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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124/2025 R.G. promossa
[...]
c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cinzia Manfrè, con domicilio eletto presso il suo studio in Oderzo (TV), via Calle
Eno Bellis n. 1/2, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Franco Miotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Oderzo (TV), via Degli
Alpini n. 10/10, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLATO
1 E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 267/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 24 febbraio 2025, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In via principale, nel merito, accogliere uno o più motivi di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, e previo ascolto delle figlie e, in particolare della minore e Per_1 previa necessaria istruttoria, sulla reale capacità economica di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle seguenti condizioni. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
[...]
Nella coniugale, con relativi arredi, rimarrà a vivere la signora con le figlie. Le figlie Pt_1 minori verranno affidate ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
ciascuno dei genitori eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà le figlie con sé. Il signor del PI OG potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà e ogni qual volta le figlie lo desiderano, previo accordo telefonico con la madre. I genitori si impegnano reciprocamente a tenere costantemente informato l'altro genitore di tutto ciò che riguarda le figlie, con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici, in modo da consentire allo stesso di essere costantemente presente nella crescita nello sviluppo psicofisico delle medesime. CP_1
per il mantenimento delle figlie, corrisponderà a mezzo di bonifico bancario, alle
[...] coordinate bancarie del conto corrente intestato a la somma di euro 2.000,00.=, Parte_1
1.000,00.= per ogni figlia, o quella diversa maggiore o minore in ragione delle accertate disponibilità economiche e finanziarie del signor , entro il giorno 10 di ogni mese. CP_1
Detta somma sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal primo mese del
2 primo anno successivo al deposito del presente ricorso e così di anno in anno. L'assegno unico per le figlie verrà percepito interamente dalla DE PI OG contribuirà nella misura del Pt_1
60 % alle spese straordinarie a favore delle figlie ovvero in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Per tutte le spese straordinarie si applicherà il protocollo sottoscritto dal Tribunale e dall'ordine degli avvocati di Treviso, vigente al momento del deposito del ricorso introduttivo.
DE PI OG, per il mantenimento della moglie, corrisponderà a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie del conto corrente intestato a la somma di euro Parte_1
800,00.=, o quella diversa maggiore o minore in ragione delle accertate disponibilità economiche e finanziarie del signor , entro il 10 di ogni mese. Detta somma sarà aggiornata CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal primo mese. DE PI luogo, concederà in uso esclusivo alla moglie l'auto Range Rover targata GE269SW. I coniugi, si danno l'assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per le figlie e di altri documenti equipollenti, impegnandosi a confermare il consenso avanti alla autorità preposte, ove richiesto. In via istruttoria, disporsi
CTU volta a valutare la situazione patrimoniale – capacità economica di , sia CP_1 attuale, sia in costanza di matrimonio, con ampi poteri di indagine e di acquisizione di documenti, anche attraverso la polizia tributaria con delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente, attesa la palese incompatibilità tra i crediti dichiarati e il tenore di vita. Disporsi indagini sulle banche dati dell'Agenzia delle entrate – servizio anagrafe tributaria
– in merito ai rapporti bancari, postali, finanziari risultanti dalla medesima anagrafe e intrattenuti personalmente o come cointestatario delegato o legale rappresentante, dal signor . CP_1
Verificarsi la titolarità o disponibilità di carte di credito o carte di debito collegate ai conti correnti, anche esteri, intestati a soggetti terzi o alle imprese a cui a qualunque titolo DE PI
OG partecipa. Disporsi consulenza tecnica d'ufficio psicologica ex art. 473 bis 25 cpc, anche per valutare la capacità genitoriale del signor Con le conseguenti Controparte_1 statuizioni in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Nel merito, rigettare l'appello. Condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite. In via istruttoria, si chiede che la Corte ordini ex art. 210 cpc all'appellante, e in caso di suo
3 inadempimento, all'INSP di esibire copia dei contratti di lavoro dalla stessa sottoscritti successivamente al 21.11.2024”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto ricorso depositato in data 14 giugno 2024 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, nata il [...], allegava di Parte_1 essersi coniugata il 28 aprile 2018 con , nato il [...], avendo Controparte_1 avuto dallo stesso due figlie, e nate rispettivamente il 6 agosto 2006 ed il Persona_2 Per_1
10 agosto 2010. Affermava la ricorrente che oramai era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tanto che il marito, dal mese di agosto del 2023, si era trasferito definitivamente presso la propria casa di Forno di LD, avendo negli ultimi anni trascurato moglie e figlie, lasciandosi andare a comportamenti insofferenti, a sbalzi di umore e scatti d'ira.
Quanto alla propria situazione economica, affermava che dopo la nascita Parte_1 della secondogenita era stata costretta a licenziarsi per accudire la figlia, non potendo contare sull'ausilio dei famigliari, riprendendo a lavorare come impiegata alla dipendenze della ditta del marito dal 2013 a giugno 2023, percependo uno stipendio annuo di circa euro 12.000,00.=.
Inoltre, la ricorrente allegava che, a partire dal 25 novembre 2023, era stata assunta, con contratto a tempo determinato part time, alle dipendenze di certa associazione Oltre
l'Indifferenza di Fontanelle, percependo quale operatrice sociale uno stipendio di circa euro
1.000,00.= mensili;
che il proprio conto corrente acceso presso Banca Intesa di Oderzo portava un saldo ridottissimo alla data del 31.12.2023; che era proprietaria di un immobile ad uso commerciale adibito ad ufficio, sito in Oderzo e concesso in comodato gratuito al marito;
che aveva in uso la vettura Range Rover in proprietà del consorte, sostenendone tutti i costi, ivi compresi quelli assicurativi e di bollo.
Quanto alla situazione economica di controparte, asseriva che Parte_1 [...]
svolgeva l'attività di impresa alla ditta “Andrea Antenne” il cui fatturato annuo CP_1 ammontava ad euro 170.000,00.=, ricavi tuttavia stimati per difetto;
che il convenuto era
4 proprietario della casa familiare sita in Oderzo e dell'immobile ad uso abitativo già citato di
Forno di LD;
che il marito era titolare di due conti correnti, uno dei quali operativo per l'impresa individuale, oltre a numerosi altri depositi al risparmio;
che il marito era proprietario di altre due vetture, ovvero furgone utilizzato per il lavoro ed una Mercedes SLK, oltre alla Range
Rover in uso alla ricorrente.
Quanto al rapporto tra padre e figlie, dopo avere premesso che Parte_1
e erano studentesse praticanti l'equitazione, affermava che il marito, dopo Persona_2 Per_1 essersi allontanato da casa, aveva manifestato disaffezione ed disinteresse nei confronti dell'intera famiglia, dovendo la ricorrente farsi carico di ogni incombente, non avendo il padre manifestato alcuna volontà di stare con le minori e di condividere le scelte necessarie per la loro cura ed educazione, semplicemente versando, a partire da giugno 2023, l'importo mensile di euro 1.000,00.=, assolutamente insufficiente per il mantenimento della prole e della stessa ricorrente e per garantire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo disporsi l'affidamento Parte_1 condiviso delle figlie ad entrambi i genitori;
la loro collocazione prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare;
la possibilità, previo accordo, per il padre di vedere e tenere con sé le figlie quando avrebbe voluto;
l'obbligo di di Controparte_2 versare l'importo di euro 2.000,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il rimborso del 60 % delle spese straordinarie, a titolo di contributo nel mantenimento di Per_2
e dovendosi attribuire l'assegno unico per l'intero a sé; l'obbligo del convenuto di
[...] Per_1 versare l'importo mensile rivalutabile di euro 800,00.= a titolo di contributo al mantenimento muliebre;
il riconoscimento del proprio diritto ad utilizzare la Range Rover del marito.
OG si costituiva in giudizio, confermando la irreversibile cessazione CP_1 della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ma negando che causa della crisi fosse stato il suo comportamento. Affermava non essere vero che egli, dopo il suo trasferimento in Forno di
LD si fosse disinteressato delle figlie, provvedendo egli a versare per il loro mantenimento l'importo rammentato da controparte. Il convenuto negava che la famiglia avesse avuto un tenore di vita agiato ed allegava che la moglie, oltre ad essere intestataria dell'immobile sito in Oderzo,
5 acquistato nel corso del 2011, disponeva di propri redditi, avendo lavorato, prima della convivenza, come operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo per anziani TU e RM
Simonetti” di Oderzo, avendo lavorato allea sue dipendenze, percependo un reddito di circa euro
1.300,00.= mensili, e avendo iniziato a lavora part time per l'associazione Oltre l'Indifferenza, percependo uno stipendio mensile di euro 1.500,00.=, ben superiore a quello allegato. Il resistente allegava non essere veritiera l'asserzione della moglie circa le sue esigue giacenze bancarie.
