché l'illegittimità del protesto Controparte_1 cambiario elevato nell'anno 2006.
10. – Ciò posto, gli attori, in conseguenza dell'assunta applicazione di interessi illegittimi, usurari ed anatocistici, dell'asserita “illegittimità dell'operazione finanziaria in pool” per euro 3.000.000,00, dell'illegittimo protesto e delle illegittime segnalazioni in CR, hanno proposto azione di risarcimento di danni non patrimoniali e patrimoniali (si veda pag. 29 e 30 dell'atto di citazione).
10.1 - Orbene, premesso quanto sopra enunciato in merito alla mancata prova del contratto di conto corrente bancario n. 42883.83 e alla conseguente impossibilità di accertare interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, nonchè in merito al riscontrato non superamento del tasso soglia del contratto di mutuo ancora in essere (secondo quanto emerso dall'incarto processuale) tra le parti, e, quindi, posto che si è accertata l'assenza di interessi usurari e si è dichiarata la legittimità dell'operazione del mutuo c.d. solutorio, sicchè non vi è, rispetto ai superiori fatti, condotta illegittima degli istituti di credito convenuti, la domanda risarcitoria va respinta.
10.2 – Invero, nelle richiamate pagine 29 e 30 dell'atto di citazione, gli attori hanno allegato:
1) che l'“applicazione di interessi e condizioni illegittime”, che non è emersa per come sopra chiarito, sarebbe stata tale “da comportare una crisi di liquidità e, quindi, conseguenti ritardi nei pagamenti con relativa lesione dell'immagine della società”;
2) che “l'illegittimità dell'operazione finanziaria in pool per € 3.000.000,00”, che si è sopra visto non essere tale alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di
20 Cassazione, avrebbe “sostanzialmente, reso impossibile per la società continuare la propria attività aziendale a causa dei crescenti oneri derivanti dal mutuo e dalla mancanza di liquidità necessaria tanto per la gestione quotidiana dell'azienda che per gli investimenti utili alla modernizzazione della stessa”. Infine, l'ultima deduzione per la quale l' “illegittimità protesto assegno e segnalazione in Centrale Rischi” avrebbe “escluso la società dal mercato del credito elidendo il rating creditorio della stessa” non è stata provata: non risulta alcuna documentazione dimostrativa della chiusura di rapporti di credito ovvero di totale esclusione dal mercato del credito a seguito dell'illegittimo protesto del 2006 e/o in conseguenza delle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia del 2011 e del 2012.
10.3 – Il tutto senza considerare la genericità ed indeterminatezza della quantificazione dei danni, in riferimento alle allegate tipologie di pregiudizi, nonché in ordine all'individuazione dei criteri di calcolo. Gli attori si sono limitati ad affermare che vanno riconosciuti una serie di danni, specificamente indicati a pag. 30 della citazione e a chiedere la condanna delle convenute “al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti pe l'evidente compromissione patrimoniale subita, oltre che per il danno alla immagine, nonché per i danni da segnalazione illegittima (protesto effetto cambiario) e per tutti i danni indicati nel paragrafo – D”.
11.- Assorbita ogni altra questione e richiesta.
12. - Le spese vanno compensate in ragione del 30%, rispetto alla Controparte_2 titolare del rapporto di conto corrente bancario e autrice delle
[...] segnalazioni e protesto illegittimi, ed interamente rispetto alla
[...]
tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande Controparte_4 attoree e dell'applicazione, ai fini del decidere sui rapporti di mutuo, della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione formatasi nel corso del processo.
12.1 - Le restanti spese (relativamente alla posizione della Controparte_2
vanno poste a carico dell'istituto di credito convenuto, e vengono
[...] liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore - come segue, avuto riguardo al valore (indeterminabile) dichiarato della causa, al netto della compensazione (dei valori
21 medi): € 1.190,70 per la fase di studio, € 842,80 per la fase introduttiva, € 1.264,20 per la fase istruttoria, € 2.033,50 per la fase decisionale, per un totale di € 5.331,20. L'anzidetta parte convenuta deve a parte attrice anche € 400,40 per spese documentate.
13. - Le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, ma non avverso il C.T.U., e vengono liquidate con separato decreto di pari data.
14.- Alla luce del superiore pronunciamento di accoglimento solo parziale delle domande attoree, va esclusa la temerarietà della lite denunciata, per ottenere ristoro risarcitorio, dalla parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa n. 2944/2015 R.G.A.C. proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e da , , Persona_1 Persona_2 Parte_3
e contro in
[...] Parte_4 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, ed Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e con l'intervento di
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda di cui al n. 1 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di conto corrente bancario n. 42883.83 per mancata prova della sua conclusione per iscritto;
- accoglie la domanda articolata al n. 13;
- e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle segnalazioni, effettuate dalla
[...] nell'anno 2011 e nell'anno 2012 a carico della Controparte_2
nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e ne ordina Parte_1
l'immediata cancellazione;
- e, per l'effetto, dichiara illegittimo il protesto cambiario elevato dalla
[...]
a carico della società nell'anno 2006; Controparte_2 Parte_1
- rigetta le domande articolate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dell'atto di citazione;
- dichiara assorbite le ulteriori domande articolate ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 15;
- compensa per intero le spese di lite tra parte attrice e la convenuta
[...]
Controparte_4
- compensa nella misura del 30% le spese di lite tra parte attrice e
[...]
Controparte_2
22 - condanna a rimborsare agli attori, in solido Controparte_2 tra loro, le restanti spese di lite che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, al netto della compensazione, nella complessiva somma di euro 5.731,60, di cui euro 400,40 per spese vive ed euro 5.331,20 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro ma non avverso il C.T.U., le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo che vengono liquidate con separato decreto di pari data;
- rigetta la richiesta attorea di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Così deciso in Reggio Calabria, 22 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
23