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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, ex art. 281 sexies comma quarto c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 266/2024 promossa da: nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in Belgio, Chaussée Romaine n. 143, 7160 Chapelle – Lez – Herlaimont, elettivamente domiciliato in Gioiosa Jonica (RC) via Mazzarella n. 03, presso lo studio legale dall' Avv. Domenico Saverino (c.f. ) congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all' Avv. Letizia Cannizzaro, (c.f. ) del Foro di C.F._3
Locri (RC), giusta procura in atti;
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
L' attore precisa come da atto introduttivo, successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, l'odierno attore proponeva domanda giudiziale per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione di un'unità immobiliare sita a Siderno e catastalmente identificata come Ente Urbano accatastato solo in NCT al fol. 13 p.lla 785 per averlo posseduto animo domini da oltre vent'anni.
Avvalendosi anche di una perizia descrittiva allegata in atti a firma del geom. CP_2
, nonché della documentazione ipo-catastale, l'attore accertava che il detto
[...] bene consistente in una vecchia casupola confinante anche con la ditta germani - Pt_1 di cui l'attore risulta un comproprietario-, non risultava intestato a nessuno e pur essendo classificato come Ente Urbano, non era riportato nel catasto fabbricati. Per questo motivo formulava contestualmente alla domanda al Presidente del Tribunale, istanza per la notifica per pubblici proclami che veniva autorizzata.
Alla prima udienza il giudice dato atto che l'attore aveva dato prova di aver adempiuto alle modalità della notifica ex art.150 cpc, ammetteva la prova testimoniale all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc.
All'udienza del 23.10.2025 la parte attrice rassegnava le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa ex art.281 sexies comma quarto cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'attore mediante la prova testimoniale espletata con i testi escussi e la documentazione prodotta, ha dato prova di aver esercitato un possesso uti dominus ininterrotto ed incontrastato sull'immobile per cui è causa. Ed invero, sia il teste che , hanno dato prova di conoscere esattamente i luoghi Testimone_1 CP_3 di causa descrivendo le caratteristiche dell'immobile e che l'attore vi dimora durante le vacanze e che mai nessuno gli ha mai contestato la disponibilità e il godimento dell'immobile che l'attore ultilizza in modo esclusivo detenendo le chiavi, come deposito.
A questo punto è bene precisare che in tema di possesso, l'animus possidendi – da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sul bene indicato, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività
pag. 2 di 4 espletata continuativamente e stabilmente dall'attore, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass.
n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietario esclusivo dell' Controparte_4 immobile indicato in domanda per averlo usucapito.
Le ragioni della decisione e lo svolgimento del processo giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara Parte_1 proprietario per intervenuto usucapione del seguente bene sito a Siderno:
1) un'unità immobiliare riportata in NCT al fol. 13 p.lla 785.
c) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la
Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del
Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
d) compensa integralmente le spese del giudizio.
pag. 3 di 4 Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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