Quanto alla propria condizione economica, OG affermava che il CP_1 fatturato annuo della sua impresa artigiana, avente ad oggetto l'installazione, la riparazione e la manutenzione di antenne, era meno della metà di quanto allegato da controparte, essendo pari negli ultimi tre annui a circa euro 81.000,00.=, pari ad un reddito medio annuo di euro
18.000,00.=. Circa le sue disponibilità immobiliari, il convenuto confermava di essere proprietario della casa familiare, acquistata nel 1999 mediante accensione di mutuo ipotecario della durata di quindici anni, e di essere proprietario dell'immobile di Forno di LD, precisando tuttavia che lo stesso era in precarie condizioni di manutenzione ed acquistato nel 2020 per il prezzo di euro 60.000,00.=, mediante accensione di mutuo ipotecario di euro 50.000,00.= con piano di ammortamento di centottanta rate mensili di euro 298,50.=. Il resistente confermava la proprietà delle vetture, tutte vetuste, ed allegava di essere titolare di due conti correnti bancari, aventi saldo positivo, il primo di euro 7.398,27.=, alla data del 30 giugno 2022, ed il secondo di euro 14.753,90.=, alla data del 29 febbraio 2024.
Esclusa la fondatezza delle affermazioni di controparte, avendo la moglie adeguate risorse economiche per provvedere al suo mantenimento, e negando egli di essere benestante, nonché affermando che il contributo di euro 1.000,00.= versato per le figlie fosse adeguato in ragione loro esigenze ed in ragione della percezione integrale da parte della moglie dell'assegno unico di euro 100,00.= mensili, OG concludeva, aderendo alla domanda di CP_1 separazione;
aderendo alla domanda di affidamento condiviso di essendo oramai Per_1 divenuta maggiorenne;
aderendo alla domanda di collocazione prevalente della Persona_2 minore presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
aderendo alle
6 richieste di controparte relative alle modalità di visita e permanenza della minore presso di sé, pur proponendo un suo calendario. Al contrario, il resistente chiedeva il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento della moglie e reputava eccessiva la domanda relativa al contributo da versarsi per il mantenimento delle figlie, proponendo egli un assegno di euro 350,00.= mensili per ciascuna di loro, oltre rivalutazione annuale e rimborso delle spese straordinarie per al 50 % di esse. Infine, il convenuto reputava inammissibile la domanda di assegnazione in uso dell'autovettura Range Rover.
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, con la sentenza n. 267/2025, pubblicata in data 24 febbraio 2025 ed oggetto dell'odierno gravame, dava atto che il convenuto aveva aderito a gran parte delle domande della ricorrente in punto affidamento, collocazione, visite della prole e assegnazione della casa familiare, dichiarandosi consenziente a che l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla moglie, così evidenziando che la contesa tra le parti riguardava unicamente le questioni di carattere economico. Sotto questo profilo, il primo Giudice, pur dando atto che aveva perduto Parte_1
l'occupazione, non essendo più stato rinnovato il suo contratto a tempo determinato dal mese di dicembre, evidenziava che la stessa aveva sempre lavorato, ben potendo la stessa, considerata l'età, reperire altra occupazione tale da garantirle adeguato reddito. Aggiungeva il Tribunale che doveva anche considerarsi il vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa familiare e dalla proprietà dello stabile pur dato in comodato al marito, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico e della indennità di disoccupazione, “riscontri che permettono all'intero nucleo familiare di far fronte alle proprie esigenze, avuto riguardo al reddito d'impresa percepito dal marito, titolare di una ditta artigiana individuale che non ha dipendenti”. Così, il primo Giudice dichiarava la separazione personale tra i coniugi;
disponeva l'affidamento condiviso della figlia minorenne essendo l'altra figlia divenuta Per_1 Persona_2 maggiorenne in corso di causa;
disponeva la collocazione prevalente della minore presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla ricorrente e con correlativo regime di permanenza e vista presso il padre;
imponeva a quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, ivi compresa la maggiorenne non ancora autosufficiente e convivente
7 con la madre, mediante il versamento mensile dell'importo rivalutabile di euro 600,00.= ciascuna, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie;
prevedeva che l'assegno unico fosse percepito esclusivamente da rigettava la sua domanda di Parte_1 mantenimento. Peraltro, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità delle domande della ricorrente relative alla concessione in uso esclusivo dell'auto Range Rover in proprietà al convenuto e quella relativa al rilascio e al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti per le figlie. Infine, il Giudice di prime condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate nell'importo di euro 5.000,00.=, oltre accessori, atteso che la stessa aveva ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore e poi fatta propria con le statuizioni definitive della sentenza impugnata.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello riproponendo le Parte_1 domande già fatte valere in prime cure ed articolando quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, l'impugnante ha censurato di nullità la sentenza gravata per violazione di quanto previsto dall'art. 473 bis 4 cpc in tema di ascolto del minore, posto che il
Tribunale, nello statuire su affidamento e permanenza di presso l'uno e l'altro genitore, Per_1 avrebbe scorrettamente omesso di provvedere sul suo ascolto, neppure disponendo la richiesta consulenza al fine di adempiere in modo indiretto a detto necessario incombente, nonché omettendo di motivare circa la mancata audizione. Sotto questo profilo, l'appellante ha rilevato che l'ascolto sarebbe stato tanto più doveroso dopo l'allegazione del negativo atteggiamento della madre nei confronti delle figlie e del rapporto conflittuale in speciale modo con Per_1 che avrebbe cominciato a procurarsi delle ferite auto inferte, essendo seguita da certa dottoressa presso GD Educa di Oderzo, intraprendendo percorso psicoterapeutico. Persona_3
Come secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale in punto statuizione dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto per le figlie di euro 600,00.= ciascuna e ripartizione al 50 % delle spese straordinarie. L'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare compiutamente i redditi di CP_1
, certamente ben più rilevanti rispetto a quelli propri, con ciò violando il principio di
[...] proporzionalità sancito dall'art. 337 ter cc. Nel dettaglio, l'impugnante ha lamentato che del tutto
8 scorrettamente sarebbe stata omessa l'attività istruttoria richiesta in prime cure e ribadita nella presente sede, onde accertare i reali redditi e disponibilità economiche del marito. Sempre sotto detto profilo, a detta di il Tribunale, nel commisurare l'assegno per le figlie, non Parte_1 avrebbe in alcun modo tenuto conto della prevalente permanenza di esse presso la madre, tenuta in via diretta al loro mantenimento, con proporzionale maggiore onere di contribuzione per il genitore non collocatario;
non avrebbe considerato l'elevato tenore di vita della famiglia e delle figlie in costanza di convivenza;
non avrebbe scorrettamente ritenuto rilevante l'oggettiva e comprovata circostanza che ella avrebbe perduto il lavoro, non essendo stato rinnovato il contratto a tempo determinato con il quale era stata assunta presso l'associazione Oltre
l'Indifferenza, dovendo reputare difficile per l'appellante reperire facilmente altro impiego, considerata la sua età e la mancanza di titoli di studio;
avrebbe valorizzato erroneamente la percezione del sussidio di disoccupazione, la percezione integrale dell'assegno unico di euro
100,00.= mensili, la proprietà dell'immobile dato in comodato gratuito al marito, l'assegnazione della casa familiare quali “riscontri” che permetterebbero “all'intero nucleo familiare di far fronte alle proprie esigenze”.
Con il terzo motivo di gravame, riproponendo gli argomenti già spesi con la censura che precede, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di non riconoscerle alcunché a titolo di mantenimento personale.
Infine, con l'ultimo motivo di appello ha lamentato l'erronea Parte_1 applicazione delle disposizioni di legge in tema di disciplina delle spese di lite, poste integralmente a suo carico in ragione dell'affermato ingiustificato suo rifiuto ad aderire alla proposta conciliativa il cui contenuto sarebbe stato fatto proprio dalla sentenza impugnata in punto statuizioni economiche, considerato che detto rifiuto sarebbe stato invece del tutto legittimo in considerazione delle sue precarie condizioni economiche rispetto a quelle di controparte.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento in giudizio,
si è costituito in giudizio resistendo all'appello, chiedendo la conferma Controparte_1 della sentenza gravata e contestando i motivi di gravame. Il convenuto, peraltro, ha segnalato
9 che, nelle more del giudizio, la figlia maggiorenne avrebbe anche trovato impiego Per_2 retribuito e che la stessa appellante avrebbe reperito altro lavoro.
*****
1 – Preliminarmente, deve darsi atto che nel presente grado di giudizio, Parte_1 ha riproposto esattamente tutte le domande già formulate in primo grado, ivi comprese le domande già dichiarate espressamente inammissibili dal Tribunale ovvero quella relativa alla concessione in uso esclusivo dell'auto Range Rover in proprietà al convenuto e quella relativa al rilascio e al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti per le figlie. In argomento, va rilevato che, nonostante la riproposizione di dette richieste, l'impugnante non ha articolato alcuno specifico motivo di gravame in punto, di modo che, a mente dell'art. 473 bis 30 cpc, richiamante il disposto di cui all'art. 342 cpc, secondo cui l'atto di appello deve contenere l'indicazione specifica del capo della decisione che si intende impugnare, le censure relative e le violazioni di legge denunciate, dette rinnovate pretese debbono considerarsi inammissibili.
