Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1172/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti consiglieri: dott. Marco Ulzega Presidente Relatore dott. Maria Rosaria Ciuffi Consigliere dott. Maika Marini Consigliere
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 1172/2025 promosso da:
nata in [...], il [...] con codice fiscale Parte_1
(C.U.I. ), rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato C.F._1 C.F._2 presso l'Avv. BARBERIO LAURA con studio in via VIA DEL CASALE STROZZI, 31 00195
ROMA Italia , Roma, giusta procura in atti/ in atti al ricorso di prime cure
- reclamante -
CONTRO
(C.F. - in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del Ministro pro tempore
- reclamato contumace-
OGGETTO: reclamo avverso provvedimento di sospensiva ex art. 35 ter D. Lvo 25/2008
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso il seguente
DECRETO
Con ricorso tempestivamente depositato il 03/03/2025 ha Parte_1
proposto ai sensi dell'art. 35 bis comma 4 bis del d.lgs. 25/2008 (come modificato da ultimo dalla legge 187/2024) reclamo avverso il decreto, con cui il Tribunale di Roma, sezione specializzata immigrazione, in seno al giudizio R.G. n. 5586/25, ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, emesso dalla di Roma per inammissibilità, ai sensi dell'art. 29. c.1, lett. b del Controparte_2
[...]
nell'ambito di una procedura di cui all'art. 28 bis comma 1, lett. a), in Parte_1
combinato con l'art. 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. 25/2008.
Con il citato decreto, il Tribunale ordinario di Roma ha ravvisato l'insussistenza delle gravi e circostanziate ragioni previste dal comma 4 dell'art. 35-bis del decreto legislativo
28.1.2008 n. 25, legittimanti la sospensione del provvedimento impugnato, rilevando che il diniego non è basato sulla provenienza della ricorrente da paese c.d. “sicuro”, bensì sul fatto che si tratta di domanda reiterata, in assenza di allegazione di nuovi elementi, per cui non sussistono elementi favorevoli al riconoscimento di protezione internazionale o protezione speciale.
La reclamante ha impugnato il decreto di sospensione sulla base dei seguenti motivi:
1. La non ha rispettato i termini della procedura accelerata, Controparte_2
previsti dall'art. 28bis del d.lgs. n. 28/2008, perché la decisione di inammissibilità della domanda è stata adottata in data 8.1.2025, mentre la richiesta era stata avanzata il 31.12.2024 alla Questura. Inoltre non sono state rispettate le articolazioni procedimentali obbligatoriamente previste per la procedura accelerata, in particolare l'adozione della determina da parte del presidente della commissione;
ciò ha comportato, secondo l'interpretazione fornita da Cass. S.U.
n. 11399/2024, la sospensione automatica del provvedimento impugnato;
2. La ricorrente è un soggetto vulnerabile, vittima di violenza di genere nel suo
Paese, ove è stata oggetto di violenza domestica e non ha ricevuto alcuna tutela dalle Autorità del suo Paese;
non è pertanto a lei applicabile la procedura accelerata, ai sensi ai sensi degli art. 28 bis co. 6 d.lgs. n. 25/08 e 17 d.lgs. n.
142/2015.
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Deve essere preliminarmente osservato che il provvedimento di diniego della protezione internazionale è stato adottato dalla all'esito di una Controparte_2 procedura che deve ritenersi quella ordinaria.
Ed infatti, sebbene la decisione adottata sia quella di inammissibilità della domanda per reiterazione della medesima, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 25/2008
(ipotesi per la quale l'art. 28-bis, comma 1 lett. a) prevede espressamente l'adozione della procedura accelerata), il provvedimento di diniego indica espressamente, nelle informazioni rivolte al destinatario, il termine di 30 giorni per l'impugnazione, che è quello ordinario previsto dall'art. 35-bis comma 2 del d.lgs. n. 25/2008; nel caso di procedura accelerata il termine di impugnazione è invece ridotto alla metà (15 gg.). Inoltre l'adozione della procedura accelerata, a mente dell'art. 28 comma 1, presuppone una determina del presidente della , di cui il richiedente deve essere tempestivamente Controparte_2
informato; ebbene, nel presente procedimento di tale determina non v'è traccia, in quanto non solo non è stata prodotta, ma neppure ne è stata fatta menzione nel provvedimento di rigetto della domanda.
Ciò premesso, il primo motivo di reclamo è fondato e il ricorso deve perciò essere accolto.
Come è stato icasticamente affermato dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia a
Sezioni Unite n. 11399/2024, per poter derogare al principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, che è previsto dall'art. 35-bis, comma 3 del D.lgs. n. 25/2008 (e dalla Direttiva Europea n.2013/32, salvi i casi eccezionali e tassativi indicati all'art. 46, par. 5 e 6), deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata
(anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così
“manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della . Controparte_2
Nel caso in esame a maggior ragione dev'essere ritenuto che la sospensione è automatica, in quanto la procedura adottata dalla è stata ab origine Controparte_2 quella ordinaria.
L'accoglimento del primo motivo di reclamo comporta l'assorbimento del secondo.
La complessità della questione trattata induce la Corte alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara la sospensione del provvedimento della impugnato dal ricorrente;
spese compensate Controparte_2 Roma, 26/03/2025
Il Presidente
Marco Ulzega