2 – Quanto al primo motivo di appello, l'art. 473 bis 4 cpc, prevede che il minore che abbia compiuto dodici anni sia ascoltato dal Giudice nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardino, quali all'evidenza quelli relativi al suo affidamento e permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori nel contesto del giudizio di separazione. Nel caso di specie, divenuta maggiorenne in corso di causa , è Persona_2 circostanza oggettiva che la figlia minore delle parti non è stato ascoltata dal Giudice, Per_1 né direttamente né indirettamente. In punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'ascolto del minore dodicenne o anche infradodicenne, se dotato di discernimento, è funzionale alla tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, a tutela degli interessi personali del minore medesimo, espressione di suoi diritti di difesa, essendo escluso che l'istituto sia stato previsto dal legislatore, in attuazione della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio
1996, quale adempimento di carattere istruttorio, costituendo invece modalità, tra le più rilevanti,
10 di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano. Peraltro, detta funzione si afferma in ragione del fatto che la disposizione normativa in commento prevede che, prima di procedere all'incombente, il Giudice debba informare il minore della natura del procedimento che lo riguarda e degli effetti dell'ascolto, adempimento preliminare evidentemente funzionale a rendere edotto il minore dei suoi diritti. Consegue che, per costante opinione giurisprudenziale il mancato ascolto del minore comporti la nullità della sentenza (ex multis Cass. n. 2981/2025 e
Cass. n. 6950/2025). Ciò chiarito in termini generali, si deve osservare che il citato art. 473 bis 4 cpc, al proprio ultimo comma, prevede che nei procedimenti in cui si prenda atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il Giudice procede all'ascolto soltanto se necessario. Ora, nel caso che occupa è indubbio che, in punto affidamento e permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore, non vi è mai stata controversia Per_1 tra le parti, posto che a fronte della domanda dell'odierna appellante di disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con la sua collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare, e correlativo regime di visita paterno, OG ha CP_1 formulato domande conformi, aderendo alle richieste di controparte. Di ciò il Tribunale ha dato atto nel momento in cui ha evidenziato che, a fronte del ricorso di il convenuto Parte_1 ha aderito in gran parte alle domande avversarie, cosicché la contesa ha riguardato unicamente gli aspetti di carattere economico, ovvero l'assegno di mantenimento preteso dall'odierna appellante ed il contributo al mantenimento della prole da imporre al padre. Peraltro, il sostanziale accordo su affidamento e permanenza della minore è perdurato durante tutto Per_1 il giudizio di prime cure, tanto che in sede di precisazione delle conclusioni ha Parte_1 reiterato la sua richiesta di affidamento condiviso e prevalente permanenza della figlia presso di sé, con correlativo regime di visita paterno, e ha a sua volta reiterato le Controparte_1 sue domande, aderendo sostanzialmente a quelle di controparte in punto, come peraltro riaffermato in sede di scritture conclusive. Detto sostanziale accordo su affidamento e collocazione della minore è rimasto del tutto inalterato anche nel presente grado di giudizio, ove ancora una volta l'appellante ha ribadito le domande, coerenti con quelle già proposte dal marito,
11 circa l'affidamento condiviso di e sua collocazione prevalente presso di sé. Infine, Per_1 quanto allegato dall'appellante secondo cui la minore avrebbe un rapporto conflittuale con il padre, con conseguente sofferenza che ciò le causerebbe, non introduce la circostanza che, per come allegata, evidenzi il rifiuto della minore di vedere il genitore il cui asserito disinteresse per la figlia, già allegato in prime cure e mai dettagliato in ragione di fatti ed accadimenti specifici, con sua conseguente eventuale incapacità genitoriale, è smentito dalla domanda sempre rimasta ferma di di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori Parte_1
e di regolare la permanenza e visita della figlia presso il padre, potendo lo stesso vederla e tenerla con sé quando egli voglia. Quanto evidenziato, non solo comporta infondatezza del motivo di appello, ma nel contempo esclude la necessità di procedere all'ascolto della minore anche nel presente sede di gravame, sempre in applicazione dell'art. 473 bis 4 comma 3 cpc, non essendo incombente necessario.
3 – Come detto, la questione controversa tra le parti, oggetto dei motivi di gravame secondo e terzo, riguarda la disciplina degli aspetti economici inerenti l'assegno di mantenimento dovuto dall'appellato per le figlie, ivi compresa , pur maggiorenne e convivente con la Persona_2 madre, e l'assegno di mantenimento preteso per sé dall'appellante. In argomento, è bene precisare che, secondo giurisprudenza oramai consolidata, i provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra coniugi in conseguenza della separazione o del divorzio vengono emessi
“rebus sic stantibus”, cosicché è ben possibile nel giudizio di gravame dare rilievo alle circostanze sopravvenute emerse dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ma prima del suo passaggio in giudicato (Cass. n. 1824/2005, Cass. n. 3925/2012 e Cass. n. 29290/2021).
Venendo al merito del gravame, la questione di fondo sottesa al giudizio inerisce alla valutazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi, oltre che della loro capacità professionale, quali imprescindibili presupposti di fatto rilevanti, secondo il principio di proporzionalità, al fine di determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, sia per il mantenimento dell'altro che per il mantenimento della prole, secondo quanto chiaramente desumibile dagli artt. 156 e 337 ter comma 4 cc e quanto costantemente evidenziato dalla giurisprudenza.
12 3.1 – Secondo quanto chiaramente espresso dai motivi di appello formulati da il Parte_1
Tribunale avrebbe fatto cattivo governo del principio di proporzionalità richiamato, valutando scorrettamente le disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti, essendo ben maggiori i redditi di rispetto a quelli dichiarati ed avendo ella perduto il propria Controparte_1 occupazione a tempo determinato che le garantiva un certo reddito, circostanza reputata irrilevante dal primo Giudice, nonché non avendo il Tribunale provveduto ad alcuna concreta comparazione tra dette asserite disparitarie disponibilità economiche, neppure esplicitate per quanto riguarda la posizione dell'odierno appellato. Dalla documentazione dimessa in atti, anche all'esito del provvedimento presidenziale che ha ordinato alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis 12 comma 3 cpc, emerge che Controparte_1 ritrae i propri redditi dall'attività di piccola impresa artigiana individuale esercitata per
[...]
l'installazione, riparazione e manutenzione di apparecchi elettrici ed impianti radiotelevisivi e amplificazione sonora, impresa peraltro senza dipendenti. Per detta attività artigiana e per quanto s desume dalle dichiarazioni fiscali in atti, l'appellato nel corso del 2021 ha ritratto redditi al netto dei costi di impresa per euro 26.585,00.=, con un'imposta netta di euro 1.602,00.=, nel corso del 2022 ha ritratto redditi al netto dei costi per euro 34.477,00.=, con un'imposta netta di euro 4.666,00.=; nel 2023 ha ritratto redditi al netto dei costi per euro 30.064,00.=, con un'imposta netta di euro 410,00.=; nel corso del 2024 ha ritratto redditi al netto dei costi per euro
36.979,00.=, con un'imposta netta di euro 2.917,00.=. Consegue che il reddito medio netto annuo ottenuto per l'attività artigiana dall'appellato deve reputarsi pari a circa euro 29.600,00.= ovvero pari a circa euro 2.470,00.=mensili. Peraltro, dalla documentazione bancaria risulta che
è titolare di due conti correnti, uno accesso presso Banca Prealpi San Controparte_1
IO e l'altro acceso presso Banca Widiba. Ebbene, dall'esame degli estratti di conto emergono versamenti mensili in contanti o per giroconto ed a titolo esemplificativo si evidenzia che nell'anno 2024 risultano versamenti e giroconti a credito per circa euro 54.350,00.=, sommando i movimenti in avere di entrambi conti correnti, movimenti assolutamente compatibili con i ricavi ritratti dall'attività di impresa per lo stesso anno da parte dell'appellato per circa euro
83.300,00.=, al lordo dei costi pertinenti. Da quanto evidenziato non può reputarsi, come ritenuto
13 dall'appellante, che ritragga dal suo lavoro artigiano redditi maggiori e Controparte_1 non dichiarati al fisco, non sussistendo motivi oggettivi per disporre ulteriore attività istruttoria, quali indagini di polizia tributaria o consulenza tecnica percipiente, al fine di verificare le reali ed asserite maggiori disponibilità dell'appellato. Dette maggiori disponibilità economiche dell'appellato non emergono neppure dal fatto che lo stesso ha acquistato nel corso del 2020
l'immobile ad uso abitativo di Forno di LD dove lo stesso si è trasferito, considerato il prezzo di euro 60.000,00.= corrisposto alle venditrici per la maggior parte a seguito dell'accessione di mutuo ipotecario presso Banca Widiba, con rate mensili di euro 298,50.= da versarsi fino ad estinzione nel marzo 2035. In effetti, la corresponsione di parte del prezzo dell'immobile e delle rate indicate è ancora una volta compatibile con i redditi netti già evidenziati, così non potendosi presumere l'esistenza di disponibilità maggiori che avrebbero reso possibile l'acquisto e renderebbero possibile per l'appellato sostenere le rate del finanziamento rammentato.
Analogamente si deve opinare per il recente acquisto del 2024 da parte di OG CP_1 della vettura Mercedes SLK per euro 8.000,00.=, visto l'utilizzo della vettura Range Rover da parte dell'appellante. Considerati, dunque, attendibili i redditi dell'appellato per circa euro
2.470,00.= mensili, non possono essere valorizzate in modo decisivo le sue disponibilità patrimoniali come indice di maggiore ricchezza, ovvero il fatto che sia CP_1 CP_1 proprietario del furgone utilizzato per l'attività artigiana, immatricolato nel 2013, a proprietà della ridetta vettura Mercedes e la proprietà della Range Rover in uso attualmente all'appellante che, dunque, non ha dovuto sostenere la relativa spesa per l'acquisto. Analogamente, non hanno rilievo decisivo le proprietà immobiliari dell'appellato, posto che la casa di Forno di LD non può essere messa a reddito, considerato che in essa OG ha stabilito la sua CP_1 residenza e che per il suo acquisto sta pagando la rata di mutuo già indicata, e posto che l'immobile già costituente la casa familiare è assegnata a quale collocataria Parte_1 prevalente della figlia minore Considerando, invece, i redditi e le disponibilità Per_1 economiche dell'appellante, dalle certificazioni uniche prodotte in giudizio per gli anni 2020,
2021 e 2022, attestanti redditi da lavoro dipendente esenti da imposta, quando ancora la stessa lavorava alle dipendenze del marito e dagli estratti del conto corrente acceso presso Banca Intesa
14 dall'appellante risultano retribuzioni nette mensili di euro 1.300,00.=, ridotte a circa euro
1.000,00.= a far data della sua assunzione presso l'associazione Oltre l'Indifferenza, per quanto si desume delle buste paga prodotte in giudizio. Inoltre, a seguito della scadenza del rapporto a tempo determinato presso l'associazione ridetta, risulta documentalmente che è Parte_1 stata assunta, quale operatrice socio sanitaria, da certa cooperativa sociale Alternativa Ambiente, con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, con scadenza al 31 ottobre 2025, percependo una retribuzione netta mensile, per tredici mensilità, sempre di circa euro 1.000,00.=.
Anche in questo caso, dall'esame degli estratti del conto corrente acceso presso Controparte_3 da non risultano introiti diversi, in particolare nel periodo in cui la stessa ha Parte_1 usufruito del sussidio di disoccupazione, con ciò non sussistendo motivi per dubitare dell'attendibilità dei suoi introiti da lavoro. Inoltre, dal punto di vista patrimoniale, va detto che l'appellante non dispone della proprietà di autovetture e la stessa Range Rover, di fatto in suo uso ed in proprietà di controparte, è stata oggetto dell'iniziativa giudiziaria del marito onde ottenere il pagamento dell'indennità per la sua detenzione senza titolo, essendo stata rigettata per inammissibilità dal Giudice di prime cure la richiesta di ottenere il diritto ad utilizzarla. Lo stesso immobile in proprietà di risulta concesso in comodato gratuito in favore di Parte_1
e, pertanto, allo stato ella non può metterlo a reddito, pur non sostenendo Controparte_1 spese per l'alloggio in cui vive, in proprietà del marito, in ragione della sua assegnazione, diversamente dall'appellato che per l'alloggio di Forno di LD sta pagando il mutuo più volte rammentato.
4 – Sulla scorta di detti elementi di valutazione, non può sottacersi che la situazione economica delle parti vede l'appellato in condizione certamente migliore, considerato non solo il suo reddito mensile medio di impresa, pari a più del doppio del reddito dell'appellante, ma anche dovendosi evidenziare che la capacità reddituale di è certamente consolidata e Controparte_1 stabile ormai da quando lo stesso ha iniziato la sua attività di artigiano. Diversamente, Parte_1
una volta cessato il suo lavoro presso l'impresa del marito, ha potuto ottenere lavori solo
[...] quale operatrice socio sanitaria con contratti part time e precari, precarietà che necessariamente rileva al fine di valutare la sua capacità lavorative e sua conseguente possibilità di ritrarne
15 reddito stabile. Detti elementi di valutazione convincono nel ritenere che all'appellante debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento proporzionato al reddito del marito e ad al minore attuale reddito precario della stessa, rispetto a quello assicuratole dall'appellato quando, in costanza di conviveva, ella lavorava alle sue dipendenze. In relazione alla quantificazione dell'assegno in questione, in primo luogo, deve evidenziarsi che in giudizio non è data alcuna prova che in costanza di convivenza la famiglia godesse di un tenore di vita particolarmente elevato, tenore di vita elevato smentito peraltro dalle disponibilità economiche della coppia e di cui si è già detto. Tuttavia, è provato che con la separazione ha visto peggiorare Parte_1 le sue condizioni reddituali. Nel contempo, deve valorizzarsi il fatto che la figlia maggiorenne della coppia, convivente con la madre, ha cominciato a reperire qualche occupazione anch'essa precaria, di modo che, seppure non ha chiesto di essere esonerato per Controparte_1 detta circostanza dal contributo di mantenimento della figlia maggiorenne, è d'uopo ritenere che la stessa partecipi in parte al menage e alle spese domestiche materne. La valutazione complessiva di tutti i riferiti elementi di giudizio fanno ritenere congrua la quantificazione dell'assegno mensile rivalutabile di euro 200,00.=, con ciò dovendosi accogliere entro detti limiti il secondo motivo di appello e rifermare in punto la sentenza del Tribunale che detto assegno ha negato.
5 – Quanto alla richiesta di onde ottenere maggiore contributo dal marito Parte_1 separato per il mantenimento delle figlie conviventi, secondo gli argomenti di cui al terzo motivo di gravame, deve ritenersi condivisibile la quantificazione disposta dal Tribunale per euro
600,00.= mensili per ciascuna figlia, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie. In primo luogo, va considerato che anche l'appellante è tenuta, in proporzione al proprio reddito e alla sua capacità lavorativa, a contribuire a detto mantenimento. In secondo luogo, deve escludersi, per quanto già detto, che la famiglia in costanza di convivenza avesse un tenore di vita agiato da doversi garantire alla prole anche dopo la disgregazione della famiglia. Va, poi, considerato che in giudizio non vi è contestazione alcuna sul fatto che percepisca Parte_1 integralmente l'assegno unico. Infine, deve essere valorizzata la circostanza che la figlia maggiorenne, seppure non ancora del tutto economicamente autosufficiente, ha cominciato a
16 svolgere qualche lavoro precario e stagionale, in modo da contribuire alle esigenze di spesa della madre. La circostanza che la collocazione di e sia prevalente presso Persona_2 Per_1
l'appellante, deve essere considerata unitamente al fatto che , almeno in parte, ha Persona_2 cominciato a sostenersi da sé, contribuendo presumibilmente anche al menage familiare, cosicché l'assegno già stabilito dal Tribunale deve reputarsi congruo e commisurato alle esigenze di mantenimento e cura delle figlie dovendosi altresì mantenere la ripartizione paritaria tra le parti delle spese straordinarie. Il motivo di appello in argomento deve essere rigettato, con conferma delle statuizioni di prime cure.
6 – Fondata è, infine, la doglianza oggetto dell'ultimo motivo di impugnazione. E' assorbente rilevare che, considerato l'esito del giudizio che vede il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultima legittimamente ed in modo Parte_1 giustificato ha rifiutato la proposta transattiva formulata dal Giudice e comprendente l'esonero dell'odierno appellato dal pagamento di qualsivoglia importo a titolo di mantenimento della moglie. Consegue che deve reputarsi erronea la decisione del Tribunale di condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in ragione del fatto che la stessa “non ha ritenuto di aderire alla proposta conciliativa suggerita dal Giudice relatore e poi fatta propria dal Collegio”.
7 – In conclusione, la sentenza di prime cure deve essere parzialmente riformata, disponendosi che l'appellato versi, con decorrenza dall'introduzione del giudizio di Controparte_1 prime cure, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 200,00.=, a titolo di mantenimento dell'appellante Sussistono i Parte_1 presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, considerato che non sono state oggetto di controversia le questioni inerenti all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione presso l'uno e l'altro genitore e all'assegnazione conseguente della casa familiare;
che sono state rigettate le maggiori pretese di contributo di mantenimento per la prole introdotte da concludendosi conformemente alle difese svolte anche in Parte_1 primo grado da OG;
che è stata accolta, seppure in parte, la domanda di CP_1 quest'ultima onde ottenere per sé il mantenimento dal marito che si è opposto a detta pretesa.
17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 267/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 24 febbraio 2025, ferme nel resto le statuizioni della medesima, così provvede:
1. dispone che l'appellato versi alla moglie appellante Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al di lei mantenimento, l'importo di euro 200,00.= entro il
[...] giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dall'introduzione del giudizio di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 10 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124/2025 R.G. promossa
[...]
c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cinzia Manfrè, con domicilio eletto presso il suo studio in Oderzo (TV), via Calle
Eno Bellis n. 1/2, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Franco Miotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Oderzo (TV), via Degli
Alpini n. 10/10, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLATO
1 E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 267/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 24 febbraio 2025, trattenuto in decisione all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In via principale, nel merito, accogliere uno o più motivi di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, e previo ascolto delle figlie e, in particolare della minore e Per_1 previa necessaria istruttoria, sulla reale capacità economica di Controparte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle seguenti condizioni. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
[...]
Nella coniugale, con relativi arredi, rimarrà a vivere la signora con le figlie. Le figlie Pt_1 minori verranno affidate ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
ciascuno dei genitori eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà le figlie con sé. Il signor del PI OG potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà e ogni qual volta le figlie lo desiderano, previo accordo telefonico con la madre. I genitori si impegnano reciprocamente a tenere costantemente informato l'altro genitore di tutto ciò che riguarda le figlie, con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici, in modo da consentire allo stesso di essere costantemente presente nella crescita nello sviluppo psicofisico delle medesime. CP_1
per il mantenimento delle figlie, corrisponderà a mezzo di bonifico bancario, alle
[...] coordinate bancarie del conto corrente intestato a la somma di euro 2.000,00.=, Parte_1
1.000,00.= per ogni figlia, o quella diversa maggiore o minore in ragione delle accertate disponibilità economiche e finanziarie del signor , entro il giorno 10 di ogni mese. CP_1
Detta somma sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal primo mese del
2 primo anno successivo al deposito del presente ricorso e così di anno in anno. L'assegno unico per le figlie verrà percepito interamente dalla DE PI OG contribuirà nella misura del Pt_1
60 % alle spese straordinarie a favore delle figlie ovvero in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Per tutte le spese straordinarie si applicherà il protocollo sottoscritto dal Tribunale e dall'ordine degli avvocati di Treviso, vigente al momento del deposito del ricorso introduttivo.
DE PI OG, per il mantenimento della moglie, corrisponderà a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie del conto corrente intestato a la somma di euro Parte_1
800,00.=, o quella diversa maggiore o minore in ragione delle accertate disponibilità economiche e finanziarie del signor , entro il 10 di ogni mese. Detta somma sarà aggiornata CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal primo mese. DE PI luogo, concederà in uso esclusivo alla moglie l'auto Range Rover targata GE269SW. I coniugi, si danno l'assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per le figlie e di altri documenti equipollenti, impegnandosi a confermare il consenso avanti alla autorità preposte, ove richiesto. In via istruttoria, disporsi
CTU volta a valutare la situazione patrimoniale – capacità economica di , sia CP_1 attuale, sia in costanza di matrimonio, con ampi poteri di indagine e di acquisizione di documenti, anche attraverso la polizia tributaria con delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente, attesa la palese incompatibilità tra i crediti dichiarati e il tenore di vita. Disporsi indagini sulle banche dati dell'Agenzia delle entrate – servizio anagrafe tributaria
– in merito ai rapporti bancari, postali, finanziari risultanti dalla medesima anagrafe e intrattenuti personalmente o come cointestatario delegato o legale rappresentante, dal signor . CP_1
Verificarsi la titolarità o disponibilità di carte di credito o carte di debito collegate ai conti correnti, anche esteri, intestati a soggetti terzi o alle imprese a cui a qualunque titolo DE PI
OG partecipa. Disporsi consulenza tecnica d'ufficio psicologica ex art. 473 bis 25 cpc, anche per valutare la capacità genitoriale del signor Con le conseguenti Controparte_1 statuizioni in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Nel merito, rigettare l'appello. Condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite. In via istruttoria, si chiede che la Corte ordini ex art. 210 cpc all'appellante, e in caso di suo
3 inadempimento, all'INSP di esibire copia dei contratti di lavoro dalla stessa sottoscritti successivamente al 21.11.2024”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto ricorso depositato in data 14 giugno 2024 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, nata il [...], allegava di Parte_1 essersi coniugata il 28 aprile 2018 con , nato il [...], avendo Controparte_1 avuto dallo stesso due figlie, e nate rispettivamente il 6 agosto 2006 ed il Persona_2 Per_1
10 agosto 2010. Affermava la ricorrente che oramai era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tanto che il marito, dal mese di agosto del 2023, si era trasferito definitivamente presso la propria casa di Forno di LD, avendo negli ultimi anni trascurato moglie e figlie, lasciandosi andare a comportamenti insofferenti, a sbalzi di umore e scatti d'ira.
Quanto alla propria situazione economica, affermava che dopo la nascita Parte_1 della secondogenita era stata costretta a licenziarsi per accudire la figlia, non potendo contare sull'ausilio dei famigliari, riprendendo a lavorare come impiegata alla dipendenze della ditta del marito dal 2013 a giugno 2023, percependo uno stipendio annuo di circa euro 12.000,00.=.
Inoltre, la ricorrente allegava che, a partire dal 25 novembre 2023, era stata assunta, con contratto a tempo determinato part time, alle dipendenze di certa associazione Oltre
l'Indifferenza di Fontanelle, percependo quale operatrice sociale uno stipendio di circa euro
1.000,00.= mensili;
che il proprio conto corrente acceso presso Banca Intesa di Oderzo portava un saldo ridottissimo alla data del 31.12.2023; che era proprietaria di un immobile ad uso commerciale adibito ad ufficio, sito in Oderzo e concesso in comodato gratuito al marito;
che aveva in uso la vettura Range Rover in proprietà del consorte, sostenendone tutti i costi, ivi compresi quelli assicurativi e di bollo.
Quanto alla situazione economica di controparte, asseriva che Parte_1 [...]
svolgeva l'attività di impresa alla ditta “Andrea Antenne” il cui fatturato annuo CP_1 ammontava ad euro 170.000,00.=, ricavi tuttavia stimati per difetto;
che il convenuto era
4 proprietario della casa familiare sita in Oderzo e dell'immobile ad uso abitativo già citato di
Forno di LD;
che il marito era titolare di due conti correnti, uno dei quali operativo per l'impresa individuale, oltre a numerosi altri depositi al risparmio;
che il marito era proprietario di altre due vetture, ovvero furgone utilizzato per il lavoro ed una Mercedes SLK, oltre alla Range
Rover in uso alla ricorrente.
Quanto al rapporto tra padre e figlie, dopo avere premesso che Parte_1
e erano studentesse praticanti l'equitazione, affermava che il marito, dopo Persona_2 Per_1 essersi allontanato da casa, aveva manifestato disaffezione ed disinteresse nei confronti dell'intera famiglia, dovendo la ricorrente farsi carico di ogni incombente, non avendo il padre manifestato alcuna volontà di stare con le minori e di condividere le scelte necessarie per la loro cura ed educazione, semplicemente versando, a partire da giugno 2023, l'importo mensile di euro 1.000,00.=, assolutamente insufficiente per il mantenimento della prole e della stessa ricorrente e per garantire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo disporsi l'affidamento Parte_1 condiviso delle figlie ad entrambi i genitori;
la loro collocazione prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare;
la possibilità, previo accordo, per il padre di vedere e tenere con sé le figlie quando avrebbe voluto;
l'obbligo di di Controparte_2 versare l'importo di euro 2.000,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il rimborso del 60 % delle spese straordinarie, a titolo di contributo nel mantenimento di Per_2
e dovendosi attribuire l'assegno unico per l'intero a sé; l'obbligo del convenuto di
[...] Per_1 versare l'importo mensile rivalutabile di euro 800,00.= a titolo di contributo al mantenimento muliebre;
il riconoscimento del proprio diritto ad utilizzare la Range Rover del marito.
OG si costituiva in giudizio, confermando la irreversibile cessazione CP_1 della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ma negando che causa della crisi fosse stato il suo comportamento. Affermava non essere vero che egli, dopo il suo trasferimento in Forno di
LD si fosse disinteressato delle figlie, provvedendo egli a versare per il loro mantenimento l'importo rammentato da controparte. Il convenuto negava che la famiglia avesse avuto un tenore di vita agiato ed allegava che la moglie, oltre ad essere intestataria dell'immobile sito in Oderzo,
5 acquistato nel corso del 2011, disponeva di propri redditi, avendo lavorato, prima della convivenza, come operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo per anziani TU e RM
Simonetti” di Oderzo, avendo lavorato allea sue dipendenze, percependo un reddito di circa euro
1.300,00.= mensili, e avendo iniziato a lavora part time per l'associazione Oltre l'Indifferenza, percependo uno stipendio mensile di euro 1.500,00.=, ben superiore a quello allegato. Il resistente allegava non essere veritiera l'asserzione della moglie circa le sue esigue giacenze bancarie.
Quanto alla propria condizione economica, OG affermava che il CP_1 fatturato annuo della sua impresa artigiana, avente ad oggetto l'installazione, la riparazione e la manutenzione di antenne, era meno della metà di quanto allegato da controparte, essendo pari negli ultimi tre annui a circa euro 81.000,00.=, pari ad un reddito medio annuo di euro
18.000,00.=. Circa le sue disponibilità immobiliari, il convenuto confermava di essere proprietario della casa familiare, acquistata nel 1999 mediante accensione di mutuo ipotecario della durata di quindici anni, e di essere proprietario dell'immobile di Forno di LD, precisando tuttavia che lo stesso era in precarie condizioni di manutenzione ed acquistato nel 2020 per il prezzo di euro 60.000,00.=, mediante accensione di mutuo ipotecario di euro 50.000,00.= con piano di ammortamento di centottanta rate mensili di euro 298,50.=. Il resistente confermava la proprietà delle vetture, tutte vetuste, ed allegava di essere titolare di due conti correnti bancari, aventi saldo positivo, il primo di euro 7.398,27.=, alla data del 30 giugno 2022, ed il secondo di euro 14.753,90.=, alla data del 29 febbraio 2024.
Esclusa la fondatezza delle affermazioni di controparte, avendo la moglie adeguate risorse economiche per provvedere al suo mantenimento, e negando egli di essere benestante, nonché affermando che il contributo di euro 1.000,00.= versato per le figlie fosse adeguato in ragione loro esigenze ed in ragione della percezione integrale da parte della moglie dell'assegno unico di euro 100,00.= mensili, OG concludeva, aderendo alla domanda di CP_1 separazione;
aderendo alla domanda di affidamento condiviso di essendo oramai Per_1 divenuta maggiorenne;
aderendo alla domanda di collocazione prevalente della Persona_2 minore presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
aderendo alle
6 richieste di controparte relative alle modalità di visita e permanenza della minore presso di sé, pur proponendo un suo calendario. Al contrario, il resistente chiedeva il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento della moglie e reputava eccessiva la domanda relativa al contributo da versarsi per il mantenimento delle figlie, proponendo egli un assegno di euro 350,00.= mensili per ciascuna di loro, oltre rivalutazione annuale e rimborso delle spese straordinarie per al 50 % di esse. Infine, il convenuto reputava inammissibile la domanda di assegnazione in uso dell'autovettura Range Rover.
Il Tribunale, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, con la sentenza n. 267/2025, pubblicata in data 24 febbraio 2025 ed oggetto dell'odierno gravame, dava atto che il convenuto aveva aderito a gran parte delle domande della ricorrente in punto affidamento, collocazione, visite della prole e assegnazione della casa familiare, dichiarandosi consenziente a che l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla moglie, così evidenziando che la contesa tra le parti riguardava unicamente le questioni di carattere economico. Sotto questo profilo, il primo Giudice, pur dando atto che aveva perduto Parte_1
l'occupazione, non essendo più stato rinnovato il suo contratto a tempo determinato dal mese di dicembre, evidenziava che la stessa aveva sempre lavorato, ben potendo la stessa, considerata l'età, reperire altra occupazione tale da garantirle adeguato reddito. Aggiungeva il Tribunale che doveva anche considerarsi il vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa familiare e dalla proprietà dello stabile pur dato in comodato al marito, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico e della indennità di disoccupazione, “riscontri che permettono all'intero nucleo familiare di far fronte alle proprie esigenze, avuto riguardo al reddito d'impresa percepito dal marito, titolare di una ditta artigiana individuale che non ha dipendenti”. Così, il primo Giudice dichiarava la separazione personale tra i coniugi;
disponeva l'affidamento condiviso della figlia minorenne essendo l'altra figlia divenuta Per_1 Persona_2 maggiorenne in corso di causa;
disponeva la collocazione prevalente della minore presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla ricorrente e con correlativo regime di permanenza e vista presso il padre;
imponeva a quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, ivi compresa la maggiorenne non ancora autosufficiente e convivente
7 con la madre, mediante il versamento mensile dell'importo rivalutabile di euro 600,00.= ciascuna, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie;
prevedeva che l'assegno unico fosse percepito esclusivamente da rigettava la sua domanda di Parte_1 mantenimento. Peraltro, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità delle domande della ricorrente relative alla concessione in uso esclusivo dell'auto Range Rover in proprietà al convenuto e quella relativa al rilascio e al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti per le figlie. Infine, il Giudice di prime condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate nell'importo di euro 5.000,00.=, oltre accessori, atteso che la stessa aveva ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore e poi fatta propria con le statuizioni definitive della sentenza impugnata.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello riproponendo le Parte_1 domande già fatte valere in prime cure ed articolando quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, l'impugnante ha censurato di nullità la sentenza gravata per violazione di quanto previsto dall'art. 473 bis 4 cpc in tema di ascolto del minore, posto che il
Tribunale, nello statuire su affidamento e permanenza di presso l'uno e l'altro genitore, Per_1 avrebbe scorrettamente omesso di provvedere sul suo ascolto, neppure disponendo la richiesta consulenza al fine di adempiere in modo indiretto a detto necessario incombente, nonché omettendo di motivare circa la mancata audizione. Sotto questo profilo, l'appellante ha rilevato che l'ascolto sarebbe stato tanto più doveroso dopo l'allegazione del negativo atteggiamento della madre nei confronti delle figlie e del rapporto conflittuale in speciale modo con Per_1 che avrebbe cominciato a procurarsi delle ferite auto inferte, essendo seguita da certa dottoressa presso GD Educa di Oderzo, intraprendendo percorso psicoterapeutico. Persona_3
Come secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale in punto statuizione dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto per le figlie di euro 600,00.= ciascuna e ripartizione al 50 % delle spese straordinarie. L'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare compiutamente i redditi di CP_1
, certamente ben più rilevanti rispetto a quelli propri, con ciò violando il principio di
[...] proporzionalità sancito dall'art. 337 ter cc. Nel dettaglio, l'impugnante ha lamentato che del tutto
8 scorrettamente sarebbe stata omessa l'attività istruttoria richiesta in prime cure e ribadita nella presente sede, onde accertare i reali redditi e disponibilità economiche del marito. Sempre sotto detto profilo, a detta di il Tribunale, nel commisurare l'assegno per le figlie, non Parte_1 avrebbe in alcun modo tenuto conto della prevalente permanenza di esse presso la madre, tenuta in via diretta al loro mantenimento, con proporzionale maggiore onere di contribuzione per il genitore non collocatario;
non avrebbe considerato l'elevato tenore di vita della famiglia e delle figlie in costanza di convivenza;
non avrebbe scorrettamente ritenuto rilevante l'oggettiva e comprovata circostanza che ella avrebbe perduto il lavoro, non essendo stato rinnovato il contratto a tempo determinato con il quale era stata assunta presso l'associazione Oltre
l'Indifferenza, dovendo reputare difficile per l'appellante reperire facilmente altro impiego, considerata la sua età e la mancanza di titoli di studio;
avrebbe valorizzato erroneamente la percezione del sussidio di disoccupazione, la percezione integrale dell'assegno unico di euro
100,00.= mensili, la proprietà dell'immobile dato in comodato gratuito al marito, l'assegnazione della casa familiare quali “riscontri” che permetterebbero “all'intero nucleo familiare di far fronte alle proprie esigenze”.
Con il terzo motivo di gravame, riproponendo gli argomenti già spesi con la censura che precede, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di non riconoscerle alcunché a titolo di mantenimento personale.
Infine, con l'ultimo motivo di appello ha lamentato l'erronea Parte_1 applicazione delle disposizioni di legge in tema di disciplina delle spese di lite, poste integralmente a suo carico in ragione dell'affermato ingiustificato suo rifiuto ad aderire alla proposta conciliativa il cui contenuto sarebbe stato fatto proprio dalla sentenza impugnata in punto statuizioni economiche, considerato che detto rifiuto sarebbe stato invece del tutto legittimo in considerazione delle sue precarie condizioni economiche rispetto a quelle di controparte.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento in giudizio,
si è costituito in giudizio resistendo all'appello, chiedendo la conferma Controparte_1 della sentenza gravata e contestando i motivi di gravame. Il convenuto, peraltro, ha segnalato
9 che, nelle more del giudizio, la figlia maggiorenne avrebbe anche trovato impiego Per_2 retribuito e che la stessa appellante avrebbe reperito altro lavoro.
*****
1 – Preliminarmente, deve darsi atto che nel presente grado di giudizio, Parte_1 ha riproposto esattamente tutte le domande già formulate in primo grado, ivi comprese le domande già dichiarate espressamente inammissibili dal Tribunale ovvero quella relativa alla concessione in uso esclusivo dell'auto Range Rover in proprietà al convenuto e quella relativa al rilascio e al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti per le figlie. In argomento, va rilevato che, nonostante la riproposizione di dette richieste, l'impugnante non ha articolato alcuno specifico motivo di gravame in punto, di modo che, a mente dell'art. 473 bis 30 cpc, richiamante il disposto di cui all'art. 342 cpc, secondo cui l'atto di appello deve contenere l'indicazione specifica del capo della decisione che si intende impugnare, le censure relative e le violazioni di legge denunciate, dette rinnovate pretese debbono considerarsi inammissibili.
2 – Quanto al primo motivo di appello, l'art. 473 bis 4 cpc, prevede che il minore che abbia compiuto dodici anni sia ascoltato dal Giudice nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardino, quali all'evidenza quelli relativi al suo affidamento e permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori nel contesto del giudizio di separazione. Nel caso di specie, divenuta maggiorenne in corso di causa , è Persona_2 circostanza oggettiva che la figlia minore delle parti non è stato ascoltata dal Giudice, Per_1 né direttamente né indirettamente. In punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'ascolto del minore dodicenne o anche infradodicenne, se dotato di discernimento, è funzionale alla tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, a tutela degli interessi personali del minore medesimo, espressione di suoi diritti di difesa, essendo escluso che l'istituto sia stato previsto dal legislatore, in attuazione della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio
1996, quale adempimento di carattere istruttorio, costituendo invece modalità, tra le più rilevanti,
10 di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano. Peraltro, detta funzione si afferma in ragione del fatto che la disposizione normativa in commento prevede che, prima di procedere all'incombente, il Giudice debba informare il minore della natura del procedimento che lo riguarda e degli effetti dell'ascolto, adempimento preliminare evidentemente funzionale a rendere edotto il minore dei suoi diritti. Consegue che, per costante opinione giurisprudenziale il mancato ascolto del minore comporti la nullità della sentenza (ex multis Cass. n. 2981/2025 e
Cass. n. 6950/2025). Ciò chiarito in termini generali, si deve osservare che il citato art. 473 bis 4 cpc, al proprio ultimo comma, prevede che nei procedimenti in cui si prenda atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il Giudice procede all'ascolto soltanto se necessario. Ora, nel caso che occupa è indubbio che, in punto affidamento e permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore, non vi è mai stata controversia Per_1 tra le parti, posto che a fronte della domanda dell'odierna appellante di disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con la sua collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare, e correlativo regime di visita paterno, OG ha CP_1 formulato domande conformi, aderendo alle richieste di controparte. Di ciò il Tribunale ha dato atto nel momento in cui ha evidenziato che, a fronte del ricorso di il convenuto Parte_1 ha aderito in gran parte alle domande avversarie, cosicché la contesa ha riguardato unicamente gli aspetti di carattere economico, ovvero l'assegno di mantenimento preteso dall'odierna appellante ed il contributo al mantenimento della prole da imporre al padre. Peraltro, il sostanziale accordo su affidamento e permanenza della minore è perdurato durante tutto Per_1 il giudizio di prime cure, tanto che in sede di precisazione delle conclusioni ha Parte_1 reiterato la sua richiesta di affidamento condiviso e prevalente permanenza della figlia presso di sé, con correlativo regime di visita paterno, e ha a sua volta reiterato le Controparte_1 sue domande, aderendo sostanzialmente a quelle di controparte in punto, come peraltro riaffermato in sede di scritture conclusive. Detto sostanziale accordo su affidamento e collocazione della minore è rimasto del tutto inalterato anche nel presente grado di giudizio, ove ancora una volta l'appellante ha ribadito le domande, coerenti con quelle già proposte dal marito,
11 circa l'affidamento condiviso di e sua collocazione prevalente presso di sé. Infine, Per_1 quanto allegato dall'appellante secondo cui la minore avrebbe un rapporto conflittuale con il padre, con conseguente sofferenza che ciò le causerebbe, non introduce la circostanza che, per come allegata, evidenzi il rifiuto della minore di vedere il genitore il cui asserito disinteresse per la figlia, già allegato in prime cure e mai dettagliato in ragione di fatti ed accadimenti specifici, con sua conseguente eventuale incapacità genitoriale, è smentito dalla domanda sempre rimasta ferma di di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori Parte_1
e di regolare la permanenza e visita della figlia presso il padre, potendo lo stesso vederla e tenerla con sé quando egli voglia. Quanto evidenziato, non solo comporta infondatezza del motivo di appello, ma nel contempo esclude la necessità di procedere all'ascolto della minore anche nel presente sede di gravame, sempre in applicazione dell'art. 473 bis 4 comma 3 cpc, non essendo incombente necessario.
3 – Come detto, la questione controversa tra le parti, oggetto dei motivi di gravame secondo e terzo, riguarda la disciplina degli aspetti economici inerenti l'assegno di mantenimento dovuto dall'appellato per le figlie, ivi compresa , pur maggiorenne e convivente con la Persona_2 madre, e l'assegno di mantenimento preteso per sé dall'appellante. In argomento, è bene precisare che, secondo giurisprudenza oramai consolidata, i provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra coniugi in conseguenza della separazione o del divorzio vengono emessi
“rebus sic stantibus”, cosicché è ben possibile nel giudizio di gravame dare rilievo alle circostanze sopravvenute emerse dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ma prima del suo passaggio in giudicato (Cass. n. 1824/2005, Cass. n. 3925/2012 e Cass. n. 29290/2021).
Venendo al merito del gravame, la questione di fondo sottesa al giudizio inerisce alla valutazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi, oltre che della loro capacità professionale, quali imprescindibili presupposti di fatto rilevanti, secondo il principio di proporzionalità, al fine di determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, sia per il mantenimento dell'altro che per il mantenimento della prole, secondo quanto chiaramente desumibile dagli artt. 156 e 337 ter comma 4 cc e quanto costantemente evidenziato dalla giurisprudenza.
12 3.1 – Secondo quanto chiaramente espresso dai motivi di appello formulati da il Parte_1
Tribunale avrebbe fatto cattivo governo del principio di proporzionalità richiamato, valutando scorrettamente le disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti, essendo ben maggiori i redditi di rispetto a quelli dichiarati ed avendo ella perduto il propria Controparte_1 occupazione a tempo determinato che le garantiva un certo reddito, circostanza reputata irrilevante dal primo Giudice, nonché non avendo il Tribunale provveduto ad alcuna concreta comparazione tra dette asserite disparitarie disponibilità economiche, neppure esplicitate per quanto riguarda la posizione dell'odierno appellato. Dalla documentazione dimessa in atti, anche all'esito del provvedimento presidenziale che ha ordinato alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'art. 473 bis 12 comma 3 cpc, emerge che Controparte_1 ritrae i propri redditi dall'attività di piccola impresa artigiana individuale esercitata per
[...]
l'installazione, riparazione e manutenzione di apparecchi elettrici ed impianti radiotelevisivi e amplificazione sonora, impresa peraltro senza dipendenti. Per detta attività artigiana e per quanto s desume dalle dichiarazioni fiscali in atti, l'appellato nel corso del 2021 ha ritratto redditi al netto dei costi di impresa per euro 26.585,00.=, con un'imposta netta di euro 1.602,00.=, nel corso del 2022 ha ritratto redditi al netto dei costi per euro 34.477,00.=, con un'imposta netta di euro 4.666,00.=; nel 2023 ha ritratto redditi al netto dei costi per euro 30.064,00.=, con un'imposta netta di euro 410,00.=; nel corso del 2024 ha ritratto redditi al netto dei costi per euro
36.979,00.=, con un'imposta netta di euro 2.917,00.=. Consegue che il reddito medio netto annuo ottenuto per l'attività artigiana dall'appellato deve reputarsi pari a circa euro 29.600,00.= ovvero pari a circa euro 2.470,00.=mensili. Peraltro, dalla documentazione bancaria risulta che
è titolare di due conti correnti, uno accesso presso Banca Prealpi San Controparte_1
IO e l'altro acceso presso Banca Widiba. Ebbene, dall'esame degli estratti di conto emergono versamenti mensili in contanti o per giroconto ed a titolo esemplificativo si evidenzia che nell'anno 2024 risultano versamenti e giroconti a credito per circa euro 54.350,00.=, sommando i movimenti in avere di entrambi conti correnti, movimenti assolutamente compatibili con i ricavi ritratti dall'attività di impresa per lo stesso anno da parte dell'appellato per circa euro
83.300,00.=, al lordo dei costi pertinenti. Da quanto evidenziato non può reputarsi, come ritenuto
13 dall'appellante, che ritragga dal suo lavoro artigiano redditi maggiori e Controparte_1 non dichiarati al fisco, non sussistendo motivi oggettivi per disporre ulteriore attività istruttoria, quali indagini di polizia tributaria o consulenza tecnica percipiente, al fine di verificare le reali ed asserite maggiori disponibilità dell'appellato. Dette maggiori disponibilità economiche dell'appellato non emergono neppure dal fatto che lo stesso ha acquistato nel corso del 2020
l'immobile ad uso abitativo di Forno di LD dove lo stesso si è trasferito, considerato il prezzo di euro 60.000,00.= corrisposto alle venditrici per la maggior parte a seguito dell'accessione di mutuo ipotecario presso Banca Widiba, con rate mensili di euro 298,50.= da versarsi fino ad estinzione nel marzo 2035. In effetti, la corresponsione di parte del prezzo dell'immobile e delle rate indicate è ancora una volta compatibile con i redditi netti già evidenziati, così non potendosi presumere l'esistenza di disponibilità maggiori che avrebbero reso possibile l'acquisto e renderebbero possibile per l'appellato sostenere le rate del finanziamento rammentato.
Analogamente si deve opinare per il recente acquisto del 2024 da parte di OG CP_1 della vettura Mercedes SLK per euro 8.000,00.=, visto l'utilizzo della vettura Range Rover da parte dell'appellante. Considerati, dunque, attendibili i redditi dell'appellato per circa euro
2.470,00.= mensili, non possono essere valorizzate in modo decisivo le sue disponibilità patrimoniali come indice di maggiore ricchezza, ovvero il fatto che sia CP_1 CP_1 proprietario del furgone utilizzato per l'attività artigiana, immatricolato nel 2013, a proprietà della ridetta vettura Mercedes e la proprietà della Range Rover in uso attualmente all'appellante che, dunque, non ha dovuto sostenere la relativa spesa per l'acquisto. Analogamente, non hanno rilievo decisivo le proprietà immobiliari dell'appellato, posto che la casa di Forno di LD non può essere messa a reddito, considerato che in essa OG ha stabilito la sua CP_1 residenza e che per il suo acquisto sta pagando la rata di mutuo già indicata, e posto che l'immobile già costituente la casa familiare è assegnata a quale collocataria Parte_1 prevalente della figlia minore Considerando, invece, i redditi e le disponibilità Per_1 economiche dell'appellante, dalle certificazioni uniche prodotte in giudizio per gli anni 2020,
2021 e 2022, attestanti redditi da lavoro dipendente esenti da imposta, quando ancora la stessa lavorava alle dipendenze del marito e dagli estratti del conto corrente acceso presso Banca Intesa
14 dall'appellante risultano retribuzioni nette mensili di euro 1.300,00.=, ridotte a circa euro
1.000,00.= a far data della sua assunzione presso l'associazione Oltre l'Indifferenza, per quanto si desume delle buste paga prodotte in giudizio. Inoltre, a seguito della scadenza del rapporto a tempo determinato presso l'associazione ridetta, risulta documentalmente che è Parte_1 stata assunta, quale operatrice socio sanitaria, da certa cooperativa sociale Alternativa Ambiente, con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, con scadenza al 31 ottobre 2025, percependo una retribuzione netta mensile, per tredici mensilità, sempre di circa euro 1.000,00.=.
Anche in questo caso, dall'esame degli estratti del conto corrente acceso presso Controparte_3 da non risultano introiti diversi, in particolare nel periodo in cui la stessa ha Parte_1 usufruito del sussidio di disoccupazione, con ciò non sussistendo motivi per dubitare dell'attendibilità dei suoi introiti da lavoro. Inoltre, dal punto di vista patrimoniale, va detto che l'appellante non dispone della proprietà di autovetture e la stessa Range Rover, di fatto in suo uso ed in proprietà di controparte, è stata oggetto dell'iniziativa giudiziaria del marito onde ottenere il pagamento dell'indennità per la sua detenzione senza titolo, essendo stata rigettata per inammissibilità dal Giudice di prime cure la richiesta di ottenere il diritto ad utilizzarla. Lo stesso immobile in proprietà di risulta concesso in comodato gratuito in favore di Parte_1
e, pertanto, allo stato ella non può metterlo a reddito, pur non sostenendo Controparte_1 spese per l'alloggio in cui vive, in proprietà del marito, in ragione della sua assegnazione, diversamente dall'appellato che per l'alloggio di Forno di LD sta pagando il mutuo più volte rammentato.
4 – Sulla scorta di detti elementi di valutazione, non può sottacersi che la situazione economica delle parti vede l'appellato in condizione certamente migliore, considerato non solo il suo reddito mensile medio di impresa, pari a più del doppio del reddito dell'appellante, ma anche dovendosi evidenziare che la capacità reddituale di è certamente consolidata e Controparte_1 stabile ormai da quando lo stesso ha iniziato la sua attività di artigiano. Diversamente, Parte_1
una volta cessato il suo lavoro presso l'impresa del marito, ha potuto ottenere lavori solo
[...] quale operatrice socio sanitaria con contratti part time e precari, precarietà che necessariamente rileva al fine di valutare la sua capacità lavorative e sua conseguente possibilità di ritrarne
15 reddito stabile. Detti elementi di valutazione convincono nel ritenere che all'appellante debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento proporzionato al reddito del marito e ad al minore attuale reddito precario della stessa, rispetto a quello assicuratole dall'appellato quando, in costanza di conviveva, ella lavorava alle sue dipendenze. In relazione alla quantificazione dell'assegno in questione, in primo luogo, deve evidenziarsi che in giudizio non è data alcuna prova che in costanza di convivenza la famiglia godesse di un tenore di vita particolarmente elevato, tenore di vita elevato smentito peraltro dalle disponibilità economiche della coppia e di cui si è già detto. Tuttavia, è provato che con la separazione ha visto peggiorare Parte_1 le sue condizioni reddituali. Nel contempo, deve valorizzarsi il fatto che la figlia maggiorenne della coppia, convivente con la madre, ha cominciato a reperire qualche occupazione anch'essa precaria, di modo che, seppure non ha chiesto di essere esonerato per Controparte_1 detta circostanza dal contributo di mantenimento della figlia maggiorenne, è d'uopo ritenere che la stessa partecipi in parte al menage e alle spese domestiche materne. La valutazione complessiva di tutti i riferiti elementi di giudizio fanno ritenere congrua la quantificazione dell'assegno mensile rivalutabile di euro 200,00.=, con ciò dovendosi accogliere entro detti limiti il secondo motivo di appello e rifermare in punto la sentenza del Tribunale che detto assegno ha negato.
5 – Quanto alla richiesta di onde ottenere maggiore contributo dal marito Parte_1 separato per il mantenimento delle figlie conviventi, secondo gli argomenti di cui al terzo motivo di gravame, deve ritenersi condivisibile la quantificazione disposta dal Tribunale per euro
600,00.= mensili per ciascuna figlia, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie. In primo luogo, va considerato che anche l'appellante è tenuta, in proporzione al proprio reddito e alla sua capacità lavorativa, a contribuire a detto mantenimento. In secondo luogo, deve escludersi, per quanto già detto, che la famiglia in costanza di convivenza avesse un tenore di vita agiato da doversi garantire alla prole anche dopo la disgregazione della famiglia. Va, poi, considerato che in giudizio non vi è contestazione alcuna sul fatto che percepisca Parte_1 integralmente l'assegno unico. Infine, deve essere valorizzata la circostanza che la figlia maggiorenne, seppure non ancora del tutto economicamente autosufficiente, ha cominciato a
16 svolgere qualche lavoro precario e stagionale, in modo da contribuire alle esigenze di spesa della madre. La circostanza che la collocazione di e sia prevalente presso Persona_2 Per_1
l'appellante, deve essere considerata unitamente al fatto che , almeno in parte, ha Persona_2 cominciato a sostenersi da sé, contribuendo presumibilmente anche al menage familiare, cosicché l'assegno già stabilito dal Tribunale deve reputarsi congruo e commisurato alle esigenze di mantenimento e cura delle figlie dovendosi altresì mantenere la ripartizione paritaria tra le parti delle spese straordinarie. Il motivo di appello in argomento deve essere rigettato, con conferma delle statuizioni di prime cure.
6 – Fondata è, infine, la doglianza oggetto dell'ultimo motivo di impugnazione. E' assorbente rilevare che, considerato l'esito del giudizio che vede il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultima legittimamente ed in modo Parte_1 giustificato ha rifiutato la proposta transattiva formulata dal Giudice e comprendente l'esonero dell'odierno appellato dal pagamento di qualsivoglia importo a titolo di mantenimento della moglie. Consegue che deve reputarsi erronea la decisione del Tribunale di condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in ragione del fatto che la stessa “non ha ritenuto di aderire alla proposta conciliativa suggerita dal Giudice relatore e poi fatta propria dal Collegio”.
7 – In conclusione, la sentenza di prime cure deve essere parzialmente riformata, disponendosi che l'appellato versi, con decorrenza dall'introduzione del giudizio di Controparte_1 prime cure, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 200,00.=, a titolo di mantenimento dell'appellante Sussistono i Parte_1 presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, considerato che non sono state oggetto di controversia le questioni inerenti all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione presso l'uno e l'altro genitore e all'assegnazione conseguente della casa familiare;
che sono state rigettate le maggiori pretese di contributo di mantenimento per la prole introdotte da concludendosi conformemente alle difese svolte anche in Parte_1 primo grado da OG;
che è stata accolta, seppure in parte, la domanda di CP_1 quest'ultima onde ottenere per sé il mantenimento dal marito che si è opposto a detta pretesa.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 267/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 24 febbraio 2025, ferme nel resto le statuizioni della medesima, così provvede:
1. dispone che l'appellato versi alla moglie appellante Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al di lei mantenimento, l'importo di euro 200,00.= entro il
[...] giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dall'introduzione del giudizio di separazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 10 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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